Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 febbraio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2020 |
Commentari • 131
- 1. anno 2020 - Pagina 16https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 L'abbattimento di barriere architettoniche in immobili di interesse storico e architettonico (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 15 ottobre 2019 – 14 gennaio 2020, n. 355) Ai sensi dell'art. 4, l. 9 gennaio 1989, n. 13, l'amministrazione può negare l'autorizzazione per realizzare opere edilizie volte all'abbattimento di barriere architettoniche in immobili di interesse storico e architettonico nella sola ipotesi in cui le opere in questione arrechino grave e serio pregiudizio all'intero fabbricato. La speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 […] L'Adunanza Plenaria sulla rinuncia abdicativa quale causa di cessazione dell'illecito permanente dell'occupazione …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 17Provvedimento: Pubblicato il 08/01/2026 N. 00017/2026 REG.PROV.COLL. N. 00545/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 545 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da FR IN, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Chierroni, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli n. 2; contro Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella …Leggi di più...
- art. A.31 D.P.R. 31/2017·
- art. 34 bis D.P.R. 380/2001·
- art. 33 D.P.R. 380/2001·
- art. 21-nonies L. 241/1990·
- art. 13 L. 13/89·
- giurisdizione amministrativa·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 167·
- barriere architettoniche·
- art. 142 L.R. 1/2005·
- tolleranze costruttive·
- art. 167 D.Lgs 42/2004·
- art. 198 L.R. 65/2014
Versioni del testo
- Art. 1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all' articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , ed all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile . ((Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.)) 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile , possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma , e 1121, terzo comma, del codice civile . - Art. 3. (( 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati )) 2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.