Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 febbraio 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 luglio 2020 |
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- 1. anno 2020 - Pagina 16https://dirittifondamentali.it/
Categoriaanno 2020 L'abbattimento di barriere architettoniche in immobili di interesse storico e architettonico (Consiglio di Stato, sez. II, sent. 15 ottobre 2019 – 14 gennaio 2020, n. 355) Ai sensi dell'art. 4, l. 9 gennaio 1989, n. 13, l'amministrazione può negare l'autorizzazione per realizzare opere edilizie volte all'abbattimento di barriere architettoniche in immobili di interesse storico e architettonico nella sola ipotesi in cui le opere in questione arrechino grave e serio pregiudizio all'intero fabbricato. La speciale disciplina di favore contenuta nella l. 9 […] L'Adunanza Plenaria sulla rinuncia abdicativa quale causa di cessazione dell'illecito permanente dell'occupazione …
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Aprire una palestra, anche in franchising, può essere una decisione imprenditoriale valida per chi è appassionato di fitness e salute, ed è disposto a investire tempo, sforzi e risorse per costruire un'attività di successo. La stima totale per aprire una palestra va da un minimo di 80mila ad un massimo di 300mila euro ed oltre, a seconda delle dimensioni, della posizione e del livello di allestimento. L'industria del fitness è in continua espansione. Con l'aumento della consapevolezza dell'importanza di uno stile di vita sano, il mercato delle palestre continua a crescere. Ciò significa che ci sono opportunità continue per attirare nuovi clienti e far crescere l'attività. Vediamo nel …
Leggi di più… - 5. Chiedere certificati medici ai condòmini: è legale?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 26 luglio 2024
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Perugia, sentenza 28/11/2025, n. 1430Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale nella persona del giudice onorario NC LI Di FI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 3228/2018 R.G. promossa da ( ) con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1 Alfì e dell'Avv. Veronica Mezzasoma elettivamente domiciliata in Perugia via Puccini 63 ATTRICE Contro (C.F. ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'Avv. David Giuseppe Apolloni elettivamente domiciliato in Perugia via XIV Settembre 71 CONVENUTO Oggetto: responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. …Leggi di più...
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- 2. Trib. Foggia, sentenza 29/10/2025, n. 1824Provvedimento: N. R.G. 1481/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa RI EN de UR, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1481/2020 promossa da: , , quali genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 CP_2 minore , con il patrocinio dell'avv.to TREMATORE Persona_1 SALVATORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il difensore, corso Matteotti n. 295, Torremaggiore, (FG); ATTORI contro , in Controparte_3 persona del Direttore Generale e del legale rappresentante pro - tempore, con il patrocinio degli avv.ti SANTARELLI …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all' articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , ed all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile . ((Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.)) 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile , possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma , e 1121, terzo comma, del codice civile . - Art. 3. (( 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati )) 2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.