Sentenza 31 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di impugnazioni, deve ritenersi inammissibile, in quanto non previsto dalla legge, il ricorso incidentale per cassazione, ne' è possibile desumere dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui all'art.595 cod. proc. pen., l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale, applicabile anche al ricorso in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2001, n. 30597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30597 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 31/01/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA " N. 160
3. Dott. STEFANO MENACI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 40041/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste;
avverso la sentenza in data 10 aprile 2000 pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Tolmezzo nei confronti di RO RI HA, nato a [...] (A) il 2 gennaio 1968;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza e l'inammissibilità dell'appello incidentale.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 10 aprile 2000, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Tolmezzo ha condannato RO RI HA alla pena di due mesi e ventisei giorni di reclusione, convertita in L.
6.450.000 di multa, in quanto responsabile dei reati previsti dagli art. 81 cpv., 337, 660, 668 2^ comma e 635 cpv. n. 3 c.p.. Con la stessa sentenza ha dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti del detto imputato in ordine al reato di cui agli art. 581, 61 n. 2, 81 cpv. c.p..
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste, denunciando violazione di legge, poiché, nonostante il richiamo erroneo all'art.581 c.p., il relativo capo d'imputazione recava puntuale descrizione di un fatto di lesioni personali, continuate in quanto commesse in danno di tre pubblici ufficiali e aggravate in quanto finalizzate al delitto di resistenza;
il giudice, pertanto, avrebbe dovuto dare al fatto un'appropriata qualificazione giuridica e, trattandosi di reato perseguibile di ufficio, procedere al giudizio di merito. Con memoria in data 12 luglio 2000, denominata atto di appello incidentale ex art. 595 c.p.p., l'imputato, dopo aver rilevato che dai certificati medici rilasciati dal pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo non era desumibile uno stato di malattia significativo ai termini dell'art. 582 c.p., ha chiesto la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale. Ciò posto, e prima di esaminare i ricorsi dianzi cennati, è opportuno sottolineare che, a fronte di una decisione pronunciata all'esito di giudizio abbreviato e intendendo ottenere una diversa formula contro la statuizione di proscioglimento pronunciata in relazione al reato di cui all'art. 581 c.p., il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste ha correttamente proposto ricorso per cassazione a termini dell'art. 43 c.p.p.. Ne deriva l'inammissibilità dell'impugnazione, qualificata "atto di appello incidentale ex art. 595 c.p.p.", proposta dall'imputato in conseguenza del ricorso del Procuratore generale. Infatti, dall'espressa previsione dell'appello incidentale di cui al citato art 595 c.p.p., non è possibile desumere l'esistenza della più generale categoria dell'impugnazione incidentale valevole anche nel giudizio di cassazione. Comunque tale potere sarebbe precluso all'imputato, il quale, avendo ottenuto pronuncia ampiamente liberatoria sul punto in contestazione, non può proporre appello principale a norma dell'art. 443 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 18/6/93 Rabiti).
Non può, quindi, avere alcun seguito la richiesta dell'imputato volta ad ottenere la conversione in appello dell'anzidetto ricorso. È invece meritevole di accoglimento il ricorso principale del Procuratore.
Rammentato che in tema di contestazione dell'accusa si deve avere riguardo, più che alla enunciazione di norme legislative, alla specificazione del fatto, è indubbio che nella contestazione di cui al capo della rubrica, erroneamente ricondotto nell'ambito dell'art.581 c.p., sono individuabili i tratti caratteristici del reato di lesioni plurime volontarie aggravate. In tal senso depone l'indicazione con precisione estrema di traumi contusivi e alterazioni patologiche, sia pure superficiali, all'organismo derivanti da lesioni del tessuto cutaneo, volontariamente prodotte e finalizzate al delitto di resistenza.
E poiché risulta certo, stante il tenore della sentenza, si impone la qualificazione come lesioni plurime aggravate dell'anzidetto reato e l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione sul più grave reato di cui all'art. 337 c.p.. La stessa sentenza va annullata senza rinvio per quanto concerne il reato di cui all'art. 688, 1^ c., c.p. (stante il tenore della contestazione) perché non è più previsto come reato, con conseguente eliminazione della relativa pena applicata a titolo di continuazione.
All'inammissibilità dell'impugnazione del RO segue a norma di legge la sua condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore del ricorso, di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del P.M., qualificato il reato di cui al capo a) come lesioni plurime aggravate ex art. 81, 582, 585, 576, n. 1 e 61 n. 2 c.p., annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione dell'aumento computato a titolo di combinazione e rinvia per la decisione su tale punto al Tribunale di Tolmezzo. Annulla senza rinvio la stessa sentenza in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 688, 1^ c., c.p. perché non più prevista come reato ed elimina la relativa pena computata a titolo di continuazione. Dichiara l'inammissibilità del ricorso di RO RI HA che condanna a pagare le spese processuali e a versare la somma di L.
1.000.000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2001