Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4810 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA*048 10 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto -__ - cessione del SEZIONE SECONDA CIVILE credi o Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: --- - Dot . Antonio IANNOTTA - Presidente R.G.N. 20641/98 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron. 10291 Consigliere Rep. 1699 Dott. NI SETTIMJ Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Ud.13/11/00 - Rel. Consigliere Dott. ES TROMBETTA - ha pronunciato la seguente 1 S EN TENZA FT2 sul ricorso proposto da: DE TI GI, RI ES, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che li difende SILVIO, giusta unitamente all'avvocato MALOSSINI 0020 delega in atti;
ricorrenti
contro
LIRE 3000 CANCELLERIA CASSA RUR MOLINA DI LEDRO, in persona del Presidente : BRUNIATTI, elettivamente domiciliato in ROMA Moreno P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, difeso CG508511 dall'avvocato FUGANTI GIORGIO, giusta delega in atti%;B 2000 CG508512 1831 controricorrente - - -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza n. 323/98 della Corte d'Appello di UFFICIO COPIE TRENTO, depositata il 28/07/98; Rilasciata copia legale al Sig. ACQUAVIVA udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti 14007+3 18 MAG, 2001 udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. ES IL CANCELLIERE TROMBETTA;
udito 1'Avvocato MALOSSINI Silvio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato FUGANTI Giorgio, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore FT2 Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. $6918900 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONĘ. UFFICIO COPIE Rilasciata copia studia al SIG. Tomo. per diritti IL CANCELA AT984003 IRE 5000 CANCELLESA O V I AT984004 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La SS UR di IN di RO S.c.a.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Rovereto, ES MA e NI de UT deducendo: che, in data 9.7.92, EP de UT le aveva ceduto il credito pari a £. 250.000.000, dallo stesso vantato nei confronti dei convenuti, con scadenza 30.3.93, relativo ad una vendita immobiliare intercorsa fra il cedente ed i debitori ceduti;
che, notificata la cessione del credito а FT2 questi ultimi, essi avevano eccepito una parziale compensazione con un loro asserito credito vantato nei confronti del cedente, pari alla somma di £. 151.991.735, da loro versata al Credito Fondiario per l'estinzione di un mutuo contratto da EP de UT, che si era obbligato a cancellare l'ipoteca gravante sull'immobile compravenduto entro il 15.10.1992; che, nonostante la compensazione non fosse opponibile all'attrice, i convenuti avevano a lei versato soltanto la somma di £. 98.000.000. Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento della restante somma di £. 152.000.000. Costituitosi soltanto NI de UT, egli 3 chiedeva il rigetto della domanda attrice ed, in via riconvenzionale la condanna della medesima a restituire la somma di £. 21.034.135 corrispondente all'immobile dal venditore ai danni cagionati EP de UT. Il Tribunale, con sentenza 7 febbraio 1996, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di £. 152.000.000 oltre interessi e spese di causa. Su impugnazione principale di NI de UT FT2 e ES MA ed incidentale della SS UR che lamentava il mancato riconoscimento degli interessi di mora sulla somma di £. 98.000.000 per il periodo 30.3.93 data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento ed il 28.12.93 data in cui esso fu effettuato, la corte di appello di Trento, con sentenza 28 luglio 1998 rigettava l'appello principale ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava gli appellanti principali in solido al pagamento in favore della SS UR degli interessi legali così come richiesti. Premessa la diversa natura dell'eccezione di compensazione e di quella inadimpleti contractus, afferma la corte d'appello di concordare con il giudizio del Tribunale laddove ha negato che i ricorrenti con la lettera 24.3.93 del loro avvocato alla SS UR, abbiano sollevato l'eccezione di inadempimento, trattandosi, invece, di una semplice comunicazione che non ha esplicato effetti sul debito in contestazione. Essendosi i ricorrenti sostituiti all'obbligato nell'estinguere l'ipoteca, mediante il versamento di £. 151.000.000, si è, pertanto, secondo la corte, verificata una surrogazione dalla quale è scaturito il credito dei FT2 ricorrenti nei confronti del cedente, credito che non può esplicare alcuna rilevanza nel rapporto fra la cessionaria ed i debitori ceduti. Ai fini dell'eccezione di compensazione, poi, sostiene ancora la corte, ciò che rileva è la coesistenza di debiti reciproci liquidi ed esigibili, mentre è del tutto indifferente il momento in cui essi sono sorti;
per cui, nella specie, essendosi il cedente obbligato a cancellare l'ipoteca entro il 15.10.92, a tale data sorge il credito liquido ed esigibile dei ricorrenti, il quale per essere successivo alla notifica della cessione del credito, avvenuta il 9.7.92, non opponibile alla cessionaria. 5 Avverso tale sentenza ricorrono in SSzione il de UT e la MA. controricorso la SS UR di Resiste con IN di RO. Memoria dei ricorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE Deducono i ricorrenti a motivi di impugnazione: 1) la violazione ○ falsa applicazione di norme di diritto, nonché l'omessa ○ insufficiente о contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. 712 - per avere la corte erroneamente ritenuto che, con la lettera 24.3.93, i ricorrenti non abbiano contestato alla cessionaria, prima del termine di scadenza (30.3.93) del loro debito nei confronti del cedente, l'inadempimento dello stesso nei loro confronti, relativo: sia alla mancata estinzione compravenduto, come dadell'ipoteca sull'immobile obbligo da lui assunto con la scrittura privata di compravendita del 28.12.91, obbligo da adempiere entro il 15.10.92; sia ai danni dell'immobile; affermando, senza alcuna motivazione, che la lettera configuri una semplice 'comunicazione" e contestuale proposizionenon, invece, la dell'exceptio inadimpleti contractus 6 dell'eccezione di compensazione;
tutto ciò, ceduto non sia preclusanonostante al debitore l'eccezione di compensazione, tanto più quando del cedente sia la fonte del l'inadempimento credito da compensare;
2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonché il vizio di motivazione ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per avere la corte erroneamente ritenuto, non opponibile in compensazione, alla cessionaria il credito dei ricorrenti nei confronti del cedente, F12 perché sorto successivamente alla notifica della cessione, nonostante tale credito sia, invece, sorto con il contratto di compravendita del 28.12.91, subentrando il creditore cessionario nella stessa posizione del cedente. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti che vengono ad esporsi. Essendo pacificamente accertata, nella presente controversia, sia l'esistenza del contratto 28.12.91, di compravendita immobiliare intercorso fra il cedente ed i debitori ceduti;
sia l'esistenza, in forza di tale contratto, dell'obbligo a carico del cedente, di estinguere l'ipoteca gravante sull'immobile oggetto della 7 compravendita entro il 15.10.1992, obbligo rimasto inadempiuto;
sia la scadenza (al 30.3.93) dell'obbligazione di pagamento della rata di prezzo (£. 250.000.000) a carico dei debitori ceduti;
è fondamentale, nel caso di specie, di intervenuta cessione del credito di £. 250.000.000 da parte di EP de UT alla SS UR di IN di RO (cessione notificata ma non accettata dai ceduti), e quindi in un'ipotesi di opponibilità alla cessionaria, subentrata nel lato attivo del rapporto obbligatorio intercorso fra i coniugi de FT2 UT ed il cedente, delle eccezioni dai suddetti coniugi opponibili al cedente e relative al suddetto rapporto, accertare se i debitori ceduti abbiano ○ meno sollevato, prima della scadenza dell'obbligo di pagamento del prezzo a loro carico, l'eccezione di inadempimento nei confronti della cessionaria per il mancato adempimento dell'obbligo, a carico del cedente, di estinguere l'ipoteca, eccezione opponibile alla cessionaria senza limiti di tempo. Su tale punto s'incentra il contrasto fra le parti, risolto sia dal Tribunale che dalla corte d'appello negando che una eccezione di inadempimento sia mai stata proposta dagli 8 interessati, in particolare con la lettera 24.3.93 inviata dal difensore dei ricorrenti alla cessionaria SS UR. La corte d'appello, dopo aver evidenziato la esiste fra l'eccezione di differenza che e quella di compensazione, inadempimento nell'adeguarsi al riferito giudizio negativo espresso dal Tribunale, che pur su quella differenza, secondo la stessa corte, aveva sorvolato, perviene ad affermare che la lettera #12 24.3.93 non può aver avuto rilevanza diversa da quella di una semplice comunicazione, facendo (siccome necessitata)discendere tale affermazione dal fatto che gli appellanti (debitori ceduti) sostituendosi a EP de UT nell'estinguere, con il versamento di £. 151.000.000 al Credito Fondiario, l'ipoteca, avrebbero posto in essere una surrogazione dalla quale sarebbe scaturito il credito degli appellanti nei confronti di EP de UT, credito non opponibile alla SS UR (perché sorto successivamente alla notifica della cessione del credito). Così argomentando, tuttavia, la corte d'appello ha escluso la proposizione con quella lettera dell'eccezione di inadempimento facendo riferimento 9 all'eccezione di compensazione, senza dar conto del contenuto della lettera e, quindi, senza accertare se, in base a quel contenuto tenuto conto che l'eccezione ex art. 1460 c. civ., come affermato da questa corte (v. sent. 10764/99) non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali fosse evincibile la volontà non equivoca dei debitori ceduti di far valere l'inadempimento del volontà peraltro desumibile (v.debitore cedente, T2 sent. su citata) dall'insieme delle loro difese, F oltre che dalla loro condotta processuale, e del tutto compatibile con la contemporanea proposizione dell'eccezione di compensazione. Il motivo di ricorso in esame va, pertanto, accolto in relazione al vizio di motivazione dedotto. Consegue all'accoglimento di tale motivo, l'assorbimento del secondo motivo. La sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio alla corte d'appello di Brescia, che provvederà ad un nuovo esame della controversia, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio, adeguandosi ai principi esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo nei limiti di 10 cui in motivazione;
dichiara assorbito il seco ndo FT2 motivo;
cassa e rinvia, anche per spese, alla corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma il 13 novembre 2000. ES OM est Vauk, IL CANCELLIERE 01 Francesco CataniaFraficos APR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 -1Lalania 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE A 2 MAG. 2001 Serie 4 Registrato in de 21625 versate £. 310.000 al no trecentodiecimila (lire p. Il Dirigente Arga Servizi Dott.ssa Maria Graia DI FILIPPC) Responsabil izar Giudiziar (DM. RECOCHIN) 1 0 0 DI ROMA 11