Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
Non integra gli estremi del delitto di diffamazione aggravato dall'uso del mezzo della stampa la pubblicazione su un quotidiano della notizia concernente la falsa attribuzione al responsabile di un istituto scolastico dell'asserzione che non avrebbe richiesto lo sgombero coattivo, da parte delle forze dell'ordine, dell'occupazione studentesca, considerato che si tratta di notizia priva di valenza offensiva e meramente attinente ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla funzione amministrativa del suddetto responsabile scolastico ed assunta nell'interesse pubblico. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrati gli estremi del reato di cui all'art. 595 del cod. pen. nei confronti del direttore di un quotidiano che aveva consentito la pubblicazione di un articolo redazionale riportante la notizia suesposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2008, n. 10735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10735 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/02/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 607
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 032808/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) OS IU N. IL 12/07/1952;
avverso SENTENZA del 05/02/2007 CORTE APPELLO di ROMA:
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA, UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO;
Udita la Requisitoria del Procuratore Generale Cons. Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
IN FATTO
SE OS è stato condannato con sentenza 21.6.2005 del Tribunale di Roma per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo della stampa per avere - nella sua veste di direttore responsabile del quotidiano "Leggo" - consentito la pubblicazione di articolo redazionale in cui si affermava - contrariamente al vero - che il Preside del liceo "Tasso" di Roma aveva assicurato "ai ragazzi che non chiederà lo sgombero delle forse dell'ordine". La Corte d'Appello della Capitale confermava il 5.2.2007 la condanna. Ricorre la difesa del OS dolendosi sia del mancato riconoscimento del diritto di cronaca, sia dell'assenza di nota diffamatoria nell'affermazione di stampa obiettivamente non offensiva la reputazione del preposto all'istituto scolastico, poiché l'assicurazione di evitare lo sgombero coattivo da parte delle forse dell'ordine non si qualifica come illecito penale e, segnatamente, come violazione dell'art. 331 c.p. e potendosi qualificare anche come una mossa di buon senso protesa alla pacificazione degli animi. IN DIRITTO
Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, la quale pretende - secondo costantissimo orientamento di questa Corte - l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno della verità oggettiva, limite violato poiché la notizia riportata dal pezzo redazionale è risultata infedele (nè, al riguardo, il ricorrente esprime diversa opinione). Peraltro, l'inattendibilità dell'informazione non costituisce in sè offesa all'altrui reputazione, occorrendo che essa necessariamente si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Orbene, l'accusa rivolta al responsabile di un istituto scolastico di volersi attivare per impedire un possibile sgombero coattivo dell'occupazione studentesca in atto da parte della forza pubblica non è in alcun modo lesiva della sua dignità professionale. Essa attiene ad una sfera di autonomia decisionale connessa alla sua funzione amministrativa, assunta nell'interesse pubblico, volta a sopire pericolose provocazioni ed ad allontanare il rischio di maggiori guai per le persone e per le cose, nella prospettiva di liberare il più presto l'edificio dallo stato di paralisi e riprendere il corso scolastico. Nè, d'altra parte, al Preside è attribuita un'attività di illecita inerzia (quale una omissione penalmente rilevante) ne' una illecita solidarietà con i giovani studenti, non si apprezza offesa di rilievo penale: l'assenza dell'elemento oggettivo del reato determina l'inesistenza dell'illecito contestato al ricorrente: pertanto la sentenza viene annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2008