Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'errore sulla veridicità dei fatti o sulla correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non esclude il dolo richiesto dalla norma perché non ricade sugli elementi costitutivi della fattispecie, potendo il reato essere consumato anche propalando la verità, ed essendo sufficiente, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, la consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza impugnata che aveva affermato la colpevolezza di un'imputata, la quale - priva delle necessarie competenze specialistiche - aveva espresso, rappresentandosi una situazione diversa da quella reale sulla base dei giudizi espressi dalla sua ginecologa di fiducia, valutazioni critiche sull'attività di ostetrica compiuta dalla persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2014, n. 47973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47973 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 07/10/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 2860
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 90/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
De LV IN, nata a [...], il [...];
avverso la sentenza del 13/5/2013 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile l'avv. La Porta Arduino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Bilie Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina confermava la condanna di Di LV IN per il reato di diffamazione aggravata commesso ai danni di SA IA AL mediante l'invio di un esposto nel quale venivano attribuiti a quest'ultima comportamenti professionalmente scorretti asseritamente tenuti dalla medesima, nell'esercizio della sua attività di ostetrica, in occasione del parto dell'imputata.
2. Avverso la sentenza ricorre la Di LV a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce l'errata applicazione degli artt. 47 e 48 c.p., In proposito la ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe sbagliato nel qualificare come mero errore-motivo, ritenuto irrilevante, la circostanza che l'imputata avesse scritto l'esposto in seguito ai giudizi espressi dalla sua ginecologa di fiducia in merito all'operato della persona offesa;
giudizi in base ai quali la stessa, digiuna delle necessarie competenze specialistiche, si era dunque rappresentata una situazione diversa da quella reale che aveva viziato in radice il suo processo volitivo, configurandosi in tal senso la tipica fattispecie dell'errore di fatto idoneo ad escludere il dolo del reato contestato.
2.2 Con il secondo motivo analogo vizio viene denunciato con riguardo all'esclusione dei presupposti per l'operatività dell'esimente del diritto di critica ex art. 51 c.p., rilevandosi in tal senso come il giudice dell'appello avrebbe trascurato di considerare che l'imputata, proprio perché ingannata dalla propria consulente di fiducia e priva delle conoscenze necessarie per evitare di essere tratta in inganno, avrebbe presentato l'esposto nella convinzione della fondatezza dei fatti in esso denunciati e oggetto di censura. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1 Sia la sentenza impugnata (espressamente), che il ricorso (implicitamente) assumono come dato pacifico la diffamatorietà dell'esposto inviato dall'imputata, tanto che ne' il Tribunale, ne' la ricorrente si soffermano sul suo contenuto.
1.2 Per stabilire però se il contenuto offensivo dello scritto fosse dato dalla formulazione di meri giudizi critici del contegno professionale della SA ovvero anche dalla falsata esposizione di fatti mai accaduti ovvero verificatisi con modalità diverse da quelle narrate, è necessario accedere alla pronunzia di primo grado, la cui motivazione sul punto è stata legittimamente richiamata dal giudice dell'appello (non essendo stato il punto attinto dalle censure svolte con il gravame di merito) e che dunque si integra con quella della sentenza impugnata.
1.3 Ebbene da tale motivazione emerge chiaramente che oggetto dell'addebito sono le valutazioni critiche effettuate dall'imputata fondandosi sulla distorta (come accertato nel corso del dibattimento di primo grado) esposizione dei comportamenti tenuti dalla persona offesa, univocamente descritti in modo da far apparire una realtà deformata in grado di giustificare le censure rivolte alla medesima.
1.4 Ciò acclarato, l'evocazione da parte della ricorrente della categoria dell'errore sul fatto in funzione dell'esclusione della configurabilità del dolo del reato risulta invero non pertinente. Infatti l'imputata era consapevole di formulare dei giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa, attesa la natura dei medesimi.
Anzi mettere in discussione la reputazione professionale di quest'ultima era esattamente l'obiettivo perseguito attraverso l'indirizzo dell'esposto a soggetti titolari del potere disciplinare sulla medesima. Tanto basta ad integrare il dolo della diffamazione, che non è dunque viziato dall'eventuale errata rappresentazione della realtà che avrebbe determinato l'imputata ad agire. Ed infatti l'errore, per escludere la volontarietà dell'azione, deve cadere sugli elementi oggettivi richiesti per l'esistenza del reato. Posto che la veridicità o meno dei fatti o la correttezza dei giudizi oggetto della condotta incriminata non è elemento costitutivo della fattispecie di diffamazione (reato che può essere commesso anche propalando la verità), l'errore sul punto non è dunque rilevante ai fini della qualificazione dell'elemento soggettivo. Nè tantomeno rileva -come correttamente osservato dal Tribunale - l'eventualità che l'imputata sia stata determinata a scrivere l'esposto perché suggestionata dalla sua ginecologa, giacché le presunte rivelazioni di quest'ultima non hanno influito sul contenuto dell'esposto, ma solo - nella prospettazione della ricorrente - sulla decisione di presentarlo, il che è, per l'appunto, irrilevante.
2. Quanto all'invocata configurabilità della scriminante putativa di cui all'art. 51 c.p., - giacché questa è l'ipotesi effettivamente formulata con il secondo motivo di ricorso - la doglianza si rivela manifestamente infondata.
2.1 A parte il fatto che tale profilo non era stato oggetto dei motivi di gravame e che il Tribunale lo ha affrontato solo incidentalmente e ad abundantiam, deve osservarsi come l'errore rileverebbe solo se il fatto voluto risultasse diverso da quello tipico (inteso come fatto corrispondente a quello previsto dalla norma incriminatrice e antigiuridico perché commesso in difetto di cause di giustificazione) solo nella misura in cui oggetto di volizione fosse stata una diffamazione scriminata dal diritto di criticare sulla base di valutazioni fondate su una valida base fattuale. Il che, per le ragioni già esposte, non è avvenuto.
3. Il ricorso deve dunque essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione di quelle sostenute nel grado della parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 2.500, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado della parte civile che liquida in Euro 2.500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2014