Sentenza 16 settembre 2021
Massime • 1
In tema di atti persecutori, rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato di atti persecutori nelle condotte reiterate di inoltro alla persona offesa di "post" dal contenuto molesto o palesemente minaccioso, nell'appostamento effettuato nei pressi della dimora dei suoi genitori e nella grave aggressione fisica perpetrata in loro danno, tali da determinare nella stessa un perdurante e grave stato d'ansia).
Commentari • 2
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- 2. Stalking: anche le condotte rivolte indirettamente alla vittima possono integrare il reatoAccesso limitatoLuigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/09/2021, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2021 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento