Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
Quando la misura cautelare è eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. Nè l'effettività della garanzia de libertate realizzata con il dibattimento viene meno laddove sia dichiarata la nullità degli atti del giudizio, che rileva nel procedimento incidentale di applicazione della misura se non ai limitati fini di determinare una nuova decorrenza dei termini custodiali massimi di fase.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2004, n. 46859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46859 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 11/11/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - N. 1581
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 27694/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO IS alias OS IA;
avverso l'ordinanza in data 16.6.2004 del tribunale di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. FUMU;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S.P.G. Dr. GALASSO A. che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
KO IS alias OS IA impugna l'ordinanza del tribunale della libertà con la quale è stato rigettato il gravame da lui proposto ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento della Corte di appello di Milano reiettivo dell'istanza tesa ad ottenere la declaratoria di sopravvenuta inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti in ordine al delitto di rapina e reati satellite.
Premesso che la Corte di appello aveva dichiarato la nullità dell'intero giudizio di primo grado per una riscontrata violazione dei diritti della difesa e che, essendo stata la misura cautelare eseguita dopo l'apertura del dibattimento, non si era proceduto all'interrogatorio di garanzia, rileva il ricorrente come, in ragione dell'avvenuta regressione del processo alla fase antecedente a quella dell'instaurazione del giudizio, sarebbe stato necessario procedere al compimento di tutte le conseguenti attività, ivi compreso - nel termine di cinque giorni dalla data del provvedimento che detto regresso aveva disposto - lo svolgimento dell'interrogatorio predetto, in applicazione dei principi posti dalla Costituzione (art. 13), come riaffermati dalla sentenza del giudice delle leggi n. 77 del 1997, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 5) e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (art. 14);
osserva, altresì, come l'omissione dell'adempimento abbia determinato, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la caducazione della misura e censura come erronea l'ordinanza impugnata che è pervenuta a diversa conclusione.
La doglianza è infondata.
Come ha invero del tutto correttamente affermato il tribunale della libertà pronunciandosi in sede di appello, la dichiarazione di apertura del dibattimento, nell'ottica del sistema di controllo sullo status libertatis disciplinato dall'art. 294 c.p.p. quale attualmente risultante a seguito di plurimi interventi novellatori (da ultimo il d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito con legge 21 aprile 1999, n. 109), svolge unicamente la funzione di segnare la scansione temporale al di là della quale l'esecuzione della misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari non richiede più, a pena di perenzione della misura, l'interrogatorio di garanzia (sez. 1^, 17.12.2002, Bianco, rv 223335): e ciò in quanto, come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 1999, una volta che sia stata introdotta la fase dibattimentale, l'immediato rapporto che in essa si determina fra soggetto sottoposto alla misura e giudice - il quale, in qualsiasi momento, può valutare anche d'ufficio la persistenza delle condizioni di applicabilità della coercizione (art. 299 c.p.p.; art. 91 disp. att. c.p.p.) - soddisfa di per sè le medesime esigenze di garanzia realizzate, nelle fasi precedenti, dall'interrogatorio predetto.
Poiché, essendo in corso il dibattimento al momento dell'esecuzione della misura, nel caso di specie il diretto contatto fra giudice e soggetto sottoposto a custodia aveva consentito nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela (ed imputet sibi l'interessato che non l'abbia sollecitato), si era dunque già realizzata quella garanzia de libertate che il ricorrente ora pretende fosse reiterata mediante lo svolgimento dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p.; ma di essa non può ritenersi venuta meno "retroattivamente" l'effettività a seguito della dichiarata nullità degli atti del giudizio, la quale inerisce alle vicende del processo di cognizione ma non rileva nel procedimento incidentale di applicazione della misura se non ai limitati fini di determinare una nuova decorrenza dei termini custodiali massimi di fase (art. 303.2 c.p.p.). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda ai sensi dell'art. 94.1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004