Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.) la condotta di chi invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale di un legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., "sub specie" di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. (Fattispecie in cui l'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, aveva comunicato al Consiglio dell'Ordine che la richiesta di onorari per una diffida dal medesimo inoltratagli senza previa emissione di fattura costituiva a suo dire "un tentativo di truffa").
Commentari • 12
- 1. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 2. Criticare non è diffamare: le opinioni anche sgradevoli non si misurano con il metro della verità (Cass. 5925/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 febbraio 2026
L'invio di un esposto all'autorità disciplinare, contenente espressioni offensive, costituisce esercizio del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost., il quale è da ritenersi prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dalla Costituzione agli artt. 2 e 3, considerato che senza la libertà di espressione e di critica la dialettica democratica non può realizzarsi. In tema di diffamazione, il diritto di critica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU, si concreta nella formulazione di un giudizio valutativo e non nella narrazione di un fatto storico; ne consegue che, …
Leggi di più… - 3. Diffamazione: sussiste l’ipotesi aggravata anche nel caso di invio di una PECAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste diritto di critica se l’offeso è esposto al pubblico disprezzoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza …
Leggi di più… - 5. Quando c’è diffamazione?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/07/2016, n. 42576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42576 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
425 7 6 / 1 6 76 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2178/2016 - Presidente - PIERO SAVANI REGISTRO GENERALE N.47948/2015 SERGIO GORJAN ROSSELLA CATENA ANTONIO SETTEMBRE -Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LD EN nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/03/2015 del TRIBUNALE di NOLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 20/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Marilia Di Nardo, ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, in subordine annullamento senza rinvio per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 aprile 2015 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, con cui RI EN è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di diffamazione ai danni di NT AN per aver offeso la reputazione di quest'ultimo comunicando al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola che la richiesta dal parte del legale di onorari per una diffida allo stesso inoltrata, senza il previo rilascio di una fattura per la prestazione richiesta, costituiva a suo dire un tentativo di " truffa".
2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato affidandolo al seguente motivo.
2.1. E' stata dedotta la mancanza in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del reato ascritto, essendo operativa la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c. p. o della causa di non punibilità ex art. 598 c.p., non avendo il ricorrente l'intento di calunniare l'avvocato. Lamenta altresì la mancata diffusione della diffamazione attraverso l'esposto effettuato al Consiglio dell'Ordine. Infine, lamenta che il giudice di secondo grado, nel negare l'intervenuta prescrizione, non aveva indicato i periodi di sospensione della stessa prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che questa Corte ha avuto già modo di osservare che non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche (Sez. 5 n. 33994 del 05/07/2010, Rv. 248422). Nel caso di specie, l'iniziativa dell'imputato, controparte del cliente assistito dall'avvocato, odierna persona offesa pur nel convincimento (erroneo) che la mancata emissione della - fattura da parte di quest'ultima per la propria prestazione professionale, in coincidenza di una richiesta di recupero crediti, integrasse un illecito tributario e nel dubbio che lo stesso fatto potesse avere anche una rilevanza penale - era parimenti finalizzata ad ottenere il controllo da parte dell'Organo competente di eventuali violazioni di regole deontologiche poste in essere dal legale e non voleva quindi lederne la dignità e reputazione. 2 La condotta dell'imputato rientra quindi nell'esercizio del diritto di critica di cui all'art. 51 cod. pen., non avendo l'imputato inteso divulgare a chicchessia fatti attinenti alla persona offesa oggetto delle proprie censure ma solo investire l'organo a ciò deputato della valutazione della correttezza dell'operato del legale. Né la palese erroneità del convincimento da parte del ricorrente dell'antigiuridicità del fatto denunciato la mancata emissione della fattura da parte dell'avv. NT- appare idonea ad incidere sull'elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non avendo peraltro il prevenuto voluto rappresentare un fatto falso. Peraltro, l'organo cui l'esposto del ricorrente è stato destinato, l'Ordine degli avvocati del Circondario di Nola, ne ha potuto agevolmente accertare la palese infondatezza, così come ha potuto valutare la mancanza di ogni rilevanza penale della condotta della persona offesa, per onor del vero rappresentata dall'imputato solo in termini dubitativi confidando nel giudizio di un organo dotato di una competenza qualificata in materia. -Inoltre, proprio la particolare competenza dell'organo che ha ricevuto l'esposto unico destinatario della comunicazione inviata dal ricorrente che ha potuto verificare de plano - l'insussistenza degli addebiti, esclude che sia stata lesa la dignità e la reputazione dell'avv. NT. Ne consegue che deve annullarsi sentenza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016 Il presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Piero SAVANI Pine DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 - OTT 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIMARIO Carmela LeozuÍ use 3