Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2018, n. 2311
CASS
Sentenza 5 dicembre 2018

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In tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di condanna per reati reciproci, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti nonostante una di esse non avesse mai proposto domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di appello in qualità di parte civile).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2018, n. 2311
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2311
Data del deposito : 5 dicembre 2018

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