Sentenza 19 settembre 2014
Massime • 1
In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato.
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- 1. Senza destinatario individuabile non c'è diffamazione (Cass. 40746/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 novembre 2024
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l' individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, sicché è necessario fare ricorso a un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di persone che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (data ud. 25/09/2024) 06/11/2024, n. 40746 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a P il (omissis); avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la …
Leggi di più… - 2. Giornalista che non svela fonte rischia la condanna per mancanza di verità (Cass. 6847/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2026
Il segreto professionale non tutela solo il giornalista, ma soprattutto la collettività, che ha il diritto di ricevere notizie veritiere e complete, salvo il contemperamento di tali interessi di rango costituzionale con l'interesse all'accertamento di fatti costituenti reato, realizzato con la previsione del dovere del giudice di ordinare la rivelazione delle fonti giornalistiche quando ciò sia indispensabile per l'accertamento della verità processuale. Qualora il giornalista opponga il segreto sulla fonte delle informazioni, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento: tanto, in ossequio all'art. 195, comma 7, cod. …
Leggi di più… - 3. "Pezzente", non è reato (Cass. 25026/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 giugno 2024
Non è ravvisabile, alla lettura delle proposizioni delle decisioni di merito, indicatore alcuno e soprattutto appagante della idoneità del mero vocabolo "pezzente", avulso da un quadro d'insieme minimamente esplicativo, ad incidere sulla reputazione del destinatario di essa, intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera Corte di Cassazione sez. V, udienza 3 aprile 2024 (dep. 25 giugno 2024), sentenza n. 25026/2024 Ritenuto in fatto 1. S.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Gela, che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità, …
Leggi di più… - 4. Art. 51 - Esercizio di un diritto o adempimento di un doverehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 5. Responsabilità penale del magistrato per diffamazione in un atto giudiziario (Cass. 30525/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 novembre 2025
Il provvedimento giurisdizionale può integrare il reato di diffamazione quando le espressioni contenute nella motivazione, pur non essendo estranee al thema decidendum, risultino ultronee rispetto alla trattazione dello stesso e si risolvano in un'aggressione verbale individuale (argumentum ad hominem) diretta alla persona anziché all'attività svolta, avulsa dalle inferenze strettamente attinenti all'adozione dell'atto e non coniugabile con la natura e le finalità proprie dell'esercizio della giurisdizione. La squalificazione personale del soggetto è irrilevante rispetto alle conclusioni sostenute nel dispositivo e costituisce esorbitanza dal perimetro della funzione giudicante. La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2014, n. 48698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48698 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2014 |
Testo completo
4 8 6 9 8 / 1 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/09/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIERO SAVANI -Presidente N. 2592/2014 Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere -N. 49099/2013 Dott. PAOLO MICHELI Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI AN BE RI UN N. IL 30/10/1958 nei confronti di: TI CE N. IL 10/04/1975 avverso la sentenza n. 142/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di AN, del 16/05/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. و ك Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dott. MA Pinelli, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Il difensore della parte civile, avv. AO Fava, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. AO Barone, sostituito dall'avv. Massimo Mercurelli, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
in via subordinata, ne ha chiesto il rigetto. RITENUTO IN FATTO - Sezione1. Con sentenza del 16 maggio 2013 la Corte d'appello di Trento distaccata di Bolzano, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bolzano (in composizione monocratica), ha assolto l'imputato CO TI dal reato di diffamazione aggravata (artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen., 30 legge 223/90 e 13 legge 47/48) in danno di MA UN BE.
1.1. L'imputazione ha ad oggetto dichiarazioni rese dal TI quale membro del comitato di redazione dell'agenzia di stampa radiofonica G.R.T. nel corso dell'assemblea nazionale dell'associazione "Articolo 21", tenutasi a Acquasparta il 23 gennaio 2010 e trasmessa in diretta su Radio Radicale. Durante l'intervento l'imputato aveva affermato che la sua attività e quella dei suoi colleghi era stata oggetto di censura;
il direttore BE aveva "esplicitamente impedito, pena dure sanzioni di riportare nei ...giornali radio le notizie relative all'inchiesta della Procura di Bari sul presunto giro di escort a Palazzo Chigi"; aveva inoltre dichiarato che il BE li aveva "accusati di esser disonesti intellettualmente e faziosi nel riportare, per esempio, la notizia dei fischi ricevuti dal Premier durante il suo intervento nell'ultima assemblea annuale della Confsercenti...". II TI aveva riferito pure delle lettere di richiamo disciplinare che il BE aveva inviato ad alcuni colleghi e alla circostanza che, durante uno sciopero, il direttore aveva direttamente curato il "confezionamento e la messa in onda dei gr", definendo ciò “un sistema infallibile che farebbe impallidire l'intero Ministero della Comunicazione tedesco ai tempi di Hitler".
1.2. Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello ha ritenuto che l'intervento dell'imputato, avvenuto durante l'assemblea di "Articolo 21", associazione che si ispira proprio alla norma costituzionale che garantisce la libertà di manifestare il proprio pensiero) "si è limitato a far presente che, nella redazione in cui egli all'epoca lavorava, il clima creato dal direttore non era dei migliori e che il 2 principio costituzionale sopra richiamato, principio che sta a fondamento proprio della professione giornalistica, aveva subito non poche limitazioni proprio ad opera del cennato direttore". Dopo aver valutato le risultanze probatorie, la Corte ha concluso che "l'intero intervento, tenuto dall'imputato....era una semplice descrizione delle condizioni di lavoro della redazione, di cui l'imputato faceva parte, ed era una sua legittima valutazione critica sulle modalità di dirigere l'agenzia da parte del direttore LD, il che non ha alcuna valenza offensiva in danno di quest'ultimo..... L'imputato ha riferito fatti veri, non ha usato espressioni offensive e quanto narrato e valutato era senz'altro di interesse pubblico, ciò tanto più per la sede in cui l'intervento si è svolto...".
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'Avvocato Generale presso la Corte di appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano, deducendo la violazione di - legge nell'applicazione dell'art. 595 cod. pen., nonché vizio di motivazione perché illogica, contraddittoria e che non tiene conto dei principi elaborati dalla giurisprudenza sull'obbligo motivazionale in caso di totale riforma della pronunzia di primo grado, nonché in tema di diffamazione. Ha, infine, dedotto il "travisamento delle prove assunte".
3. Anche la parte civile MA UN BE ha proposto ricorso, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza ai soli effetti della responsabilità civile e deducendo tre motivi:
3.1 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti risultante dal testo della sentenza e dall'omessa valutazione di prove decisive, con violazione quindi dell'art. 192 cod. proc. pen.; 3.2 vizio di motivazione per travisamento dei fatti e omessa valutazione di prove decisive;
non si tratta di diritto di critica ma di diritto di cronaca;
assenza del requisito della veridicità dei fatti narrati e sussistenza del reato di diffamazione;
3.3 assenza comunque del diritto di continenza.
4. L'imputato ha depositato memoria difensiva nella quale ha sostenuto:
4.1 l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura Generale per genericità dei motivi e commistione del vizio di motivazione con quello di erronea applicazione della legge penale;
4.2 l'insussistenza del vizio di manifesta illogicità del percorso argomentativo sviluppato dalla Corte territoriale;
4.3 l'insussistenza del vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
5. La parte civile ha depositato memoria contenente specifiche controdeduzioni 3 alle argomentazioni difensive dell'imputato, ribadendo tutti i motivi di impugnazione contenuti nel suo ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e, conseguentemente, meritano il rigetto. La Corte territoriale, riformando la sentenza di condanna di primo grado, non si è basata solo su una interpretazione alternativa degli stessi elementi probatori utilizzati dal Tribunale, ma ha argomentato in maniera adeguata e specifica sulle ragioni a sostegno della diversa lettura di quegli elementi, nel contempo valorizzandone altri. Va, a tal proposito, ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite, per cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un., n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679). Tali principi sono stati costantemente ribaditi da questa Corte, con la precisazione che il giudice dell'appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 8361 del 17 gennaio 2013, p.c. in proc. Rastegar, Rv. 254638), ma deve provvedere ad una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17 ottobre 2008, Pappalardo, Rv. 242330). Quindi, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione della sentenza d'appello che riformi in senso radicale la decisione di primo grado si caratterizza per un obbligo peculiare e "rafforzato" di tenuta logico- argomentativa, che si aggiunge a quello generale della non apparenza, non manifesta illogicità e non contraddittorietà, desumibile dalla formulazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e (Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, dep. 04/12/2012, Rv. 253718; Sez. 6, n. 1266 del 10/10/2012, dep. 10/01/2013, Rv. 254024; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, dep. 21/02/2013, Rv. 254113). E con specifico riferimento ai casi come quello in esame, va evidenziato che il 4 Ө giudice di appello che riformi la decisione di condanna del giudice di primo grado, nella specie pervenendo ad una sentenza di assoluzione, non può limitarsi ad opporre alla struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente o sommariamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivisa, una nuova e compiuta struttura motivazionale, che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. Un., n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, Rv. 191229; Sez. 4, n. 35922 del 11/07/2012, dep. 19/09/2012, Rv. 254617).
2. Passando ora all'esame della sentenza impugnata e in applicazione dei suesposti principi, si rileva come la Corte territoriale, nel privilegiare la pronunzia assolutoria con la formula perché il fatto non sussiste, abbia operato una rivalutazione approfondita ed articolata delle emergenze probatorie, così osservando l'obbligo di motivazione rafforzata che come si è evidenziato- - grava sul giudice di appello che riforma la pronunzia di primo grado. Nella motivazione si operano specifici riferimenti agli elementi di prova emersi in dibattimento, pervenendo ad un giudizio fattuale con il quale le dichiarazioni del TI sono state contestualizzate e ne è stato reso evidente il contenuto non diffamatorio. La Corte territoriale, seguendo un percorso logicamente corretto, ha effettuato la sua analisi proprio partendo dall'obiettivo di giudizio sul carattere diffamatorio o meno delle frasi indicate nel capo d'imputazione. Ha in primo luogo osservato che l'intervento dell'imputato è stato svolto in un contesto particolare, quale l'assemblea dell'associazione Articolo 21>>, che si ispira all'articolo della Costituzione che garantisce la libertà di manifestare il proprio pensiero nonché la libertà di stampa. Scrive la Corte che "si trattava della sede più idonea per comunicare agli intervenuti eventuali episodi in cui si fossero verificati condizionamenti o limitazioni di tale libertà". Ha quindi precisato che questa è l'ottica con la quale va valutato l'intervento dell'imputato, che si è limitato a far presente che, nella redazione in cui all'epoca lavorava, il clima creato dal direttore non era dei migliori e che il principio costituzionale sopra richiamato, principio che sta fondamento proprio della professione giornalistica, aveva subito non poche limitazioni. 5 La Corte ha quindi esaminato le singole espressioni usate dall'imputato, osservando che l'intervento del TI può essere diviso in due parti, nel senso che egli ha in primo luogo descritto le condizioni di lavoro in redazione, nonché i rapporti con il direttore BE, precisando che:
1. Il direttore aveva vietato ai giornalisti di dare notizie relative all'inchiesta della Procura di Bari in ordine al giro di escort a Palazzo Chigi;
2. Il direttore aveva utilizzato più volte la frase “il direttore sono io che si fa come dico io, se non vi sta bene quella è la porta";
3. I giornalisti erano stati accusati dal direttore di essere intellettualmente disonesti e faziosi nel riportare, ad esempio, la notizia dei fischi indirizzati al Premier in occasione dell'assemblea della Confesercenti tenutasi a Roma;
4. Il direttore aveva sempre fatto le sue critiche a posteriori, accusando i collaboratori di negligenza ed imperizia;
5. Il direttore aveva inviato circa una trentina di lettere di richiamo disciplinare ed aveva definito facinorosi i giornalisti, accusandoli altresì di aver posto in essere tentativi di insubordinazione, di maleducazione e di aver usato parolacce in redazione;
6. Due colleghi, nonostante l'intervento di "Stampa Romana" e della "Federazione Nazionale della Stampa", nella persona di AO UT, di RO NA e di AN ID, erano stati licenziati;
7. Lo sciopero, indetto per protesta dalla redazione, era stato vanificato dal direttore BE, il quale, assieme alla moglie, aveva curato il confezionamento e la messa in onda del giornale radio da Bolzano. Nella seconda parte del proprio intervento -scrive la Corte- l'imputato ha espresso una valutazione sull'intero rapporto tra i giornalisti e il direttore, affermando che: a) sarebbe stato realizzato un sistema infallibile, che farebbe impallidire l'intero Ministero delle Comunicazioni tedesco ai tempi di Hitler, cioè un sistema che poggia su un assunto odioso e pericoloso, quello di eliminare il dissenso per creare un grande consenso;
b) si tratta di licenziare un giornalista oppure di spingerlo a dimettersi volontariamente dopo costanti pressioni di vario tipo, come lettere di richiamo o tante albe di fila (si intende, in servizio) e negazioni di cambio di turno. Dopo aver fatto questa analisi nella quale sono state evidenziate le dichiarazioni ritenute diffamatorie secondo l'impostazione accusatoria, la Corte ha osservato che quanto narrato dall'imputato nella prima parte del proprio intervento ha trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali assunte (valorizzandone alcune e ritenendo poco attendibili altre), tutte specificamente indicate. Ha quindi proceduto ad una valutazione approfondita e dettagliata dell'intero 6 compendio probatorio, traendo da tale analisi la conseguenza che l'imputato, nel descrivere la situazione creatasi all'interno della realtà giornalistica costituita dall'Agenzia GRT, ha soltanto denunziato "un'autentica e non contestabile situazione di disagio". In tale descrizione -secondo la Corte- non può rinvenirsi alcunché di offensivo in danno del direttore LD. Per quanto riguarda poi la seconda parte dell'intervento, la Corte ha osservato che il TI ha dato una valutazione personale sulla "normalizzazione" introdotta dal BE presso l'agenzia giornalistica da lui diretta, valutazione che è risultata essere molto vicina alla realtà. La Corte ha quindi sostenuto che sebbene l'immagine retorica sopra sintetizzata sub a) appaia "un po' ardita", non è condivisibile l'opinione del giudice di primo grado, secondo il quale il LD sarebbe stato paragonato ad Hitler, "atteso che il regime nazista è stato citato esclusivamente come esempio di regime totalitario, essendo notorio che la prima preoccupazione di tutti i regimi totalitari e quella di limitare la libertà di stampa e di manipolare l'informazione". In conclusione, osserva la Corte territoriale, appare evidente che l'intero intervento tenuto dall'imputato, sostanziandosi in una semplice descrizione delle condizioni di lavoro della redazione, è stato una sua legittima valutazione critica sulle modalità di dirigere l'agenzia da parte del direttore LD, il che non ha alcuna valenza offensiva in danno di quest'ultimo. Dice la Corte: "I'imputato ha riferito fatti veri, non ha usato espressioni offensive e quanto narrato e valutato era senz'altro di interesse pubblico, ciò tanto più per la sede in cui l'intervento si è svolto e cioè presso l'associazione che tutela la libertà del pensiero dell'informazione...”.
3. Riportato sinteticamente il percorso motivazionale della sentenza impugnata, va precisato, rispondendo ad uno specifico motivo di censura proposto dai ricorrenti in ordine alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte territoriale, che in sede di legittimità non è consentita una diversa lettura e una diversa interpretazione delle risultanze processuali finalizzata alla ricostruzione dei fatti. Né la Corte di cassazione può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609/2008, Rv. 241214, Ciavarella). E' principio consolidato che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi 7 di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.; la modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicità o contraddittorietà può essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati;
è perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa, si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Più approfonditamente, si è affermato che la specificità dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., dettato in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al citato articolo, lett. c). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori. (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567).
3.1 Tanto premesso, occorre rilevare che con uno dei motivi dedotti i ricorrenti si sono limitati a censurare la valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, con specifico riferimento alla attendibilità di alcuni testi e alla inattendibilità di altri. Quanto dedotto è però del tutto generico, senza alcuna considerazione specifica degli elementi evidenziati e degli argomenti spesi nella sentenza impugnata, anche a confutazione di quelli ritenuti in quella di primo grado. La Corte territoriale ha giustificato in maniera articolata la sua valutazione di attendibilità di alcuni testi rispetto ad altri, con una motivazione logica e coerente, nella quale si è fatto pure ricorso alla indicazione di elementi di riscontro alla valutazione effettuata. A questa Corte non è consentita una rilettura dei fatti come ricostruiti nella motivazione della sentenza impugnata, 8 dovendo solo verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, nonché all'esigenza della completezza espositiva.
4. Sotto altro profilo, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata da conto in maniera coerente, logica ed esaustiva dell'applicazione dei principi interpretativi in materia di diffamazione. La Corte territoriale ha ritenuto che le dichiarazioni del TI, tenuto conto del contesto nel quale sono state rese, della finalità che le ha caratterizzate, del loro tenore e della loro corrispondenza ad una realtà fattuale accertata sulla base delle risultanze processuali, non siano caratterizzate dal contenuto offensivo che è elemento costitutivo del reato di diffamazione. Insomma, la Corte ha ritenuto che sia superfluo evocare anche la valenza scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica: il TI ha espresso liberamente - già con la copertura prevista dall'art. 21 Cost. una sua opinione, fondata su notizie vere e che i partecipanti all'assemblea di "Articolo 21" avevano interesse ad apprendere. La sua condotta, in altre parole, è stata inoffensiva ab initio, senza la necessità che il diritto di critica -pure invocato dalla difesa dell'imputato- venga a rendere penalmente irrilevante un fatto altrimenti antigiuridico. Tale valutazione operata dalla Corte territoriale appare fondata. A tal proposito, va evidenziato che, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare le frasi che si assumono lesive della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 41869 del 14/02/2013 Ud., Fabrizio e altro, Rv. 256706; Sez. 5, Sentenza n. 832 del 21/06/2005 Ud., Travaglio, Rv. 233749).
5. Sulla base delle su esposte considerazioni entrambi i ricorsi vanno rigettati e a carico della ricorrente parte civile vanno poste le spese processuali.
P.Q.M
rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente BE al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2014 Il consigliere estensore ☑Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Piero Savani Grazia Miccoli addi 24 NO 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise