Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
L'integrazione del reato di diffamazione non richiede che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti.
Commentari • 2
- 1. Offese nella chat whatsapp non sono aggravate della pubblicità (Cass. 37618/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2023
E' da escludersi che utilizzare una chat whatsapp per mandare messaggi offensivi possa far ritenere integrata l'ipotesi dell'offesa recata con un mezzo di pubblicità: non rileva, infatti che il messaggio (destinato ad un numero ristretto di persone) possa essere inoltrato ad altri, posto che simile azione sarebbe opera del destinatario e non del mittente. Si pone l'accento, infatti, non tanto sul mezzo tecnologico utilizzato (potenzialmente idoneo a concretizzare una diffusione ampia dei contenuti lesivi) quanto sul numero comunque ristretto di aderenti ad una chat, trattandosi di di una modalità comunicativa che, in rapporto alle caratteristiche concrete dell'azione, non integra il …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del delitto di diffamazione non occorre che la propalazione delle frasi offensive avvenga simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché comunque rivolta a più soggetti. (Nella specie, le frasi riferite alla condotta sessuale spregiudicata della vittima erano state indirizzate ad una pluralità di destinatari, attraverso singole chiamate, mediante "account" informatici falsamente riconducibili alla persona offesa - Cassazione penale sez. V - 14/10/2021, n. 323). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2010, n. 7408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7408 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 04/11/2010
Dott. DUBOLINO ET - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2463
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO IZ - Consigliere - N. 12222/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI TR N. IL 22/02/1961;
avverso la sentenza n. 4/2009 TRIB. di BUSTO ARSIZIO - SEZ. DIST. di SARONNO, del 17/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per il capo B;
annullamento con rinvio per la rideterminazione della pena e per la riduzione delle statuizioni civili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17 settembre 2009 il Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica, confermando la decisione assunta dal giudice di pace di Saranno, ha riconosciuto OE ET responsabile dei delitti di ingiuria e diffamazione in danno di CO DD;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Ha ritenuto quel giudice, in esito alla valutazione delle prove assunte, che l'imputato avesse rivolto al DD le parole "uomo di merda ... ti faccio vedere io cosa sono capace di fare"; e che inoltre in tempi diversi, comunicando con più persone, avesse offeso la sua reputazione attribuendogli comportamenti scorretti ed illeciti.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente, riferendosi all'imputazione di ingiuria, invoca l'esimente della provocazione. A confutazione del convincimento espresso dal giudice di merito, col ritenere che il DD avesse posto in essere un comprensibile tentativo di chiarire, quale responsabile dell'ufficio di polizia locale, in contraddittorio col OE e con un altro agente di nome GN IZ, il reale fondamento di talune "voci" che sarebbero state diffuse dall'imputato, precisa che all'epoca dei fatti il GN non era più agente della polizia locale, in quanto transitato nei ruoli amministrativi.
Col secondo motivo, riferendosi all'imputazione di diffamazione, il ricorrente si fa portatore della tesi secondo cui ad integrare il reato di diffamazione è necessario che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente nei confronti di più soggetti, e non in tempi diversi.
Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
La rado decidendi che ha ispirato la decisione del Tribunale, con l'evidenziare l'insussistenza del connotato di ingiustizia nel fatto che il DD si fosse preoccupato di chiarire il fondamento delle voci messe in giro dal OE su certi comportamenti - assertivamente scorretti - da parte di IZ GN, non è contraddetta dalla circostanza che quest'ultimo più non fosse a quell'epoca un sottoposto della persona offesa. Infatti rientrava pur sempre nelle attribuzioni del DD, quale superiore gerarchico del OE, il potere-dovere di appurare ciò che costui andava dicendo nei confronti di altri appartenenti alla pubblica amministrazione, quand'anche non facenti parte del suo stesso ufficio. D'altronde neppure è dato comprendere sotto quale profilo la richiesta di chiarimenti, in contraddittorio col GN, dovrebbe essere riguardata come un comportamento ingiusto nei confronti del OE, tale da scatenare un suo legittimo stato d'ira.
Parimenti infondato è il secondo motivo. Il principio affermato dalla giurisprudenza citata dal Tribunale, secondo cui "per la sussistenza del reato di diffamazione non è necessario che la propalazione delle frasi offensive venga posta in essere simultaneamente, potendo la stessa aver luogo anche in momenti diversi, purché risulti comunque rivolta a più soggetti" (Cass. 21 dicembre 2000 n. 6920/01), non soltanto non proviene da enunciazione isolata, essendovi altri precedenti arresti in senso conforme (Cass.11 novembre 1983 n. 485/84; Cass. 17 maggio 1983 n. 6447); ma è
anche pienamente condivisibile, non essendo dato cogliere nel tenore dell'art. 595 c.p. alcun segno della volontà del legislatore di esigere, per la punibilità della diffamazione, la contestualità delle comunicazioni con più persone.
La sentenza impugnata resiste, pertanto, a tutte le critiche mossele. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011