Sentenza 14 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurazione del delitto di atti persecutori, le reiterate molestie non devono essere commesse necessariamente in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come invece previsto per la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 612 bis cod. pen., per avere molestato la moglie con condotte commesse in luoghi e con modalità diverse da quelle previste dal citato art. 660).
Commentari • 2
- 1. Plurime email di minacce, è stalking (Cass. 1223/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 aprile 2021
L'invio ripetuto, anche da indirizzi diversi di posta elettronica, di mail dal contenuto gravemente offensivo e minatorio nei confronti della persona offesa, costretta a subire una mole di messaggi di tal fatta, costituisce stalking. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. V PENALE - SENTENZA 13 gennaio 2021, n.1223 Pres. Miccoli – est. Borrelli RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 13 luglio 2020 dal Tribunale del riesame di Catania, che ha confermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a D.G. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 612-bis c.p., commesso ai danni dell'Avv. …
Leggi di più… - 2. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 2 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2016, n. 12528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12528 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2016 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento