Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2003, n. 7446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7446 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 A 4 . C.C 213 / R 6 N T 2 S . I PUE07446/ 03 R I G B . P E R . . L R D A L . L T A - A E . U D D B B I A I E OGGETTO S IN NOM ELIOPOLOTTALIANO T T N R A Tasse concessioni E N 1 I T S 3 E governative: R I 1 S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A E iscrizione annuale . T N società A M SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA composta dai Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G. N. 6951/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore 16476 Cron. 164 Dott. Antonio MERONE Consigliere Consigliere Rep. Dott. Francesco RUGGIERO Dott. Giuseppe FALCONE Ud.
5.12.2002Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso iscritto al n. 6951 R.G. 1999, proposto CAMPIONE CIVILE N. 64213 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
FISPI F.V.G. S.p.a., con sede in Udine, in persona rappresentante legale 'pro tempore', rappresentata e difesa, con procura datata 24 aprile 1999, in calce al controricorso, dagli avv.ti Ezio TAMPUS e ER VACIRCA, domiciliatario in Roma, alla via Flaminia 195;
- controricorrente -
4446 1 B.G. FACTOR S.p.a., COPETTI S.p.a., C. POLESEL SPEDIZIONI S.r.l., FISPI F.V.G. S.p.a. in liquidazione, IMMOBILIARE GEMONESE di AF ER & C. S.a.s., OB ACQUISIZIONI di lob VA & C. S.a.s., OB NO & C. S.R.I., MORE SERVIZI S.r.l., NUOVE INIZIATIVE RICOSTRUZIONE S.p.a., ALI DIS S.r.l. in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti 'pro tempore'; - intimate - per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste in data 18 dicembre 1998, depositata col n. 28 il 14 gennaio 1999. Uditi, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2002: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Vacirca per la controricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Le Società G.B. Factor S.p.a., Copetti S.p.a., C. Polesel Spedizioni S.r.I., FISPI F.V.G. S.p.a. (già FIN.DIS Fin. Distrib. S.p.a.), FISPI F.V.G. S.p.a., in liquidazione, Immobiliare Gemonese di AF ER & C. S.a.s. (già Immobiliare Gemonese S.r.l.), lob Acquisizioni di lob VA & C. S.a.s.), lob VA & C. S.r.l. (già DE ASS - Dett. Ass. S.r.l.), More Sevizi S.r.l. (già More S.r.l.), Nuove Iniziative Ricostruzione S.p.a. e ALI DIS S.r.l., in liquidazione, convennero - con citazione notificata il 4 agosto 1995 - davanti al Tribunale di Trieste l'Amministrazione delle Finanze, chiedendone 2 la condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate - in contrasto con l'art. 10 della direttiva del Consiglio CEE n. 335 del 17 luglio 1969 -, a titolo di tasse di concessione governativa per l'iscrizione annuale dal 1985 al 1992, oltre accessori e spese processuali. Il Tribunale accolse le domande di restituzione, con interessi decorrenti dalla citazione e pose a carico della convenuta le spese di lite. Interpose gravame quest'ultima deducendo fra l'altro con gli unici motivi tenuti fermi in corso della trattazione - la decadenza triennale 'ex' art. 13 del d.P.R. 641/1972 e la regolamentazione degli interessi ai sensi dell'art. 4 della legge 29/1961. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, accogliendo il gravame dell'Amministrazione, ha escluso dalle restituzioni i rimborsi richiesti da alcune delle Società istanti oltre l'indicato termine di decadenza;
ha fissato la spettanza degli interessi dalle date di spedizione di ciascuna istanza di rimborso;
ha posto a carico dell'Amministrazione i due terzi delle spese del doppio grado di giudizio - compensata la frazione residua -. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con unico complesso motivo, cui resiste, con controricorso, illustrato da memoria, la sola FISPI F.V.G. S.p.a. Motivi della decisione Deducendo "ius superveiniens;
applicazione dell'art. 11 della legge 23.12.1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
rimborso della tassa sulle concessioni 3 governative per l'iscrizione nel registro delle imprese) (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.)", la ricorrente chiede che, in applicazione della disciplina sopravvenuta, le somme liquidate vengano decurtate di lire 500.000 quale tassa di iscrizione dell'atto costitutivo, per ogni tipo di società, nonché della tassa annuale per l'iscrizione degli altri atti sociali, in lire 400.000 per le società a responsabilità limitata, 750.000 per le società per azioni e 90.000 per le società in accomandita semplice;
e che sulle somme, così rideterminate, gli interessi competano, con la decorrenza già disposta dalle singole istanze di rimborso, nella misura del 2,50% annuo, con esclusione della rivalutazione monetaria e dell'anatocismo. La controricorrente FISPI F.V.G. S.p.a. oppone che: a) la tassa di iscrizione dell'atto costitutivo è stata già computata, come emerge dalla decisione impugnata;
b) quella per l'iscrizione degli altri atti sociali si rivelerebbe in contrasto con la Direttiva CE 69/335, come già rilevato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza 20 aprile 1993, Soc. NE AR, nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91; c) la disposta riduzione della misura degli interessi legali sarebbe in contrasto con la tutela dell'affidamento e con i principi di coerenza e certezza dell'ordinamento giuridico (Corte Cost. 397/ 1994), e va quindi disapplicata, a meno di non sollevare incidente di legittimità costituzionale al riguardo. Il ricorso è infondato. Con riguardo alla prima parte della censura, attraverso cui si sollecita l'esclusione dai rimborsi delle somme fissate nell'art. 11, comma 1, della legge 448/1998 - intervenuta nelle more tra la decisione della sentenza impugnata e la susseguente pubblicazione -, deve ribadirsi che, in materia di tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale delle società nel registro delle imprese (art. 3 del d.l. 853/1984, come convertito dalla legge 17/ 1985, e successive modificazioni), le ragioni di incompatibilità con gli artt. 10 e 12 della direttiva del Consiglio CEE del 17 luglio 1969, n. 335, non possono ritenersi venute meno con l'entrata in vigore del citato art. 11. Non è dato infatti riconoscere natura 'remunerativa' (o 'retributiva') alle somme in tale disposizione indicate, in quanto non è consentito giustapporre una tassa 'forfettaria' per l'iscrizione più di degli altri atti sociali a quella annuale (Cass. 7176/1999 e, recente, Cass. 13974/2001). L'orientamento ha ricevuto conferma dalla sentenza della Corte di Giustizia CE del 10 settembre 2002, nelle cause riunite C- 216/99 e C-222/99, SC e CA. In essa, richiamati i precedenti in materia (in particolare, le sentenze 20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91, NE AR e PA Costruzioni;
2 dicembre 1997, in C-188/95, Fantask), si esclude la natura retributiva della tassa di concessione inizialmente versata per l'iscrizione - e, quindi, l'eccezione al divieto, ai sensi dell'art. 12, n. 1, lett. c) della direttiva -, una volta accertata la riscossione dei diritti di cancelleria anche per l'atto costitutivo, tra il 1985 e il 1992. Difatti, “di fronte a due o più tasse riscosse in connessione con la fornitura di un solo servizio, unicamente la tassa riscossa in S concreto al momento in cui il servizio è stato reso dalla Amministrazione che lo fornisce potrebbe avere natura retributiva" (la quale competerebbe, dunque, ai soli diritti di cancelleria: sentenza citata, n. 45), restando così esclusa la nuova tassa retroattiva, che indurrebbe a tassare due volte la stessa operazione. La soluzione, negativa rispetto alla tesi dell'Amministrazione finanziaria, a maggior ragione si impone per le "tasse di concessione forfettarie annuali retroattive dovute per l'iscrizione degli atti diversi dall'atto costitutivo, istituite con l'art. 11 della legge 448/1998” (ivi, n. 52). Ad essa il collegio aderisce, dando continuità all'indirizzo già in precedenza manifestato. Anche in ordine al secondo aspetto della censura, relativo alla misura degli interessi sulle somme da rimborsare (comma 3 del citato art. 11), dalla richiamata sentenza SC e CA deriva la soluzione negativa della questione sulla compatibilità col diritto comunitario della disposizione sopravvenuta. Ha rilevato, la Corte europea, sembrare che “le modalità di calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, terzo comma, della legge 448/1998, che riguardano specificamente le tasse di concessione riscosse per l'iscrizione nel registro delle imprese ed il versamento annuale per la conservazione degli atti successivi, dichiarati contrari al diritto comunitario in seguito alla sentenza NE AR [20 aprile 1993, nelle cause riunite C-71/91 e C-178/91], siano meno favorevoli di quelle applicabili alla restituzione degli altri debiti tributari, 6 compreso il rimborso delle altre tasse di concessione della stessa natura". Ed ha concluso osservando che "in tali circostanze, la cui sussistenza dev'essere accertata dal giudice nazionale, una normativa come quella di cui trattasi (...) sarebbe contraria al diritto comunitario e dovrebbe essere disapplicata, privilegiando le norme che disciplinano gli interessi applicabili alla restituzione delle altre tasse di concessione della stessa natura" (sentenza citata, n. 78). E l'indagine, relativa al quadro normativo in materia, induce ad affermare che il tasso d'interesse sulle somme indebitamente versate per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese nel periodo 1985-1992, nella misura stabilita dal comma 3 dell'art. 11 della legge 448/1998 [secondo cui "sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza"], contrasta col diritto comunitario, ed, in particolare, col principio di equivalenza. Esso è, infatti, inferiore alla misura (semestrale) fissata negli artt. 1 e 5 della legge 29/1961, riguardante gli interessi di mora in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari - misura poi elevata con l'art. 1 della legge 130/ 1978 -, onde, mentre finirebbe per realizzare, con efficacia retroattiva, una situazione meno favorevole in materia d'imposizione indiretta (cfr. art. 77, comma 4, del t.u.r. 131/1986), renderebbe deteriore la posizione dell'avente diritto al rimborso addirittura nel più ristretto ambito delle tasse sulle concessioni governative, poiché l'art. 11 citato dovrebbe applicarsi, per espressa previsione 7 complessiva, al solo rimborso della tassa per l'iscrizione nel registro delle imprese. Onde il ricorso va, sotto ogni profilo, respinto. Nel complesso svolgersi della vicenda legislativa si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese della presente fase, nei rapporti con la Società controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate, nei confronti della controricorrente, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002. II Cons. estensore II Presidente - Enrico Papa XFrancesco Cristarella Orestano - им енно trico AANGEL ANGELDEME CT LLERIA Arnold 14 MAG. 2003 Arnalgo A DEPO Амаль столь J NE 01 Oggi Ch 8