Sentenza 21 luglio 2009
Massime • 1
È scriminata dall'esercizio del diritto di critica politica la condotta, potenzialmente diffamatoria, di diffusione a mezzo stampa delle notizie di favoritismi posti in essere da un amministratore comunale a vantaggio di un congiunto, sempre che detta notizia sia vera, si connoti di pubblico interesse e di continenza formale, non trasmodando la comunicazione in attacchi personali.
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La massima In tema di diffamazione, nell'ambito delle trasmissioni dedicate al c.d. “gossip”, caratterizzate dalla spettacolarizzazione del pettegolezzo, i limiti dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della continenza espressiva, immanenti all'esercizio del diritto di critica, assumono una maggiore elasticità in considerazione del contesto dialettico nel quale si sono realizzate le condotte e, in particolare, il parametro dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, che in siffatte trasmissioni ruota attorno alla curiosità determinata dalla vita privata di personaggi noti, deve necessariamente ampliarsi, tenendo in considerazione anche la scelta dell'interessato di …
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La massima In tema di delitti contro l'onore, costituisce legittimo esercizio del diritto di critica politica la diffusione, con mezzo di pubblicità, di giudizi negativi circa condotte biasimevoli poste in essere da amministratori pubblici, purché la critica prenda spunto da una notizia vera, si connoti di pubblico interesse e non trascenda in un attacco personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta degli imputati, che avevano aspramente criticato su "Facebook" il presidente di un ente pubblico regionale per aver "chiesto personalmente voti" nella pubblica via in un giorno di silenzio elettorale e per avere, nell'esercizio delle funzioni, "affidato incarichi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/07/2009, n. 41767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41767 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1586
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 014090/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.S., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 09/12/2008 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 9.12.2008, la corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa l'11.12.2007, dal tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, con la quale Z.S., veniva condannato , concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 600,00 di multa, al risarcimento del danno morale, liquidato in Euro 5.000,00, alla rifusione delle spese, in favore della parte civile,con immediata esecutività delle statuizioni civili, perché ritenuto colpevole del reato di diffamazione a mezzo stampa, in danno di B.A., per aver diffuso un volantino in cui attribuiva al B., vice sindaco del comune di Carceri e assessore al bilancio e ai tributi comunali, una condotta illegittima, penalmente rilevante, che quest'ultimo avrebbe compiuto al fine di favorire la propria cognata P.V. (affidandole l'incarico di responsabile del servizio finanziario).
Il difensore dello Z. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'elemento oggettivo del reato di diffamazione: infatti, da un lato, la sentenza afferma che il volantino non conteneva espressioni oggettivamente e inequivocabilmente offensive del decoro e della reputazione altrui;
dall'altro, respinge la tesi difensiva dell'inoffensività della condotta dell'imputato.
In ogni caso manca un'adeguata motivazione sulla specifica potenzialità offensiva delle affermazioni, che in effetti costituiscono l'esposizione di fatti politicamente riprovevoli, la cui conoscenza corrisponde all'interesse pubblico.
2. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione di legge penale ed extrapenale, con riferimento alla scriminante dell'esercizio del diritto di critica politica: la sentenza non riconosce la causa di giustificazione, pur a fronte di affermazioni espresse in un contesto di conflittualità politica, con indubbia rilevanza sociale, rispondenti a verità e non connotate da epiteti travalicanti la continenza formale.
3. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, erronea applicazione delle legge penale, in riferimento alla norma ex art. 599 c.p.p., comma 2 e alla norma sull'elemento soggettivo del reato di diffamazione. La sentenza afferma apoditticamente che "non rileva la buona fede dell'imputato circa la responsabilità della giunta nell'attribuzione delle deleghe alla signora P., in quanto anche il semplice sospetto di una mala gestio del denaro pubblico da parte del vice sindaco non legittimava la diffusione di uno scritto lesivo l'altrui reputazione, con il quale si accusava il pubblico amministratore di avere commesso un reato" (pag. 6). Nel caso di specie, secondo il ricorrente, è emerso dall'istruttoria dibattimentale che Z. era venuto a conoscenza che, con Delib. 27 agosto 2005, n. 72, la giunta (alla quale aveva partecipato il B., in qualità di assessore, dando voto favorevole) aveva all'unanimità deliberato "di attribuire le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del COSAP" alla signora P., dipendente del comune, del servizio finanziario-tributario, come da decreto dell'1.9.2005). In pari data, sempre con voto unanime di tutta la giunta, la P. veniva anche designata quale "funzionario del canone sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, funzionario responsabile dell'ICI, funzionario responsabile della tassa RSU-Rifiuti Solidi Urbani". Lo Z., quale consigliere comunale, aveva presentato, nel corso della riunione consiliare del 12.10.2005, interrogazione per conoscere "a quanto ammonta in termini monetari il totale delle indennità per le nuove deleghe che con delibera di giunta avete assegnato alla signora P.V., cognata del vicesindaco." Nel corso della riunione consiliare, il sindaco aveva fatto presente che la delibera della giunta aveva avuto solo funzione ricognitiva del suo precedente provvedimento di nomina. Il B. che era presente non aveva fatto alcuna osservazione alle affermazioni dello Z., che ritenne di ricevere conferma del proprio convincimento e quindi ha ritenuto di narrare, nell'esercizio del diritto di critica politica, fatti e circostanze rispondenti al vero.
4. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, violazione di legge in riferimento alla norme alla ritorsione e alla provocazione.
La sentenza afferma che non è provato che l'imputato avesse subito un fatto ingiusto legittimante un atto diffamatorio, anche se la difesa ha illustrato ampiamente la sussistenza del fatto ingiusto, costituito da una campagna persecutoria nei suoi confronti culminata nella redazione e distribuzione di volantini lesivi del suo onore e decoro.
5. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza non ha dato alcuna giustificazione al diniego di revoca della provvisoria esecuzione della condanna al risarcimento del danno, senza argomentare circa la sussistenza degli invocati motivi prospettati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi vanno valutati congiuntamente. La doglianza relativa alla mancata carica offensiva delle affermazione dell'imputato è sicuramente infondata, in quanto l'accusa di aver conferito un incarico non nell'interesse dell'amministrazione comunale, ma nell'interesse di una propria familiare contiene una censura di carattere morale e giuridico-penale, sicuramente lesivo del credito sociale di un uomo politico, con possibili ripercussioni negative sul piano elettorale e sul piano giudiziario. Il secondo motivo è fondato e assorbe i successivi.
Sono indiscutibili ed indiscussi i seguenti dati storici: a) conferimento, da parte del sindaco, di una serie di incarichi amministrativi, retribuiti con le risorse finanziarie del comune, alla funzionaria P.V., cognata del vicesindaco;
b)
tale decisione è stata confermata e attuata dalla giunta, composta naturalmente anche dal B., vicesindaco e assessore al bilancio e ai tributi comunali;
c) nessuna giustificazione di carattere tecnico e contabile è stata offerta dai pubblici amministratori per questa scelta (i criteri di scelta della P.; la motivazione ufficiale della dismissione dell'incarico gratuito, precedentemente affidato a un componente della giunta, e della sua sostituzione con un incarico retribuito non emergono dalle sentenze dei giudici di merito). La critica dell'autore dello scritto è stata espressa fondamentalmente con la affermazione "L'assalto alla diligenza continua" e con il riferimento al già esistente rapporto di servizio della V. con l'amministrazione comunale ("già dipendente comunale con stipendio da dirigente"). Gli altri dettagli di fatto e alcune osservazioni critiche su questo episodio non hanno alcuna rilevanza ai fini del decidere (entità dell'incremento del reddito familiare del fratello del vicesindaco;
interesse della funzionaria a che l'incarico fosse affidato a lei piuttosto che a un esponente politico della giunta).
Posto che già nell'impugnata sentenza si da atto della sussistenza dell'interesse della collettività a conoscere il fatto e della piena correttezza formale della critica, deve concludersi, alla luce della verità del fatto narrato, che lo Z. ha esercitato correttamente il diritto alla manifestazione del pensiero, sancito dall'art. 21 Cost.. Con il suo scritto, ha diffuso la notizia tra i cittadini di Carceri, su un episodio di organizzazione delle funzioni dell'ente territoriale e della distribuzione delle risorse umane al suo interno, meritevole di attenzione e di critica. Tra i destinatari delle osservazioni critiche (il sindaco e i componenti della giunta), il vicesindaco non solo non ha ritenuto di dare ampia e rassicurante giustificazione della decisione, ma ha invocato la punizione di questo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. Non corrisponde alle risultanze processuali la censura, espressa dalla sentenza impugnata, nei confronti comportamento dell'imputato, che avrebbe superato i limiti della lecita critica politica: le critiche formulate dalla Z., secondo la corte di merito, non si sarebbero limitate ad accusare il componente della giunta di aver tenuto un disinvolto e censurabile comportamento politico per favorire la propria parte politica e per danneggiare, in termini politici o elettorali, gli avversari, ma sarebbe andato al di là dei limiti del lecito, indicandolo come responsabile di un vero e proprio reato, finalizzato a conseguire un lucro personale e familiare. Questa conclusione contrasta con la precisa e corretta ricostruzione della condotta dello Z. scandita dall'imputazione e fatta propria dalla stessa sentenza impugnata. La critica era diretta, come riconosciuto dalla corte territoriale, contro un modo di gestire il potere politico-amministrativo, in cui prevalgono gli interessi personali, indipendentemente dall'interesse generale di assicurare "il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione" (art. 97 della nostra Costituzione). Afferma la sentenza che nel caso in esame l'autore fa "il chiaro, inequivoco ed espresso riferimento ad un'attività degli amministratori comunali di distribuzione ad amici e parenti di somme di denaro del tutto immeritate"; nonché fa "riferimento a deleghe nelle materie dei tributi comunali e della contabilità dell'ente".
La stessa corte quindi riconosce che l'imputato ha manifestato il suo pensiero su un tema sociale, politico e di costume, e la finalità privata dell'atto di delega di poteri pubblici non toglie il connotato di censura politica alla critica formulata dal consigliere comunale. Essa è diretta al B. nella sua qualità di uomo politico a cui è stata affidata, in ambito locale, la gestione della cosa pubblica.
Se la politica, cioè l'arte di governare la polis nell'esclusivo interesse della collettività, valica i limiti fissati dalle regole, la critica non può non riferire e stigmatizzare il singolo fenomeno di anomia, piccola o grande che sia la sua dimensione. La politica, come ampiamente noto, si manifesta anche nel disattendere norme, non solo quelle diffuse nel tessuto sociale,sotto forma di limiti comportamentali di ordine morale, etico, culturale, ma anche quelle di diritto positivo. La critica non perde il suo carattere di esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero nei confronti del potere politico, se diretta contro trasgressioni, contingenti o abitudinarie, da parte di detentori di tale potere qualunque sia il campo della trasgressione. Pertanto non può negarsi la qualità di corretto esercizio del diritto di critica all'imputato, perché ha attribuito alla persona offesa "la commissione del reato di abuso d'ufficio, previsto e punito dall'art. 323 c.p.". Questo limite inoltre è in contrasto con l'orientamento interpretativo che riconosce maggiore efficacia giustificativa al pensiero di chi si ponga in veste di controllore della gestione del pubblico potere, i cui titolari hanno il dovere di sottoporsi al controllo e alla critica di tutta la collettività (sez. 5, 23.1.1984, Franchini, in Cass. pen. 1985, 1539). In coerenza con la sussistenza del pubblico interesse, legittimante la rimozione dell'antigiuridicità della condotta, la giurisprudenza riconosce solo questo specifico limite: la critica non deve trascendere in attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuai sez. 5^ 17.11.220 4, n. 6465, CED 231398). Se il giudizio critico appare un' invettiva, diretta nella sfera personale, senza rilievo per l'interesse dei consociati alla conoscenza dei fatti e della loro valutazione, all'agente non è consentito di realizzare il suo obiettivo all'ombra del diritto di informazione.
Posto quindi che risulta la corrispondenza al vero della notizia diffusa dallo scritto dello Z., posto il concorde riconoscimento della sussistenza degli altri due criteri propri dell'esercizio del diritto di critica (interesse pubblico e continenza formale), deve concludersi con l'assoluzione del medesimo dal reato ascritto, ex art. 51 c.p., per la causa di giustificazione, costituita dall'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost.. La sentenza della corte di appello va quindi annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato ex art. 51 c.p.. Così deciso in Roma, il 21 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009