Sentenza 29 aprile 2014
Massime • 1
Integra il reato di diffamazione la condotta di colui che invii una missiva gratuitamente denigratoria ad un Ordine professionale; sussiste, infatti, in tal caso il requisito della comunicazione con più persone, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi; né in tal caso può ricorrere l'esimente del diritto di critica, il quale sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri o quanto meno l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente, ancorché erroneamente, convinto della loro veridicità. (Nella specie la missiva, indirizzata all'Ordine dei medici, conteneva fatti destituiti di fondamento, non recava nemmeno la dicitura 'riservata-personalè ed era destinata, per come formata, ad essere anzitutto conosciuta dagli addetti all'apertura della corrispondenza).
Commentari • 8
- 1. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
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- 3. Diffamazione: sussiste l’ipotesi aggravata anche nel caso di invio di una PECAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima La trasmissione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di messaggi contenenti espressioni lesive dell'altrui reputazione integra il reato di diffamazione aggravata anche nella ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione ad un solo indirizzo “mail”, in quanto la certificazione garantisce la prova dell'invio e della consegna della comunicazione ma non ne esclude di per sé la potenziale accessibilità a terzi diversi dal destinatario a fini di consultazione, estrazione di copia e di stampa, per la cui prevedibilità in concreto è richiesto, tuttavia, un rafforzato onere di giustificazione. (Fattispecie relativa all'invio di una missiva all'indirizzo “pec” del dirigente del …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: integra la “comunicazione con più persone” anche la denuncia inviata in busta non riservata, conoscibile dagli addetti alla corrispondenza (Cass.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, il requisito della comunicazione con più persone è integrato dall'invio di una denuncia al Procuratore della Repubblica e, per conoscenza, al Procuratore generale presso la Corte d'appello e al Presidente della Corte d'appello, in busta chiusa non recante la dicitura "riservata – personale", essendo tale denuncia destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all'apertura e smistamento della corrispondenza (Cassazione penale sez. V - 08/03/2019, n. 30727). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano, …
Leggi di più… - 5. Esposto disciplinare, criticare è legittimo se .. (Cass 9803/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2021
Il diritto di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto della prospettazione critica ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto alle censure espresse e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione o alla prospettazione di una violazione, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. In particolare, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2014, n. 26560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26560 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 29/04/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1285
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - N. 14629/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA IZ N. IL 17/09/1966;
avverso la sentenza n. 14/2010 TRIBUNALE di GENOVA, del 22/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato;
salve le statuizioni civili.
Udito, per l'imputato, l'avv. PARRETTA Stefano in sost. dell'avv. COSTA Paolo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 22/9/2011, a conferma di quella emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato DO BR, RA IA e AL CA, sia penalmente che civilmente, per diffamazione in danno di De AL LU. Secondo l'accusa, condivisa dai giudici di merito, il Dott. DO, che era in contrasto col Dott. De AL, sollecitò RA IA e AL CA a rendere dichiarazioni che mettevano in cattiva luce il De AL - per condotte asseritamente tenute nello svolgimento dell'attività professionale - e provvide ad inoltrare le stesse al presidente dell'Ordine dei Medici di Genova, affinché avviasse nei confronti del De AL iniziative disciplinari.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione, nell'interesse del solo DO BR, l'avv. Costa Paolo, il quale censura la sentenza con tre motivi.
2.1. Col primo si duole che sia stato ravvisato il reato di diffamazione nell'invio di una missiva al Presidente dell'Ordine dei Medici, nonostante si trattasse di atto destinato alla conoscenza di una sola persona.
2.2. Col secondo si duole della motivazione spesa sull'elemento soggettivo del reato, che è stato ravvisato nella forma del dolo eventuale nonostante l'assenza di prova in ordine alla prevedibilità dell'evento non direttamente voluto. Sottolinea che lo scritto era contenuto in busta chiusa indirizzata al Presidente dell'Ordine (e non all'Ordine) e che non è stato spiegato perché l'imputato avrebbe dovuto prefigurasi la possibilità che il contenuto della missiva fosse conosciuto da più persone, visto che non poteva conoscere, ed effettivamente non conosceva, le prassi interne all'Ordine relative alle modalità di apertura della corrispondenza.
2.3 Col terzo si duole della mancata applicazione dell'art. 51 c.p., nonostante le diverse indicazioni provenienti dalla Suprema Corte per casi analoghi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso è fondato e idoneo a provocare l'annullamento della sentenza impugnata.
1. Quanto al primo motivo, sussiste il requisito della comunicazione con più persone, atto ad integrare il delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente di un Ordine professionale, considerato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo, disciplinare) che deve essere "ex lege" portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi (Cass., 6/4/2011, n. 23222, in un caso in cui era stata inviata una comunicazione denigratoria al Presidente dell'Ordine degli avvocati).
Nel caso di specie è stata ritenuta provata - attraverso l'esame del Presidente dell'Ordine dei Medici di Genova - la consapevolezza e la volontà di portare a conoscenza di terzi il contenuto dello scritto, trattandosi di missiva che non recava la dicitura "riservata- personale" e che era destinata, per come formata, ad essere conosciuta da coloro che, nell'ambito dell'Ordine, erano addetti all'apertura e lettura della corrispondenza (infatti, nella specie, l'esposto era stato visionato dal Presidente e dalla Direttrice). Fondato è, pertanto, il rilievo della Corte di merito, secondo cui "la presenza necessitata di una pluralità di soggetti, quali destinatari di un'iniziativa di tal genere, integra il presupposto della comunicazione a più persone, in assenza di modalità di trasmissione atte a preservare la segretezza del contenuto dell'esposto".
A ciò si aggiunga che la segnalazione di comportamenti scorretti, tenuti da un membro dell'Ordine, è destinata, per sua natura, ad essere conosciuta all'interno dell'Ordine stesso, perché da luogo, per norma (vedi D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, artt. 38 e segg., di esecuzione del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), ad una istruttoria disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo il medico è iscritto, a cui partecipano una pluralità di soggetti, tra cui, oltre al Presidente, i membri della Commissione chiamata a decidere sull'archiviazione o l'instaurazione del procedimento disciplinare. È da escludere, pertanto, che la divulgazione della notizia avvenga, in tal caso, per iniziativa del titolare dell'organo, sicché non può farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. 23/1/2009, n. 19396) che esclude la sussistenza del reato allorché lo scritto sia indirizzato al presidente di un Ordine (nella sentenza richiamata, quello degli avvocati). Il carattere divulgativo dello scritto avente le caratteristiche sopra specificate è, infatti, nel caso in esame, in re ipsa.
2. Quanto all'elemento soggettivo, immune da vizi è la sentenza impugnata, che, argomentando dalle "caratteristiche intrinseche della notizia", ha ravvisato il dolo nella accettazione del rischio di propagazione della stessa nell'ambiente medico. In realtà, dalla sentenza stessa si evince molto di più: che il DO inviò la missiva proprio perché fossero conosciuti i fatti disdicevoli di cui il De AL si era reso, a suo giudizio, responsabile. Non altro significato ha, infatti, l'investire formalmente l'Ordine attraverso una comunicazione che gli organi di questo non dovevano e non potevano ignorare, stante le attribuzioni loro demandate dalla legge. Nè costituisce elemento idoneo ad escludere il dolo di diffamazione la circostanza - addotta dal ricorrente - di non conoscere le prassi, interne all'Ordine, relative alle modalità di apertura corrispondenza, giacché ciò che rileva, nella specie, non sono le "prassi" suddette, ma le attribuzioni dell'Ordine, che DO certamente conosceva (o doveva conoscere) e che sapeva avrebbero comportato la circolazione della notizia nell'ambiente medico.
3. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di ricorso, con cui viene fatto valere il diritto di critica. Questo diritto, invero, per ovvi e ripetuti motivi, sussiste solo allorché i fatti esposti siano veri, o almeno che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente ) convinto della loro veridicità. Nella specie, invece, la sentenza, avvalendosi della testimonianza di De VI SA (oltre che di quella della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state soppesate e giudicate, con valutazione incensurabile in questa sede, attendibili) ha accertato che i fatti narrati nell'esposto erano destituiti di fondamento, ne' il ricorrente ha provato a difendersi sul punto. Nessuno spazio permane, perciò, per l'operatività della scriminante in parola.
4. Ciò posto, devesi comunque rilevare che il reato, commesso il 28/7/2005, si è prescritto, in assenza di cause sospensive della prescrizione, il 27/1/2013. La sentenza va pertanto annullata agli effetti penali, mentre, non ravvisandosi nella sentenza vizi che, in assenza della prescrizione, ne avrebbero comportato l'annullamento, restano salve le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014