Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2011, n. 12795
CASS
Sentenza 9 marzo 2011

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Massime1

Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell'importazione, senza versamento dell'Iva, di veicoli dall'estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d'imposta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2011, n. 12795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12795
Data del deposito : 9 marzo 2011

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