Sentenza 8 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, formulato dalla Stato richiesto ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1998, configura una condizione di procedibilità dell'azione penale per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali la stessa non sia stata richiesta.
Commentari • 4
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IL cd. "principio di specialità" costituisce un limite alla perseguibilità del soggetto estradato o consegnato o all'esecuzione di una sentenza nei suoi confronti per reati diversi da quelli posti a fondamento del provvedimento di consegna, commessi prima di quest'ultima. Circolare in tema di principio di specialità nelle procedure di consegna Dipartimento per gli affari di giustizia Il Capo del Dipartimento Al Primo Presidente della Corte di cassazione Al Procuratore generale presso la Corte di cassazione Al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Ai Presidenti delle Corti d'appello Ai Procuratori generali presso le Corti d'appello LORO SEDI Al Membro Nazionale di Eurojust Al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/01/2016, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2016 |
Testo completo
3 7 0 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Sentenza n. 18 dott. Mario Gentile - Presidente - C.C. 8/1/2016 dott. Luigi Agostinacchio - Consigliere - dott. Sergio Beltrani - Consigliere - R.G.N. 42537/2015 dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore - dott. Vincenzo Tutinelli - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso la sentenza del 10/7/2015 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di: AL EN nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito per l'imputato l'avv. Carmelo Malara, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/7/2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria pronunciava, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di AL EN in ordine ai reati a lui ascritti, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di estradizione specifica. 1 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, per avere compiuto un sindacato su una condizione all'estradizione posta da uno stato estero sovrano.
2.2. inosservanza od erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 696 commi 1 e 2 cod. pen. in relazione all'art. 6 par. della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope fatta a Vienna il 20/12/1988 e ratificata dall'Italia con legge 5 novembre 1990 n. 328, in base alla quale l'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della parte richiesta.
2.3. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento della declaratoria di improcedibilità dell'azione per difetto di estradizione specifica. Segnatamente ci si duole dell'interpretazione data dal Giudice ad una delle tre condizioni poste dalla Presidenza della Corte Nazionale di Giustizia dell'Ecuador nel provvedimento del 29/11/2013 con cui è stata concessa l'estradizione in Italia di AL EN: quella per cui l'estradato non potrà essere giudicato, condannato o sottoposto a qualsiasi altra misura che incida sulla sua libertà personale per fatti anteriori e distinti da quelli che hanno motivato la sua estradizione. Lamenta il P.M. ricorrente che, nell'interpretare la suddetta clausola, giudice abbia riferito il concetto di anteriorità proprio alla concreta consegna della persona destinataria del provvedimento di estradizione allo Stato richiedente, laddove, invece, il termine consegna non è presente né nel provvedimento di concessione dell'estradizione né nella legge di estradizione dell'Ecuador. CONSIDERATO IN DIRITTO attieneLa fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte 3. all'interpretazione ed applicazione del principio di specialità in un caso di estradizione attiva. Segnatamente dagli atti risulta che AL EN è stato estradato, in forza di provvedimento emesso in data 29/11/2013 dalla Presidenza della Corte Nazionale di Giustizia dell'Ecuador, in Italia ai fini dell'esecuzione della pena allo stesso comminata nel procedimento 2 Elen denominato Rifiuti>>, di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 7/12/2010 irrevocabile il 1/3/2012; lo stesso è stato tratto in arresto in Ecuador in data 14/11/2013 ai fini provvisori estradizionali verso l'Italia e, quindi, all'esito dell'udienza tenutasi innanzi alla Presidenza della Corte Nazionale di Giustizia dell'Ecuador il 29/11/2013, è stato estradato in Italia in data 30/1/2014 ed ivi tradotto in carcere per eseguire la condanna alla pena della reclusione di anni quattro e mesi comminata con la citata sentenza. Nel corso dell'espiazione di tale pena allo stesso veniva notificata l'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento, avente ad oggetto fatti successivi a quelli accertati nel procedimento suindicato Rifiuti>>. I fatti in relazione ai quali è stata poi esercitata l'azione penale ed emessa la sentenza impugnata sono quelli di cui ai capi A) art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6 cod. pen. con particolare riferimento al ruolo ricoperto da AL EN nell'organizzazione criminale ndrangheta, quale principale punto di riferimento degli altri sodali, che riceveva ed attuava le comunicazioni del fratello e del padre detenuti, coordinava le attività di ricezione e spartizione del denaro provento dei reati e si poneva a completa disposizione degli interessi della cosca cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
reato secondo l'imputazione accertato in Reggio Calabria e provincia dal dicembre 2008 e con condotta permanente fino al novembre 2011; E) artt. 81 cpv., 110 cod. pen. 12 quinquies d.l. 306/1992 e 7 d.l. 152/1991, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale ed in particolare il provvedimento di sequestro n. 13/07 emesso in data 29/6/2007 dal Tribunale di Reggio Calabria sez. misure di prevenzione ed il successivo decreto di confisca emesso dal medesimo Tribunale in data 6/11/2009, poneva in essere le operazioni di interposizione fittizia in relazione alla Rossato Sud s.r.l. ed al Consorzio Stabile Airone Sud meglio descritte nell'imputazione, con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa;
reato, secondo l'imputazione commesso in Reggio Calabria il 16/3/2009 ed il 12/5/2009, con effetti almeno fino al settembre 2011; I) artt. 81 cpv., 110, 648 cod. pen. 7 d.l. n. 152/1991, per avere ricevuto a vario titolo ingenti somme di denaro con la consapevolezza che le stesse costituivano provento dei delitti di cui ai capi 3 kun che precedono (associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, truffa ai danni dello Stato ect..); reato commesso in Reggio Calabria dal marzo 2009 e fino almeno al settembre 2011. In linea generale occorre premettere che il principio di specialità in materia di estradizione è teso ad impedire che per un fatto precedente all'estradizione e diverso da quello di cui al relativo provvedimento, l'estradato venga giudicato o comunque sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza o di una misura cautelare. Nel caso di specie l'estradizione è stata concessa SE su base convenzionale ed in particolare in forza della Convenzione delle Nazioni Unite firmata a Vienna il 20/12/1998 inerente la repressione del traffico di stupefacenti e della legge di estradizione dell'Ecuador; quindi, in ragione della prevalenza, stabilita dall'art. 696 cod. proc. pen., in materia di estradizione, delle convenzioni internazionali rispetto alle norme contenute nel codice di procedura penale, nel caso di specie deve trovare applicazione il principio stabilito dalla citata convenzione, in forza del quale l'estradizione è subordinata al rispetto delle condizioni previste nel diritto della parte richiesta, come espressamente riportate nel citato provvedimento con il quale l'AL è stato estradato in Italia;
per quel che qui rileva dette condizioni consistono nel rispetto del principio di specialità formulato dallo Stato richiesto nei termini che seguono: < che l'estradato non potrà essere giudicato, condannato o sottoposto a qualsiasi altra misura che incida sulla sua libertà personale per fatti anteriori e distinti da quelli che hanno motivato la sua estradizione, salvo autorizzazione estensiva dell'estradizione richiesta >>. Sull'interpretazione di tale ultima clausola si fonda il ricorso proposto dal P.M. di Reggio Calabria, dovendosi, appunto stabilire se ha errato il giudicante nel fare riferimento, ai fini dell'applicazione del principio di specialità, a fatti antecedente alla consegna. Ora pur nell'oggettiva equivocità del tenore letterale della disposizione contenuta nel provvedimento dell'autorità giudiziaria ecuadoregna, ritiene il Collegio che nel provvedimento impugnato non possano ravvisarsi i vizi denunciati con il ricorso. Come sopra si anticipava, il principio di specialità consiste nell'obbligo dello Stato richiedente di procedere unicamente in ordine al fatto per il quale l'estradizione è stata concessa, fatto che, nel caso di specie, attiene all'esecuzione della pena comminata ad AL EN nel procedimento denominato "Rifiuti", definito con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 7/12/2010, esecutiva il 1/3/2012. Tale principio è espressamente contenuto nel provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria dell'Ecuador ha concesso l'estradizione in Italia, prevedendosi espressamente la possibilità che l'estradizione venga estesa ad altri fatti. Ciò non è avvenuto, in quanto, come si è visto, il P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria ha esercitato l'azione penale per i fatti sopra descritti, certamente anteriori all'estradizione dell'AL in Italia, pur non avendo provveduto ad estendere ad essi la richiesta di estradizione. Deve rilevarsi, infatti che la violazione del principio di specialità determina, in riferimento a fatti punibili con pena detentiva, anteriori e diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, una vera e propria preclusione all'esercizio dell'azione penale da intendersi quale limite alla possibilità di giudicare l'imputato per i suddetti (sez. U n. 8 del 28/2/2001, Rv. 218767). E non vale, al riguardo, argomentare, come fa il P.M. ricorrente, che i fatti di cui alla sentenza impugnata, pur essendo precedenti alla consegna all'Italia dell'AL, sono stati commessi successivamente ai fatti per i quali l'AL stesso è stato estradato, perché così verrebbero meno tutte le garanzie imposte dal procedimento di estradizione a tutela della giurisdizione della Stato richiesto. Deve, infatti, ritenersi che, quando l'Autorità Giudiziaria italiana ha proceduto nell'ambito del procedimento di cui alla sentenza impugnata, AL EN non poteva essere assoggettato alla giurisdizione italiana. Per poterlo fare, avrebbe dovuto, invece, il P.M. instaurare un procedimento di estradizione suppletiva attraverso la proposizione di una nuova domanda di estradizione avente ad oggetto i fatti sopra indicati, anteriori alla consegna e diversi da quelli in 5 3 relazione ai quali l'estradizione è stata concessa. Ciò era indispensabile per potere legittimamente esercitare la giurisdizione italiana nei confronti dell'AL, dovendosi estendere a quei fatti gli effetti dell'estradizione già concessa, cosi consentendosi all'Ecuador di esprimere il suo consenso a superare i limiti derivanti dal principio di specialità come sopra richiamato. Sulla base delle argomentazioni fin qui riportato, il ricorso proposto dal P.M. di Reggio Calabria deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M. Roma, 8 gennaio 2016 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Mario Gentile Dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone Hario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 GEN. 2016 IL CANCELLIERE EMAD E Claudia Pianelli R P U S * 6