Legge 9 gennaio 1989, n. 13

Commentari107

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Nel corso di un giudizio civile - nel quale una cittadina statunitense e una cittadina italiana, «in proprio e nella dichiarata qualità di genitori del figlio minore» (nato a Pontedera), lamentavano che «l'ufficiale dello stato civile del Comune di Pisa si era rifiutato di ricevere la dichiarazione di nascita espressa congiuntamente dalla ricorrente cittadina statunitense quale madre gestazionale, e dalla ricorrente cittadina italiana quale madre intenzionale, in forza del consenso alla fecondazione eterologa (avvenuta in Danimarca)» - l'adito Tribunale ordinario di Pisa, sezione civile, in composizione collegiale, ritenutane la rilevanza al fine del decidere, ha …

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  • 2Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
    https://www.brocardi.it/

  • 3Condominio: gli ascensori
    https://www.studiocataldi.it/

    Regime di proprietà dell'ascensore Occorre precisare, però, che l'ascensore condominiale è da considerarsi di proprietà comune quando lo stesso è originariamente installato nell'edificio all'atto della sua costruzione, a meno che il contrario non risulti dal titolo. Qualora, invece, venga installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini, ovvero da uno solo dei condomini, esso appartiene in proprietà al condomino o ai condomini che lo hanno impiantato a loro spese, "purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione …

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  • 4Cassazione: la barriera architettonica nei pubblici uffici è discriminazione indiretta del disabile
    Maria Avossa · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Commento a Cass. civ., Sez. III, sent. 13 febbraio 2020, n. 3691 Il diritto delle persone disabili di accedere autonomamente a strutture, aree pubbliche o edifici aperti al pubblico, è assicurato in loro favore dalla legge n. 67 del 2006, mediante l'eliminazione delle barriere architettoniche ivi presenti. L'interpretazione conforme alla Costituzione individua l'«accessibilità» come una «qualitas» essenziale degli edifici, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici. Ciò risponde all'esigenza di una generale …

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  • 5Sentenza Cassazione Civile n. 23666 del 31
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 31/08/2021), n.23666 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. CARRATO Aldo – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 12162 – 2016 R.G. proposto da: B.F., – c.f. (OMISSIS) – in proprio e quale erede di B.A., elettivamente domiciliata in Roma, alla via Appia Nuova, n. 478, presso lo studio dell'avvocato Luigi Bugliosi che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al …

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Giurisprudenza+500

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  • 1Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 278
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 26 febbraio 2025, la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3327 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Giuseppe Podda, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione OPPONENTE CONTRO in persona …
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    • alloggi di servizio·
    • determinazione canone locazione·
    • competenza legislativa statale·
    • prescrizione quinquennale·
    • interessi moratori·
    • competenza legislativa regionale·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • prova scritta credito·
    • compensazione spese legali

  • 2Trib. Taranto, sentenza 25/09/2025, n. 2010
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.488-2024 R.G.; tra e , rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Panico - Parte_1 Parte_2 ricorrenti; e , , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 Avvocati Cataldo Fornari e Daniele Maranò - resistenti; e , rappresentati e difesi dagli Avvocati Parte_4 Parte_5 Cataldo Fornari e Daniele Maranò - resistenti; , rappresentato e difeso dall'Avv. Nestore Thiery - resistente; Controparte_3 , rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Grimaldi – resistente; Parte_6 …
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    • abbattimento barriere architettoniche·
    • compensazione spese processuali·
    • legittimazione attiva·
    • Legge 67/2006·
    • discriminazione indiretta·
    • risarcimento danni·
    • art. 1120-1121 c.c.·
    • art. 1102 c.c.·
    • revoca patrocinio a spese dello Stato·
    • onere della prova

  • 3Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1527
    Provvedimento: R.G.N. 1779/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Sara Tragni Presidente Dott. Maria Grazia Federici Consigliere Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 14.6.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1390/2024, pubblicata il 09/05/2024, TRA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZA Parte_1 C.F._1 ANTONIO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LOVANIO 10, presso lo Studio del predetto …
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    • delibera meramente preparatoria·
    • impugnazione delibera assembleare·
    • art. 1120 c.c.·
    • mediazione obbligatoria·
    • art. 1123 c.c.·
    • interesse ad agire·
    • barriere architettoniche·
    • soccombenza virtuale·
    • clausola compromissoria·
    • spese condominiali

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. III, sentenza 09/06/2025, n. 258
    Provvedimento: Sentenza n. 258/2025 Depositato il 09/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 3, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: DE SENSI BALDOVINO, Presidente e Relatore CECI ROSSANA, Giudice MANCA ANTONELLO, Giudice in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 23/2025 depositato il 15/01/2025 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Sorso …
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    • IMU·
    • giurisprudenza Cassazione·
    • D.M. 22/04/2008·
    • edilizia residenziale sociale·
    • alloggi sociali·
    • art. 13 D.L. n. 201/2011·
    • vicinanza della prova·
    • principio di collaborazione e buona fede·
    • esenzione IMU

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. III, sentenza 19/02/2025, n. 286
    Provvedimento: Sentenza n. 286/2025 Depositato il 19/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 3, riunita in udienza il 17/02/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale: ET LU, Presidente MONACA GIOVANNI, Relatore CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice in data 17/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 58/2023 depositato il 05/02/2023 proposto da Ricorrente 1 - P.IVA 1 Difeso da Difensore 1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 -C.F. Rappresentante 1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Comune di Porto Torres elettivamente domiciliato …
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    • giurisdizione tributaria·
    • IMU·
    • obbligo dichiarativo·
    • art. 13 D.L. 201/2011·
    • D.M. 22/04/2008·
    • alloggi sociali·
    • vicinanza della prova·
    • principio di collaborazione e buona fede·
    • esenzione IMU
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
    2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
    3. La progettazione deve comunque prevedere:
    a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
    b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unita' immobiliari;
    c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
    d) l'installazione, nel caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
    4. E' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. 1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all' articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 , ed all' articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 , nonche' la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile . ((Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile.)) 2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice civile , possono installare, a proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
    3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma , e 1121, terzo comma, del codice civile .
  • Art. 3. (( 1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati )) 2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.