Sentenza 5 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di spese processuali, la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato richiesta di condanna della controparte alla rifusione non essendo, viceversa, necessario che abbia presentato apposita nota spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di condanna per reati reciproci, in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti nonostante una di esse non avesse mai proposto domanda di condanna della controparte alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di appello in qualità di parte civile).
Commentari • 3
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La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
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Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 febbraio 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Ciro S. (imputato di furto pluriaggravato commesso in Trieste il 12 febbraio 2019), ritenuta la continuazione con i reati separatamente giudicati dal Tribunale di Cremona con sentenza del 6 luglio 2020 (irrevocabile dal 22 luglio 2020), la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro seicento di multa, così determinata: - pena-base: anni cinque e mesi tre di reclusione ed euro seicento di multa, "per il reato di furto nella ipotesi aggravata"; - "riconosciute le attenuanti generiche con la contestata recidiva in ragione della ammissione dei fatti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2018, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2018 |
Testo completo
ASR 0231 1-1 9 REPUBBLICA ITALIANA M In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FAUSTO IZZO -Presidente · Sent. n. sez. 2402/2018 -UP 05/12/2018 EMANUELE DI SALVO R.G.N. 21008/2018 SALVATORE DOVERE Relatore - EUGENIA SERRAO DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GR OM nato a [...] || 21/10/1989 avverso la sentenza del 26/10/2016 del TRIBUNALE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato MARINELLI CORRADO del foro di ROMA in difesa di GR OM in sostituzione dell'avvocato (D'UFFICIO) 5BANO LUCIA del foro di ROMA come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza emessa il 24.5.2013 dal Giudice di pace di Monopoli, con la quale OS RM e SS MO erano stati giudicati responsabili del reato di lesioni personali colpose commesse da entrambi l'uno in danno dell'altro. Infatti il secondo giudice ha dichiarato estinto reato a ciascuno ascritto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili, disponendo altresi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.
2. Avverso tale statuizione muove censura SS MO con il ricorso per la cassazione della sentenza;
egli deduce che il Tribunale ha liquidato d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile OS RM, ancorché la stessa non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato.
3.1. Il tema sottoposto a questa Corte dal ricorrente risulta oggetto di pronunce non del tutto concordanti. Da un canto, infatti, è stato sostenuto che il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014 dep. 14/10/2014, Pg in proc. Messina e altri, Rv. 260830); dall'altro che, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, nè va escluso il rimborso delle spese vive (Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016 dep. 22/07/2016, P.C. in proc. Vacca, Rv. 267666). Occorre rilevare l'argomento è stato oggetto di trattazione anche da parte delle Sezioni Unite (espressamente richiamate dalla sentenza n. 42934/2014). Il Supremo Collegio era stato chiamato a dirimere il contrasto che era insorto a riguardo della necessità, ai fini della liquidazione delle spese alla parte civile, che questa avesse presentato la nota. Nell'affrontare la questione, posta in relazione ad un procedimento di patteggiamento, le SU hanno precisato che va escluso "che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare di ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile, dato che, nella sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 2 flon. c.p.p., manca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente, e, pertanto, simmetricamente non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per fare valere il suo diritto nel processo". Dal che consegue, ad avviso di questa Corte, che la condanna alle spese deve essere pronunciata ex lege e quindi anche senza che ne sia stata fatta specifica domanda - quando il giudice abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Sicché non può condividersi l'interpretazione che della decisione delle Sezioni Unite ha fatto la Sezione seconda, sostenendo che per la liquidazione è necessario che la parte civile sia comparsa ed abbia presentato le conclusioni. Maggiormente coerente (ma non coincidente) al principio posto dalle Sezioni Unite è la pronuncia della Terza Sezione, poiché già il S.C. aveva affermato che "in tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria” (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214641). Aggiungendo che la domanda relativa alle spese non deve essere inderogabilmente formulata mediante la presentazione della nota prevista dall'art. 153 disp. att. c.p.p. ed il giudice può pronunciare condanna alle spese quando la parte civile abbia proposto esplicita domanda, senza, però, presentare la nota. In conclusione, mentre non è indispensabile che la parte civile abbia presentato la nota prevista dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., è invece necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali;
richiesta che non ha bisogno di essere specificata in presenza di domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni e alle restituzioni. Ed invero, va ribadito il principio secondo il quale "in tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall'art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza" (Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018 - dep. 08/08/2018, P.G. in proc. Albergo, Rv. 273802). Han 3 3.2. Sotto diverso profilo questa Corte osserva che la statuizione con la quale si dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio presuppone la possibilità di riconoscere gli oneri processuali sostenuti dalle parti. Di talché, ove il diritto alla rifusione delle spese non sussista, neppure può darsi luogo alla compensazione delle stesse.
3.3. Calando simili premesse nel caso che occupa va in primo luogo rilevato che la OS, che era stata condannata al risarcimento dei danni a favore di NI IT e di SS MO e SS DO, nonché alla rifusione ai medesimi delle spese di giudizio, aveva proposto appello senza fare alcuna richiesta concernente il suo essere parte civile
contro
SS MO ma solo chiedendo una più favorevole determinazione della misura del concorso di colpa, che le era stato addebitato nella misura del 50%. Nell'udienza dinanzi al giudice dell'appello del 16.3.2016 il difensore della OS aveva concluso chiedendo soltanto l'assoluzione della propria assistita. Per contro, il difensore del SS aveva presentato le conclusioni con le quali aveva chiesto la condanna della OS alla rifusione delle spese del giudizio in suo favore, con annessa nota spese. Ne consegue che la OS non ha mai proposto domanda di condanna del SS alla rifusione delle spese che ella ha sostenuto nel giudizio di appello in qualità di parte civile e pertanto non poteva essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello;
la OS doveva esserę condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di SS MO. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello, statuizione che deve essere eliminata. Inoltre, trattandosi di statuizione che può essere assunta da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 6524 del 10/05/1993 - dep. 03/07/1993, p.c. in proc. Vicinanza, Rv. 194307), OS RM va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di SS MO, che vanno liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello, statuizione ci elimina. Condanna OS RM alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di SS MO, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. میرزادCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/12/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Fausto Izzo Salvatore Dovere DEPOSITATO DI CA 18 oggl 119