Sentenza 14 gennaio 2002
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 3 giugno 2024, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), «limitatamente alle parole "In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato" (in via generale o, in subordine, con riguardo al solo reato ex art. 116 co. 15 d.lgs. 285/1992)», e, in via consequenziale, dell'art. 5 del medesimo …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 19 settembre 2023 (r. o. n. 141 del 2023) il Tribunale ordinario di Nuoro, sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui punisce con sanzione penale chi, in precedenza sottoposto a misura di prevenzione personale, guidi un autoveicolo o un motoveicolo senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
་ ་ ་ 0 0354/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL NO ZIONE LA CORTE SUPRE Oggetto And to arricens SEZIONE TERZA CIVILE me co faciteauto PA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA - Presidente R.G.N. 4367/99 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron. .650. Dott. Bruno DURANTE Consigliere 105 Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere CORTE SUP E ha pronunciato la seguente Richiesta coola studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 310 per diritti sul ricorso proposto da: 14 GEN. 2002 IL CANCELLIERE LA SICUREZZA SRL, Istituto di Vigilanza privata, in persona dell'amministratore Delegato Emma Acerbo, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G 155 133000 AVEZZANA 13, presso lo studio dell'avvocato BONIFAZI CANCELLERIA LUCIANA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente OH675551
contro
DH675552 COMUNE DI ISCHIA, in persona del Sindaco p.t. Luigi Telese, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso gli avvocati SALVATORE TRANI, 2001 SILVIO TRANI, FRANCESCO TRANI, lo difende giusta 1731 delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 461/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, I°Sezione Civile emessa il 18/2/1998, depositata il 03/03/98; RG.2043/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato LUCIANA BONIFAZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 febbraio 1993, la S.r.l. La Sicurezza citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Ischia per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di lire 8.568.000, oltre rivalutazione ed interessi, a norma degli artt. 2041 e 2042 c.c. somma in questione riguardavaLa il mancato due fatture per l'incarico di pagamento di dell'istituto scolastico alberghiero vigilanza affidatole dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990, per il corrispettivo mensile di lire seicentomila, e successivamente prorogato ed esplicato dal 1° aprile al 30 settembre 1990. Il Comune costituitosi eccepì la nullità del rapporto contrattuale per difetto di prova scritta, l'insussistenza dei requisiti dell'azione di e 1'improponibilità della indebito arricchimento domanda a seguito del proprio dichiarato stato di dissesto finanziario. Il Tribunale dichiarò inammissibile l'azione di indebito arricchimento, in applicazione dell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989, conv. in 1. n. 144 del 1989. Proposto 3 r appello, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3 marzo 1998, lo rigettò, confermando la sentenza del Tribunale e ritenendo che, in base all'art. 23 del d.l. sopra richiamato, sussidiarietà per mancava l'elemento della di ingiustificato l'esperimento dell'azione arricchimento. Avverso questa sentenza, la S.r.l. La Istituto di vigilanza privataSicurezza S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Comune di Ischia resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente omessa, erronea e contraddittoriadeduce la motivazione nella valutazione della prova>>. In sintesi, il vizio di motivazione consisterebbe in ciò, che la sentenza impugnata non aveva considerato che la richiesta di proroga del servizio implicava il riconoscimento dell'utilità e che la prestazione era stata effettuata. Il motivo è infondato. 4 r * La Corte territoriale ha ritenuto che, sulla scorta dell'art. 23 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 conv. in 1. 2 aprile 1989, n. 144 (abrogato n. 77, dall'art. 123 del d.lgs. 25 febbraio 1995, sostanzialmente riprodotto nell'art. 35 dello ma stesso decreto), l'azione d'indebito arricchimento nei confronti del comune non poteva essere esperita. A fronte di questa argomentazione, il punto sviluppato nel motivo relativo alla valutazione della prova e all'avvenuta prestazione non ha il carattere di decisività richiesto dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa artt. 2041 e 2042 C.C.applicazione degli L'utilità della prestazione era stata riconosciuta dall'ente tramite una lettera dell'assessore. In riconosciuto dalla giurisprudenza ogni caso, come di legittimità, il riconoscimento dell'opera M poteva essere anche implicito e risultare dal fatto che l'ente era addivenuto alla concreta utilizzazione dell'opera o della prestazione. 5 ل ا Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 5 del d. lgs. 15 settembre 1997, n. 342 entrato in vigore nelle more del giudizio, deducendo che sulla base di questa e considerato che il servizio era disposizione stato di utilità del Comune doveva trovare accoglimento l'azione di arricchimento. I due motivi sopra riportati che possono essere trattati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, poiché riguardano entrambi l'ambito dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione sono infondati.
3. L'art. 23 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, conv. in legge 2 aprile 1989, n. 144 prevedeva, al comma 3, che, per province, comuni e comunità montane, qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistono la autorizzativa nelle forme previste deliberazione dalla legge e dichiarata о divenuta esecutiva, nonché l'impegno contabile registrato dal ragioniere о dal segretario, ove non esista il 6 r competente capitolo del bilancio ragioniere, sul terzi da comunicare aiprevisione, di precisando, altresì, che per i interessati >>, lavori di somma urgenza l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza>>. A sua volta, il comma 4 in caso di violazionedisponeva che, dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore о il funzionario che abbiano consentito la fornitura>>. Le norme in questione abrogate dall'art. 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 del 1995, ma sostanzialmente riprodotte nell'art. 35 dello stesso decreto, successivamente rifluito nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000 - sono state ritenute non in contrasto con gli artt. 3 e 24 dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 446 del 1995. Successivamente, la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 295 del 1997 ha ritenuto insussistente anche un contrasto con l'art. 28 Cost. Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, le disposizioni sopra indicate danno luogo ad una disciplina che comporta l'imputazione alla sfera giuridica ediretta 10 funzionario)personale dell'amministratore di spesa che non si degli effetti dell'attività criteri contabili svolga nell'osservanza dei relativi alla gestione degli enti locali. E ciò con lo scopo non irragionevole di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali di far sì, e dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati>> 8 r (Corte cost. n. 295 del 1997). Più specificamente, la Corte, nel ritenere insussistente il contrasto con l'art. 28 Cost., ha rilevato che il tratto caratterizzante della disposizione in questione sta nel prevedere un rapporto contrattuale che sussiste esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario (o l'amministratore) che ha l'effettuazione dei lavori. In autorizzato sostanza gli atti di acquisizione di beni e servizi in esame solo apparentemente sono riconducibili all'ente locale, mentre, in effetti, si verifica una vera e propria scissione del rapporto di immedesimazione organica tra amministrazione. Ma proprio agente e pubblica tale frattura del nesso organico con l'apparato pubblico, rendendo estraneo l'ente locale agli impegni di spesa irregolarmente assunti, impedisce di ricondurre il caso in esame agli schemi della responsabilità dell'amministrazione, di invocare а sostegno della non consentendo questione dell'art. 28 della il parametro Costituzione, che, nel contemplare la responsabilità dell'amministrazione accanto а 9 r quella degli agenti pubblici, presuppone, in via di principio, che si tratti di attività riferibile all'ente stesso>>. Anche la giurisprudenza di questa Corte ha affermato in più occasioni il principio secondo cui l'azione di indebito arricchimento, che è di natura sussidiaria, non è esperibile nei confronti degli enti indicati nell'art. 23 del d.l. n. 66 del 1989 per ottenere il pagamento di una fornitura effettuata senza la delibera normativamente prevista perché, ai sensi della norma indicata, il danneggiato può agire dell'amministratore edirettamente nei confronti del funzionario che l'ha consentita (v. per es. Cass. 30 maggio 1997, n. 4820; 29 luglio 1997, n. 7085; 24 settembre 1997, n. 9373; 25 novembre 1998, n. 11969; 3 agosto 2000, n. 10199; 5 ottobre 2000, n. 13296). Quanto detto rende evidente 1'infondatezza del secondo motivo di ricorso in sé considerato (prescindendo, cioè, per ora dall'esame dello ius superveniens), in quanto la Corte territoriale, sulla base delle norme sopra indicate e in 10 r conformità della richiamata giurisprudenza di - che il collegio condivide ha questa Corte ritenuto che l'azione d'indebito arricchimento non potesse essere esperita, mancando il requisito della sussidiarietà.
4. Sul quadro normativo sopra riportato è intervenuto il legislatore con l'art.nuovamente 5, del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, che ha sostituito la lett. e) del comma 1 dell'art. 37 del d. lgs. 25 febbraio 1995, n. 77. La disposizione è stata poi trasfusa nell'art. 194, comma 1, lett. e) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. E' questo ius superveniens che la società ricorrente invoca per sostenere l'attuale esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della P.A., nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento, e per censurare sul punto la sentenza impugnata. La norma in questione è entrata in vigore successivamente alla precisazione delle conclusioni in appello e doveva essere dunque 11 N considerata d'ufficio dalla Corte d'appello, con la conseguenza che è ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che su di essa si fonda.
5. Lo ius superveniens costituito dalla disposizione sopra indicata non rende censurabile la sentenza impugnata, che ha reso un dispositivo conforme a diritto, cosicché questa Corte può limitarsi ad integrare sul punto la motivazione. L'esame delle nuove disposizioni può compiersi partendo dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. 18 n. 267), che riproduce agosto 2000, sostanzialmente, per quanto qui interessa, le norme sopra indicate e consente una più organica disamina della materia. Vanno in proposito esaminati gli artt. 191, comma 4 e 194, comma 1, lett. e). L'art. 191, sotto la rubrica Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese che riproduce l'art. 35 del d. l.gs n. 77 del 1995 prevede al comma 4 che Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 12 97 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, tra il privato fornitore elettera e), l'amministratore, funzionario о dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate о continuative detto effetto si possibili leestende a coloro che hanno reso singole prestazioni>>. I commi 1, 2 e 3 riguardano rispettivamente la necessità di effettuarepoi, spese solo se sussiste l'impegno contabile e l'attestato della copertura finanziaria, la disciplina delle spese previste dai regolamenti economali e la disciplina dei lavori pubblici di somma urgenza. L'art. 194, intitolato Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio>>, al comma - che riproduce come s'è detto la lett. 1, lett. e e dell'art. 37 del d.ls n. 77 del 1995, nel testo risultante a seguito della modifica introdotta + dall'art. 5 del d. lgs. n. 342 del 1997 - prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, con diversa periodicità 13 97 stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti derivanti da:...e) acquisizionefuori bilancio di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti dimostrati utilità ed degli accertati e l'ente, nell'ambito arricchimento per dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza>>. Con la nuova disciplina rimane, dunque, ferma la regola della conclusione del rapporto obbligatorio con l'amministratore il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura al di fuori degli impegni contabili, salva la possibilità di un riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio. Più specificamente, con la previsione della possibilità del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'acquisizione di beni e servizi in violazione delle regole poste dai primi tre commi dell'art. 194 si è consentito all'ente, attraverso il meccanismo della deliberazione consiliare (che provvede anche per 14 r di riconoscere a il finanziamento della spesa), assunte irritualmente posteriori le obbligazioni funzionario dal dall'amministratore, dal sulla base della dipendente, che altrimenti disciplina legislativa in vigore dal 1989, sarebbero rimasti direttamente a carico di quelli, senza possibilità di imputazione all'ente. Il legislatore, ritenendo evidentemente troppo rigida la precedente disciplina, ha consentito il riconoscimento di debiti assunti irritualmente fuori bilancio, circondando tuttavia la fattispecie di particolari garanzie e subordinando il riconoscimento ad una formale deliberazione consiliare di riconoscimento del debito nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza>>, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione. 15 r Il quadro normativo sopra tracciato rende chiaro che il giudice non può sostituirsi all'amministrazione affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni legislatore, perché l'ente possa indicate dal riconoscimento. E' una conclusione procedere al questa imposta, oltreché dai principi, dal tenore letterale della norma, dalla sua ratio, come sopra indicata e dall'interpretazione complessiva. Per quest'ultimo profilo sembra sufficiente Osservare che, ove si volesse ritenere sussistente un diritto al riconoscimento giustiziabile dinanzi al giudice, in presenza e nei limiti degli dimostrati utilità ed arricchimentoaccertati e per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza>>, non comprenderebbe poi il mantenimentosi del principio della sussistenza del rapporto obbligatorio unicamente tra il terzo e l'amministratore il funzionario che ha irritualmente autorizzato i lavori o i servizi. 16 ( E' opportuno precisare, che nel caso di specie non si chiede che il giudice pronunzi il riconoscimento del debito fuori bilancio in luogo ma si chiede l'accoglimentodell'amministrazione, della domanda di indebito arricchimento, previo 109T 129.11 e arricchimento peraccertamento dell'utilità 5165 1456T l'ente. Si è già detto, tuttavia, che l'azione di (TOT. 180,76 indebito arricchimento, sulla base delle norme 17.00 806T vigenti in materia, non può essere esperita, 6 7 . 7 mancando il carattere della sussidiarietà, mentre 4 1 per il pagamento del debito un Occorre riconoscimento da parte dell'ente.. Per quanto sopra detto il ricorso dev'essere rigettato. per laSussistono giusti motivi spese delcompensazione tra le parti delle AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 giudizio di cassazione. 4Registrato in d2 GEN. 2005 brig al may so verenity of 22.76
P.Q.M.
COUTO RENCONOVANTADUE 76) La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del (Dottsca Mora #Responsable de (Dr. M/ W giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE My Lavara Depositata in Cancelleria quro oggi, li 1/1/1.02 M E IL CANCELLIERE C1 R P Gina Caspli IL CANCELLIERE C: Gina Casoli 17