Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 292
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.

L'art. 483 cod. pen. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (La Corte Suprema ha ritenuto la configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la false attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 292
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 292
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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