Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2004, n. 46859
CASS
Sentenza 11 novembre 2004

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Quando la misura cautelare è eseguita dopo che è stata introdotta la fase dibattimentale, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod.proc.pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente nella pienezza del contraddittorio la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. Nè l'effettività della garanzia de libertate realizzata con il dibattimento viene meno laddove sia dichiarata la nullità degli atti del giudizio, che rileva nel procedimento incidentale di applicazione della misura se non ai limitati fini di determinare una nuova decorrenza dei termini custodiali massimi di fase.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/11/2004, n. 46859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46859
    Data del deposito : 11 novembre 2004

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