Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 2
La fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma secondo, lett. d), cod. proc. pen., è necessaria solo quando la misura sia applicata per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 cod. proc. pen., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura cautelare deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.
L'art. 483 cod. pen. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato. (La Corte Suprema ha ritenuto la configurabilità del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la false attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario, essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/1999, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 29.1.1999
1. Dott. Francesco Trifone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 292
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 34268/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OU MO, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del TR di Milano in data 8.6.1998. Letti gli atti processuali e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. Eugenio Amari;
udita la requisitoria del P.M., in persona del Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 8.6.1998 il TR di Milano confermava l'ordinanza in data 5.5.1998 del G.I.P. di quella città applicativa nei confronti di MO OU della misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui all'art. 416 c.p. e 110, 81 cpv., 48 e 470 c.p.; annullava la medesima ordinanza con riferimento all'applicazione della misura coercitiva per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 640 cpv. n. 1 c.p.. Osservava il giudice del riesame, con riferimento al reato associativo, che il G.I.P. aveva adeguatamente illustrato la struttura organizzativa, la predisposizione di mezzi, l'indeterminatezza del programma criminoso, la suddivisione dei ruoli;
che gli elementi indiziari gravi a carico del OU erano costituiti dalle dichiarazioni rese dagli extracomunitari con i quali il medesimo era entrato in contatto e per i quali aveva fatto da intermediario. Sul punto il G.I.P. (pagg. 12 e 13) aveva riportato le parti essenziali delle dichiarazioni rese da AG GO, UE AS, TI IB, AG Pathe, MAIOP Diop. Tutti questi soggetti (cui si era aggiunto di recente DIA Massata con dichiarazioni rese l'1.4.98) avevano riferito in maniera concorde che il OU aveva agito quale intermediario tra l'extracomunitario ed il centro ed in particolare con la persona di HI EZ NI OR, e che per tale sua attività si era fatto consegnare direttamente rilevanti somme di denaro. Si trattava, pertanto, di un numero ben maggiore rispetto ai due casi ammessi dal OU. Il HI, che aveva negato gli addebiti con dichiarazioni reticenti e inverosimili, era addetto proprio alla ricerca degli extracomunitari attraverso una sua autonoma rete d'intermediari tra i quali rientrava il OU. La parcellizzazione dei compiti poteva anche comportare che gli associati non si conoscessero tra loro (tanto più che il HI era al vertice dell'associazione e quindi non doveva rendere conto a nessuno).
La presenza ed il ruolo del OU erano altresì confermati dalla presenza del suo nome, sotto l'epiteto "MOo", sulle pratiche istruite in favore di alcuni cittadini extracomunitari. Tale indicazione riguardava per l'appunto l'individuazione dell'intermediario tra l'extracomunitario ed il HI. La continuità dei rapporti, il contributo causale, l'oggettiva rappresentazione di contribuire ad un'attività associativa (posto che frequentava per sua stessa ammissione i locali della ditta utilizzata come schermo per le illecite attività), erano elementi sufficienti per ritenere sussistenti nel confronti del OU gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato associativo contestato.
Altrettanto doveva ritenersi in ordine al reato di falso. Che il permesso di soggiorno, rilasciato un pubblico ufficiale qual era il dipendente dell'ufficio stranieri della Questura, fosse un atto pubblico era pacifico;
l'erronea rappresentazione fatta a detto funzionario circa la presenza di una regolare attività lavorativa, aveva poi indotto questi in errore facendogli rilasciare la falsa certificazione riproducente e presupponente dati falsi. Indifferente era il profilo del danno patito dagli extracomunitari;
danno che comunque esisteva perché nessuna somma era da loro dovuta come corrispettivo di un'attività illecita.
La consapevolezza da pane del OU di concorrere nel reato di falso contestatogli era incontestabile, posto che egli stesso, nell'interrogatorio reso, aveva ammesso che in passato aveva approfittato di tale illecita modalità di regolarizzazione. Il ricorrente sapeva, pertanto, che la sua condotta si inseriva in una serie di comportamenti diretti alla realizzazione di un atto falso. Il TR riteneva poi particolarmente gravi le condotte contestate perché attraverso finti intenti umanitari si era inteso sfruttare la condizione degli extracomunitari approfittando della particolare debolezza giuridica di tali soggetti.
In ordine alle esigenze cautelari il TR osservava, con riferimento al pericolo d'inquinamento probatorio, che le indagini non erano affatto concluse e dovevano essere risentiti gli extracomunitari, nonché doveva essere impedito che gli indagati concordassero ulteriori versioni di comodo. Quanto al pericolo di fuga, era vero che il OU aveva il permesso di soggiorno, ma lo stesso indagato aveva ammesso di averlo ottenuto con un falso ideologico, per cui la sua permanenza in Italia era tutt'altro che legale. Con riferimento al pericolo di reiterazione della condotta il TR si riportava alle osservazioni svolte al riguardo dal G.I.P, sottolineando che il "mercato" era pieno di "ditte" che aprivano e chiudevano le attività in breve tempo ed erano disponibili ad attività del genere (tanto più che erano ben retribuite).
2. Propone ricorso per cassazione il OU deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 280 cpv. c.p.p. in quanto l'ipotesi di falso eventualmente commessa era quella di cui all'art.483 c.p. ; la violazione e falsa applicazione degli artt. 274 comma
1, 292 comma 2 lettere c) e d) c.p.p. mancando l'attualità del pericolo d'inquinamento delle indagini, l'oggettività e concretezza dei fatti che potevano fare ravvisare detto pericolo (anche perché la misura cautelare era stata adottata dopo 24 mesi dall'inizio delle indagini), la mancata fissazione della data di scadenza dell'attività istruttoria;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 274 comma 1 lettera c), non essendo state indicate nell'ordinanza impugnata le specifiche circostanze, le modalità e i comportamenti che rendevano concreto il pericolo di reiterazione del reato;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 275, 292 comma 2 lettera c bis), non essendo state indicate le ragioni per le quali risultavano inadeguate misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.
3. La falsità commessa dal OU integra il reato contestato di cui agli artt. 48, 479 c.p.p. e non quello di cui all'art. 483 c.p.. È giurisprudenza consolidata, da cui questo Collegio non ha motivo di discostarsi, che nell'ipotesi ex art. 483 c.p. il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta;
invece, nell'ipotesi ex artt. 48, 479 c.p.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico da parte del pubblico ufficiale che forma quest'ultimo, sicché essa non ha alcun rilievo autonomo in quanto confluisce nell'atto pubblico ed integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, anche se questo vi sia pervenuto mediante false notizie e attestazioni ricevute dal privato. Alla stregua di tali principi nel caso in esame ricorre quest'ultima fattispecie in quanto la produzione di false attestazioni sull'attività lavorativa di cittadini extracomunitari non aveva una rilevanza autonoma ma costituiva il presupposto di fatto per il rilascio da parte del pubblico ufficiale dei permessi di soggiorno.
Non è esatto poi che il giudice del riesame non abbia indicato gli elementi indizianti del reato di cui all'art. 416 c.p., avendo dedotto dalle suindicate dichiarazioni rese da numerosi cittadini extracomunitari e dalla documentazione acquisita la prova dell'esistenza del reato associativo e della partecipazione all'associazione del OU.
Con riferimento alle esigenze cautelari, si osserva che la fissazione della durata di una misura cautelare personale disposta al fine di garantire l'acquisizione e la genuinità della prova, ai sensi dell'art. 292, comma 2^ lettera d) c.p.p., è necessaria solo quando la misura sia stata disposta per tutelare la suddetta esigenza, e non occorre se la misura sia stata disposta anche a tutela delle altre esigenze cautelari indicate nell'art. 274 c.p.p., essendo inutile fissare un termine di durata quando la misura deve continuare ad essere applicata per la salvaguardia delle altre esigenze cautelari.
Nella specie, il TR (e prima ancora il G.I.P.) ha ravvisato la sussistenza di tutte le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p., e cioè, oltre che del pericolo d'inquinamento probatorio, del pericolo di fuga e di quello di reiterazione nel reato. Al riguardo ha dedotto, con riferimento al primo profilo, che le indagini non erano ancora concluse, dovendo essere sentiti altri cittadini extracomunitari;
riguardo al pericolo di fuga, che il OU privo di un valido permesso di soggiorno, avendo ammesso di avere ottenuto quello in suo possesso illecitamente;
infine, relativamente al pericolo di reiterazione nel reato, che la sua partecipazione ad un sodalizio criminoso e la mancanza allo stato di una prova attendibile sullo svolgimento da parte sua di una lecita attività lavorativa facevano ritenere concreto il rischio che potesse commettere altri delitti della stessa specie (la predisposizione di documentazione falsa era una delle "specialità"
dell'organizzazione). Le censure avanzate al riguardo dal ricorrente riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto ai quali il giudice di merito è pervenuto attraverso la valutazione delle prove con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Per quanto concerne la censura per la carenza di motivazione sull'inadeguatezza di una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, in particolare di quella degli arresti domiciliari, va osservato che nell'emettere la misura più afflittiva non è indispensabile che il giudice si pronunci analiticamente esponendo le ragioni per le quali non viene adottata una misura diversa, essendo necessario e sufficiente che emerga dal contenuto del provvedimento (nel caso di specie dall'intrapresa da parte del OU di nuove iniziative dirette a sfruttare la posizione di debolezza degli stranieri extracomunitari) che la custodia cautelare in carcere è l'unica misura idonea a fronteggiare le esigenze cautelari del momento (Cass. Sez. III, 10.5.1996 n. 1241, Shkelquim). Neanche l'ultimo motivo del ricorso può quindi essere accolto. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999