Sentenza 9 giugno 2016
Massime • 1
In tema di diffamazione, configura il requisito della comunicazione con più persone, necessario ad integrare il reato, l'invio ad una persona di una mail con contenuto offensivo anche nei riguardi di altro soggetto, con l'intenzione di favorirne la comunicazione a quest'ultimo, che poi ne ha effettiva conoscenza.
Commentario • 1
- 1. DiffamazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 16 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/06/2016, n. 30318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30318 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2016 |
Testo completo
30 3 1 8/ 1 6 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Domenico Carcano - Presidente - Sent. Sez. N. 957 Mogini Stefani U.P. 9/6/2016 R.G.N. 11696/2016 Anna Criscuolo Emilia Anna Giordano Relatore - Emanuele De Salvo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da VE IE NO, n. a Varese il 9/11/1946 avverso la sentenza del 22/10/2015 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, avv. Eliana Antonella Capizzi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 25 novembre 2009, confermate le statuizioni civili in favore di SA De CO SA e LU De CO, ha rideterminato la pena inflitta IE NO VE in quella di mesi sette di reclusione, previa dichiarazione di intervenuta prescrizione del 1 s reato ascrittogli al capo D) e assorbito il fatto contestatogli al capo C) in quello sub B).
2. IE NO VE, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalle persone offese e della documentazione acquisita, è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 595, cod. pen., per avere offeso l'onore e il decoro di LU e SA De CO, inviando all'indirizzo mail della signora SA De CO missive di contenuto offensivo;
prodotto volantini di analogo tenore (art. 595 cod. pen. sub capo A); minacciato di divulgare una non meglio precisata "sister story" (art. 612 cod. pen. di cui al capo B), con condotte tenute dal gennaio 2007 al 27 marzo 2008. 3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il difensore denuncia:
3.1. vizio di violazione di legge per nullità della sentenza di as primo grado derivante da quella del decreto irreperibilità del pubblico ministero del 30 ottobre 2008. Rileva che posto che dal certificato dell'Anagrafe del Comune di Milano emergeva che il VE domiciliava ad un indirizzo ucraino,- l'avviso di cui all'art. 169 cod. proc. pen. era stato inviato dal giudice per l'udienza preliminare ad un indirizzo erroneo e non risultava che esso fosse stato ricevuto dal VE;
3.2 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 cod. pen. e delle norme processuali in materia di condizioni di procedibilità in relazione ai fatti accaduti dopo la presentazione della querela delle persone offese in data 20 febbraio 2007, non descritti in querela e oggetto di una memoria integrativa posta dal pubblico ministero a fondamento della contestazione;
3.3 violazione di legge penale per insussistenza della comunicazione diretta a più persone in relazione alle mail inviate solo all'indirizzo di posta elettronica di esclusiva pertinenza di SA De CO;
3.4 mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A) essendosi limitata a fare propria quella di primo grado;
3.5 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla identificazione nel VE dell'autore delle mail oggetto di contestazione ai capi A) e B);
3.6 inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. perché, in sede di calcolo della pena, il reato più grave è stato individuato in quello sub C) laddove reato più grave doveva essere ritenuto quello di diffamazione di cui al capo A), essendosi limitata la Corte, in sede di rideterminazione della pena, ad espungere l'aumento di pena praticato per i reati di cui ai capi D) e B). CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità e manifesta infondatezza dei motivi che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata che ha esaminato le censure difensive, disattendendole con argomenti che si sottraggono a censure logiche.
2. La Corte milanese ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza sulla base di un accertamento in fatto che cioè il VE aveva sottoscritto l'avviso - di ricevimento restituito al giudice dell'udienza preliminare - sorretto da adeguata motivazione che non appare viziata da manifesta illogicità, essendo stato utilizzato a termine di confronto della riconducibilità al VE della sottoscrizione appostavi, un atto certamente proveniente da questi, cioè il mandato difensivo che recava firme del VE autenticate dal difensore. Il ricevimento dell'avviso ex art. 169 cod. proc. pen. da parte dell'imputato rende pertanto del tutto irrilevante l'errore sulla indicazione del numero civico dell'indirizzo ucraino del VE poiché l'atto ha certamente raggiunto il suo scopo che era quello di rendere edotto il ricorrente della fissazione dell'udienza preliminare a suo carico e delle ulteriori facoltà di cui all'art. 169 cod. proc. pen... Non pertinenti alla verifica in questione sono i riferimenti della difesa alla procedura di disconoscimento di scrittura privata e così le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello che aveva riammesso in termini il VE per la proposizione dell'appello ed ha, quindi, eseguito verifiche limitate alla procedura di notifica della sentenza di primo grado.
3. Non meritano esito diverso le censure che lamentano la violazione delle norme in materia di procedibilità, eccezioni che non sono state proposte in sede di appello, e vieppiù inammissibili per la genericità della formulazione del relativo motivo che rimanda alla presentazione di una memoria integrativa posta a fondamento della contestazione delle ulteriori condotte diffamatorie di cui al capo A) in termini del tutto vaghi e privi di riferimento a specifici atti processuali.
4. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 595 cod. pen. per insussistenza della comunicazione a più persone in relazione alle mail inviate ad indirizzo di uso strettamente personale SA De CO. Rileva il Collegio che, oltre alla distribuzione dei volantini, oggetto di contestazione al capo A), ed apprezzati nelle sentenze di merito come aventi chiaro contenuto diffamatorio, dalla motivazione della sentenza impugnata e così da quella di primo grado si evince che i messaggi del ricorrente avevano creato problemi alla De CO con il proprio datore di lavoro, 3 s titolare del dominio;
che, comunque, gli stessi non venivano inviati esclusivamente all'indirizzo mail della signora SA De CO ma, almeno in un'altra occasione, anche ad un'altra dipendente della medesima azienda (NE Daniela). E', inoltre, agevole rilevare che il contenuto diffamatorio delle mail attiene non solo alla persona di SA De CO, che riceveva mail, ma anche a LU De CO. La giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ha affermato che sussiste l'estremo della comunicazione con più persone non solo quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza ( Sez. 5, n.2432 del 14/01/1993, Albasi, Rv. 193804). Situazione puntualmente verificatasi nel caso in esame nel quale il tenore della missiva inviata a SA De CO era tale da coinvolgere nella ricostruzione delle condotte illecite a costei ascritte, e, quindi, nella sua valenza diffamatoria, anche la sorella LU, alla quale SA De CO, per la parte che la riguardava, ha rivelato il contenuto della mail dopo averne preso visione.
5. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso che censura la motivazione della sentenza impugnata perché meramente ripetitiva di quella di primo grado, in relazione alla condanna per il reato di diffamazione. Trattasi, infatti, di motivo generico che non indica i punti della sentenza di appello che non abbiano valutato le censure articolate con il relativo atto di gravame al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Né si è in presenza di sentenza meramente confermativa di quella di primo grado non solo per il diverso esito decisorio ma soprattutto perché, dopo avere sinteticamente illustrato la decisione di primo grado e i motivi di appello, la sentenza impugnata ha preso in esame gli specifici motivi di impugnazione argomentando sull'inconsistenza o sulla non pertinenza degli stessi. is 6. E' del pari infondato anche motivo di ricorso relativo alla identificazione del VE come autore delle mail. I motivi di ricorso si limitano, in termini assertivi ed apodittici, a negare la riconducibilità della mail oggetto di contestazione ai capi A) e B) e propongono una rivalutazione della vicenda processuale, inammissibile nel giudizio di legittimità senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, con aderenza ai dati evincibili dal contenuto della mail e delle rivendicazioni in esse contenute circa la restituzione 4 della somma di duecentomilioni di lire riveniente dalla vendita di un immobile cointestato tra LU De CO e l'odierno ricorrente, rinviano univocamente al VE quale autore delle missive in quanto finalizzate a conseguire la somma pretesa in restituzione a seguito della vendita dell'immobile.
7. Né hanno fondamento le censure relative all'entità della pena, rispetto alla quale non erano state formulate censure in grado di appello. Premesso che corretta è l'operazione con la quale la Corte di merito è pervenuta ad espungere la pena per i reati di cui ai capi D) ( a seguito di assorbimento) ed E) (per prescrizione), rileva il Collegio che risulta in concreto priva di rilevanza ai fini del trattamento sanzionatorio, che rispetta comunque İ limiti edittali, la individuazione del reato più grave, fra quello di diffamazione ovvero tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto trattasi di soluzione obbligata dovendo il reato base essere individuato in quello che prevede la pena edittale più elevata.
8. Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9/6/2016 Il Presidenteente Il Consigliere estensore Domenico Cardano Emilia Anna Giordano rondans DEPOSITATO IN CANCELLERIA) oggi 15 LUG 2016 IL CANCELLIERE Dott. Stefano Golneri 5