Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2026, n. 8570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8570 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8570/2026 Roma, li, 04/03/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
RI VI AN SC - Presidente -Sent. n. sez. 1456/2025
HE NO
UP - 24/11/2025
FE IA ME
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ha pronunciato la seguente
-Relatore R.G.N. 29135/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ON NG nato a [...] il [...]
Processo in cui sono parti civili: RL AR, nato ad [...] il [...] LA ON, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Letta la memoria trasmessa in data 7/11/2025 dalla difesa delle parti civili;
Letta la memoria recante motivi aggiunti trasmessa in data 8/11/2025 dalla difesa dell'imputato; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo che ha concluso chiedendo il rigetto come da requisitoria in atti;
udito l'avvocato Colella, nell'interesse delle parti civili, che si è riportato alla memoria depositata;
udito l'avvocato Manfredi, nell'interesse dell'imputato, che ha insistito l'accoglimento del ricorso;
per
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello dell'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Pescara, su appello dell'imputato NG ON ha: a) confermato la condanna del medesimo per i reati di
Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630- Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
diffamazione e atti persecutori, ai danni di AR RL e ON LA, atti persecutori aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 10 cod. pen. siccome commessi ai danni di pubblico ufficiale, essendo il RL funzionario del Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara;
b) assolto ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. l'imputato dal reato di calunnia ai danni del RL perché il fatto non costituisce reato;
c) ridotto conseguentemente la pena applicata nella continuazione tra i reati da anni 2 mesi 6 di reclusione ad anni 1 mesi 1 di reclusione con concessione di entrambi i benefici;
d) confermato la condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite AR RL e ON LA, nonché alla rifusione delle spese processuali da loro sostenute.
2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso affidato ad originari 5 motivi cui ne ha aggiunti 6 nuovi con memoria depositata in data 8.11.2025, motivi tutti di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, premesso che non poteva individuarsi quale persona offesa della diffamazione ON LA, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 51 cod. pen. e 21 Cost, laddove la sentenza impugnata, condannando l'imputato per diffamazione, non ha riconosciuto la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, da vedersi invece ricorrente, quantomeno nella forma putativa, a fronte di: presenza dell'interesse pubblico al controllo dell'attività di un funzionario statale;
continenza con riguardo a forme mai eccedenti la funzione di articolare la contestazione;
base fattuale oggettiva e normativa delle contestazioni svolte o, quantomeno, ragionevole convinzione dell'agente in ordine al fondamento della propria iniziativa. Doveva, sotto tale riguardo, rilevarsi la contraddittorietà della motivazione che, mentre tale ragionevole convinzione poneva a base della assoluzione dalla calunnia, non la considerava ai fini della diffamazione.
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 612-bis cod. pen. con riguardo al requisito della reiterazione degli atti persecutori, posto che le condotte individuate dalla Corte territoriale: a) non avevano la richiesta consistenza, tanto più che gran parte delle comunicazioni dell'imputato costituivano risposte alla persona offesa;
b) non avevano idoneità causale a determinare gli eventi tipici del reato in esame.
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2.3. Con il terzo motivo, prospetta la violazione di legge con riguardo al reato di atti persecutori, secondo l'intestazione con specifico riferimento all'elemento soggettivo. Nella esposizione del motivo, comunque, il ricorso articola nuovamente censure ai profili riguardanti le valutazioni relative agli elementi oggettivi della fattispecie. Si duole altresì del fatto che la Corte d'appello non abbia rilevato che faceva difetto l'elemento soggettivo del dolo generico e specifico, essendo l'imputato privo di volontà persecutoria e mosso dalla sola esigenza di tutelare una propria pretesa verso l'amministrazione, pretesa del cui fondamento era convinto e che si correlava ad una mala gestio della amministrazione medesima. La sentenza incorreva poi in contraddizione interna laddove imputava al ricorrente una volontà persecutoria nel medesimo contesto in cui lo assolveva dalla calunnia riconoscendo la sua buona fede.
2.4. Con il quarto motivo è dedotto il vizio di motivazione per contraddittorietà intrinseca in relazione alla valutazione delle condotte e dell'evento tipico del reato di atti persecutori. Ciò laddove: a) la sentenza assumeva il carattere intimidatorio e molesto di comportamenti che la stessa LA aveva considerato cordiali e privi di aggressività; b) riteneva dimostrato il timore anche se la vicina di casa non aveva inteso avvisare le forze dell'ordine; c) assolvendo dalla calunnia, reputava la indeterminatezza dei fatti oggetto di condanna per la calunnia e la ragionevole convinzione dell'imputato nel compierli mentre poneva sostanzialmente i medesimi fatti a fondamento della condanna per atti persecutori;
d) non dava conto della ragione per cui tali atti erano valutati in collegamento causale con l'evento tipico individuato nel fatto che le persone offese avevano iniziato ad entrare in casa dal garage.
2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) in relazione all'art. 125 cod. proc pen., la motivazione carente o apparente in ordine alla ricorrenza dell'evento tipico ed alla sua relazione causale con le condotte contestate. Deduce che le condotte non erano idonee a determinare alcuna alterazione nelle pp.oo. e, comunque, nulla era motivato al riguardo, a fronte delle questioni di seguito specificate: a) mancavano riscontri oggettivi del mutamento delle abitudini;
b) la sentenza non aveva risposto alle censure della difesa su tali aspetti;
c) nemmeno aveva considerato elementi a difesa individuati nelle seguenti circostanze: c-1) la stessa LA aveva indicato come cortese il comportamento dell'imputato; c-2) la vicina di casa non aveva ritenuto di chiamare le forze dell'ordine; c-3) era stato il RL a richiedere copia della denuncia poi da lui trasmessa ai suoi superiori;
c-4) era stato ancora il RL a ricontattare il ON.
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630- Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d812880d
2.6. Con il sesto motivo, deduce violazione di legge penale in relazione ai criteri di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen. posto che la sentenza impugnata non aveva considerato: a) incensuratezza dell'imputato; b) carattere non violento delle condotte;
c) situazione dell'imputato assoggettato all'arbitrio dei funzionari pubblici e residente all'estero. Era stata, pertanto, non correttamente determinata la pena ed in modo ingiustificato non erano state riconosciute le attenuanti generiche.
2.7. Con il primo motivo aggiunto, il ricorrente deduce il travisamento della prova e la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Argomenta che la sentenza impugnata aveva ignorato: a) le dichiarazioni spontanee, rese dinanzi al Tribunale in data 9.7.2024, con cui l'imputato aveva spiegato che la propria azione era priva di dolo persecutorio e diffamatorio;
b) le tre memorie autodifensive con cui era analizzato il materiale probatorio;
c) le testimonianze di Di CI, LA e ON;
d) il dato oggettivo del numero delle comunicazioni (<<due telefonate in tre anni, diciotto email dal tono neutro, e un solo incontro personale casuale e cordiale»). Per l'effetto, la motivazione si mostrava carente e pregiudiziale, priva di articolazione del processo decisionale e non conforme ai canoni di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e contraria ai principi indicati dalla giurisprudenza CEDU.
2.8. Con il secondo motivo aggiunto, la difesa assume la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Ciò in quanto, a fronte delle «accuse di diffamazione e atti persecutori come derivanti da "offese, molestie e comunicazioni a scopo di denigrazione" rivolte al funzionario ET ed ai suoi familiari, con contenuti falsi e disonorevoli, diffusi "presso terzi», la condanna si fondava <<su comportamenti radicalmente diversi:
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corrispondenza epistolare e telematica con l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avente oggetto segnalazioni di disfunzioni amministrative e richieste di chiarimenti;
consegna di documenti e scritti a superiori gerarchici dell'ufficio; dialoghi con i familiari del ET (e non con terzi) finalizzati alla ricerca di un contatto con l'amministrazione».
Mutamento dell'oggetto, quello così specificato, che aveva determinato pregiudizio alla difesa e che, pertanto, costituiva concreta ragione di nullità della sentenza.
2.9. Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla scriminante del diritto di critica e di denuncia civica. La sentenza, al
Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630 - Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
riguardo, entrava in contraddizione con se stessa laddove riconosceva che l'imputato aveva agito a tutela di una propria pretesa del cui fondamento era ragionevolmente convinto, senza trarne le conseguenze in ordine alla causa di giustificazione da riconoscersi ricorrente quantomeno in forma putativa.
2.10. Con il motivo aggiunto rubricato come 3-bis, il ricorrente deduce che la buona fede dell'imputato nell'intento di coltivare una propria denuncia fondata era confermata dalla prosecuzione del suo comportamento anche dopo l'emersione delle contestazioni.
2.11. Con il quarto motivo aggiunto, riprendendo temi già toccati con i precedenti argomenti, deduce il vizio di motivazione con riguardo alla contraddizione insanabile nella sentenza laddove aveva ritenuto il dolo di diffamazione e atti persecutori dopo avere assolto l'imputato dalla calunnia per avere agito nell'erronea, ma sincera, percezione della verità dei fatti riferiti.
2.12. Con il quinto motivo aggiunto deduce la violazione di legge penale posto che i fatti non superano la soglia del penalmente rilevante, difettando di effettiva idoneità offensiva e di lesione concreta dei beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612-bis c.p..
2.13. Con il sesto motivo aggiunto deduce vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non si era confrontata con i motivi di appello e con le prove decisive a favore dell'imputato.
3. Con memoria del 7.11.2025, la difesa delle parti civili LA ON e RL AR ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato con ogni conseguenziale statuizione, anche in relazione alle spese di costituzione del presente grado di giudizio.
4. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto come da requisitoria in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, risultando i motivi infondati o inammissibili, nei termini di seguito specificati.
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2. Deve valutarsi preliminarmente il secondo motivo aggiunto con cui si deduce la violazione della regola di corrispondenza tra accusa e sentenza. Il motivo è inammissibile per convergenti ragioni.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo la sua prospettazione, il giudizio avrebbe prodotto la condanna del ricorrente per comportamenti diffamatori e persecutori che esulavano dal perimetro oggettivo della imputazione formulata. Secondo la perplessa articolazione del motivo, poi, tale violazione era intervenuta già nella sentenza del Tribunale ovvero in quella della Corte di Appello. Emerge, comunque, dalla stessa esposizione della doglianza che l'imputazione contesta un vasto spettro di condotte, con perimetro descrittivo in cui rimane inscritto l'oggetto degli accertamenti di primo e secondo grado. In particolare, l'imputazione risulta recare espresso riferimento al fatto che il ON avesse inviato «svariate e-mail anche a superiori gerarchici e a diversi colleghi del predetto RL ove quest'ultimo veniva screditato professionalmente e ove gli venivano addebitate condotte illegittime nella gestione e definizione della sua pratica, presentando una denuncia/querela presso i CC di Roma prospettando falsamente, tra l'altro, pretesi illeciti comportamenti e condizionamenti indebiti dello stesso RL sfociati nell'adozione del citato provvedimento di diniego a lui sfavorevole, così anche falsamente incolpandolo dei delitti di abuso d'ufficio e/o omissione in atti d'ufficio». Contempla altresì i comportamenti con cui l'imputato si era recato « addirittura presso l'abitazione di residenza della famiglia del RL e, ivi, provvedendo a recapitare presso vicini e familiari del RL (in particolare i vicini condomini NI ON e AN AB) plichi contenenti la documentazione amministrativa inerente la pratica di rimborso con cd rom con impresse le registrazioni vocali, avvicinandosi e rivolgendosi insistentemente anche verso la moglie del predetto RL, ON LA, seguendola insistentemente e contestualmente denigrando professionalmente e umanamente il di lei marito, cercando altresì di importunare entrambi i figli del RL anche indirizzando loro altro plico con analoghi cd rom >> Si tratta di un perimetro di contestazioni che, appunto, ricomprende, in termini categoriali o anche direttamente specifici, anche quei fatti che, nella prospettazione difensiva, avrebbero ad oggetto «comportamenti radicalmente diversi: corrispondenza epistolare e telematica con l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, avente oggetto segnalazioni di disfunzioni amministrative e richieste di chiarimenti;
consegna di documenti e scritti a superiori gerarchici dell'ufficio; dialoghi con i familiari del RL (e non con terzi) finalizzati alla ricerca di un contatto con l'amministrazione ».
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630- Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d812880d
Il raffronto diretto tra il fatto accertato e quello contestato esclude, poi, che si sia verificato alcun mutamento dell'oggetto, sia nella sentenza del Tribunale che in quella della Corte d'Appello.
2.2. Il motivo è altresì aspecifico.
Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale, anziché «annullare la sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p.», abbia legittimato la trasformazione dell'imputazione, ritenendo che "il fatto è lo stesso" per via di un generico collegamento tematico», con interpretazione che secondo il ricorrente è *inammissibile e contraria alla funzione di garanzia del principio di correlazione, che tutela il diritto dell'imputato a conoscere precisamente l'accusa e a difendersi nel merito». Si tratta, invero, di argomentazione, quella come sopra enucleata e fatta oggetto di censura, che non si rinviene materialmente nel testo della sentenza impugnata che, del resto, non aveva alcuna ragione di esprimere tali considerazioni a fronte della constatazione che, salvo quanto meglio indicato infra, l'appello non aveva dedotto alcunché al riguardo di un ipotetico difetto di correlazione tra accusa ed accertamento. Del resto, lo stesso ricorso lasciava intendere che il mutamento non consentito fosse avvenuto nella sentenza di appello, in termini incoerenti con l'assunto che la Corte d'Appello dovesse annullare ai sensi degli artt. 521, 522 cod. proc. pen. la sentenza di primo grado. Ciò anche a prescindere dal rilievo che il motivo fa mostra di citare letteralmente passaggi della motivazione della sentenza impugnata che, in realtà, nella stessa non sono proprio materialmente contenuti. In conclusione, si apprezza un radicale scollamento tra la censura e quello che, nella sua fallace prospettazione, ne costituisce l'oggetto.
2.3. Tanto premesso, il motivo è anche tardivo. Secondo consolidato orientamento di legittimità, la violazione integra nullità a regime intermedio che, come tale, deve essere adeguatamente introdotta con l'impugnazione. E' stato anche affermato che «La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 4, Sentenza n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886-01; Sez. 2, Sentenza n. 9171 del 29/01/2008, Rv. 239545-01). Nel caso in esame, risulta come già in sede di appello fosse stata rilevata la tardiva introduzione della questione mediante memorie svolte nel corso di successive <<memorie difensive ex art. 598 bis comma 1 c.p.p. » che, già in quella sede, erano
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630- Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d812880d
state valutate come tardive in quanto le « presunte lesioni del diritto di difesa, e quindi, pare di intendere, di nullità della sentenza impugnata» non avevano <<costituito oggetto di gravame». A fronte di una sentenza di appello che ha confermato l'accertamento del primo grado, la doglianza non era stata devoluta in sede di appello, se non tardivamente. Per l'effetto, a fortiori, il tema non era più deducibile nel giudizio di legittimità.
3. Con argomentazione frazionata in diversi motivi (in particolare quelli originari nn. 1 e 4; quelli aggiunti nn. 1, 3, 4, 5 e 6) il ricorso deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di diffamazione e, comunque, il difetto di motivazione, anche sotto la forma del travisamento della prova, sul tema. Deduce altresì che gli atti incriminati erano giustificati dall'esercizio del diritto di critica. I motivi, che vanno congiuntamente trattati per la loro stretta connessione, sono infondati nella parte così in rilievo.
3.1. Più in dettaglio, il ricorrente ha dedotto che: a) difettava o non era idoneamente dimostrata la ricorrenza dell'elemento oggettivo della diffamazione osservando in particolare che: a-1) non erano indicati specifici contenuti diffamatori;
a-2) alcune comunicazioni effettuate dal ricorrente al RL erano state portate da quest'ultimo a conoscenza dei superiori dello stesso;
a-3) la LA non poteva essere considerata persona offesa della diffamazione;
b) difettava o non era idoneamente dimostrata la ricorrenza del dolo al riguardo rimarcandosi che: b-1) il ON aveva esclusivamente inteso tutelare le proprie ragioni, non potendo "riconoscersi dolo diffamatorio in chi è convinto della verità delle proprie affermazioni, anche se poi rilevatesi inesatte"; b-2) non era stato considerato quanto dallo stesso indicato in spontanee dichiarazioni sul fatto che suo proposito era soltanto quello di richiedere il rispetto delle norme;
c) il fatto era scriminato dall'esercizio del diritto di critica civica al riguardo evidenziando che: c-1) aveva ad oggetto vicende di interesse pubblico siccome relative al buon andamento dell'amministrazione pubblica;
c-2) non era dimostrato che avesse violato i limiti di continenza;
c-3) la assoluzione per diffamazione indicava che il ricorrente aveva agito quantomeno nella convinzione di esercitare il diritto di critica.
3.2. Le sentenze di primo e secondo grado, al riguardo, hanno individuato in modo convergente due gruppi di comportamenti valutati come diffamatori, oltre che, a volte, congiuntamente anche persecutori. In primo luogo, è stata enucleata una prima serie di condotte con le quali il ON, una volta che il RL, agente quale Capo Area dell'Agenzia dell'Entrate con sede
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630- Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
in Pescara, gli aveva anticipato il diniego ad una sua domanda per il rimborso delle ritenute operate del proprio TFR, invece di contestare nelle sedi competenti il provvedimento amministrativo che così diveniva definitivo, procedeva ad effettuare una serie continua di chiamate telefoniche e ad inviare mail dal contenuto offensivo, che venivano altresì indirizzate dal prevenuto anche ai superiori gerarchici del RL, al Dirigente dell'Agenzia dell'Entrate, al Garante dei Contribuenti, nonché al M.E.F. Si trattava di atti nei quali il RL era anche accusato falsamente di condotte di reato. Il ricorrente, secondo quanto evidenziato dalla Corte di appello, aveva anche diffuso la «denuncia-querela con la quale descriveva il RL, con toni anche irridenti, come ignorante, incompetente ed incapace> ed aveva così <offeso, soprattutto sotto il profilo professionale, la reputazione di quest'ultimo». In secondo luogo, il ON, al culmine della campagna diffamatoria, in data 23 dicembre 2021, si era presentato presso l'abitazione dei coniugi RL con l'intenzione di consegnare loro, nonché ai loro familiari e vicini di casa, della documentazione che conteneva accuse ed offese al RL. Di fatto aveva consegnato i plichi diffamatori ad una vicina di casa, tale signora AB ed, in data 29 dicembre 2021, aveva fatto recapitare altre copie della documentazione (contenente le accuse e le frasi denigratorie) ai figli del RL. In quel contesto, dinanzi alla LA, moglie del RL, ed alla vicina di casa, aveva affermato che il predetto "era una cattiva persona" e che dovevano saperlo i familiari ed anche i vicini di casa». Si trattava di documenti afferenti alla pratica di rimborso, cui era allegata una denuncia penale (presentata in data 16.06.2020 a carico di tale AU RT, ma con ampi riferimenti al ruolo della persona offesa) ed altre comunicazioni offensive e gravemente denigratorie dell'onore del RL, ivi accusato di condotte di reato in danno del ricorrente: abuso di ufficio, falso ed omissione (per aver favorito tale, AU RT dipendente della Banca d'Italia, violando una convenzione internazionale e per aver omesso di valutare un documento allegato dal ON stesso). Come rimarcato dalla Corte di Appello, si trattava di atti e comunicazioni in cui il ON *descriveva il RL, con toni anche irridenti, come ignorante, incompetente ed incapace>.
3.3. Secondo un primo ordine di deduzioni difensive, quelli così individuati erano comportamenti cui facevano difetto i caratteri oggettivi della diffamazione, quanto alla connotazione dei contenuti ed alla comunicazione ai terzi.
L'argomentazione deve essere disattesa.
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fbe436ef7630 Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
3.4. Quanto alla struttura
della fattispecie, la diffamazione consiste oggettivamente nella offesa alla altrui reputazione realizzata mediante la comunicazione a più persone.
3.4.1. In generale, suo requisito implicito è l'assenza della p.o., posto che la presenza, consentendo una immediata difesa, derubrica la condotta in ingiuria, di rilievo ora soltanto civilistico. La premessa pone condizioni e limiti della affermazione. E' stato così chiarito che «L'invio di una "e-mail" dal contenuto offensivo ad una pluralità di destinatari integra il reato di diffamazione anche nell'eventualità che tra questi vi sia l'offeso, stante la non contestualità del recepimento del messaggio nelle caselle di posta elettronica di destinazione» (Sez. 5, 04/03/2021, n.13252, Rv. 280814-01). Elementi oggettivi della fattispecie sono: a) la offesa alla altrui reputazione che consiste nella considerazione in cui l'individuo è tenuto dalla comunità in cui vive ed è conosciuto;
b) la comunicazione con più persone.
3.4.2. In generale e salvo quanto più specificamente anche di seguito considerato con riguardo al diritto di cronaca e di critica, la ricorrenza o meno della verità del fatto attribuito nemmeno è di per sé dirimente ai fini del riconoscimento della diffamazione. Ciò, in primo luogo, nel senso che l'attribuzione di un fatto offensivo della reputazione può integrare diffamazione ove pure il fatto sia vero laddove, in particolare, facciano difetto interesse della notizia, pertinenza e continenza espressiva. E' stato al riguardo affermato che «poiché nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione» (Sez. 5, Sentenza n. 11401 del 1995. Cfr. anche sez. 5, 07/12/2006, dep. 22/01/2007; Sez. 5, 07-10-2014, n. 47973, rv. 261205). Per converso, la falsità del fatto attribuito non integra di per sé diffamazione posto che non necessariamente si traduce in una offesa alla reputazione personale. Ed, invero, «l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sè offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico» (sez. 5, 07/02/2008, n.10735).
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fbe436ef7630 Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
3.4.3. La comunicazione con più persone può essere contestuale o in successione, diretta o indiretta. Sotto il primo profilo, è stato affermato che «Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti» (Sez. 5-, Sentenza n. 323 del 14/10/2021, dep. 10/01/2022, Rv. 282768 03. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 7408 del 04/11/2010, dep. 25/02/2011, Rv. 249599 01; Sez. 5, Sentenza n. 485 del 11/11/1983 Ud. (dep. 19/01/1984) Rv. 162160-01). Sotto il secondo profilo, è stato altresì riconosciuto che «In tema di diffamazione, configura il requisito della comunicazione con più persone, necessario ad integrare il reato, l'invio ad una persona di una mail con contenuto offensivo anche nei riguardi di altro soggetto, con l'intenzione di favorirne la comunicazione a quest'ultimo, che poi ne ha effettiva conoscenza» (Sez. 6, Sentenza n. 30318 del 09/06/2016, Rv. 267701 - 01. Cfr. anche Cass. N. 2432 del 1993 Rv. 193804 - 01; N. 31728 del 2004 Rv. 229331-01).
3.4.4. La comunicazione con un mezzo diffusivo per sua intrinseca natura ovvero per regole normative o sociali è, ordinariamente, capace di integrare la diffamazione, eventualmente aggravata dal mezzo di pubblicità. In tal senso, è stato affermato che « Sussiste il requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi;
in tal caso, tuttavia, occorre valutare la possibile sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p.. » (Sez. 5, Sentenza n. 23222 del 06/04/2011, Rv. 250458-01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229-01).
3.5. Alla stregua delle premesse così richiamate, è dato, in primo luogo, affermare che correttamente i giudici del merito hanno riconosciuto che plurime condotte in rilievo realizzavano i caratteri della comunicazione con più persone.
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630 - Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d812880d
3.5.1. In tal senso, valgono le comunicazioni dirette ai superiori gerarchici del RL, al Dirigente dell'Agenzia dell'Entrate, al Garante dei Contribuenti, nonché al M.E.F. Parimenti, costituiscono comunicazioni a più persone quelle realizzate dal ON allorché si era presentato presso il condominio, riferendo i propri commenti offensivi sul RL alla vicina di casa ed alla coniuge della persona offesa. Nel medesimo senso rilevano le comunicazioni ai figli della persona offesa.
3.5.2. Ai presenti fini, di contro, non rilevano le comunicazioni dirette al RL. Al riguardo, è vero che le stesse, siccome indirizzate al predetto funzionario non nella sua veste privata bensì in quella pubblica, erano destinate ad entrare nel fascicolo dell'ufficio e, di rimando, ad essere portate alla conoscenza di plurimi soggetti a ciò legittimati. Ed, anzi, più concretamente, era lo stesso ricorrente a specificare al RL il dovere di allegare le sue comunicazioni al fascicolo da inoltrare per la via gerarchica (cfr. ad es. mail 11/02/2021; mail 7/12/201: "Questo scritto non è atto interpersonale tra il sottoscritto ed il RL e deve pertanto essere incluso tra i documenti nel noto fascicolo della mia richiesta di rimborso presso il vostro ufficio"). E' altresì vero che, per tali comunicazioni, il RL era posto in condizione di esercitare, attraverso osservazioni critiche, la propria reazione difensiva, per l'effetto non risultando integrato il requisito della comunicazione in assenza della persona offesa che, pur con i limiti sopra specificati, rimane requisito indefettibile della fattispecie di diffamazione e suo confine con quello di ingiuria.
3.6. Come premesso, sempre con riguardo all'elemento oggettivo del reato, deve essere disatteso anche l'argomento secondo cui le sentenze di merito non avevano individuato contenuti concretamente offensivi delle comunicazioni che, anzi, si erano conservate sempre su un tono di cortesia.
3.6.1. Al riguardo, a fronte del tenore del ricorso che riporta una congerie di dati di fatto che attengono all'antefatto dei contrasti tra il ricorrente e la persona offesa, con richiamo - nemmeno sempre esatto di stralci delle sentenze o di elementi probatori, deve rammentarsi che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trame proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
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prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Pen. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione;
Cass. Pen. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Vero è, comunque, che, secondo la giurisprudenza cui il Collegio intende dare seguito, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata;
Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Cass. Pen. Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. V, 27/04/2021, n. 25491, non massimata). Ed, anzi, anticipando tematica affrontata direttamente infra, è stato chiarito che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica (v. Sez. 5, n. 2473/2020; Sez. V, n. 25491/21 citate).
3.6.2. In ragione del perimetro cognitivo così delineato, deve affermarsi che, a parte quanto più avanti considerato con specifico riguardo alla scriminante del diritto di critica, nessuna inosservanza della legge penale o difetto di motivazione è ravvisabile nelle conclusioni dei giudici di merito laddove hanno riconosciuto il carattere intrinsecamente ed oggettivamente offensivo dei contenuti di plurime comunicazioni sopra individuate. E' indubbio che siano idonee a ledere la reputazione del RL le comunicazioni in cui lo stesso è definito quale «ignorante, incompetente ed incapace>, autore di reati di abuso di ufficio, falso ed omissione, come una cattiva persona». Parimenti offensive si mostravano le comunicazioni, richiamate indirettamente nelle sentenze, con cui il RL era indicato: come responsabile di prepotenza ed avversione pregiudiziali, di rifiuti e accanimenti persecutori (comunicazione del 5/2/2020), desideroso della morte del ricorrente (Mail 7 dicembre 2021); come volto a leccare ignobilmente sulla legittimità di atti e provvedimenti 'aventi forza di legge' emanati dai suoi superiori a tal proposito, alla faccia dell'articolo 5 della Costituzione (forse non l'ha fatto apposta il RL;
forse non sapeva nulla dell'articolo 5 il RL. C'è o ce fa il RL? Delle due l'uno, ma per me non fa differenza!)" » (mail 7/12/2021); autore di un provvedimento che <<si configura come manifesto di poltroneria, malafede, indolenza civile, insipienza lavorativa e avversione personale firmata RL e compani;
non atto d'ufficio ma
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ammucchiata di dati senza coerenza, una barricata improvvisata a scopo di dissuasione, un altro atto di discredito sulle Istituzioni» (denuncia, fatta poi oggetto di comunicazione a vari destinatari); autore di «illazioni, calunnie e supposizioni tratte da 'informazioni' sparse acquisite pigramente d'ufficio » nonché di grandi imbrogli (cfr. denuncia richiamata: <<mai fare piccoli imbrogli che i piccoli imbrogli vengono subito scoperti, i grandi imbrogli invece passano inosservati quasi sempre. Infatti all'Agenzia delle Entrate la prassi consolidata tratta con molta deferenza l'intero corpus delle risolutionis»); componente di un branco autore di condotte tracotanti ai danni del ON (denuncia: per tutto quello che riuscirò a dire ed a dimostrare in questo scritto: per essersi uniti al branco capeggiato dal AU della Banca d'Italia sostituto d'imposta, per aver adottato la sua stessa tracotanza nel trattare la mia richiesta di rimborso ed ogni altra questione che mi riguarda. »); responsabile di prassi che sono segno di invalidità operativa conclamata irreversibile al 100% di un ufficio ad alta 'specificità' visto che la Cassazione e la giustizia ordinaria NON POSSONO e NON DOVREBBERO NEMMENO supportarlo [...] Poi, nel fondo a questa sentenza, SI, il RL che si fa sempre riconoscere e NON il GIUDICE, RICOMINCIA UN'ALTRA VOLTA (TRACOTANZA E INSIPIENZA ALLO STATO PURO) a RIMESTARE con le solite 'CARENZE DOCUMENTALI' mai specificate» (denuncia); autore di vaneggiamenti tali da far dubitare delle sue facoltà intellettive (denuncia: «a parte i vaneggiamenti del RL che andrebbero controllati soprattutto nel suo personale interesse, tutto il resto sono solo falsità e fandonie inventate o lasciate intendere »). Si tratta, all'evidenza, di contenuti variamente ed altamente offensivi della reputazione della persona offesa, senza che al riguardo si rendano necessari particolari commenti ulteriori. Correttamente, quindi, le sentenze di merito hanno ritenuto la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione.
3.7. Come pure premesso, il ricorso ha inteso escludere l'elemento soggettivo della diffamazione in quanto, da un lato, le comunicazioni non avevano mai tracimato rispetto ai limiti della continenza espressiva, dall'altro, l'imputato aveva sempre e soltanto inteso coltivare esclusivamente il proprio diritto di tutela amministrativa. Riservato sempre al prosieguo il distinto tema dell'esercizio del diritto, l'argomentazione deve essere disattesa, confermandosi la correttezza delle sentenze di merito che hanno ravvisato la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato.
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3.7.1. La diffamazione è punita a titolo di dolo generico che può assumere anche la forma del dolo eventuale.
3.7.2. Avuto riguardo alle già individuate connotazioni dell'elemento materiale, oggetto del dolo generico è il carattere offensivo del contenuto delle comunicazioni. E' stato, anzi, affermato che «In tema di diffamazione, l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa." (Sez. 5, Sentenza n. 47973 del 07/10/2014, Rv. 261205 - 01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza n. 36599 del 09/07/2010, Rv. 248429 - 01; N. 7662 del 2007 Rv. 236524-01, N. 40930 del 2013 Rv. 257794-01).
La rappresentazione dell'effetto offensivo della comunicazione, anche nella forma eventuale, integra il dolo generico, non essendo richiesti un dolo specifico e, di rimando, l'animus iniuriandi vel diffamandi E' stato così chiarito che «In tema di delitti contro l'onore, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista ""animus iniurandi vel diffamandi", essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l'agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell'agente» (Sez. 5, 23/01/2020, n. 2705. Cfr. anche Sez. 5, 23/03/2021, n.22777; Cass. pen. Sez. V, 11/05/2018, n. 21133). Ciò appunto *purchè il soggetto agente si rappresenti il fatto che le sue parole vanno ad assumere un significato offensivo, in quanto appariranno destinate ad aggredire la reputazione altrui. L'intenzione o lo scopo del soggetto agente, pertanto, non devono necessariamente essere di offesa, ma è sufficiente che egli adoperi consapevolmente parole socialmente interpretabili come offensive» (Sez. 1, 01- 04-2004, n. 15503).
3.7.3. Posto che la diffamazione richiede la comunicazione con più persone, il dolo qui rilevante postula la consapevolezza in ordine a siffatto aspetto diffusivo.
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In tal senso si è appunto precisato che «In tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione, ma anche nella volontà che la frase denigratoria sia conosciuta da più persone, essendo pertanto necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento che egli deve rappresentarsi e volere >> (Sez. 5, 15/04/2014, n.22853. Cfr. anche sez. 5, 15/07/2010, n.36602).
3.7.4. Nel caso di specie, invero, il contenuto ed il tenore delle espressioni utilizzate, declinate nel senso di un aggressivo sarcasmo volto a provocare la demolizione della credibilità anche personale dell'oggetto della denigrazione, rendono manifesto che, a prescindere dalla volontà o meno di esercitare una pretesa creduta fondata, il ON ricorreva ad espressioni che erano coscientemente e volutamente offensive, nella consapevolezza anche della loro gratuità. Parimenti, lo stesso era consapevole del fatto che le offese erano portate a conoscenza di più persone, posto che era stato il medesimo imputato ad indirizzarle ad una pluralità di destinatari. Ciò, anzi, era avvenuto in via diretta per quanto riguardava le offese che il ON aveva comunicato alla moglie ed alla vicina di casa del RL in data 23/12/2021 nonché ai figli della persona offesa in data 29/12/2021.
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3.7.5. Deve essere disatteso, pertanto, anche il primo motivo aggiunto laddove deduce che le sentenze erano incorse in travisamento della prova nella parte in cui avevano omesso di considerare, tra l'altro, le spontanee dichiarazioni dell'imputato laddove questi aveva, tra l'altro, spiegato come non avesse inteso produrre offese al RL bensì tutelare le proprie fondate pretese in sede amministrativa. Tale deduzione, invero, nemmeno è articolata conformemente al paradigma imposto dall'art. 606 comma 1) lett. e), ultima previsione, cod. proc. pen. ed agli oneri di specifica indicazione ed allegazione ivi evidenziati, risultando per l'effetto inammissibile. L'argomentazione è, comunque, infondata a fronte del rilievo che nessun travisamento disarticolante è qui desumibile in base alle spontanee dichiarazioni dell'imputato posto che, al di là delle allegazioni che il ON ha inteso nella menzionata occasione formulare, risulta autoevidente che le frasi sopra enucleate avevano un contenuto offensivo che non può essere eliso da eventuali intenti legittimi, al più destinati ad operare sul piano della scriminante.
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3.8. A completare l'esame delle doglianze addotte in ordine al tema della struttura del reato, è dato accennare al fatto che il ricorso, seppure incidentalmente, con il primo motivo, premette che la LA non può essere considerata persona offesa della condotta diffamatoria. E' qui sufficiente osservare che il motivo è radicalmente inedito e pertanto inammissibile. A fortiori, lo è il tema ove qui implicitamente posto della presenza della medesima LA come parte civile, qualità che può fondare tanto sulla posizione di persona offesa quanto su quella di persona danneggiata dal reato. Come noto, le questioni sull'esclusione della parte civile devono essere introdotte nei termini decadenziali previsti dall'art. 80 cod. proc. pen. sicché è escluso che possano essere formulate per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità.
3.9. Inammissibili, siccome generici e manifestamente infondati, sono i motivi aggiunti quinto e sesto, laddove deducono rispettivamente la carenza di concreta offensività (anche) delle condotte in esame e la carenza di motivazione (anche) sui profili della fattispecie qui in rilievo. Si tratta, appunto, di censure formulate in termini connotati da assoluta genericità intrinseca e che, comunque, sostanzialmente ripetono gli argomenti già compiutamente esaminati sulla ricorrenza della fattispecie della diffamazione.
3.10. Deve essere disattesa la doglianza (la cui esposizione è trattata principalmente nell'originario primo motivo del ricorso, ma risulta ripresa diffusamente negli altri motivi citati) secondo cui la sentenza impugnata era incorsa in violazione di legge penale in relazione all'art. 51 cod. pen. e in vizio di motivazione laddove non aveva riconosciuto che le condotte del ON erano scriminate dal diritto di critica, posto che erano state messe in atto per tutelare quelle pretese amministrative per cui la stessa Corte di appello aveva riconosciuto l'imputato quale portatore di una soggettiva convinzione di legittimità, in termini che confliggevano sul piano logico con la condanna per diffamazione.
3.11. Non è qui in discussione che, anche nello specifico rapporto così in rilievo, possa trovare spazio di esercizio il diritto di critica.
3.11.1. Costituisce premessa generale che la critica, rinvenendo il suo profilo in una espressione di opinione valutativa, è soggetta al limite della verità (solo) nella misura in cui muova da un fatto su cui la valutazione è esercitata.
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E' stato così osservato che "In tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato dalla giurisprudenza della Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui si sostanza l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limiti immanenti della critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione." (Sez. 5, 24/01/2019, n.7340. Cfr. anche Sez. 1, n. 40930 del 27/09/2013, P.M. in proc. Travaglio e altro, Rv. 257794).
3.11.2. E' altrimenti acquisito dal diritto vivente che il diritto di critica è esercitabile anche da soggetti che non siano giornalisti in quanto costituisce «l'esternazione di un'opinione relativamente a una condotta ovvero a un'affermazione altrui>> e <<si inserisce nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU≫ (Cass. pen., Sez. V, 13/06/2025, n. 28621). Nel vasto orizzonte così dischiuso, è stato così riconosciuto che il diritto di critica trova espressione ed è destinato a ricevere tutela anche nell'ambito di rapporti connotati da relazioni amministrative qualificate (il privato verso la amministrazione pubblica o le strutture rappresentative di interessi o di governo di ordini professionali) o da relazioni professionali (il cliente verso il professionista). In tal senso, è stata affermata la legittimazione del cittadino ad esprimere giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale (Sez. 5, Sentenza n. 4530 del 10/11/2022 Ud. (dep. 02/02/2023) Rv. 283964 -02; Sez. 5, Sentenza n. 41767 del 21/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245430-01). Parimenti si è specificato che «Il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza» (Sez. 5, Sentenza, 30/01/2019, n. 19960, rv. 276891-02; Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447).
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Sulla medesima base si è ritenuta scriminata la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche» (Sez. 5, Sentenza, 20/07/2016, n. 42576, rv. 268044; Sez. 5, 28/04/2022, n. 22119; Sez. 5, 22/02/2019, n. 32407; Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486; Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 -01). In linea con siffatte indicazioni si pone anche l'affermazione secondo cui * Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinate autorità dell'Agenzia delle Dogane, volta a censurare il ritardo nel controllo effettuato su merce deperibile da dipendenti preposti al servizio di vigilanza antifrode, considerato che, in tal caso, sussiste la generale causa di giustificazione, sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinata ad ottenere un intervento per rimediare ad un'ingiustificata intempestiva verifica» (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/07/2014, n. 1695, rv. 262720).
3.11.3. Il diritto di critica, peraltro, a fronte della vasta latitudine dei soggetti legittimati e degli ambiti di esercizio così riconosciuti, rinviene limiti di contenuto e di funzione che valgono a circoscriverne la portata alle manifestazioni di pensiero che, per continenza e pertinenza, si conservino nell'alveo della espressione di critica che ne fonda la legittimità e non assumano il simulacro del diritto quale pretesto per una aggressione alla persona (Sez. 5, 11/05/2015, n. 31674). Si tratta di principi diffusamente ribaditi negli ambiti medesimi in cui il diritto di critica è stato riconosciuto.
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In tal senso, laddove la critica si sia accompagnata alla esposizione di fatti specifici, è stato chiarito che può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della veridicità » (Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229-01). In relazione agli esposti disciplinari, quanto all'esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche, <<valgono i limiti ad esso connaturati - occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore ne sia fermamente e incolpevolmente convinto. Ciò posto, la suddetta causa di giustificazione non può trovare applicazione nell'ipotesi di invio di una missiva
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gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale » (Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486). In particolare, il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, 04/02/2020, n. 8447). Si è così ribadito che «In tema di diffamazione, non può trovare applicazione la scriminante del diritto di critica solo quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti l'utilizzo di "argumenta ad hominem", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne le azioni, laddove, diversamente, ove la condotta sia rivolta a criticarne l'operato detta scriminante trova applicazione» (Sez. 5, 26/10/2020, n. 61. Cfr. Sez. 5, Sentenza, 18/01/2021, n. 8898, rv. 280571-01; Sez. 5, 19/01/2023, n. 17813).
3.12. Nel caso di specie, appunto, siffatti limiti sono stati superati ampiamente sotto distinti profili, come è dato considerare in attuazione del più ampio raggio di cognizione riconosciuto al sindacato di legittimità in materia di sussistenza della diffamazione e del limite dell'esercizio del diritto di critica.
3.12.1. Già si rileva che si era esaurito il contesto in cui la critica doveva svolgere la funzione per cui ne era riconosciuta la legittimità, comunque risultando gli atti in esame del tutto scollegati da una funzione in tal senso. Ed, invero, una volta che il provvedimento era stato emesso e, non impugnato, si era consolidato, l'insistenza critica era comunque scollegata quantomeno da un obiettivo di revisione, tanto più che gli atti non allegavano elementi volti a determinare l'esercizio di un potere di annullamento da parte della amministrazione in autotutela rispetto al diniego definitivo. Appare evidente come le condotte così in rilievo rinvengano nella vicenda amministrativa, ormai esauritasi, soltanto un pretesto o un'occasione per una sorta di vendetta, insieme diffamatoria e persecutoria (secondo quanto meglio infra), contro il funzionario "colpevole" di non avere corrisposto alle pretese del richiedente. La estraneità ad ogni funzione di critica in autotutela, comunque, si mostra del tutto evidente con riguardo alle comunicazioni svolte a familiari e vicini del RL.
3.12.2. Parimenti manifesto è il superamento dei limiti della continenza formale rispetto alle già menzionate offese che, abbandonando nettamente il piano della censura all'attività o alla stessa professionalità oggettivata negli atti, si declinano
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quali argumenta ad hominem, volti ad aggredire la reputazione personale del RL, ove pure prendendo spunto dal piano professionale.
3.13. La Corte d'appello, pertanto, non ha contravvenuto alla norma penale laddove ha escluso la scriminante reale. Nemmeno è dato riconoscere alcun vizio nel disconoscimento della medesima scriminante nella forma putativa.
3.13.1. Già è dato osservare che la conclusione non si pone nella censurata contraddizione con la assoluzione che la medesima Corte d'appello ha pronunciato a favore dell'imputato dall'accusa di calunnia (cfr. in particolare primo motivo del ricorso e motivi aggiunti terzo e quarto). Nello specifico, l'assoluzione è stata decisa in quanto le accuse di falso o di abuso svolte dall'imputato nella denuncia (anche) contro il RL non descrivevano, in realtà, fatti effettivamente idonei a rilevare nei termini dei nomina iuris indicati. Vero è che la Corte territoriale ha anche affermato «In ogni caso, considerato il contenuto complessivo dell'atto di denuncia, appare evidente come il MO fosse fermamente convinto dell'illegittimità del comportamento del ET, ed anche erroneamente della sua rilevanza penale. Tale considerazione giustifica, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'assoluzione di MO NG dal delitto di cui all'art. 368 c.p. perché il fatto non costituisce reato. L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude infatti il dolo del denunciante, e quindi la stessa configurabilità del reato di calunnia ». Merita peraltro evidenziare che si apprezza un significativo scarto tra l'incertezza sul dolo che impone la assoluzione dal reato di calunnia e la risultanza sull'elemento soggettivo che giustifica la scriminante putativa dell'esercizio di critica rispetto al reato di diffamazione. Ed, invero, a tale ultimo riguardo, è stato ripetutamente affermato che «l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità» (Sez. 5, Sentenza n. 26560 del 29/04/2014, Rv. 260229 01; Sez. 5, 06/07/2018, n. 39486; Cass. pen., Sez. V, 13/06/2025, n. 28621). Ciò mentre la convinzione colpevolmente erronea esclude il dolo della calunnia, ma non vale a riconoscere la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica rispetto alla diffamazione.
3.13.2. Dirimente è, comunque, osservare che, nel caso di specie, le offese rivolte dal ON al RL avevano quale mero antefatto e pretesto le affermate illiceità del secondo e, come già evidenziato, si articolavano sul piano della gratuita denigrazione personale.
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Alla stregua delle considerazioni svolte, quale che fosse la sua convinzione sul fondamento della pretesa originaria, con le condotte qui in rilievo l'imputato agiva nella consapevolezza e nell'intenzione di ricercare una sua vendetta denigrando il funzionario. Al riguardo, contrariamente a quanto assunto dalla difesa (motivo 3-bis), nessun elemento in senso contrario alla conclusione posta è dato desumere dal fatto che l'imputato abbia proseguito nelle proprie condotte anche dopo avere appreso della formulazione delle contestazioni a suo carico. Si tratta di argomento che, mentre non assume i significati che la difesa prospetta, appare, al contrario, indicativo di una qualche pervicacia dell'imputato.
3.14. I motivi così esaminati, quindi, devono essere disattesi siccome infondati o inammissibili nei termini sin qui specificati.
4. Con i restanti motivi (in particolare, secondo, terzo, quarto e quinto del ricorso;
primo, quarto, quinto e sesto dei motivi aggiunti), il ricorrente si duole dei vizi della condanna per il reato di atti persecutori. I motivi, anche in questo caso da esaminare congiuntamente per la loro connessione, devono essere disattesi siccome infondati e inammissibili nei termini di seguito specificati.
4.1. Il ricorrente al riguardo deduce che: a) non risultava e non era idoneamente dimostrato l'elemento oggettivo del reato con riguardo a: a-1) reale natura e consistenza delle condotte in rilievo;
a-2) loro inidoneità a determinare gli eventi tipici del reato in esame: a-3) travisamento della prova laddove non era stato considerato quanto riferito dalla LA e dalla vicina di casa in ordine al carattere cortese della presentazione del ricorrente presso l'abitazione; b) non era dimostrato il dolo generico o specifico con riguardo a: b-1) circostanza che l'imputato era privo di volontà persecutoria e mosso dalla sola esigenza di tutelare una propria pretesa verso l'amministrazione; b-2) contraddizione interna della sentenza laddove imputava al ricorrente una volontà persecutoria nel medesimo contesto in cui lo assolveva dalla calunnia riconoscendo la sua buona fede;
b-3) travisamento della prova laddove la sentenza aveva omesso di considerare: le dichiarazioni spontanee, rese dinanzi al Tribunale in data 9.7.2024, con cui l'imputato aveva spiegato che la propria azione era priva di dolo persecutorio e diffamatorio;
le tre memorie autodifensive con cui era analizzato il materiale probatorio;
le testimonianze di Di CI, LA e ON;
il dato oggettivo del numero delle comunicazioni;
c) non era stato considerato il diritto di critica dell'imputato.
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4.2. La sentenza impugnata, quanto alle condotte persecutorie, rilevato che <<risulta infatti dalla documentazione in atti come il ON abbia inviato al RL - oltre che, simultaneamente, ad altri soggetti - diverse e-mail, con le quali, oltre ad accusarlo di negligenze, ignoranza, impreparazione, gli prospetta reiteratamente denunce penali e, addirittura, di "pubblicizzare" la sua attività professionale tra vicini di casa e familiari (cfr., ad esempio, e-mail del 7 dicembre 2021) », ha concluso che «Non si è trattato, quindi, come si sostiene nell'atto di impugnazione, di "cortesissime richieste di notizie della pratica", bensì di comunicazioni ingiuriose ed intimidatorie. Il 'RL ha inoltre dichiarato di avere ricevuto anche plichi contenenti CD su cui erano state registrate, senza alcuna autorizzazione, conversazioni tra loro intercorse>.
4.3. Devono essere in primo luogo disattese le doglianze che investono l'elemento oggettivo del reato.
4.3.1. Il delitto di atti persecutori contemplato dall'art. 612-bis cod. pen. costituisce reato abituale di danno, la cui tipicità oggettiva è integrata dalla reiterazione di fatti di molestia o di minaccia, da cui discenda uno degli eventi previsti dalla norma. Ciò «salvo che il fatto costituisca più grave reato », secondo la clausola di riserva posta all'esordio della disposizione richiamata. Oggetto della sua tutela, secondo quanto indicato dalla sua collocazione sistematica nella Sezione III del libro II del codice penale, è la libertà morale della persona.
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4.3.2. Quanto ai profili delle condotte, la loro tipizzazione è appunto correlata alle molestie ed alle minacce. La nozione di molestie così richiamata non postula, peraltro, la ricorrenza dei caratteri integrativi della contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen. È stato affermato che «Ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. » (Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 14/01/2016, n. 12528, rv. 266875). Di rimando si è riconosciuto che in tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile
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idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica (Sez. 5, Sentenza, 16/09/2021, n. 1753, rv. 282426-01).
Vero è poi che «Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'art. 660 cod. pen. consiste nel diverso atteggiarsi delle conseguenze della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie, sicchè si configura il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia ovvero l'alterazione delle proprie abitudini di vita, mentre sussiste il reato di cui all'art.660 cod. pen. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato» (Sez. 6, Sentenza, 10/07/2020, n. 23375, rv. 279601-01).
4.3.3. La latitudine della nozione di molestia così definita ha portato ad includervi fatti che, pure, sono astrattamente dotati di diversa ed ulteriore rilevanza. E' così stato affermato che è configurabile il delitto di atti persecutori anche quando la modalità esclusiva di realizzazione della condotta sia consistita in un'attività di danneggiamento, a seguito della quale la persona offesa riporti uno stato d'ansia o muti le proprie abitudini di vita, in quanto condotta idonea a configurare sia la molestia, per i ripetuti danni in sé, sia la minaccia, in relazione alla possibilità di analoghi atti dannosi, desumibile dalle precedenti condotte (Sez. 5-, Sentenza n. 10994 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278857 -01). Sulla stessa linea, è stato affermato che integra il delitto di atti persecutori la condotta di chi cagiona lesioni personali volontarie a danno della persona offesa, trattandosi di una modalità di consumazione del reato che rientra nella nozione di molestia, in quanto concretizza un'indebita ingerenza o interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio e ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Sez. 5-, Sentenza n. 15734 del 13/01/2023, Rv. 284587-01).
Persino l'esercizio ossessivamente insistito di pretestuose azioni giudiziali può costituire attività persecutoria (Sez. 5-, Sentenza n. 17171 del 16/01/2023, Rv. 284399-02), nel ricorrere, peraltro, di stringenti condizioni.
4.3.4. In quanto il perimetro della molestia rilevante è segnato dalla indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, può, in generale, affermarsi che non è condotta integrativa di atti persecutori la comunicazione mediante posta elettronica, al riguardo valendo analoga ragione a quella per cui, in materia di contravvenzione prevista dall'art. 660 cod. pen., è stato affermato che «Non è configurabile il reato di molestia o
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disturbo alle persone in caso di ripetuto invio di messaggi di posta elettronica >> (Sez. 1-, Sentenza n. 28959 del 04/05/2021, Rv. 281755-01. Cfr. anche Sez. 1, Sentenza, 04/05/2021, n. 28959, rv. 281755-01). Conclusione, quella così riferita, che rinviene premessa necessaria e sufficiente nella constatazione che siffatte comunicazioni, diversamente da quelle a mezzo SMS o WhatsApp, non costituiscono intrusione forzata nella libertà del destinatario, che può scegliere liberamente di leggere o meno tali messaggi (Sez. 1, Sentenza, 21/01/2025, n. 8231). In base alla medesima ratio, «Non integra la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone l'invio di messaggi mediante le applicazioni "instagram" e "facebook", le cui notifiche, in quanto disattivabili con i sistemi di "alert" o "preview", dipendono da una scelta del destinatario, che può sottrarsi all'interazione immediata con il mittente» (Sez. 1, Sentenza n. 40033 del 06/06/2023, Rv. 285371-01). Dalla premessa che la fonda, peraltro, discende anche il limite dell'affermazione così posta. Ed, invero, l'ingerenza molesta di una comunicazione a mezzo mail, se è di norma sterilizzata dal fatto che il destinatario ha una sorta di libertà di scelta in ordine alla lettura dei messaggi, è destinata a ricomparire nei casi in cui fattori esterni, quali quelli tratti da obblighi di servizio o, comunque, da pressioni esterne, impongano la lettura della posta elettronica.
4.4. Alla stregua dei criteri indicati, deve essere, in primo luogo, disattesa la censura secondo cui, nel caso di specie, faceva difetto l'idonea reiterazione delle condotte rilevanti ai presenti fini.
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4.4.1. Come evidenziato, le sentenze conformi sul tema, sulla base delle risultanze probatorie in parte costituite da elementi documentali ed in parte da dichiarazioni testimoniali, hanno evidenziato che le condotte moleste si erano articolate in una serie di contatti telefonici, messaggi e mail che avevano assunto un carattere tanto più invasivo e disturbante a partire dal febbraio 2020, dopo che il ON aveva appreso del definitivo rigetto della propria istanza. La campagna persecutoria era proseguita anche dopo che il RL aveva cessato ogni contatto con l'imputato, come emerge anche dalla documentazione che lo stesso ricorrente risulta avere prodotto, annotando che, dal 23 giugno 2020, le sue mail non avevano più ricevuto risposta. All'esito di tale situazione di chiara manifestazione da parte della persona offesa della propria volontà di non avere più contatti con l'imputato, questi, dopo una comunicazione specificamente molesta e sarcasticamente ingiuriosa inviata in data 7/12/2021, in data 23/12/2021 si era presentato presso il condominio del
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RL ed, incontrando la moglie ed alcune vicine di costui, aveva espresso commenti denigratori sul predetto, consegnando o tentando di consegnare rispettivamente alle condomine AN AB e NI ON documentazione contenente ricostruzioni offensive della reputazione della medesima persona offesa. Documentazione che, poi, in data 29/12/2021, effettivamente trasmetteva ai figli del RL. E' dato chiarire che, nei termini già espressi, nel caso in esame, possono assumere rilievo anche comunicazioni a mezzo di posta elettronica, posto che il RL, ricevendole per ragioni di ufficio, anche se spesso presumibilmente sulla propria posta elettronica personale, era tenuto a leggerle. Si tratta, comunque, di un compendio di comunicazioni che idoneamente integra la reiterazione molesta qui richiesta.
4.4.2. Anche su tale piano, il ricorso, adducendo pure travisamenti di prova, si propone di conseguire una rivalutazione dei fatti accertati in termini logici dalle sentenze di condanna sul punto conformi. A tale riguardo deve ribadirsi che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trame proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Pen. Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651, in motivazione;
Cass. Pen. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
4.4.3. D'altro canto i travisamenti di prova, oltre a non essere idoneamente allegati, secondo le già richiamate prescrizioni in punto di specificità ed autosufficienza del ricorso alla stregua del criterio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., sono privi della richiesta consistenza intrinseca, prima ancora che della idoneità disarticolante. In particolare, la difesa prospetta che si era trattato di cortesi comunicazioni e che cortese era stata anche la presentazione dell'imputato presso l'abitazione della persona offesa.
Si tratta di affermazioni inconferenti.
A prescindere dal carattere assillante, le comunicazioni documentali registrano un crescendo molesto che si completa con la trasmissione della denuncia alla persona
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offesa nel giugno 2020, con fare chiaramente provocatorio. Ciò in un quadro di pregresse comunicazioni telefoniche la cui valenza molesta è stata ritenuta dai giudici di merito con valutazione qui insindacabile. Con riguardo alla natura cortese della presentazione presso l'abitazione, la difesa si arresta al dato superficiale e formale delle dichiarazioni rese dalla vicina e dalla LA. Dato che è sovvertito dalla natura invasiva, assillante e, francamente inquietante integrata dalla presentazione dell'uomo presso il condominio del RL per consegnare documentazione ingiuriosa a familiari e vicini, in forma insistita e pervicace anche dopo che la LA aveva rifiutato di ricevere la consegna.
4.5. Resiste alle articolate censure anche il riconoscimento, da parte delle sentenze di merito conformi, della produzione dell'evento tipico qui individuato nel perdurante stato di ansia e nel mutamento delle abitudini.
4.5.1. In particolare, la sentenza di primo grado, già aveva rimarcato come i coniugi RL e LA avessero riferito che le reiterate condotte persecutorie dell'imputato avevano fatto sorgere in loro paura, ansia e turbamento all'intero nucleo familiare, condizionandone abitudini e stile di vita. La sentenza di appello, ha annotato che i coniugi si erano seriamente <<preoccupati ed organizzati per evitare ulteriori incontri con l'imputato (cfr. deposizione della LA, la quale ha dichiarato che lei ed i suoi familiari avevano preso l'abitudine di rientrare passando dal garage nel timore di incontrare l'imputato) ».
4.5.2. In generale, come già ricordato, la causazione di uno dei tre eventi tipici costituisce il principale elemento di differenziazione degli atti persecutori dalle molestie. È stato chiarito che «trattandosi di reato abituale, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza ed in tal senso l'essenza dell'incriminazione di cui si tratta si coglie non già nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione, elemento che li cementa, identificando un comportamento criminale affatto diverso da quelli che concorrono a definirlo sul piano oggettivo. E' dunque l'atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è per l'appunto alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato » (Sez. 5, Sentenza, 10/02/2020, n. 15651, rv. 279154- 01). Per altro verso, si è specificato che la tipicità del reato non richiede che l'evento, anche declinato nella specie del perdurante stato di ansia, assuma il carattere della
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patologia clinica, autonomamente rilevante quale fatto di lesioni. In particolare *Ai fini della integrazione del reato di atti persecutori (art. 612 bis cod. pen.) non si richiede l'accertamento di uno stato patologico ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori - e nella specie costituiti da minacce, pedinamenti e insulti alla persona offesa, inviati con messaggi telefonici o, comunque, espressi nel corso di incontri imposti - abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis cod. pen. non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 cod. pen.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica » (Sez. 5, Sentenza n. 18646 del 17/02/2017 Ud. (dep. 14/04/2017) Rv. 270020-01). Di rimando, la prova del grave e perdurante stato d'ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall'agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, ovvero aggravino una preesistente situazione di disagio psichico della persona offesa (Sez. 5, Sentenza n. 7559 del 10/01/2022, Rv. 282866-01).
4.5.3. Nel caso di specie, allora, a fronte della evidenziata campagna persecutoria, connotata da insistenza ed invadenza crescenti e culminata con l'episodio del 23/12/2021, peraltro seguito dall'invio della documentazione denigratoria ai figli del RL, appare priva di illogicità manifeste la conclusione assunta in modo convergente dai due giudici di merito in ordine alla idoneità delle condotte a porsi quali antefatti eziologicamente efficienti rispetto agli eventi attestati credibilmente dal medesimo RL e dalla coniuge. Né le avverse argomentazioni riescono a scalfire la logica con cui le sentenze sono pervenute alla conclusione così formulata.
4.6. Infondate sono anche le doglianze sopra riassunte articolate dalla difesa in ordine ad affermazione e motivazione in relazione al dolo del reato in esame.
4.6.1. Secondo consolidato orientamento, ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa, senza che sia necessaria una rappresentazione anticipata del risultato finale, ovvero la coscienza dello scopo che si vuole ottenere, essendo al contrario sufficiente la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell'apporto che ciascuno di essi arreca alla
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lesione dell'interesse protetto. Non occorre, dunque, il concorso di un fine particolare, che costituisce l'antecedente psichico della condotta, cioè il movente del comportamento tipico descritto dalla norma penale (Cass. pen., Sez. V, 07/05/2024, n. 27505; Cass. pen., Sez. V, 14/05/2024, n. 33986).
4.6.2. L'argomento secondo cui l'imputato era privo di dolo in quanto agiva per conseguire la tutela delle proprie aspettative di diritto, mentre è in parte versato in fatto, per il resto è infondato. Sulla base degli elementi esposti, appare del tutto coerente la conclusione che il ON era pienamente consapevole di tenere una condotta assillante ed invasiva, capace di minare la tranquillità del RL, prima per spingerlo ad assecondare le proprie pretese, poi per una sorta di punizione verso il medesimo funzionario che tali pretese aveva disatteso. Ciò è quanto rileva ai presenti fini, le altre allegazioni difensive risultando superflue ed ininfluenti.
4.7. La conclusione della sentenza in ordine alla sussistenza degli elementi del reato di atti persecutori, pertanto, si sottrae alle censure formulate dal ricorrente. Anche in questo caso, poi, la prospettazione di carenza di offensività di fatti che si sono riconosciuti corrispondenti a fattispecie di reato (quinto motivo aggiunto) è priva di fondamento, oltre che prospettata in termini assertivamente generici. Né la tematica della inoffensività così introdotta può essere recuperata nella prospettiva di cui all'art. 131-bis cod. pen. che ha riguardo al profilo 'minore' della non punibilità. Anche a prescindere dal carattere inedito della questione, della causa di non punibilità - invero nemmeno espressamente richiamata nel ricorso e nei motivi aggiunti non si ravvisano assolutamente gli estremi, posta la consistente gravità dei fatti, oltretutto connotati da abitualità.
5. Inammissibile siccome connotato da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca è il sesto motivo aggiunto che, nelle parti in cui contiene un minimo collegamento con il contenuto concreto della decisione impugnata, si limita a ripetere gli argomenti già trattati negli altri motivi considerati.
6. Con il sesto motivo, il ricorso ha dedotto violazione di legge penale in relazione ai criteri di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 cod.pen. posto che la sentenza impugnata non aveva considerato: a) incensuratezza dell'imputato; b) carattere non violento delle condotte;
c) situazione dell'imputato assoggettato all'arbitrio dei funzionari pubblici e residente all'estero. Era stata, pertanto, non correttamente determinata la pena ed in modo ingiustificato non erano state riconosciute le attenuanti generiche.
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO
QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb436ef7630- Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203
Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 24db4a81d8t2880d
Il motivo deve essere disatteso.
6.1. In ordine al diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., deve richiamarsi l'orientamento consolidato secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
6.2. A tali criteri si sono attenute le due sentenze di merito, conformi nella esclusione delle attenuanti in oggetto. Il tribunale, sul tema, con motivazione logica aveva valutato che «Sotto il profilo sanzionatorio, occorre considerare che il ON, seppure formalmente incensurato, agiva reiteratamente, quasi senza soluzione di continuità, con azioni persecutorie e diffamatorie per arrecare danni rilevanti al querelante, arrivando a coinvolgere l'intero nucleo familiare della persona offesa, denigrandolo verso un nutrito numero di soggetti: tale circostanza palesa la gravità complessiva delle condotte del prevenuto, circostanza di ostacolo alla concessione di qualsivoglia beneficio di legge». La Corte di appello, pur all'esito dell'assoluzione per il reato di calunnia che l'aveva portata a ridurre la pena, aveva osservato che <<non si ravvisano positivi elementi di giudizio che possano indurre al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche», implicitamente confermando le valutazioni della sentenza di primo grado.
6.3. Ove debbano poi intendersi articolate, sono manifestamente infondate le ulteriori doglianze in ordine alla determinazione della pena che, come annotato dalla sentenza impugnata, risulta contenuta nel minimo edittale, e quindi in anni uno e mesi uno di reclusione (pena base, per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., anni uno di reclusione, aumentata di un mese per i delitti di diffamazione)». Ciò quando la determinazione della pena sotto la media edittale nemmeno richiede apposita motivazione (Sez. 3-, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01. Cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243 -01).
7. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb0436ef7630 Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d812880d
8. Le parti civili RL AR e LA ON, con l'avvocato Colella, hanno presentato rispettive memorie in data 7/11/2025, con richiesta di liquidazione delle spese del grado. La difesa ha presenziato all'udienza. A fronte dell'esito del giudizio e risultando assolte le restanti condizioni (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214641-01; Sez. 4, n. 2311 del 05/12/2018, dep. 2019, Grasso, Rv. 274957-01; Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016, Vacca, Rv. 267666-01), posto che risulta tempestivamente formulata la richiesta di condanna al pagamento delle spese, l'istanza in oggetto deve essere accolta come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così è deciso, 24/11/2025
Il Consigliere estensore
FE IA ME
Il Presidente
RI VI AN SC
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Firmato Da: FE IA ME Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4164fb0436ef7630 Firmato Da: RI SC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 4121cf9ec115203 Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d812880d