Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 36599
CASS
Sentenza 9 luglio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di tutela penale dell'onore, non sussiste la scriminante del diritto di critica (art. 51 cod. pen.), a favore di colui che, con due missive indirizzate ad un ente pubblico, accusi, al di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei confronti della persona offesa, il commissario governativo di detto ente di essere sistematico e reiterato autore di violazioni di legge - improntando l'esercizio delle pubbliche funzioni a reiterate scelte di illegalità - ed in particolare di violazione della legge penale, ponendo in essere condotte integranti l'abuso d'ufficio e la corruzione; né, al riguardo, può svolgere una funzione depenalizzante il contesto polemico sulle scelte dell'ente pubblico, dato che nessun contesto polemico può escludere la consapevolezza di pronunciare affermazioni lesive dell'altrui reputazione, tanto meno prescindendo dalla verità o dalla verifica della verità dei fatti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di appello, che in conferma di quella del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato dal delitto di diffamazione, perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di 'comportamento dovuto allo stato particolarmente emotivo e partecipato del medesimo al coro di polemiche e di contrasti suscitati dalle scelte operate dal Commissario straordinario", inserito, pertanto, in un preciso contesto di reazioni e polemiche "al di là di un'effettiva corrispondenza all'oggettivo svolgersi degli accadimenti").

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2010, n. 36599
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36599
    Data del deposito : 9 luglio 2010

    Testo completo