Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
In tema di tutela penale dell'onore, non sussiste la scriminante del diritto di critica (art. 51 cod. pen.), a favore di colui che, con due missive indirizzate ad un ente pubblico, accusi, al di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei confronti della persona offesa, il commissario governativo di detto ente di essere sistematico e reiterato autore di violazioni di legge - improntando l'esercizio delle pubbliche funzioni a reiterate scelte di illegalità - ed in particolare di violazione della legge penale, ponendo in essere condotte integranti l'abuso d'ufficio e la corruzione; né, al riguardo, può svolgere una funzione depenalizzante il contesto polemico sulle scelte dell'ente pubblico, dato che nessun contesto polemico può escludere la consapevolezza di pronunciare affermazioni lesive dell'altrui reputazione, tanto meno prescindendo dalla verità o dalla verifica della verità dei fatti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello, che in conferma di quella del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato dal delitto di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di 'comportamento dovuto allo stato particolarmente emotivo e partecipato del medesimo al coro di polemiche e di contrasti suscitati dalle scelte operate dal Commissario straordinario", inserito, pertanto, in un preciso contesto di reazioni e polemiche "al di là di un'effettiva corrispondenza all'oggettivo svolgersi degli accadimenti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 36599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36599 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/07/2010
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 1826
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - N. 44704/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI LO N. IL *31/05/1945*;
1) CO RT N. IL *30/03/1928*;
avverso la sentenza n. 3757/2006 CORTE APPELLO di ROMA, del 16/07/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Monetti Vito, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Santaniello F..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 16.7.09 la corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 20.12.05 dal tribunale della stessa sede, con la quale AS TO era stato assolto perché il fatto non costituisce reato dal delitto di diffamazione nei confronti di GE AR, commissario straordinario dell'UNIRE (Unione Incremento Razze Equine), ente pubblico, avente tra l'altro, incarico dal governo della gestione di tutte le attività di scommesse inerenti alle corse dei cavalli.
Il difensore del ET ha presentato ricorso ai fini civili per i seguenti motivi:
1. vizio di motivazione per ingiustificato riconoscimento della scriminante del diritto di critica: le affermazioni contenevano l'attribuzione di fatti e non opinioni e questa doglianza è stata espressa nei motivi di appello, ma la corte si è limitata ad affermare che le espressioni e le frasi del AS\ rientravano nel più ampio coro di critiche del suo operato, in qualità di commissario governativo dell'UNIRE.
2. vizio di motivazione sul riconoscimento della scriminante ex art.51 c.p. sul piano putativo. La corte territoriale ha ritenuto che
AS\ potesse essere erroneamente, ma legittimamente convinto di criticare ET, anche con toni, forme e vocaboli utilizzati, a causa del clima arroventato che all'epoca caratterizzava l'ambiente delle scommesse nel campo ippico. A tale conclusione il giudicante è arrivato sulla base di una ricostruzione fondata su una parte delle risultanze istruttorie.
Se la corte avesse considerato le prove inspiegabilmente e immotivatamente trascurate(secondo cui l'operato della parte civile era ben giudicato dagli addetti ai lavori), il contesto sociale di riferimento sarebbe apparso diverso e tale da escludere la rilevanza della scriminante in oggetto, anche sul piano putativo.
3. vizio di motivazione in ordine all'attribuzione a titolo di colpa del travalicamento dei limiti del corretto esercizio del diritto di critica.
La corte fonda la colposità dell'errore sui limiti della scriminante sullo "stato particolarmente emotivo e partecipativo" dell'imputato , il quale però viene affermato apoditticamente Tale argomento contrasta con elementari regole di buon senso e di rispettosa convivenza civile, in quanto si è trattato dell'addebito reiterato e non sorretto da alcuna verifica circa la veridicità dello stesso, concernente fatti penalmente rilevanti- e segnatamente di corruzione e gestione faziosa della cosa pubblica per il perseguimento di interessi privati - tanto più che non vi era alcun coinvolgimento personale del AS\ nelle vicende dell'ente amministrato dal ricorrente.
È assolutamente inverosimile che una persona di media intelligenza e cultura non si prefiguri consapevolmente le conseguenze, in termini di devastante lesione dell'altrui immagine, dell'esplicita attribuzione ad un pubblico ufficiale di reati ed è conseguentemente illogico che tale persona possa ritenere,per mera colpa, che l'ordinamento consenta di criticare l'operato altrui fino ad attribuire fatti penalmente rilevanti, non veri e non verificati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La ricostruzione dei fatti ha consentito di accertare il seguente dato storico: alto era il clima della polemica determinata dalle scelte, effettuate dal commissario dell'UNIRE, GE AR, in funzione della predisposizione di un sistema provvisorio nel calcolo delle remunerazione del servizio, prestato dalle agenzie ippiche nel campo delle scommesse inerenti alle corse dei cavalli. I giudici di primo grado hanno elencato la serie di reazioni polemiche, da parte degli interessati, sfociate anche in interventi di pubbliche istituzioni, concluse però con esiti favorevoli e comunque non di censura nei confronti dell'operato del commissario straordinario.
Questi interventi non avevano placato le polemiche e ad esse si era associato AS TO, con due missive, pervenute all'UNIRE. In data *26.4.1996 e 26.11.1996*.
Il loro contenuto è stato ritenuto dal ET lesivo della propria reputazione e, a seguito dell'instaurazione di procedimento penale per diffamazione continuata e a seguito della maturazione del termine di prescrizione, l'imputato ha rinunciato ad avvalersi di questa causa di estinzione del reato.
La tesi di fondo delle sentenza dei giudici di merito - fondate su identico apparato logico argomentativi - è il seguente : al fine di valutare l'esistenza o meno di una carica diffamatoria delle affermazioni contenute nelle due missive, le hanno contestualizzate, cioè le hanno inquadrate nel contesto storico delle critiche determinate dalle scelte gestionali operate dalla parte civile, nella sua qualità di commissario straordinario dell'UNIRE. Il primo giudice ha argomentato che, sommando le polemiche determinate da tali scelte, le dichiarazioni difettano del dolo generico, richiesto dalla fattispecie di cui all'art. 595 c.p., "trattandosi di affermazioni involgenti una gestione complessivamente considerata ("l'aumento sconsiderato dei privilegi, quasi sicuramente frutto di quella corruzione che ha storicamente caratterizzato la vita dell'ente"), anche quando attingono a scelte personali, proprio perché non dirette ad offendere perpetrando un attacco gratuito alla sfera della persona del ET. "La loro potenzialità offensiva è esclusa dal significato oggettivo e sociale di esse, alla luce del contesto in cui si inserivano".
Quanto dichiarato dal AS\, in ordine alla gestione condotta dal ET, andandosi ad inserire in una preciso contesto di reazioni e polemiche in precedenza ricostruite, "al di là di un'effettiva corrispondenza all'oggettivo svolgersi degli accadimenti, dimostra l'insussistenza della consapevolezza di offendere nonché di un'eventuale volontà di perpetrare un attacco personale alla sfera morale della parte civile, andandosi ad allineare alle innumerevoli reazioni critiche che talune scelte di gestione avevano sollevato ...".
La corte di merito, in primo luogo ha condiviso l'esplicato, dettagliato e ripetuto richiamo, fatto dal primo giudice, al clima di polemiche e di contrasti, accesosi attorno alla gestione dell'ente. Ha confermato che, in una situazione così ricostruita, le affermazioni dell'imputato sono risultate una delle voci di aspra critica alla scelte compiute dalla parte civile e sono quindi da valutare sotto il profilo del diritto di critica. La corte si è poi soffermata "allo scopo di valutare la sussistenza di un diritto di critica, esercitato dal AS\ in merito alle scelte compiute dalla parte civile - su una delle frasi usate ... la sua impudicizia e gli accorsi indecenti ai quali sicuramente nessun altro Commissario sarebbe sceso ...".
Questa frase, pur potendo apparire un "volgare attacco alla persona" è stata pronunciata "non con la consapevolezza di ledere la sfera morale dell'avvocato ET", in quanto è da considerare un comportamento "dovuto allo stato particolarmente emotivo e partecipato del medesimo al coro di polemiche e di contrasti suscitati dalle scelte operate dal Commissario straordinario". La corte ha quindi ritenuto che si è trattolo di un eccesso colposo nell'esercizio del diritto di critica nei confronti di decisioni intorno alle quali infuriava un'accesa polemica, alla quale l'imputato volle partecipare con le due missive. E poiché il delitto di diffamazione non è previsto nella forma colposa, ha confermato,sotto questo profilo, la sentenza del primo giudice. La decisione di assoluzione per sussistenza del diritto di critica sia pure nella sua forma di eccesso colposo e comunque per difetto dell'elemento psicologico è da censurare sotto due profili:
a) il richiamo al contesto, costituito dal clima di polemiche, dall'infuriare di un 'accesa polemica, nei confronti dell'operato del ET, e' sicuramente corretto, quale chiave di lettura delle radici storiche del fatto sottoposto all'esame del giudice penale, ma non è utilizzabile come criterio ermeneutico che determini automaticamente e acriticamente l'esclusione dell'elemento soggettivo del reato di diffamazione, sia pure sotto il profilo dell'eccesso colposo del diritto di critica.
Non esiste un contesto polemico, una partecipazione emotiva ed appassionata a un coro di critiche che possa escludere, annullare, cancellare la consapevolezza - da parte di persona di media intelligenza e di medio equilibrio psichico - di pronunciare affermazioni lesive dell'altrui reputazione, mediante l'accusa di aver realizzato, nell'esercizio dei propri poteri di natura pubblica, privilegi quasi sicuramente frutto di corruzione ... irregolarità, giungendo alla seguente conclusione: il numero impressionante di privilegi che lei ha concesso ai delegati rende quantomeno plausibile pensare non solo a responsabilità amministrative, ma anche a responsabilità penali.
In qualsiasi contesto, in qualsiasi quadro di polemiche politiche, sociali, economiche, culturali, e quindi anche in materia di scommesse ippiche, è giuridicamente inammissibile la scriminante del diritto di critica, in favore di chi accusi un consociato di essere sistematico e reiterato autore di violazioni di legge, e quindi di aver improntato l'esercizio di pubbliche funzioni ad una reiterata scelta di illegalità. A maggior ragione non è invocabile l'esimente, quantomeno nella forma dell'eccesso colosso, in favore di chi accusi un consociato di avere ripetutamente violato la legge penale e quindi di essere meritevole della reazione punitiva dello Stato e della disistima degli altri consociati. La chiara connotazione aggressiva della condotta del AS\, la sua forma incontinente - dimostrativa di rancore personale - e l'assoluta mancanza di un titolo legittimante il suo comportamento (nessuna funzione di controllo e denuncia, è accreditarle in base agli atti processuali, al AS\ nei confronti del ET) sono ostativi al riconoscimento, comunque, dell'esercizio del diritto di critica, nonché di un errore all'origine di questo comportamento, rilevante ex art. 55 c.p.. Non è quindi riconoscibile una astratta funzione depenalizzante al contesto, cioè a un quadro storico ricostruito dal giudice, in favore di espressioni che, secondo il significato sociale o oggettivo,equivalgono all'accusa di responsabilità in ordine a trasgressioni giuridiche, in genere, e a trasgressioni penali, in particolare. Il AS\ non si è rivolto alle autorità dello Stato, affinché accertassero, con le dovute garanzie, eventuali responsabilità penali del ET, ma ha proceduto lui stesso a un giudizio sommario, pervenendo alla affermazione di plausibile responsabilità amministrativa e penale.
Sotto il profilo della rilevanza penale delle affermazioni effettuate dal AS\, va rilevata la censurabile e insostenibile incompletezza delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado: entrambe omettono di esaminare e valutare le parole conclusive ora riportate;
la sentenza della corte territoriale si sofferma esclusivamente su un brano di secondario rilievo (v. pag. 13). A fronte dell'accusa di aver commesso fatti qualificabili penalmente come abuso di ufficio e/o corruzione, fa torto all'intelligenza del AS\ - e non solo - la conclusione che tali accuse siano state da lui formulate "non con la consapevolezza di ledere la sfera morale dell'avvocato ET";
b). La scriminante dell'esercizio del diritto di critica in linea generale è da escludere in assenza di una base di verità su cui siano state formulate le affermazioni censorie.
Il diritto di critica, come qualificata forma di libertà di manifestazione del pensiero, proprio perché strumento di informazione, di incremento del livello di consapevolezza della pubblica opinione - in generale e di quella della particolare area sociale in cui vive ed opera il destinatario - non può trovare impulso e forza in una narrazione difetti falsi o di cui non emerga comunque la verità. È quindi censurabile l'affermazione del primo giudice e implicitamente confermata dalla corte di appello, seconda cui non merita affermazione di responsabilità quanto dichiarato in ordine alla gestione dal ET, essendosi inserito in una preciso contesto di reazioni e polemiche in precedenza ricostruite, "al di là di un'effettiva corrispondenza all'oggettivo svolgersi degli accadimenti".
La sentenza va quindi annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in giudizio di appello
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2010