Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. ed escluso conseguentemente l'esimente del diritto di critica nei confronti dell'autore di un libro contenente accuse di deviazionismo giudiziario nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all'Ufficio del Pubblico Ministero in assoluta mancanza di prove).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 giugno 2016 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza di primo grado con cui I. Marcello è stata condannato alla pena di giustizia per il delitto di diffamazione ai danni di C. Giuseppina. All'imputato è stato contestato di aver offeso la reputazione della parte civile, non esplicitamente citandola ma ad essa alludendo in modo inequivocabile, affermando in manifesti affissi nella pubblica via e su di un post sul sito internet facebook che la fornitura di mobili per l'amministrazione comunale operata da parte di un parente di una dipendente comunale sarebbe avvenuta in maniera non trasparente, affermazione fatta al fine di acquisire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2007, n. 7662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7662 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 31/01/2007
Dott. CALABRESE Renato GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 240
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE NI - Consigliere - N. 005021/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZI AE, N. IL 20/02/1928;
2) ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.;
avverso SENTENZA del 12/10/2005 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'avv. Smuraglia Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore avv. PESCE Daria, per l'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ZI RA (Lino) e la s.p.a. Arnoldo Mondadori Editore ricorrono per Cassazione contro la sentenza della Corte di appeLL di Trento del 12 ottobre 2005 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento in data 9 luglio 2004 con la quale il primo è stato condannato alla pena di giustizia nonché, in solido con la seconda - quale responsabile civile - al risarcimento del danno in favore delle parti civili per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa (di cui all'art. 595 cpv. c.p. e L. n. 47 del 1948, art.13) perché quale autore del libro dal titolo "il processo del secolo: Come e perché è stato assolto DR G." offendeva la reputazione dei magistrati Gian Carlo AS, Lo OR GU, BE SC, AC LI, ES RI, SA CI, NI GR, CI AL, attribuendo loro, fra l'altro, fatti determinati ed in particolare:
1,2, OMISSIS;
3) di avere costituito all'interno della Procura della Repubblica di Palermo una squadra... costituita da una dozzina di sostituti privilegiati, di autentici pretoriani, sostanzialmente dediti a personali finalità extraistituzionali di privilegio e di potere;
4) di avere gestito in forma strumentale e deviante, per fini politici (in perfetta sintonia con VIOLANTE), il processo per l'omicidio dell'on. LV LIMA, processando il morto, l'assassinato e graziando e liberando i suoi assassini, e invitando gli assassini a dire tutto il male possibile della loro vittima;
5) di avere gestito in forma strumentale e deviante, per fini politici, il processo nei confronti dell'on. IN AL, inviandogli, nel corso della sua detenzione, messaggi accattivanti e ricattatori per indurlo a pentirsi, tenendolo in galera il più possibile, nonostante i malanni e lo stress, tirando ad allungare i tempi per arrivare il più tardi possibile all'assoluzione;
6, 7, OMISSIS;
8) di avere gestito in forma strumentale e deviante, per fini politici, il processo nei confronti del sen. OT IO;
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, OMISSIS;
8.5) di avere diffuso tramite gli organi di informazione dichiarazioni mistificatorie e minimizzanti delle responsabilità del DI IO e dei suoi correi, affermando che il DI IO sarebbe stato un ingenuo... vittima di "menti raffinatissime", e che gli altri pentiti correi del DI IO sarebbero stati vittime di esagerazioni, e quindi avrebbero conservato a pieno titolo la qualifica di pentiti con gli annessi benefici;
8.6) di avere - sempre in ordine alla vicenda delle attività delittuose del DI IO - trasmesso al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia una lettera definita piena zeppa di inesattezze di reticenze, di ipocrisie se non di menzogne belle e buone;
9) di avere gestito in forma strumentale e deviante le indagini sul suicidio del M.LL dei Carabinieri NI RD, senza averne titolo (l'inchiesta dovrebbe essere fatta da un'altra procura, non fosse altro che per la storia di quel magistrato che ha minacciato di arrestare RD A....), e nel proprio interesse (l'inchiesta alla procura di Palermo se la fanno per la terza volta in famiglia. Indagano su se stessi si interrogano fra di loro, si fanno le domande e si danno le risposte. E si assolvono di avere - in particolare - manifestato, prima del suicidio, la intenzione di arrestare lo stesso M.LL RD A., che in tal modo sarebbe stato prima disonorato e poi "suicidato" per impedire a NO BADALAMENTI, il capo di Cosa nostra, di venire in Italia a deporre al processo e a smentire le accuse di TO SC;
10) di avere - appunto - realizzato condotte volte ad impedire a NO BADALAMENTI, il capo di Cosa Nostra, di venire in Italia a deporre al processo e a smentire le accuse di SC TO, che era il principale teste della procura;
11) di avere falsificato o manipolato il verbale di interrogatorio reso da TO SC il 6 aprile 1993 sul punto dell'omicidio di RM LI;
12) di avere svolto indagini nel confronti del Ten. dei Carabinieri Carmelo CANALE (non già per la doverosa applicazione della legge, bensì invece) ... per finalità extraistituzionali (e quindi illecite) connesse ad una guerra strisciante e segreta ... tra la Procura di LI G. C. e i ROS, i raggruppamenti speciali dei carabinieri;
13) di avere responsabilità, determinate da forme di accanimento giudiziario, per la morte del dott. GI LO. In Cles nel 2000.
2 - L'imputato denuncia:
a) violazione dell'art. 40 deLL Statuto del Consiglio d'Europa e degli artt. 14 e 15 dell'Accordo Generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.
Deduce il ricorrente che erroneamente la corte di merito avrebbe confuso l'immunità spettante al parlamentare europeo con quella - spettante al ricorrente in quanto investito di tale carica il 19 settembre 2001 - di membro dell'Assemblea del Consiglio d'Europa e dell'Unione dell'Europa Occidentale.
b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento per l'ammissione e l'esame di testi indicati ai sensi dell'art. 495 c.p.p., comma 2. Mancata ammissione di prova decisiva (si trattava dei diretti protagonisti delle vicende narrate dall'autore, come DR G., LÀ, AR, Li GO e US;
Musotto, Carnevale, Dell'Utri, Contrada).
c) violazione di legge per avere il primo giudice "estromesso" il teste AN C. (sebbene quest'ultimo fosse legittimamente impedito a comparire) e per non avere la corte di appeLL rinnovato il dibattimento per l'esame del detto teste.
Manca la motivazione per il teste AN C..
La corte avrebbe dovuto disporre l'escussione di Parenti, la quale avrebbe potuto riferire circostanze importanti in ordine alla vicenda LÀ.
d) violazione dell'art. 429 c.p.p., lett. c) per assoluta genericità del capo di imputazione e per la non corrispondenza delle frasi contenute nella rubrica con quelle contenute nel testo del libro. e) erronea applicazione della legge e relativo vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente del diritto di critica, stante anche la predominanza della componente valutativa e quindi critica e non meramente informativa del libro. "Pur nella ricchezza di episodi riferiti, ZI non ha voluto elencarne un determinato numero, ma, al contrario, ha voluto, a volte con toni aspri, mettere in luce alcuni aspetti di quei fatti che, secondo l'autore, erano indice di inaccettabili antinomie e disfunzioni insite nella gestione della Procura di Palermo nel periodo in cui il dott. AS G. C. era Procuratore Capo della città, nonché anomalie, detta forse della complessità delle vicende, in merito ad accadimenti anche tragici come il suicidio AR A. e DI Lu.".
Mancano attacchi personali gratuiti alle figure dei singoli magistrati.
f) violazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'eccessività della pena;
g) mancata estromissione dal processo delle parti civili dott. CI C. e CI T. e relativo vizio di motivazione.
2. - La società responsabile civile denuncia:
a1) nullità dei capi di imputazione per eccessiva genericità e per mancata corrispondenza delle frasi contenute nell'imputazione e nel libro, con particolare riferimento a capo 3 e alla parola "pretoriani", presente in un paragrafo successivo e al capo 4 (riunisce espressioni contenute in oltre 100 pagine). Anche il capo 8.5 è errato ed è privo di contenuto offensivo. Il capo 9 accorpa frasi contenute a pag. 106 e a pag. 113. Anche i capi 11 e 12 sono difformi dal libro.
a2) Vizio di motivazione in relazione alla condotta diffamatoria in danno dei PM CI C. e CI T. e alla conseguente necessità di procedere alla loro formale estromissione dal novero delle PP.CC. costituite;
a3) L'eccessività delle somme riconosciute alle PP.CC. a titolo di risarcimento del danno;
a4) L'eccessività della liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio in giudizio.
La difesa delle parti civili ha depositato articolata memoria con la quale deduce l'infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
3 - Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte osserva che l'Accordo Generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi, 2 settembre 1949, ratificato con L. 27 ottobre 1951, n.1578, prevede:
all'art. 14 che:
"I rappresentanti dell'Assemblea Consultiva e i loro supplenti non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a cagione delle opinioni o dei voti da loro emessi nell'esercizio dei loro uffici". e all'art. 15 che:
"Durante le sessioni dell'Assemblea Consultiva, i rappresentanti alla stessa e i loro supplenti, siano o no parlamentari, godono:
a. sul loro territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
b. sul territorio d'ogni altro Stato membro, dell'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunità li copre parimente aLLrché si recano al luogo d'adunanza dell'Assemblea Consultiva oppure ne tornano. Essa non può essere fatta valere in caso di flagrante delitto ne' porre ostacolo al diritto dell'Assemblea di levare l'immunità d'un rappresentante o d'un supplente".
La L. 3 maggio 1996, n. 437, di Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e del ProtocoLL sui privilegi e le immunità, con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965, prevede: all'art. 9 che "I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni, all'art. 10.
Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano:
a) su territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese;
b ) sul territorio di ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano.
L'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri".
Si tratta di disposizioni del tutto identiche, sì che per esse può essere ripetuto quanto già affermato da questa Corte in relazione ad un parlamentare europeo secondo cui "pur trattandosi di una norma di natura internazionale, questa disposizione non fa che estendere ai parlamentari europei prerogative eguali a quelle previste per i parlamentari nazionali dalle legislazioni dei loro paesi. Quando poi una stessa persona fisica rivesta contemporaneamente la doppia carica parlamentare (europea e nazionale), la sua prerogativa funzionale non cambia di contenuto;
soltanto è garantita da entrambi gli organismi rappresentativi (nazionale ed europeo)" (Sez. 3^, Sentenza n. 13484 del 1999, Dell'Utri). Pertanto, per quanto riguarda la giurisdizione italiana, nessuna estensione contenutistica delle prerogative parlamentari può derivare dalla circostanza che l'imputato, oltre alla carica di membro del Senato della Repubblica, rivesta anche la carica di membro del Consiglio d'Europa, giacché nella soggetta materia "la normativa europea non fa che rinviare alle legislazioni nazionali, limitandosi a equiparare lo status dei parlamentari europei a queLL dei parlamentari nelle assemblee nazionali", restando fermo che la Legge Costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, modificando il testo originario dell'art. 68 Cost., ha abolito l'autorizzazione al "procedimento" penale, conservando solo l'autorizzazione a specifici "provvedimenti" penali, già previsti (perquisizioni personali e domiciliari, arresti o altre privazioni della libertà personale) oppure introdotti con la novella costituzionale (intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, sequestri di corrispondenza); talché dopo "la novella costituzionale non può più sostenersi in via generale che, sopraggiunta l'elezione parlamentare di un imputato sottoposto a un processo penale ancora in corso, l'art. 68 Cost. imponga la sospensione del processo stesso (al fine di chiedere e ottenere l'autorizzazione a procedere)" (Sez. 3^, Sentenza n. 13484 del 1999, cit.).
Più di recente si è ribadito che "ai componenti del parlamento europeo sono riconosciute, ai sensi dell'art. 10 del protocoLL di Bruxelles 8 aprile 1965, reso esecutivo in Italia con L. 3 maggio 1966, n. 437, le medesime immunità riconosciute ai componenti del parlamento nazionale, con implicito rinvio, quindi, alla disciplina dettata in materia dall'art. 68 Cost.. Ne consegue, trattandosi i rinvio recettizio, che, a seguito della nuova formulazione di detto ultima articolo (introdotta dalla Legge Costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, art. 1), anche nei confronti dei parlamentari europei può procedersi penalmente senza necessità di apposita autorizzazione, essendo questa necessaria solo qualora si debbano adottare provvedimenti che incidano sulla libertà personale ovvero dispongano taluna delle previste, specifiche attività investigative ritenute particolarmente intrusive rispetto a beni primari anche costituzionalmente tutelati" (Sez. 2^, Sentenza n. 14791 del 21/03/2000 Ud. (dep. 28/03/2003 ) Rv. 224135). In altri e più chiari termini, va ribadito che "ai componenti del Parlamento europeo è accordata una immunità differenziata per i fatti ed i procedimenti riguardanti lo Stato di appartenenza e per quelli concernenti ogni altro Stato membro dell'Unione. Per i primi, secondo il disposto dell'art. 3 del Regolamento del Parlamento europeo e dell'art. 10, lett. a) del ProtocoLL sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee allegato al Trattato dell'8 aprile 1965 (istitutivo di un consiglio unico e di una commissione unica delle Comunità europee), l'immunità corrisponde a quella riconosciuta ai parlamentari del Paese di appartenenza dell'interessato. Solo con riguardo al territorio di Stati diversi dal proprio, stante il tenore del citato art. 10, lett. b) è prescritta per il parlamentare europeo l'esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. Ne consegue, quanto ai parlamentari italiani, che con riguardo ai fatti commessi nel territorio deLL Stato, o qui perseguiti, la normativa si risolve in un rinvio alle disposizioni dell'art. 68 Cost., sia per i profili sostanziali che per le garanzie procedurali dell'immunità, senza che quest'ultima possa essere modificata od ampliata per effetto delle norme concernenti la protezione degli interessati sulla restante porzione del territorio dell'Unione" (Sez. 6^, Sentenza n. 10773 del 2004). Ciò posto e ricordato, altresì, che secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale "per l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese da un parlamentare al di fuori della sede istituzionale e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare" (Corte Cost., 14 novembre 2006 n. 373, conflitto Trib.Milano in proc.
contro
ZI), occorre concludere nel senso che nella concreta fattispecie il nesso funzionale predetto è escluso ab origine dalla circostanza che il ricorrente, al momento della pubblicazione di cui all'imputazione, non era stato ancora della carica di membro dell'Assemblea del Consiglio d'Europa (risalente al 19 settembre 2001), come ha correttamente rilevato dalla corte di merito. Talché non trovano applicazione della L. 27 ottobre 1951, n.1578, ne' l'art. 14 ne' l'art. 15.
Infine, il quadro normativo innanzi delineato - come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte - non è affatto mutato per effetto della proposta di risoluzione approvata dall'Assemblea del Consiglio d'Europa il 25 marzo 2003, invocata dal ricorrente, considerato che il contenuto dell'immunità, reclamata ai sensi dell'art. 15 cit., resta immutato anche ammesso che debba estendersi ai fatti commessi prima dell'investitura, riguardando pur sempre una immunità assicurata "con riguardo al territorio di Stati diversi dal proprio" (Sez. 6^, Sentenza n. 10773 del 2004). Infatti, la risoluzione ora citata riferisce l'estensione dell'immunità per via interpretativa agli atti contestati ai membri del Consiglio prima dell'insediamento in relazione a quella di cui all'art. 15 (cfr. doc. 9718, 53).
Occorre concludere, pertanto, per l'infondatezza della censura.
4 - I motivi sub b) e c) sono del tutto aspecifici rispetto alla congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in merito alla non decisività delle prove richieste e alla loro "natura ... esplorativa", nonché alla completezza dell'istruttoria svolta, anche con acquisizioni documentali (dossier LÀ, sul quale avrebbe dovuto deporre la Parenti) e all'irrilevanza delle deposizioni dei difensori AR e Li GO, nonché di Musotto, Carnevale, Dell'Utri, Contrada, testi, questi ultimi, ritenuti irrilevanti perché avrebbero dovuto deporre su fatti per i quali era intervenuta sentenza di non luogo a procedere, mentre il relazione al teste DR G. il ricorrente deduce specificamente soltanto che avrebbe potuto riferire sull'omicidio IM confermando la propria estraneità ad esso nel mentre la sentenza impugnata da conto in motivazione dell'avvenuta acquisizione delle sentenze definitive di assoluzione. Quanto, poi, al teste AN C., la corte di merito ne ha sottolineato la veste di imputato di reato connesso ed inoltre ha evidenziato l'acquisizione di documenti relativa alla sua vicenda e, comunque, anche in relazione al predetto teste il motivo di ricorso difetta del requisito di specificità non essendo state evidenziate circostanze tali da dimostrare la decisività della prova.
5 - Il motivo di ricorso sub d) dell'imputato e sub a1) del responsabile civile sono inammissibili per violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), non avendo i ricorrenti indicato specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Infatti i ricorrenti ripropongono le difese già esposte alla corte d'appeLL, senza nulla opporre alle motivazioni con le quali i giudici di secondo grado hanno escluso sia la genericità dell'imputazione che la rilevanza della diversa dislocazione delle frasi, precisando opportunamente che la contestazione di diffamazione si riferisce a tutto il volume e che la specificazione di talune particolari espressioni era finalizzata ad esplicitare la ritenuta aggravante dell'attribuzione ai querelanti di fatti determinati, nel mentre "il senso complessivo dell'opera è nel segno della più totale, spregiativa ed aprioristica denigrazione dell'operato dei citati Magistrati del PM in Palermo".
In ogni caso, le censure, oltre a riproporre i motivi di appeLL ritenuti infondati dalla corte di merito con ampia e congrua motivazione, presuppongono accertamenti in fatto non demandabili alla Corte di cassazione.
6 - Preliminare all'esame del motivo sub e) del ricorso dell'imputato è il richiamo dell'insegnamento di questa Sezione secondo cui l'esimente del diritto di critica può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi che di per sè sarebbero diffamatori, tesi a stigmatizzare un comportamento realmente tenuto dal personaggio pubblico, ma non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per la esposizione a critica del personaggio stesso (Sez. 5^, Sentenza n. 24087 del 2004, Pres. Lattanzi, est. Marasca). Il diritto di cronaca e queLL di critica, invero, si differenziano essenzialmente perché per l'esercizio di quest'ultimo il limite della continenza è assai meno rigido mentre non è vero che gli altri presupposti richiesti per riconoscere l'esimente di cui all'art. 51 c.p. - la verità del fatto attribuito e l'interesse pubblico al fatto narrato e/o criticato - siano diversi per i due diritti.
Si è precisato, peraltro, che la critica "si articola in due momenti logici che vanno tenuti ben distinti;
il primo è caratterizzato dalla esposizione del fatto attribuito all'uomo pubblico ..., il secondo dalle critiche che alle parole pronunciate o ai comportamenti assunti dalla persona oggetto di attenzione vengono rivolte. Non vi può essere alcun dubbio che il fatto che costituisce il presupposto delle espressioni critiche debba essere vero, perché non può essere assolutamente consentito attribuire ad una persona comportamenti mai tenuti o frasi mai pronunciate e poi esporlo a critica come se quelle parole e quei fatti fossero davvero a lui attribuibili. Quindi in ordine alla verità del fatto che costituisce il presupposto della critica non è ravvisabile nessuna differenza apprezzabile tra l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, dal momento che entrambe le esimenti richiedono la verità del fatto narrato, differenti essendo soltanto i limiti, perché la cronaca spesso si esaurisce con la narrazione del fatto, e le modalità espressive - continenza - del concreto esercizio dei due diritti. È certamente vero che la verità assoluta non esiste e che la realtà può essere percepita in modo differente;
cosicché può accadere che due narrazioni deLL stesso fatto presentino delle divergenze, talvolta anche marcate, perché ciascuno può dare risalto ad aspetti specifici deLL stesso accadimento, determinando così percezioni e, quindi, conseguenti valutazioni differenti. Ma ciò non può accadere per specifici comportamenti attribuiti ad una persona" (Sez. 5^, Sentenza n. 24087 del 2004).
7 - Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata - con accertamento in fatto sorretto da adeguata motivazione, come tale non censurabile in questa sede - ha evidenziato l'assoluta mancanza di prove in ordine alla verità dei fatti posti a base delle critiche rivolte alle persone offese ed anche di sia "pur minime proposizioni indiziarie od anche solo di tipo meramente congetturale, dalle quali ragionevolmente, prima ancora che scientificamente, trarre un'accusa di deviazionismo giudiziario di tale estrema gravità", sottolineando come la malevola attribuzione di siffatta progettualità costituisca il massimo addebito di deviazione istituzionale anche per il Magistrato del Pubblico Ministero, ancor oggi legato indissolubilmente al ruolo di parte imparziale, il cui unico scopo non può dunque che essere queLL di accertare la verità sostanziale dei fatti oggetto di indagine, senza alcun riguardo od ammiccamento per le logiche oblique e gli interessi di parte o di schieramento". In tal modo la corte di merito ha correttamente applicato il principio più volte enunciato da questa Sezione secondo cui non sussiste l'esimente del diritto di critica aLLrché un giornalista accusi un magistrato del P.M. di svolgere indagini politiche, in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona (Sez. 5^, Sentenza n. 29509 del 2005; Pres. Calabrese - est. Colonnese).
Non sembra fuori luogo, peraltro, ricordare che, nei confronti dell'imputato, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in ordine alla natura offensiva della lettura da lui offerta delle vicende del suicidio del maresciaLL AR A. "che bloccò il rientro di ME G.", del suicidio di DI Lu.; del processo istruito a carico del senatore DR G., per il quale "si era sostanzialmente prefigurato un particolare intento manipolativo, perseguito anche attraverso il preventivato arresto del maresciaLL AR A. prima della sua partenza per gli Stati Uniti "per accompagnare NO ME e farlo deporre al "processo DR G." e smentire così le accuse di CE TO";
della presunta inchiesta della Procura di Palermo fatta indagando "su se stessi, si interrogano tra loro, si fanno le domande e si danno le risposte....e si assolvono" (Sez. 5^, Sentenza n. 37447 del 2005;
Pres. Marini - est. Di Popolo).
E ciò è sufficiente per ritenere manifestamente infondato il motivo in esame.
8 - Quanto alle rimanenti censure, il motivo sub f) del ricorso dell'imputato (violazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'eccessività della pena) è manifestamente infondato alla luce dell'adeguata giustificazione offerta dalla corte di merito alla luce dell'"impressionante quantità di precedenti specifici di cui al certificato penale in atti" tale da far ritenere che l'imputato abbia "eretto la commissione di tali delitti a vero e proprio sistema di vita".
Anche il motivo sub g) del ricorso dell'imputato e queLL sub a2) del responsabile civile sono manifestamente infondati alla luce dell'ampia motivazione della sentenza impugnata sulla tardività dell'eccezione e sull'infondatezza della censura, trattandosi di persone effettivamente offese dal contenuto del libro. La Corte di merito, infatti, ha evidenziato che "i due Magistrati in questione sono ricompresi fra i "pretoriani privilegiati" di AS G. C., seppure il primo, nell'ottica dell'autore, solo più di recente "ammesso alla Corte del Capo" e dipinto come uno che "non sa che pesci pigliare", mentre la seconda, altrimenti gratificata della coLLcazione fra le Erinni, ebbe ad occuparsi in prima persona, come si è visto, del processo AN C. (cfr. fol. 158 del libro); per entrambi, dunque, appare non dubitabile l'attacco diretto e gratuito mosso da ZI alla loro persona ed alla loro professionalità". Ciò anche tenuto conto di ciò che il termine pretoriano è usato nella lingua corrente come sinonimo di "sgherro al sevizio di un personaggio potente" e che la coLLcazione tra le figure mitologiche delle dee del rimorso e della vendetta corrisponde ad un uso del termine per designare "una persona, specialmente donna, furibonda e crudele".
Quanto alla censura sub a3) del responsabile civile relativa all'eccessività delle somme riconosciute alle PP.CC. a titolo di risarcimento del danno, è sufficiente ricordare la non impugnabilità in questa sede del capo relativo alla provvisionale (per tutte Sez. 5^, sentenza n. 37447 del 2005) e, infine, la censura sub a4) deLL stesso ricorso circa l'eccessività della liquidazione delle spese di costituzione e patrocinio in giudizio è assolutamente generica non indicando le voci di spesa non spettanti.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Condanna inoltre i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di parte civile liquidate in complessivi Euro 7.200,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2007