Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 3
In tema di risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile, la colpa grave, rilevante a tal fine, quando si tratti di reato perseguibile a querela, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità.
L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta a carico del querelante l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato; la possibile compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità, salvo che sia fondato su ragioni palesemente illogiche.
In tema di diffamazione commessa mediante scritti (art. 595 cod. pen.), sussiste il requisito della comunicazione con più persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un'altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto sussistente il requisito della "comunicazione con più persone" in una lettera inviata dal Presidente di un Tribunale ad un Presidente della Corte di appello - nella quale si esprimevano valutazioni offensive nei confronti di due sostituti dello stesso Tribunale - la quale, ancorché inviata in doppia busta chiusa con la dicitura "riservata personale", conteneva la sollecitazione di inoltrare tale comunicazione ad altra Autorità, inoltro poi effettivamente avvenuto).
Commentari • 5
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Rassegna giurisprudenziale Condanna del querelante alle spese e ai danni (art. 542) La condanna del querelante alle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dall'imputato per la difesa è condizionata all'accertamento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, 5551/2018). Il requisito psicologico richiesto dalla disciplina positiva è quello della colpa grave del querelante, ossia quella trascuratezza del più alto grado che consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, ancorché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità (Sez. 5, 31728/2004). La condanna del querelante al pagamento delle spese processuali, in caso di …
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1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. 3. Se vi è colpa grave, il giudice può …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2004, n. 31728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31728 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/06/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1014
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 000868/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
E
RI TT N. IL 04/12/1944;
avverso SENTENZA del 07/10/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE Senato Luigi;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi per le parti civili gli Avv.ti Salvatore Maria Sergio e Remo Pannain;
udito il difensore Avv. Gianluca Riitano;
OSSERVA
1. GA IO era tratto a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 595, c. 1 e 2, c.p. "perché, nella qualità di presidente del Tribunale Militare di Torino, inviando in data 2 aprile 1996, relazione al Presidente della Corte Militare di Appello di Roma, circa la natura e qualità del lavoro svolto rispettivamente dal Dr. Celletti Sandro, Gip e Gup presso il Tribunale Militare di Torino, e dal Dr. FI Paolo, sost. pro c. Militare, ne offendeva la reputazione, attribuendo loro, in via. ipotetica e diretta, gravi comportamenti integranti condotte suscettibili di eventuale valutazione in termini di illiceità, affermando che 'sembra emergere un accordo P.M.(principalmente il Dr. FI) e Gip per sfoltire con archiviazioni sommarie il reciproco carico di lavoro, valutando non degne di approfondimento - e di spendita di tempo - determina te tipologie di reati e, con riferimento specifico al Dr. FI, che 'sembra sta facendo il possibile per intralciare sia gli accertamenti sui provvedimenti di archiviazione sia, più in generale, 'attivita' del Tribunale Militare di Torino...".
Con sentenza del 21 dicembre 2001 il Tribunale di Roma mandava assolto l'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Rilevava in sintesi detto giudice che la relazione era stata inviata in doppia busta chiusa, come "riservata personale", volendosi evitare che potesse essere letta da altri e quindi divulgata;
che, ad ogni modo, si rinvenivano seri dubbi in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non emergendo la prova circa la volontarietà da parte del GA di offendere il prestigio professionale dei due querelanti.
Pronunciando sugli appelli delle parti civili e dello stesso imputato, il quale ultimo instava per la assoluzione con la formula dell'insussistenza del fatto, la Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione impugnata. Avverso tale pronuncia propongono ora ricorso per Cassazione il Procuratore Generale e l'imputato.
2. L'organo ricorrente denuncia erronea applicazione di legge e vizi motivazionali: in assenza di una qualsivoglia lesione della reputazione altrui, sia di una coscienza e volontà di comunicare a terzi fatti e circostanze di carattere diffamatorio, esula in radice il reato contestato, il che impone la formula di assoluzione perché il fatto non sussiste.
Sulla stessa linea, pur se più diffusamente argomentato, il ricorso dell'imputato che lamenta intime contraddizioni logiche ed errata interpretazione della norma, evindenziando, in pascolar e, due aspetti, che assume colti dagli stessi giudici di appello:
- il difetto del requisito della comunicazione a più persone;
- il difetto del carattere offensivo delle affermazioni incriminate. Deduce inoltre l'imputato mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ignorata richiesta di risarcimento dei danni per colpa grave e alla integrale compensazione delle spese processuali. Resiste con memoria scritta la parte civile Celletti Sandro.
3. Il primo profilo di doglianza, fra quelli che sostanziano i ricorsi in scrutinio, riguarda il mancato rilievo della insussistenza del requisito essenziale del delitto di diffamazione, costituito dal fatto che l'offesa sia recata "comunicando con più persone". E va ritenuto destituito di fondamento.
È giurisprudenza costante che la comunicazione con più persone, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione, si realizza anche quando la notizia offensiva venga comunicata ad una sola persona perché sia comunicata anche ad altra. Più precisamente si è affermato che sussiste il requisito in esame non solo quando l'agente prenda direttamente contai con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue intenzioni, ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza.
Nella fattispecie, la relazione venne sì inviata dal l'imputato in "doppia busta chiusa" ad un solo destinatario, ma con la sollecitazione di un inoltro ad altra autorità (cosa poi avvenuta), sollecitazione correttamente ravvisata dai giudici d'appello nella espressione "Chiedo alla E.V. se non sia opportuno investire del problema S.E. il Procuratore Generale Militare...). E non ha pregio l'attuale deduzione difensiva del ricorrente secondo cui si trattò di un "suggerimento", rimesso alla discrezionalità del destinatario, giacché ciò non esclude in alcun modo che la divulgazione dello scritto venne comunque preventivata e voluta dall'agente. Gli argomenti che precedono sono assorbenti e decisi vi per la definizione della questione in esame, tali da superare agevolmente anche la perplessità che, per il vero, è dato cogliere nell'impugnata sentenza, la quale prima di valorizzare - giustamente, per quel che si è avuto modo di dire - l'elemento della
"sollecitazione" dianzi ricordato - sembra abbia inteso ritenere di desumere, dal carattere "riservato" della missiva contenente la falazione, una "chiara volontà di metterne al corrente del suo contenuto il solo diretto destinatario".
4. Il delitto di diffamazione consiste in una "offe sa all'altrui reputazione commessa comunicando con più persone", fuori della presenza dell'offeso. La comunicazione con più persone non esaurisce, ovviamente, l'elemento materiale del reato, occorrendo - a perfezionarlo - l'offesa all'altrui reputazione.
I successivi profili di doglianza prospettati dai ricorrenti investono per l'appunto questo aspetto. E non meritano migliore sorte dei precedenti.
Sul punto è sufficiente rilevare che, diversamente dal dedotto, sia il giudice di primo grado che quello d'appello hanno ripetutamente rimarcato il carattere offensivo delle espressioni contenute nella relazione spedita dagl'imputato, avendo avuto cura entrambi, viceversa, di evidenziare la carenza dell'elemento soggettivo del reato nella condotta incriminata. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto di dover sottolineare il rifererimento "ad un accordo (quello asseritamente raggiunto tra i due querelanti) che aveva si portato allo sfoltimento del carico di lavoro, ma tuttavia senza il ritenuto dove roso approfondimento di determinate tipologie di reati", ed ancora quello ad un paramenti censurabile comportamento del Dr. FI, "ritenuto intralciare sia gli accerta menti sui provvedimenti di archiviazione che, più in generale, l'attività del Tribunale Militare di Torino".
Ora appare indubitabile che si tratti della esternazione di condotte e di giudizi non certo encomiabili e quindi di indiscutibile obiettiva lesività dell'onorabilità professionale altrui, sicché non si vede come possa fondatamente sostenersi che la motivazione della impugnata sentenza - che tali condotte e giudizi contempla - sia tale da condurre alla assoluzione con la più favorevole formula della insussistenza del fatto.
Ed è appena il caso di rilevare che non si ravvisa alcuna intima contraddizione logica nel passaggio argomentativo di detta sentenza che, nel ribadire che l'imputato "non ha leso, ne' ha inteso farlo, la reputazione dei due querelanti", aggiunge che egli ne ha censurato l'operato fosse aspramente, "ma in termini che non possono dirsi penalmente rilevanti": poiché è palese che tale finale asserto attiene alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, che la corte territoriale ha più volte dichiarato di dover escludere, "come correttamente fatto dal primo giudice".
5. Sono infondati anche i rilievi che attengono alla violazione degli artt. 541 e 542 c.p.p.. L'assoluzione perché il fatto non costituisce reato, quando si tratti di reato perseguibile a querela, non comporta, a carico del querelante, l'onere della rifusione delle spese sostenute dall'imputato e del risarcimento del danno in favore del medesimo (art. 542 comma 1 c.p.p.). Ad ogni modo va considerato quanto segue:
- la colpa grave, agli effetti della condanna del querelante al risarcimento dei danni in favore dell'imputato, si concreta in una trascuratezza del più alto grado e consiste nel non avvertire l'ingiustizia di una pretesa, benché essa appaia palese a chi valuti i fatti con ponderazione ed imparzialità: e siffatti connotati non si rinvengono di certo nella fattispecie concreta;
- la possibile compensazione totale o parziale delle spese processuali è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in questa sede di legittimità, a meno che esso non sia basato su ragioni palesemente illogiche, il che non è dato ravvisare nel caso concreto.
6. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna del l'imputato al pagamento delle spese processuali.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamen tre tra le parti private anche le spese inerenti alla presente fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna l'imputato al pagamento delle spese del procedimento.
Dichiara interamente compensate tra le parti privare le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2004