Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3527 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0.ME DE OPOLO ITALIANO. LA CORTE SUBLEMA DI ASSEZIONE Ogg.: Lavoro SEZIONE LAVORO R. G. 21808/01 composta dai seguenti Magistrati: Cron. N. 8051 1.Dott. Stefano Ciciretti -Presidente- Rep. N. 2" Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 3.12.2002 3. " Corrado Guglielmucci -Consigliere- 4. " Attilio Celentano -Consigliere- 665. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA personasdei ALITALIA -Linee Aeree Italiane S.p.A., in legale rappresen- tantę pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle 18 Tre Madonne, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Marazza, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso Ricorrente 5062
CONTRO
PE LU, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana 58, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Massatani, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente 2 per la cassazione della sentenza n. 27644 del Tribunale di Roma del 5.7.2000/13.9.2000 nella causa n. 5603/6192 R. G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Domenico De Feo per l'Alitalia e l'Avv. Maurizio Massatani per la OL;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, LU OL impugnava il li- cenziamento, a lei intimato dall'ALITALIA S.p.A. con lettera del 22.12.1994 in relazione alle frasi oltraggiose pronunciate nei confronti di tre passeggeri e al successivo comportamento da lei tenuto, mentre era in servizio quale assistente sul volo AZ n. 2115 del 21.11.1994. All'esito l'adito Pretore di Roma con sentenza del 17.12.1996 dichiarava la temporanea inefficacia del licenziamento fino alla cessazione dello stato di malattia, dichiarava il diritto della Vol- pe all'indennità di malattia e, ritenuta l'esistenza di un giustifi- cato motivo oggettivo di recesso per inadempimento della lavo- ratrice, condannava l'ALITALIA al pagamento dell'indennità di preavviso. Proposto appello da parte di entrambe le parti, il Tribunale di depositata il 13.9.2000, in riformaRoma con sentenza dell'impugnata decisione, dichiarava l'illegittimità del licenzia- 3 mento con l'ordine di reintegrazione della lavoratrice ed la con- danna della società al pagamento dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno di decorrenza del licen- ziamento fino all'effettivo reintegro, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali ed accessori. Il giudice di appello osservava che la sanzione irrogata era pale- semente sproporzionata, tenuto conto che l'epiteto era stato pro- nunciato a fronte del comportamento irrispettoso di alcuni pas- seggeri, i quali, a dispetto dell'invito in senso contrario legitti- mamente impartito ai fini della corretta effettuazione dello sbar- co, persistevano nell'attraversare il vano cucina invece di utiliz- zare il percorso loro indicato. Il giudice di appello aggiungeva che la frase in contestazione non era stata rivolta nei confronti di uno specifico passeggero, sicché non aveva assunto i connotati di un'offesa gratuita rivolta alla clientela Alitalia quanto piuttosto quelli di uno sfogo maturato nell'ambito di uno sbarco, che la OL non riusciva a gestire in maniera regolare ed ordinata, anche per la sua stanchezza conse- guente all'effettuazione di ben tre voli nella stessa giornata nella tratta Roma- Milano. Il Tribunale traeva elementi a favore della OL dal suo prece- dente comportamento improntato a gentilezza ed educazione ver- so i passeggeri. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione la ALITALIA S.p.A. con due motivi, illustrati con memoria. La OL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 2119 Cod. Civ. e dell'art. 1363 n. 3 nell'interpretazione del Co- dice Disciplinare, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., nonché vi- zio di motivazione su punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sostiene al riguardo che il Tribunale, nell'intento di minimizzare la grave violazione commessa dalla Sig.ra OL, ha svolto af- fermazioni apodittiche, che non trovano alcuna giustificazione negli atti di causa e che risultano spesso contraddittorie. In particolare da un analitico esame delle risultanze istruttorie (in specie dichiarazione dei testi escussi Fagioli, Palleschi, Mara- viglia, D'Antonio) la ricorrente deduce che il giudice di appello avrebbe dovuto non già limitarsi a rilevare che uno dei più testi aveva fornito indicazioni contrarie a quanto riferito dagli altri, ma avendo ritenuto di dovere valutare anche tale circostanza ai fini del decidere- avrebbe dovuto optare, motivatamente, per una delle due versioni che dello stesso fatto erano state fornite. In questa ottica viene osservato che il Tribunale, pur avendo ac- certato l'avvenuta pronuncia da parte della OL dell'epiteto nei confronti dei passeggeri, ha dato una erronea valutazione delle diverse circostanze di contorno dell'episodio principale in di- scussione, con riguardo: a) alle scuse ai passeggeri;
b) alla inibi- zione all'attraversamento del galley (vano cucina); c) al rifiuto 5 del proprio nominativo da parte della OL;
d) al tentativo della stessa di coprire la targhetta portanome con un cappotto;
e) alla presunta stanchezza della lavoratrice a seguito dei precedenti voli nella tratta Roma- Milano. Accanto a tali errori di motivazione viene contestato un errore di diritto, per avere il Tribunale dato rilievo all'assenza di prece- denti disciplinari a fronte di un comportamento (pronuncia di espressioni ingiuriose nei confronti dei passeggeri) che di per sé solo minava alla base la stessa funzione dell'assistente di volo e quindi giustificava il venir meno del rapporto di lavoro. La ricorrente ritiene, infine, erronea la motivazione relativa all'interpretazione del Codice Disciplinare, volta a negare che l'epiteto pronunciato a bordo dell'aereo nei confronti di alcuni o di tutti i passeggeri non sostanzi un comportamento in servizio gravemente lesivo dell'immagine e del prestigio della società, come pure erronea considera la valutazione comparativa con altre condotte, da valutarsi con riguardo all'impatto che ciascuna può avere sull'immagine dell'azienda e sull'interesse di questa alla corretta esecuzione della prestazione. Da parte sua la resistente OL deduce inammissibilità delle av- verse censure ed in ogni caso infondatezza delle stesse. Valutate le opposte linee difensive, questa Corte ritiene di non condividere le doglianze della ricorrente, perché prive di pregio. Al riguardo si rileva che secondo costante indirizzo di questa Corte, che si condivide pienamente, la valutazione delle risultan- ze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che altri- come la scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sor- reggere la motivazione- involgono apprezzamenti di fatto riser- vati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione delle altre, incontra il solo limite di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (in questo senso ex plurimis Cass. senten- za n. 11479 del 12 ottobre 1999; Cass. sentenza n. 2008 del 12 marzo 1996). Orbene nel caso di specie il giudice di appello ha proceduto all'esame del materiale probatorio, indicando in modo adeguato le ragioni del proprio convincimento, mentre la ricorrente ha proposto una diversa valutazione delle risultanze testimoniali ed una diversa ricostruzione dei fatti, il che, come già si è detto, non è consentito al giudice di legittimità. D'altro canto il ragionamento seguito dal Tribunale non presenta vizi di illogicità e contraddittorietà proprio in relazione alla rico- struzione complessiva della vicenda e nel quadro di una valuta- zione ponderata di tutti gli elementi acquisiti al giudizio. Del pari non coglie nel segno la censura della ricorrente Alitalia avente ad oggetto l'interpretazione del codice disciplinare, giac- ché tale interpretazione è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di le- 7 gittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 2494 del 21 marzo 1997; Cass. sentenza n. 359 del 17 gennaio 1996; Cass. sentenza n. 4558 del 19 maggio 1990). Nel caso di specie il Tribunale si è mantenuto nei limiti in prece- denza indicati dando contezza dell'iter logico seguito, valutando la condotta tenuta dalla OL in rapporto alle disposizioni del codice disciplinare e giungendo alla conclusione che, nel quadro di tutte le circostanze accertate, la condotta stessa, pur censura- bile, non dovesse essere punita con la massima sanzione discipli- nare del licenziamento. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione dell'art. 213 C.P.C., per avere il giudice di appello disatteso la richiesta di informazioni presso la Direzionale regionale del Lavoro in or- dine all'esistenza di rapporti di lavoro instaurati dalla OL do- po il licenziamento e alla conseguente detraibilità di importi per- cepiti in relazione a tale ultima attività. Anche questa doglianza è infondata. Correttamente il Tribunale non ha accolto la richiesta di informa- zioni ex art. 213 C.P.C., in quanto con essa è stato sollecitato un accertamento di tipo esplorativo presso l'anzidetta amministra- zione senza l'indicazione di alcuna specifica e concreta deduzio- ne relativa a produzione di reddito (c.d. aliunde perceptum). 0 0 Sul punto va ribadito, in conformità a costante orientamento giu- risprudenziale, che il potere inquisitorio del giudice non sostitui- sce l'onere della prova incombente sulla parte, è di carattere di- screzionale ed è soggetto al solo limite di una congrua motiva- zione, il che nel caso di specie si è verificato. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in € 1,00, oltre € 2500/00 (duemilacinquecen- to) per onorario. Così deciso in Roma addì 3 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore прпоскин Alessandro be neuzi) Cepo tato in Cancelleria 10 MAR. 2003 عب elle If GANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, LA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-6-73 N. 533