Sentenza 9 marzo 2011
Massime • 1
Il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa. (In applicazione del principio, la Corte, in fattispecie di truffa consistita nell'importazione, senza versamento dell'Iva, di veicoli dall'estero e di loro successiva rivendita in Italia, ha ritenuto consumato il reato nel momento e luogo del mancato pagamento d'imposta).
Commentari • 6
- 1. Procura speciale dever indicare oggetto (Cass. 40228/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 dicembre 2025
In virtù del generale principio di conservazione degli atti, per la validità della procura speciale non sono richieste rigorose formule sacramentali, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte: non vi è dubbio, tuttavia, che la norma di cui all'art. 122 cod. proc. pen. prescriva, a pena di inammissibilità, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE (data ud. 28/10/2025) 15/12/2025, n. 40228 Composta da Dott. VERGA Giovanna - Presidente Dott. SBRANA Francesca - …
Leggi di più… - 2. TruffaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 ottobre 2023
- 3. Truffa: si configura il tentativo se la consegna del danaro avviene sotto il controllo della poliziaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di consegna del denaro o del bene sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria allertata dalla persona offesa (c.d. “consegna controllata”), in quanto l'atto di disposizione patrimoniale non avviene per l'induzione in errore in cui sia incorsa la vittima, né si è realizzato il profitto tramite l'acquisizione della disponibilità autonoma e definitiva della cosa. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, in caso di estorsione, il reato si consuma non appena l'estorsore riceve il bene del soggetto passivo e ciò perché l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore …
Leggi di più… - 4. Truffa: si consuma quando l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il delitto di truffa si consuma nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa. (Fattispecie di truffa ai danni dell'INPS, in cui la Corte, in motivazione, ha evidenziato che il momento consumativo del reato è quello in cui l'imputato ha incassato il denaro e non quello in cui l'ente indotto in errore ha deliberato i mandati di pagamento - Cassazione penale, sez. II, 07/05/2019, n. 27833). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale, sez. II, 07/05/2019, n. 27833 RITENUTO IN FATTO 1. La CORTE di APPELLO di Catanzaro con …
Leggi di più… - 5. Truffa: il silenzio può costituire un raggiro?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2011, n. 12795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12795 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 09/03/2011
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 620
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 41652/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IA nata il [...];
avverso l'ordinanza del 24/09/2010 del Tribunale di Trento;
Visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
p.
1. Con ordinanza del 24/09/2010, il Tribunale di Trento respingeva la richiesta di riesame proposta da NI UC (madre dell'indagato) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 3/07/2010 dal g.i.p. del medesimo Tribunale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 5 e 10, e art. 640 c.p., comma 2, e art. 480 c.p.. In particolare, il Tribunale, in ordine alla rilevata eccezione di incompetenza territoriale relativamente al reato di truffa aggravata (reato più grave fra quelli contestati), rilevava che la medesima non appariva fondata con la seguente motivazione: "è pur vero che i reati configurati a carico dell'indagato appaiono connessi tra loro, in quanto riferibili, logicamente e cronologicamente, ad un identico disegno criminoso;
pare però che il reato più grave, per quanto rappresentato nell'ipotesi accusatoria e negli atti disponibili, se anche posto in essere attraverso l'induzione in errore dei Funzionali della motorizzazione civili di Brescia, fosse stato perpetrato ai danni dell'erario, poiché l'immatricolazione in Italia, ottenuta sulla base di falsa documentazione, delle autovetture importate e rivendute a clienti nazionali senza assolvere l'obbligo di versamento dell'Iva, procurava all'indagato o ad altri soggetti un ingiusto profitto in danno dell'erario; secondo la prospettazione emergente dagli atti il reato deve pertanto ritenersi consumato nel luogo in cui veniva conseguito dall'indagato il vantaggio fiscale (ossia quello in cui gli oneri fiscali dovevano essere assolti)". p.
2. Avverso la suddetta ordinanza la UC ha proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE di legge in ordine alla ritenuta competenza del Tribunale di Trento e non invece di quello di Brescia, atteso che - relativamente al reato di truffa aggravata, reato più grave fra quelli contestati - si dovrebbe aver riguardo solo al momento della immatricolazione delle autovetture, ossia al momento in cui "l'indagato abbia ottenuto l'ingiusto profitto derivante dalla possibilità della loro commercializzazione senza il precedente assolvimento degli obblighi fiscali e che, quindi, essendosi il delitto di truffa in danno dello Stato consumato in Brescia, il giudice competente a decidere" sarebbe quello di Brescia. p.
3. Il reato relativamente al quale è stata sollevata la questione di competenza territoriale è quello di cui all'art. 640 c.p., comma 2, artt. 48 e 480 c.p., poiché DE GH MA (figlio della ricorrente) avrebbe "importato autoveicoli dalla Germania senza assolvere l'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in quel paese ovvero effettuando il pagamento in misura inferiore a quella dovuta ed avendo rivenduto i medesimi veicoli a clienti nazionali omettendo di dichiarare l'Iva conseguente a tali transazioni, al fine di ottenere l'immatricolazione in Italia delle suddette autovetture, che in assenza di tali adempimenti non sarebbe potuta avvenire, con artifizi e raggiri consistiti nella presentazione di fatture di vendita false, in quanto riportanti quale emittente un soggetto economico diverso da quello effettivo, di falsi atti notori, in quanto sottoscritti solo apparentemente dalle persone delle quali erano presentati e riportanti la falsa attestazione di aver effettuato il versamento dell'Iva nel paese di origine della transazione, induceva in errore i funzionari della Motorizzazione Civile che sulla base dei predetti documenti procedevano all'immatricolazione di almeno 67 autovetture, procurando a sè o ad altri un ingiusto profitto in danno dell'erario, in Lodrone di Storo (Tn), Salò (Bs) e Brescia".
Il reato di truffa, com'è ben noto, si consuma nel momento in cui l'agente ha conseguito il profitto della propria attività criminosa. Nel caso di specie, secondo il capo d'imputazione, il profitto sarebbe consistito nella mancata assoluzione degli oneri fiscali ed esattamente nel mancato pagamento dell'IVA.
Ciò significa pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, che il reato si è consumato non nel momento in cui le auto furono rese commerciabili a seguito della truffa e, quindi, quando l'indagato riscosse il prezzo della compravendita (invero nessuna truffa è stata ipotizzata nei confronti degli acquirenti) ma nel momento in cui non fu assolta l'Iva, vantaggio che venne conseguito presso il luogo dove le imposte avrebbero dovuto essere pagate e quindi, pacificamente, nel circondario di Trento.
p.
4. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2011