Sentenza 17 maggio 2016
Massime • 2
Il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria; è tuttavia necessario, a tal fine, che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata.
Il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio; ne consegue che la parte riacquista il diritto di presentare la propria lista soltanto nell'ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a nuovo ruolo o ad udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento, purchè la posizione dell'imputato non sia stata comunque trattata alla prima udienza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la pronuncia impugnata che aveva ritenuto la tardività del deposito della lista atteso che, pur essendo stato disposto il rinvio prima dell'apertura del dibattimento, il giudice aveva verificato la regolare costituzione dell'imputato dichiarandolo contumace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/05/2016, n. 26048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26048 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2016 |
Testo completo
2 6 048/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.846 Carlo Citterio - Presidente - Stefano Mogini UP 17/05/2016- Massimo Ricciarelli R.G.N. 8075/2016 -relatore- Ersilia Calvanese Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/6/2015 della Corte di appeLL di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al secondo motivo di ricorso Udito il difensore, Avv. Giuseppe Clausio Costa, in sostituzione dell'Avv. Ugo Leonetti, che si è riportato al ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/6/2015 la Corte di appeLL di Milano ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Voghera in data 6/12/2011 nei confronti di GA ND, chiamato a rispondere dei reati di cui agli artt. 372 e 595 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno mesi cinque di reclusione, con i benefici di legge, oltre che al risarcimento del danno in favore della parte civile ON Fabio.
2. Ha proposto ricorso il GA.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., per violazione dell'art. 468 cod. proc. pen. e dell'art. 493 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione. La Corte erroneamente aveva respinto la doglianza inerente alla mancata ammissione dei testi indicati nella lista, che il primo Giudice d'ufficio aveva reputato tardiva, ritenendo che dovesse computarsi la sospensione dei termini in periodo feriale, quando il termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen. non si sarebbe potuto considerare di natura processuale. La Corte in tal modo aveva privato l'imputato dei propri testi che avrebbero potuto fornire un contributo rilevante in ordine al contegno dei Carabinieri durante gli interrogatori e in ordine alla falsità di quanto contenuto nei verbali di sommarie informazioni.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta tardività della lista testi e alla mancata assunzione di prove decisive. La Corte non aveva considerato che l'udienza fissata per il 16 settembre 2011 era stata rinviata per impedimento di altro imputato alla data del 21 ottobre 2011. Il Tribunale aveva rilevato che il termine di cui all'art. 468 cod. proc. pen. va correlato alla prima udienza, mentre la Corte non si era pronunciata sul punto. In realtà a seguito del rinvio, disposto prima dell'apertura del dibattimento, si sarebbe dovuto aver riguardo alla udienza di rinvio ai fini del giudizio sulla tardività della lista.. $ La diversa decisione aveva dunque compromesso il diritto di difesa del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., e alla violazione del diritto alla prova contraria. Il Tribunale aveva disatteso la richiesta di ammissione di prova contraria, non soggetta a preclusioni e la Corte di appeLL aveva omesso di valutare la doglianza formulata nell'atto di appeLL. 2 H Peraltro era stato segnalato che i testi indicati in lista erano a discarico e dunque a prova contraria. Erroneamente era stato dunque dedotto dal Tribunale che non era stata fatta richiesta di prova contraria e non era stato direttamente presentato alcun teste. Ingiustificatamente il Tribunale aveva sottolineato che non era stata fatta alcuna richiesta ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., quando lo stesso Giudice aveva rilevato che il processo era fondato principalmente su prova documentale, così da far ritenere che qualsiasi richiesta sarebbe stata rigettata. La Corte di appeLL in merito alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale aveva sostenuto che non era dato comprendere sotto quale profilo le testimonianze avrebbero potuto fornire elementi decisivi. La negazione del diritto alla prova contraria aveva impedito all'imputato di dimostrare l'arbitrarietà dei verbali di sommarie informazioni.
2.4. Con il quarto motivo denuncia nullità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione al mancato esame del motivo di appeLL riguardante l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da GA ND e in relazione all'inosservanza degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva pronunciato condanna sulla base della valutazione dei verbali di dichiarazioni rese dall'imputato, dapprima nel procedimento e poi nel processo, cui la falsa testimonianza si riferiva. Era stato però eccepito che il verbale non avrebbe potuto essere utilizzato. La Corte aveva solo rilevato che il GA al momento delle prime dichiarazioni non era indagato e che non lo era divenuto in base a quanto in esse contenuto, cosicché non avrebbe dovuto essere escusso con modalità particolari. Ma in realtà dalla successione delle sommarie informazioni risultava che il GA era già raggiunto da indizi rivenienti dalle dichiarazioni di IN BE. Se ancora il ricorrente non aveva assunto qualità di indagato, tuttavia non avrebbe potuto essere obbligato a deporre sui fatti dai quali avrebbe potuto emergere una sua responsabilità. In concreto non si sarebbe potuto contestare il delitto di falsa testimonianza in quanto l'atto della deposizione dinanzi ai Carabinieri non avrebbe potuto essere utilizzato. Nei confronti del GA era applicabile l'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. con obbligo per i Carabinieri di sospendere l'esame. Peraltro il ricorrente e gli altri minori erano stati indagati dinanzi al Tribunale dei minorenni di Milano per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, in ragione delle proprie dichiarazioni. 3 вы : ! 2.5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 372 cod. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Era stato dedotto in sede di appeLL che il reato di falsa testimonianza presuppone che a fronte di quanto diversamente dichiarato in udienza sia vero ciò che era stato dichiarato in precedenza. : Ma era mancata la relativa prova. I genitori non avevano partecipato agli interrogatori, a carico di EL UN non era stata accertata alcuna ipotesi di spaccio, tutti i minori avevano disconosciuto in sede dibattimentale le dichiarazioni rese ai Carabinieri. Vi era dunque la prova del reato commesso dai militari. Non era peraltro possibile far ricorso alla presunzione che le dichiarazioni rese da pubblici ufficiali debbano considerarsi veritiere a prescindere da una specifica verifica, soprattutto quando è in discussione il loro operato e essi vengano indicati come persona offesa. Inoltre ai fini del delitto di falsa testimonianza non si sarebbe potuto ritenere sufficiente il semplice fatto che il soggetto avesse riferito in dibattimento circostanze diverse da quelle esposte nel corso delle indagini. Sarebbe occorso che il Giudice verificasse aliunde che i fatti inizialmente esposti fossero quelli davvero rispondenti a verità. Era inoltre erroneo l'assunto che la deposizione del GA era idonea ad incidere sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. Nel caso di specie dall'esame delle deposizioni testimoniali rese nel procedimento a carico del UN era emerso che la deposizione del GA non era determinante ai fini della decisione, fermo restando che tutti avevano confermato quanto riferito dal GA. L'assoluzione del UN era la prova che il GA non aveva mentito.
2.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 595 cod. pen., agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Era stata eccepita l'improcedibilità del reato di diffamazione in quanto non era dato capire come e quando il GA fosse stato iscritto nel registro degli indagati per tale reato. La Corte territoriale aveva fatto rimarcare l'esistenza della querela. Ma alla resa dei conti non era stata fornita risposta alla doglianza formulata. Peraltro il Tribunale aveva acquisito la querela solo nell'ultima udienza in occasione della discussione. Doveva comunque escludersi che si fosse realizzata una lesione dell'onore della persona offesa, per il semplice fatto che il GA aveva riferito senza H intento diffamatorio un avvenimento occorso in usa presenza, che non era stato dimostrato essere inveritiero. La prova della verità di quanto dichiarato dal GA era desumibile dalla corrispondenza della deposizione a quella degli altri testi, mentre il Carabiniere querelante non era stato neppure chiamato a deporre.
2.7. Con il settimo motivo deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 185 cod. pen. agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente con l'appeLL aveva censurato la condanna in favore della parte civile con liquidazione immotivata e spropositata e senza prova della presunta lesione della reputazione del Carabiniere ON. Aveva dedotto l'inammissibilità della costituzione di parte civile e chiesto la riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento e di spese. La Corte non aveva preso in esame tale motivo, incorrendo in carenza di motivazione, non potendo presumersi che al reato di diffamazione debba seguire la lesione della reputazione e che al reato debba seguire un danno morale. Anche la liquidazione delle spese operata dal Tribunale era immotivata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi non sono fondati.
2. Innanzi tutto deve riconoscersi natura processuale al termine stabilito dall'art. 468 cod. proc. pen. per la presentazione della lista contenente l'indicazione dei testi, periti, consulenti e persone di cui all'art. 210 cod. proc. pen. La previsione a pena di inammissibilità del termine di sette giorni prima della data dell'udienza ha una specifica funzione all'interno del processo, in quanto è volta ad assicurare una leale discovery: ne discende che anche per tale termine opera la sospensione prevista dall'art. 1 legge 742 del 1969 nel periodo feriale, che all'epoca del giudizio di primo grado decorreva dal 1° agosto fino al 15 settembre (Cass. Sez. 3, n. 28371 del 28/5/2013, Tomassini, rv. 256903; Cass. Sez. 3, n. 44272 del 15/11/2005, Colligiani, rv. 233130). Conseguentemente la lista depositata nell'interesse del ricorrente in data 6 settembre, a fronte di udienza fissata per il 16 settembre, si sarebbe dovuta reputare tardiva.
3. Nel caso di specie all'udienza del 16 settembre era stato disposto rinvio al 21 ottobre per impedimento a comparire di un coimputato, dopo che era stata 5 A peraltro verificata la regolare costituzione dell'imputato GA, dichiarato contumace. Ciò significa che la posizione del GA aveva avuto una trattazione alla prima udienza, anche se non era avvenuta l'apertura del dibattimento. Va sul punto rimarcato che, secondo un orientamento giurisprudenziale qui condiviso, il termine di presentazione della lista dei testimoni per il dibattimento va riferito alla prima udienza di trattazione e non anche alle successive udienze di rinvio;
ne consegue che, soltanto nella ipotesi in cui il dibattimento sia stato rinviato a "nuovo ruolo", la parte riacquista il diritto di presentare la predetta lista, in quanto il termine decorre nuovamente» (Cass. Sez. 5, n. 41129 del 28/9/2001, Bragaglia, rv. 220812). D'altro canto si è affermato che la parte riacquista il diritto di presentare la lista pure nel caso di rinvio a udienza fissa, disposto prima dell'apertura del dibattimento (Cass. Sez. 6, n. 7352 del 21/1/2010, S.A., rv. 246029). Tuttavia tale assunto deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che occorre che ricorrano situazioni che implichino una sostanziale equiparazione del rinvio ad udienza fissa a queLL a nuovo ruolo, in quanto il rinvio sia dipeso da ragioni dipendenti proprio dalla posizione dell'imputato o del suo difensore, senza che per contro possa dirsi maturato il naturale sbarramento legato al fisiologico sviluppo della fase processuale. Su tali basi deve ritenersi che il motivo di ricorso incentrato sulla rilevanza ' del disposto rinvio prima dell'apertura del dibattimento non sia fondato, dovendosi invece ritenere che con riguardo al GA fosse ormai maturata la causa di inammissibilità della lista depositata.
4. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata ammissione dei testi aveva pregiudicato il suo diritto alla prova contraria, tale dovendosi considerare quella risultante dalla lista depositata, in cui erano indicati i testi a discarico. Deve sul punto rilevarsi che l'art. 468 cod. proc. pen. prevede la facoltà di depositare la lista contenente l'indicazione dei testi e le relative circostanze che devono corroborare la linea difensiva. Peraltro la parte ha la facoltà, a prescindere dalla lista, di indicare testi a prova contraria in relazione alle circostanze indicate nelle altre liste. L'art. 495 cod. proc. pen. stabilisce altresì che l'imputato ha diritto all'ammissione di prove indicate a discarico sui fatti oggetto delle prove a carico. Ciò significa dunque che, a prescindere dal tempestivo deposito della lista e dalla indicazione della prova diretta, l'imputato ha diritto alla prova contraria. 6 де Ma a tal fine non è sufficiente la generica indicazione in lista di prove a discarico, occorrendo invece che in sede di richiesta venga specificamente dedotto che si tratta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, in ordine alle quali viene esercitato lo specifico diritto all'ammissione, quale primaria espressione del diritto di difesa. Nel caso di specie, per quanto risulta dal verbale dell'udienza del 21 ottobre 2011 e dalla sentenza di primo grado, non fu formulata specifica richiesta di ammissione di prova contraria, essendo stato fatto riferimento ai testi in lista. Va aggiunto che, come posto in luce dai Giudici di merito, non fu formulata neppure specifica richiesta di ammissione di prove ex art. 507 cod. proc. pen. D'altro canto la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. deve essere a questo punto valutata non in astratto in relazione al profilo formale del diritto alla prova (che per la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo nasce dall'esigenza che l'imputato abbia avuto un'occasione adeguata e sufficiente per confutare i sospetti che gravano su di lui: Corte E.D.U 8/12/2009, Previti
contro
Italia), bensì in concreto, con riguardo alla completezza e logicità della motivazione, tema che implica l'esame degli ulteriori motivi.
5. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Si deduce che GA fu sentito dai Carabinieri in data 18/7/2007 dopo che era stato escusso LE BE, il quale aveva dichiarato che «GA, le volte in cui ero presente io, portava il fumo e preparava la canna». Tale elemento era certamente idoneo a determinare l'insorgenza a carico del GA di indizi per un reato collegato a queLL di spaccio di stupefacenti per il quale erano in corso indagini a carico di UN EL. D'altro canto va rilevato che in prosieguo di tempo si era effettivamente proceduto dinanzi al Tribunale dei Minorenni a carico del GA e di altri per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, tanto che nel processo a carico del UN il GA era stato assistito dal difensore e, solo in quanto aveva scelto di rispondere, aveva prestato il giuramento di rito, secondo lo schema di cui agli artt. 210, comma 6, e 197-bis cod. proc. pen. Orbene, di tutto ciò la Corte territoriale non ha tenuto conto, essendosi limitata laconicamente a segnalare che «il GA nel momento delle prime dichiarazioni non era indagato né lo è divenuto in virtù di quanto in esse dichiarato, e pertanto non doveva essere ascoltato con formalità particolari. E' vero invece che i due odierni appellanti in sede dibattimentale potevano rifiutarsi di rispondere all'esame e non l'hanno fatto>>. 7 де In tal modo la Corte ha eluso il motivo di appeLL nel quale si prospettava l'inutilizzabilità delle originarie dichiarazioni del GA, omettendo di valutare lo specifico contesto nel quale si erano inserite quelle dichiarazioni e le ragioni per cui il GA aveva assunto dinanzi al Tribunale dei Minorenni la veste di imputato, tanto da essere sentito al dibattimento con le garanzie di legge. Ed invero non rileva che al momento dell'iniziale deposizione il GA non fosse indagato. Va infatti rimarcato come nel caso in cui un soggetto, già gravato da indizi per un reato connesso o collegato a queLL per cui si procede, venga sentito come teste o come persona informata sui fatti, in assenza di previa iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., operi la causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni contemplata dall'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. U. n. 1282 del 9/10/1996, Carpanelli, rv. 206846). D'altro canto la stessa presa d'atto della qualità di imputato, assunta dal GA nel separato processo dinanzi al Tribunale dei Minorenni, avrebbe dovuto indurre la Corte ad interrogarsi sulle ragioni dell'assunzione di quella veste, stabilendo una precisa correlazione tra la stessa e il procedimento a carico del UN e prima ancora tra quella veste assunta dal GA e quella attribuitagli al momento delle originarie dichiarazioni rese ai Carabinieri. Il non corretto esame di tale aspetto si riflette sulla motivazione posta alla base della condanna del ricorrente, fondata essenzialmente sulla ritenuta veridicità di quelle prime dichiarazioni. Ciò di per sé comporta l'annullamento della sentenza impugnata, affinché in sede di rinvio venga rivalutato il quadro probatorio alla luce dei rilievi formulati.
6. E' peraltro fondato anche il quinto motivo. Va infatti osservato che formava oggetto dell'imputazione la falsa affermazione che UN EL non aveva mai dato al GA sostanza stupefacente, diversamente da quanto il ricorrente aveva sostenuto in data 18/7/2007 ai Carabinieri di Stradella, e l'ulteriore affermazione che durante le sommarie informazioni dinanzi ai Carabinieri il padre del ricorrente era stato aLLntanato, cosicché il M.LL ON aveva intimidito il GA picchiando i pugni sul tavolo e dandogli una sberla, poi coprendo il verbale con foglio bianco in modo da farlo firmare senza rileggerlo. A fondamento della condanna ¡ Giudici di merito hanno posto essenzialmente le originarie dichiarazioni del GA, rilevando che le stesse si sarebbero dovute reputare genuine per il loro contenuto intrinseco e per il fatto che il GA era stato sentito tra i primi, facendo riferimento anche ad altri ragazzi, prima che i Carabinieri potessero inventarsi determinati dettagli, fermo に 8 Be restando che di irregolare era emersa solo la mancata verbalizzazione dell'uscita del genitore del dichiarante dalla stanza nel corso dell'audizione del minore. Ma in tal modo si è finito per stabilire un mero confronto tra le prime dichiarazioni e le seconde, nel presupposto che solo le prime fossero accreditabili, senza peraltro approfondire ab extrinseco se le stesse corrispondessero o meno effettivamente alle consapevolezze del dichiarante circa l'attività di spaccio posta in essere dal UN e senza neppure esaminare la compatibilità quelle prime dichiarazioni con l'utilizzo di metodi ruvidi e intimidatori da parte dei militari e del M.LL ON in particolare, ciò che avrebbe avuto influenza anche ai fini del reato di diffamazione. Va in effetti rimarcato che la verifica della falsità della deposizione testimoniale non si sarebbe potuta basare solo sul giudizio di maggiore attendibilità delle prime dichiarazioni, ma avrebbe dovuto fondarsi sul concreto accertamento della loro totale rispondenza a quanto il GA sapeva della vicenda, il che avrebbe implicato la convergente valutazione di una pluralità di elementi, dovendosi la Corte interrogare anche sulla possibilità che il GA avesse comunque mentito in occasione della prima escussione (del resto, stando alle dichiarazioni, menzionate dal primo Giudice, rese dal teste Fraschini, il GA gli aveva confidato di aver fatto il nome del UN, anche se probabilmente per coprire RY e se stesso). In tale quadro la motivazione si fonda su un ragionamento probatorio incompleto e circolare e dunque manifestamente iLLgico, in quanto incentrato su un aspetto parziale, dal quale si è indebitamente preteso di ricavare la complessiva falsità della deposizione testimoniale, senza far ricorso ad integrazioni istruttorie, la cui mancanza si è in concreto riflessa sul mosaico indiziario, disvelandone l'incompiutezza.
7. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appeLL di Milano, che dovrà fornire una nuova valutazione sui punti sopra indicati, verificando anche la necessità о meno di approfondimenti istruttori. Gli ulteriori motivi di ricorso debbono ritenersi assorbiti. 9
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appeLL di Milano. Così deciso il 17/5/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Citterio Massimo Ricciarelli спис ний если DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 22 GIU 2016 IL CANCELLIERE ☑Lorena Fragomeni 10