Sentenza 15 luglio 2010
Massime • 2
In tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.
In tema di delitti contro l'onore, il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, riguarda le espressioni utilizzate, mentre la continenza non può essere evocata come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest'ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 595 cod. pen., nei confronti dell'imputato - il quale, in qualità di primario di un ospedale, aveva riferito a una paziente che un medico di quella struttura non avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossimo ad essere allontanato dall'azienda ospedaliera e ad un'altra paziente che la ragione dell'allontanamento era la produzione di danni gravi per la stessa azienda - ritenendo che la prima comunicazione era priva di contenuto offensivo e la seconda era scriminata sia per la verità dei fatti riferiti che per la continenza delle espressioni utilizzate).
Commentari • 10
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La massima In tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della "communis opinio". (Fattispecie in tema di attribuzione non veritiera di una relazione extraconiugale clandestina intrattenuta in costanza di matrimonio - Cassazione penale sez. V - 28/09/2020, n. 33106); Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La …
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La massima In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con più persone anche quando uno dei due destinatari sia tenuto al segreto professionale. (Fattispecie relativa alla manifestazione di espressioni offensive della reputazione di una collega di lavoro nel corso di un incontro di mediazione con il dirigente aziendale, tenuto in forma riservata con l'assistenza di uno psicologo - Cassazione penale sez. V - 30/11/2020, n. 8890) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del giorno 19 dicembre 2019 (dep. il 10 gennaio 2020) il Tribunale di Firenze, a …
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La massima In tema di diffamazione, non può ritenersi validamente contestata "in fatto" l'aggravante dell'offesa recata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa nel caso in cui il capo d'imputazione si limiti a contestare l'utilizzo del fax, senza ulteriori indicazioni, posto che la qualificazione di uno strumento tecnico per la trasmissione/comunicazione come "mezzo di pubblicità" richiede componenti valutative relative alla capacità diffusiva dello stesso di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (Cassazione penale sez. V - 24/05/2022, n. 37067). Fonte: CED Cass. pen. 2022 Vuoi saperne di più sul reato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/07/2010, n. 36602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36602 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 15/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1887
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 39464/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET LA N. IL *22/11/1943* parte civile;
nel procedimento
contro
:
1) \S N\ N. IL *23/03/1951*;
avverso la sentenza n. 1/2009 TRIBUNALE di FERRARA, del 23/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Santis F., che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Orlando.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IO ZE in qualità di parte civile nel processo a carico di \S AN, chiamato a rispondere del reato di diffamazione ai propri danni.
Il \S\, primario nell'Ospedale ove, all'epoca dei fatti, risalente al *2003*, anche il UZ prestava servizio quale medico chirurgo, era stato tratto a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cento (Ferrara) per rispondere della accusa di avere offeso la reputazione del UZ, riferendo dapprima a tale OS RI e poi anche a tale \L I\ che il UZ non avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossimo ad essere allontanato dalla Azienda ospedaliera. Alla OS\, in più, aveva detto che la ragione dell'allontanamento era la produzione di danni gravi per la azienda stessa.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto integrati tutti gli estremi del reato ed aveva condannato il \S\.
La decisione era stata però ribaltata in sede di appello, avendo il Tribunale sostenuto che la comunicazione diretta alla \G non aveva avuto nemmeno contenuto offensivo, mentre quella recepita dalla OS\, da reputare comunque scriminata sia per la verità dei fatti riferiti che per la continenza delle espressioni utilizzate, non faceva in realtà registrare nemmeno la integrazione della condotta descritta dall'art. 595 c.p., per mancanza del requisito della "comunicazione con più persone".
Deduce la parte civile ricorrente, ai fini degli interessi solo civili;
1) il vizio di motivazione.
Il Tribunale aveva assolto dal reato di diffamazione osservando che il comportamento tenuto dal primario parlando con la OS\, era esente da rilievo penale anche per la assenza del requisito della comunicazione "con più persone". Era vero invece - e di ciò il Tribunale non aveva tenuto conto - che dalla stessa deposizione della OS\ era emerso che, al colloquio, avvenuto in un ambulatorio, era presente anche una infermiera;
2) la erronea applicazione dell'art. 595 c.p.. Il Tribunale, con riferimento alle frasi pronunciate da \S\ nel colloquio con la OS\, aveva sostenuto la configurazione del requisito scriminante della continenza in quanto il \S\ si sarebbe limitato a diffondere dati veri in suo possesso, senza aggiungere note di coloritura di per sè denigratorie. Si sarebbe invece dovuto sottolienare, al contrario, che proprio il ruolo di primario ricoperto dal \S\ avrebbe dovuto impedirgli di prendere posizione su quello che all'epoca era un contenzioso tra il UZ e l'azienda ospedaliera, attribuendogli la responsabilità del conflitto insorto e già prospettando l'allontanamento come sanzione per fatti gravi asseritamente commessi. Si trattava di notizie riservate che invece il primario aveva indebitamente divulgato solo per dare maggior efficacia alla comunicazione con i terzi, mentre per dare una risposta ai pazienti il primario avrebbe dovuto limitarsi ad evocare seriamente esigenze di ordine organizzativo. Il recesso della azienda dal contratto con UZ. D'altro canto si era verificato solo due anni dopo.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di doglianza attiene ad una sorta di travisamento della prova nel quale il Tribunale sarebbe incorso sostenendo che la sola frase lesiva della reputazione del UZ sarebbe stata pronunciata dal \S\ parlando unicamente con tale OS\ e quindi in assenza del requisito della comunicazione con più persone, mentre avrebbe omesso di considerare che, in realtà, dalla deposizione della stessa OS\ si sarebbe evinto pure che, durante il colloquio tra i due, nell'ambulatorio era presente una infermiera. Orbene, il motivo di ricorso, come redatto, è inammissibile poiché, in violazione di quanto disposto dall'art. 581 c.p.p., non si articola nella indicazione di tutte le ragioni specifiche a sostegno, ragioni che, è appena il caso di ricordarlo, debbono consistere nella indicazione dettagliata sia degli elementi di fatto che degli argomenti in diritto sui quali si basa la denunciata violazione. Nel caso in esame vi è da considerare che - escluso che nella specie si versi in tema di vizio di motivazione nella forma della omessa replica a motivi di appello (per la evidente ragione che appello dell'imputato non vi fu, avendo egli conseguito in primo grado una pronuncia assolutoria) - la doglianza del ricorrente viene prospettata nella forma del travisamento della prova e, più in particolare, per avere il giudice dell'appello, per la prima volta, ritenuto inesistente una prova decisiva, invece esistente. Ebbene, proprio tale particolare connotato - nel quale la giurisprudenza ormai costantemente individua una delle ipotesi di travisamento della prova - permea di sè necessariamente i presupposti di ammissibilità del correlato motivo di ricorso, nel senso che è onere dell'interessato non limitarsi alla indicazione del fatto travisato, ma delle ragioni in fatto e diritto per le quali la prova del fatto in questione sarebbe atta a scardinare l'intero ragionamento del giudice del merito.
Nella materia della diffamazione, invero, la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza che il requisito della comunicazione con più persone può ritenersi integrato anche "non simultaneamente", ossia parlando in tempi diverse con due persone (Rv. 218277) e comunque anche solo parlando con una persona affinché questa ripeta la notizia diffamatoria ad altri che poi effettivamente la ricevano (Rv. 229331) oppure parlando ad alta voce affinché altri, non direttamente partecipi alla conversazione tuttavia ascoltino (Rv. 150986).
Il nucleo comune di tutte le fattispecie appena richiamate è dunque nel fatto che in tanto si realizza il connotato tipico della diffamazione, ossia la diffusività della notizia denigratoria, in quanto questa raggiunga in concreto un numero di persone superiore alla unità, posto che diversamente, il colloquio fra due soggetti privati a proposito di terzi rimane, di regola, oggetto del prevalente interesse alla riservatezza delle comunicazioni costituzionalmente garantito. In tale quadro, è di fondamentale importanza sottolineare anche i contorni che deve assumere l'elemento psicologico del reato di diffamazione.
Questo, si è rilevato, consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva della altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. E necessario quindi che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri (Rv. 123561), ed egli si rappresenti e voglia tale evento. Nel caso di specie, in conclusione, la parte civile lamenta la mancata considerazione della detta circostanza di fatto (presenza della infermiera nell'ambulatorio ove avvenne il colloquio del primario con la paziente), senza però indicare se tale circostanza presentasse anche tutti i requisiti, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, che l'avrebbero resa rilevante ed anzi decisiva ai fini della adozione di una soluzione processuale opposta a quella censurata: se cioè la prova in questione avesse fatto emergere anche che l'infermiera aveva percepito le frasi lesive della reputazione del chirurgo o se comunque le modalità del colloquio erano state tali da far ritenere verosimile che un simile risultato si fosse in concreto raggiunto.
Siffatte evenienze sono infatti destinate a rimanere nel limbo degli accertamenti potenziali, comunque riservati al giudice del merito, non potendo nemmeno desumersi dall'id quod plerumque accidit che un colloquio tra medico e paziente sia formulato sempre e solo in maniera non riservata, accadendo di regola il contrario. Per quanto poi concerne il secondo profilo di doglianza e cioè quello riguardante la integrazione della esimente del diritto di critica, implicitamente evocato dal giudice di appello per risolvere la vicenda processuale, le censure del ricorrente si rivelano non apprezzabili, per infondatezza.
Il giudice di appello, reputando implicitamente non in discussione i requisiti della verità del fatto e dell'interesse sociale alla notizia (elementi che assieme alla "continenza" del linguaggio esauriscono il catalogo dei presupposti di esistenza della esimente in parola, per la costante giurisprudenza) si è soffermato ad esaminare il solo elemento che evidentemente aveva catalizzato la discussione e cioè quello, appunto della "continenza": ed ha argomentato che esso era stato rispettato nella specie, in quanto le notizie date dal primario ai pazienti - ed in particolare alla OS\ - e cioè quella del prossimo allontanamento del UZ, per gravi fatti commessi ai danni della Azienda, era stata comunicata nella sua forma essenziale, nell'ottica di spiegare le ragioni per le quali il UZ non avrebbe eseguito l'intervento chirurgico di interesse per ciascuno, e senza aggiunta di coloriture in sè denigratorie.
La difesa oppone a tale rilievo, richiamandosi alle osservazioni del primo giudice, che è da reputare invece assente il requisito della continenza in ragione del fatto che il \S\ aveva divulgato notizie che gettavano ombre sulle capacità professionali dei chirurgo e del tutto riservate, per nulla indispensabili, peraltro, al fine di fornire una risposta utile ai pazienti che chiedevano di conoscere le ragioni per le quali non potevano più essere operati dalla parte civile. Il primario, in altri termini, avrebbe potuto limitarsi a rispondere evocando generiche necessità organizzative del servizio, che peraltro afferivano proprio alla sua figura funzionale.
Per dirimere le divergenze sulla nozione di "continenza" occorre ricordare che di essa non si può invocare la esclusione sol perché le frasi pronunciate abbiano contenuto lesivo della altrui reputazione.
Trattandosi di elemento costitutivo di una causa di giustificazione che dovrebbe valere a escludere la punibilità del reato di diffamazione, il requisito della continenza evidentemente è chiamato ad operare dopo che è stata accertata la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in parola e sul presupposto, quindi, che si è riconosciuto che frasi denigratorie sono state pronunciate. Il requisito in parola, che la giurisprudenza costante della Cassazione richiede per la integrazione della esimente, riguarda invero essenzialmente "i termini" con i quali ci si è espressi, ossia le "espressioni utilizzate" (Sez. U, n. 37140 del 30/05/2001 Rv. 219651), il lessico (Rv. 218282), la modalità espositiva (vedi ad es. Rv. 244811; Rv. 237248) e solo di riflesso gli argomenti che ne derivano, posto che l'uso di epiteti o di qualificazioni di per se offensivi è considerato il sintomo inequivoco del fatto che non si può essere in presenza di una critica legittima, essendosi trascesi ad attacchi personali, necessariamente ingiustificati: attacchi che precludono, cioè, la possibilità di dare copertura alla esternazione mediante il bilanciamento dei diritti riconosciuti all'uomo sia come singolo che come componente di formazioni sociali ove si svolge al sua personalità (art. 2 Cost.), con il diritto, pure costituzionalmente riconosciuto, alla libera manifestazione del pensiero.
Viceversa, la continenza non può essere evocata anche come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formulala critica perché questa, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione stessa del proprio pensiero, sempre che siano rispettati anche gli altri due requisiti sopra ricordati.
In alteri termini, se l'argomento rispetta il criterio della verità del fatto da cui muove la critica e se sussiste l'interesse sociale a conoscerla, è consentita dall'ordinamento la esposizione di opinioni personali lesive della altrui reputazione e quindi contenenti la rappresentazione di eventi infamanti, una volta che l'agente si sia affidato ad una esposizione misurata nel linguaggio. La doglianza del ricorrente, che sostiene la tesi della insussistenza della continenza nel caso di specie, sembra piuttosto attribuire al tema della violazione degli obblighi di "continenza" - che come detto, attengono alla modalità della comunicazione-quello, del tutto diverso, del movente o del fine dell'agire che però, attenendo al foro interno dell'agente , può venire in rilievo ai fini della configurazione (o della esclusione) della esimente esclusivamente nella misura in cui abbia assunto concreti connotati apprezzabili dall'esterno nei termini di cui si è detto.
Ma un simile assunto non è neppure adombrato nella doglianza articolata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010