Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 26560
CASS
Sentenza 29 aprile 2014

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Massime1

Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. (Nella specie la missiva, indirizzata all'Ordine dei medici, conteneva fatti destituiti di fondamento, non recava nemmeno la dicitura 'riservata-personalè ed era destinata, per come formata, ad essere anzitutto conosciuta dagli addetti all'apertura della corrispondenza).

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  • 1Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486
    https://www.iusinitinere.it/

    L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …

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  • 2Rigetto dell'appello per inesistenza dell'illecito diffamatorio: il requisito della comunicazione con più persone e la natura confidenziale delle dichiarazioni
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 3Diffamazione: sussiste l’ipotesi aggravata anche nel caso di invio di una PEC
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del …

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  • 4Diffamazione: integra la “comunicazione con più persone” anche la denuncia inviata in busta non riservata, conoscibile dagli addetti alla corrispondenza (Cass.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone è integrato dall'invio di una denuncia al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza, al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Presidente della Corte d'appello, in busta chiusa non recante la dicitura "riservata – personale", essendo tale denuncia destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Cassazione penale sez. V - 08/03/2019, n. 30727). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, …

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  • 5Esposto disciplinare, criticare è legittimo se .. (Cass 9803/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2021

    Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 26560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26560
Data del deposito : 29 aprile 2014

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