Sentenza 10 ottobre 2019
Massime • 1
In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la frase incriminata potesse essere scriminata in base al diritto di "critica sindacale" ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata ai soli effetti civili).
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- 1. Senza destinatario individuabile non c'è diffamazione (Cass. 40746/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l' individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, sicché è necessario fare ricorso a un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 25/09/2024) 06/11/2024, n. 40746 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a P il (omissis); avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la …
Leggi di più… - 2. Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026
Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …
Leggi di più… - 3. Diffamazione e principio di offensivitàAccesso limitatoPiccole Medie Aziende · https://www.foroitaliano.it/ · 9 luglio 2025
- 4. "Pezzente", non è reato (Cass. 25026/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2024
Non è ravvisabile, alla lettura delle proposizioni delle decisioni di merito, indicatore alcuno e soprattutto appagante della idoneità del mero vocabolo "pezzente", avulso da un quadro d'insieme minimamente esplicativo, ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera Corte di Cassazione sez. V, udienza 3 aprile 2024 (dep. 25 giugno 2024), sentenza n. 25026/2024 Ritenuto in fatto 1. S.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, …
Leggi di più… - 5. Responsabilità penale del magistrato per diffamazione in un atto giudiziario (Cass. 30525/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2019, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2019 |
Testo completo
02473-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: AZ MICCOLI Sent. n. sez. 2996/2019 - Presidente - UP 10/10/2019- -Relatore - RENATA SESSA R.G.N. 4153/2019 ANGELO CAPUTO EN LI ET RI MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BI AM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2017 del TRIBUNALE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio in relazione agli effetti civili con trasmissione atti alla C.A. civile competente per valore udito il difensore L'avv. Bonanni chiede l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal giudice di Pace della medesima città, su impugnazione della parte civile OR AR, ha dichiarato l'imputata, BI IR, responsabile ai soli effetti civili del reato di cui all' articolo 595 codice penale e, per l'effetto, l'ha condannata al risarcimento dei danni in favore della suindicata parte civile, OR AR. All'imputata è contestato di avere, con la nota del 2.12.2009, indirizzata a AR OR, al Commissario Straordinario Regionale e a tutte le organizzazioni sindacali interne, offeso l'onore e il decoro ed anche la reputazione del predetto con le seguenti espressioni: < "E' gioco infantile !!! Mi assale un dubbio atroce, ma tutto questo è sempre un segno tangibile dei suoi super poteri di super visione" malafede oppure incapacità da dirigente ? Ma lei sa cosa vuol dire legalità e dignità ? >>.
2.Avverso l'anzidetta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con due motivi, rispettivamente:
2.1. vizio argomentativo con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., ravvisata nella pronuncia di primo grado, che aveva fondato l'assoluzione su tale presupposto. Il giudice è incorso in contraddizione perché, da un lato, riconosce il clima di tensione tra la dipendente e il suo datore di lavoro, come ricostruito anche attraverso le testimonianze ritenute attendibili, dall'altro, lo ritiene privo di rilievo ai fini della valutazione della esimente della provocazione, asserendo che esso sia piuttosto riconducibile a vicende che devono essere valutate dal giudice del lavoro, salvo poi ad affermare che in ogni caso il comportamento del OR non si è mai estrinsecato in atti irriguardosi ma esclusivamente in condotte frutto del potere di gerarchia sul luogo di lavoro;
2.2. violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. civ. avendo il giudice condannato l'imputata ai soli effetti civili in presenza di una causa di prescrizione maturata prima di tale condanna, laddove una siffatta pronuncia può, in caso di prescrizione già maturata, intervenire solo se in primo grado vi è stata già una sentenza di condanna al risarcimento del danno e non di assoluzione come in questo caso. Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Occorre premettere che in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato. (Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014 - dep. 24/11/2014, P.G., P.C. in proc. Demofonti, Rv. 26128401); e ciò ovviamente il giudice di legittimità può e deve fare anche sotto il profilo del dolo e della sussistenza della scriminante del diritto di critica, allorquando gli stessi elementi evidenziati nella sentenza impugnata depongono per il difetto della componente soggettiva del reato. Ciò posto, si osserva che nel caso di specie il fatto deve ritenersi scriminato dall'esercizio del diritto di critica.
1.1.Ed invero, le espressioni adoperate, collocate nel contesto in cui si inseriscono, che trapela dalla stessa nota che le contiene, assumono la giusta valenza che esse hanno nella vicenda in esame. D'altronde la stessa natura e destinazione della nota incriminata, inviata dalla BI a soggetti in buona sostanza deputati a tutelare le ragioni della medesima prime tra tutte le - organizzazioni sindacali si risolvono in ulteriore elemento di cui tener conto nella valutazione del fatto. Non si può trascurare, inoltre, che quelle affermazioni sono state espresse in termini dubitativi o comunque tali da sottintendere delle lesioni della dignità oltre che delle prerogative lavorative di chi le ha scritte. Dalle stesse testimonianze dell'accusa è emerso come nell'ambito del clima conflittuale e di tensione creatosi tra l'imputata e il OR negli anni siano stati posti in essere dal secondo, superiore gerarchico della prima presso la casa di riposo ove la stessa lavorava come addetta all'assistenza degli ospiti, dei comportamenti che di là della sussistenza di una ragione che pesi unicamente da una sola parte, sono stati recepiti come illegittimi ed eccessivamente severi - non solo dalla BI e come tali 'additati' e fatti oggetto anche di segnalazione - nelle competenti sedi sindacali. Si è trattato cioè non solo di questioni prettamente lavorative - quali quelle concernenti la mancata concessione di ferie e le mansioni non adeguate a cui sarebbe stata adibita la lavoratrice ma anche proprio di rapporti intercorrenti tra il OR e la predetta, che, secondo le testimonianze raccolte, di cui dà atto la stessa sentenza impugnata, erano contraddistinti dall'atteggiamento autoritario e discriminatorio del primo, che avrebbe mostrato anche mancanza di solidarietà, oltre che scarsa considerazione nell'organizzare turni di lavoro adeguati, a 3 seguito dell' incidente sul lavoro occorso all'imputata. Il fatto che la lavoratrice avesse la possibilità di rivendicare i suoi diritti in sede giudiziaria non esclude, dunque, che la stessa possa avere sentito la necessità di esternare le sue perplessità anche in altre sedi, parimenti deputate a riceverle, e di comunicarle quindi ai soggetti suindicati, nelle loro rispettive vesti ( di Segretario Generale, di responsabile dell'ufficio del personale, di organizzazioni sindacali interne (nella sentenza di primo grado si sottolinea al riguardo che il OR ebbe a rispondere a quella nota, anche a lui indirizzata, affermando di aver fornito le dovute spiegazioni alle censure mosse dalla BI e la invitava "a rivolgersi senza indugio alle sedi che riteneva più opportune "); né è sostenibile, come assume il giudice nella sentenza impugnata, che quanto raccontato dai testi possa assumere rilievo solo nell'ambito del contenzioso giudiziario civile, competendo esclusivamente a tale sede giudiziaria la verifica delle condizioni di lavoro imposte alla BI;
si ritiene che invece il contesto in cui sono maturate le frasi scritte dall'imputata sia piuttosto idoneo a consentire di ravvisare non tanto l'ipotesi della provocazione difettando la correlazione con un atto provocatorio - specifico immediatamente riconducibile al fatto de quo - quanto, piuttosto, i requisiti propri dell'esercizio del diritto di critica nell'ambito della rivendicazione di diritti, quali la pertinenza e la continenza.
1.2.Ed invero, in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione. Nel caso di specie essi trovano la loro origine in comportamenti ritenuti lesivi della dignità della persona e dei suoi diritti di lavoratrice, che non possono non assumere rilievo ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante del diritto di critica in relazione a quanto scritto proprio in conseguenza di essi e al precipuo fine di stigmatizzarli, non senza ragioni, ma per reclamare adeguate risposte. In tema di diffamazione, è stata infatti, ad esempio, ritenuta sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto di critica - sindacale - quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro ( Sez. 5, n. 5247 del 04/12/2013 - dep. 03/02/2014, Savio, Rv. 25868101). Nella nota suindicata non sono, in altri termini, rilevabili espressioni aventi il carattere di aggressione personale, gratuita, bensì piuttosto frasi ed espressioni funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo, che aveva ingenerato come asserito anche dai testi anche uno vero e proprio - stato di malessere nella lavoratrice, fatta oggetto di comportamenti recepiti come vere e proprie angherie;
con la conseguenza che quelle frasi devono 4 ritenersi rientranti entro i limiti della continenza espressiva, benché aspre e pungenti (cfr. con riferimento ad ipotesi di continenza ravvisata in relaizone a rimostranze sindacali, Sez. 5, n. 38962 del 04/06/2013 - dep. 20/09/2013, P.C. in proc. Di Michele, Rv. 25775901).
2. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato ( ritenuti assorbiti gli altri motivi ).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 10/10/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Renata Sessa DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 22 GEN 2020 IL FUNDORS DIZIARIO Carmel Lanzulse 20 мх 105