Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/06/2007, n. 37826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37826 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00743
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 013422/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
nei confronti di:
1) D.S.B.S.M., N. IL (OMISSIS);
avverso ORDINANZA del 19/03/2007 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio;
udito il difensore avv. Gambogi Gianluca di Firenze. FATTO E DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale a carico di D.S.B. S.M., indagata in ordine al reato di violenza sessuale aggravata, in concorso con S.A., nei confronti del figlio minore di anni (OMISSIS) S.M., con ordinanza del 28 febbraio 2007 il Giudice per le indagini preliminari disponeva la misura della custodia cautelare in carcere della donna. Proposta istanza di riesame, il Tribunale distrettuale del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale di Firenze, con ordinanza del 19/20 marzo 2007, rilevato che il provvedimento era stato adottato per fatti già oggetto di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Pistoia il 15 marzo 2005, per ragioni attinenti alla genuina acquisizione della prova, e che la D.S. era stata scarcerata per decorrenza del termine;
che non era possibile riemettere nuova ordinanza, potendo al massimo, a seguito di interferenze alle indagini poste in essere dalla D.S., trovare applicazione il disposto di cui all'art. 307 c.p.p., comma 1, che però non consentiva l'adozione di misure detentive, accoglieva il ricorso ordinando l'immediata scarcerazione della D.S.. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato. L'indagata ha presentato memoria difensiva depositata il 1 giugno 2007, rilevando, tra l'altro, che al momento della pronuncia dell'ordinanza di riesame del Tribunale di Firenze era ormai decorso il termine di cinque giorni dall'applicazione della misura senza che il giudice procedente avesse proceduto all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., sicché la misura si era estinta ai sensi dell'art. 302 c.p.p.. Tanto premesso il Collegio rileva che il Pubblico Ministero, con un unico articolato motivo, lamenta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della impugnata ordinanza, nonché l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale. Deduce il ricorrente che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 28 febbraio 2007, aveva applicato all'indagata la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando la ricorrenza, nei suoi confronti, di esigenze di cautela probatoria, (in relazione alle quali aveva fissato il termine massimo di durata di trenta giorni) ed esigenze di cautela sociale a norma dell'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c).
Ricorda il Pubblico Ministero che in precedenza, nel corso delle indagini preliminari, era stata imposta dal giudice per le indagini preliminari la misura della custodia cautelare in carcere, (con ordinanza del 15 marzo 2005, quella richiamata dal Tribunale per il riesame) per la durata di trenta giorni esclusivamente in relazione alle esigenze probatorie, sicché, decorso tale periodo, la D. S. era stata posta in libertà. Non sussisteva quindi alcuna preclusione qualora fossero emersi, come nel caso in esame, nuovi elementi dai quali scaturisse l'esigenza di cautela della collettività perché potesse essere di nuovo applicata la misura della custodia cautelare al di fuori dello schema procedimentale di cui all'art. 301 c.p.p., applicabile solo con riguardo alle misure disposte per esigenze probatorie.
Deduce il ricorrente che l'autonomia dei due termini fa sì che lo spirare di quello indicato nell'art. 301 c.p.p., non consumi il potere di coercizione cautelare di carattere generale dettato dall'art. 303 c.p.p. per le varie fasi del giudizio in relazione alle altre esigenze indicate dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lettera c. Era anche inconferente il riferimento operato dal Tribunale per il riesame all'art. 307 c.p.p., in quanto non si verteva in ipotesi di imputato scarcerato per scadenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.
Comunque, anche il relazione alle mere esigenze probatorie, il Tribunale per il riesame non aveva considerato che non si era in presenza del protrarsi e del riemergere di esigenze cautelari poste a fondamento della originaria misura del 15 marzo 2005, ma di nuove e sopravvenute esigenze connesse ad un comportamento dell'indagata che, contravvenendo alla disposizione con cui era stata sospesa la potestà genitoriale sull'altro figlio minore D.S.F., (atteso che le indagini avevano evidenziato come anche quest'ultimo era stato oggetto di comportamenti delittuosi analoghi a quelli di cui all'originario procedimento), aveva avvicinato detto minore in situazione non protetta, cercando di condizionarne la testimonianza. Il motivo è fondato.
Preliminarmente il Collegio rileva, in ordine ai rilievi mossi dall'indagata nella memoria difensiva, che il 16 maggio 2006 è stato disposto il rinvio a giudizio della D.S.B. per i fatti oggetto del presente procedimento. Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui "quando la misura cautelare è eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela" (v. per tutte Cass. pen. sez. 3, sent. 11 novembre 2004, n. 46859). Per quel che attiene al motivo di ricorso del Pubblico Ministero il Collegio rileva che, diversamente da quanto assume il Tribunale per il riesame, il provvedimento del 28 febbraio 2007 non è stato adottato per fatti già oggetto di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Pistola in data 15 marzo 2005 per ragioni attinenti esclusivamente alla genuina acquisizione della prova.
Con l'ordinanza del 28 febbraio 2007 il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver evidenziato il quadro indiziario a carico della donna, ha infatti motivato il provvedimento di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, non solo in relazione a situazioni di attuale e concreto pericolo per l'acquisizione della prova testimoniale del figlio dell'indagata, ricollegabili ad un sopravvenuto comportamento di quest'ultima che aveva violato le misure imposte in sede di sospensione della potestà genitoriale, ma anche con riferimento a concrete esigenze di cautela sociale, legate e dipendenti dal pericolo di reiterazione, da parte dell'indagata, di delitti della stessa specie di quelli per cui i quali si stava procedendo.
In proposito il Giudice per le indagini preliminari ha espressamente specificato che "per contenere siffatte esigenze unica misura adeguata appare la custodia cautelare in carcere, richiesta dal pubblico ministero, che ai soli fini dell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 274 c.p.p. si fissa nella durata massima consentita di un mese (art. 292 c.p.p., comma 2, lett. D) in relazione all'art. 301 c.p.p., comma 2 bis, e art. 407 c.p.p." specificando nel dispositivo dell'ordinanza che rimaneva fermo il termine di fase ordinario per l'altra esigenza cautelare evidenziata.
Alla luce del tenore testuale del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 28 febbraio 2007 risulta affetta da carenza e manifesta illogicità di motivazione, nonché da erronea applicazione della legge penale, l'ordinanza del Tribunale per il riesame, la quale ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari interpretando il provvedimento quale mera ripetizione dell'ordinanza cautelare del 15 marzo 2005 emessa per ragioni attinenti alla genuina acquisizione della prova. Va quindi annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame alla luce dei principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze. Così deciso in Roma, il 20 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2007