Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
È inammissibile il ricorso incidentale per cassazione, considerato che non vi è nel codice di rito alcuna norma che lo preveda e che - vigendo il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione - non è consentito desumerne l'esistenza dalla previsione dell'appello incidentale, espressamente disciplinato dall'art. 595 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2006, n. 34156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34156 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
H 56
341 56/06 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/09/2006
SENTENZA
N. 11971 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE1. Dott. COLONNESE ANDREA
N. 041446/2005 +0-12060/06 2. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO 11
3. Dott.DI TOMASSI MARIASTEFANIA "
4. Dott. FUMO MAURIZIO FI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE APPELLO di PALERMO
nei confronti di:
N. IL 30/12/1960 1) AN US 1
N. IL 11/09/1968 2) AN NO MI
N. IL 10/09/1963 3) AN LA MARZIA MARIA
N. IL 27/10/1937 4) PE RU
N. IL 20/09/1935 5) AN SE
N. IL 00/00/0000 6) INIZIATIVE TURISTICHE SRL
avverso DECRETO del 20/12/2004
CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione del consigliere dr. M. Fumo, letta la requisitoria del PG che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi, con riferimento al procedimento n. 41446/06, udita la requisitoria del PG dr G F Viglietta che ha chiesto rettificarsi l'errore materiale con riferimento al procedimento n. 12060/06,
osserva quanto segue.
FATTO, PROCEDIMENTO, RICORSI-
Il Tribunale di Agrigento, con provvedimento 4.4.2001, dispose: 1) la sottoposizione di AN PP alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni 5, imponendo obbligo di versare cauzione di lire 50 mln, 2) la confisca di aziende, beni immobili, mobili, titoli e contanti, intestati al predetto, alla moglie, PE NA, ai figli AN
e al marito di PP, UN EM, ME ZI MA
quest'ultima, TA NT. A seguito di appello interposto dai predetti e da ZZ SA,
curatore del fallimento della srl Iniziative Turistiche, la Corte di appello di
PA, sez.ne misure di prevenzione, con provvedimento del 9.6.2005, in parziale riforma del primo decreto, ha revocato la confisca di alcuni beni,
confermando nel resto. La medesima Corte, con successiva ordinanza 22.2.2006, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere alla correzione di errore materiale
(relativo a un unità immobiliare sita nel comune di AC loc. piano
Macauda in catasto fl 161, p.lla 275 sub 48 int. Torre Macauda srl e la quota di di unità immobiliare sita in PA, via Gemellaro n. 3 in catasto fl 125,
p.lla 514 intestata AN PP), disponendo trasmettersi gli atti,
ai sensi dell'art. 130 cpp, a questo giudice di legittimità. Il relativo procedimento è stato riunito a quello nato dai ricorsi del PG e del
AN (n. 41446). Avverso il provvedimento di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione:
-il PG presso la Corte di appello di PA,
-il proposto, AN PP,
-gli intervenienti AN PP, UN EM, ME ZI
MA, PE NA. Ha proposto controricorso e ricorso incidentale la curatela del predetto fallimento.
Ricorso del PG Deduce: a) violazione di legge, in quanto la Corte di appello non ha accolto la richiesta avanzata dal PG di dichiarare passate in giudicato quelle parti del decreto di primo grado non impugnate dagli intestatari (meramente) formali dei beni (i rappresentati legali delle singole società), ha ritenuto arbitrariamente ammissibile l'atto di appello presentato dal ZZ, opinando che lo stesso avesse agito in nome della srl Iniziative Turistiche e non della srl Iniziative Turistiche del Mediterraneo. In ordine alla prima doglianza, la Corte scrive che la impugnazione di AN PP e degli intervenienti non ha consentito il passaggio in giudicato del provvedimento di primo grado. Così argomentando, i giudici di secondo grado ritengono erroneamente che i terzi non impugnanti possano in effetti esser tutelati dal proposto (anche se rimasti estranei al giudizio), ciò in violazione dell'art 2 ter comma V legge 575/65, b) ancora violazione di legge per la
(erroneamente) ritenuta insussistenza dei presupposti di cui all'articolo sopra indicato, in relazione alla disposta parziale revoca delle confische deliberate dal Tribunale. La Corte palermitana ha iniziato la sua analisi
I и
partendo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali concordemente hanno affermato la disponibilità del proposto nei confronti della struttura mafiosa e della posizione privilegiata ottenuta grazie ai legami mafiosi. Partendo da tali presupposti, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto considerare il carattere mafioso della intera attività
imprenditoriale posta in essere dal proposto. Secondo la Corte di merito,
apparirebbe carente il presupposto della indimostrata legittima provenienza dei beni, né sarebbe stata prospettata una significativa sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità del proposto e i redditi dichiarati dal medesimo e dalle imprese a lui riconducibili. Così ragionando la Corte
territoriale dimentica che gli elementi relativi alla illecita provenienza devono avere natura meramente indiziaria e che detti elementi in verità
sono stati indicati nel suo stesso provvedimento. In realtà si è, in altre parole, verificata, una significativa commistione di interessi tra attività di impresa e attività mafiosa, anche grazie alla condotta di agevolazione economica imputabile al AN, che gli stessi giudici indicano quale prestanome di Cosa nostra. E' stato posto in rilievo che i bilanci sociali sono quasi sempre in passivo, ovvero presentano un attivo irrisorio;
e ciò a fronte di rilevanti investimenti operati e dei considerevoli esborsi effettuati. In
ultima analisi, poi, la Corte ha fondato il suo convincimento sui dati riportati dal consulente di parte, il quale per altro ha indicato cumulativamente i redditi della "famiglia AN", senza specificare quali tra i componenti siano stati percettori dei redditi indicati. La Corte ha proceduto a una analisi parcellizzata del quadro indiziario e non ha basato la sua decisione su dati documentali e concreti. Il provvedimento impugnato pretende di individuare episodicamente i momenti in cui la attività del proposto avrebbe assunto la qualifica di impresa mafiosa e ha "letto" (immotivatamente) quali ما5
momenti iniziali dei contatti del AN con la organizzazione mafiosa detti fatti, piuttosto che come fenomeni sintomatici di un forte e stabile collegamento. Esso inoltre procede alla valutazione dei beni patrimoniali e dei movimenti senza la considerazione globale dei movimenti del patrimonio stesso e senza abbracciare, in un'unica visione, l'intero compendio dei beni nella disponibilità del AN. Neanche sono stai valutati gli apporti dei capitali illeciti nelle realtà produttive nelle quali venivano inseriti, senza tener conto dei vantaggi illeciti derivanti al proposto dalla sua "vicinanza"
alla societas sceleris, dimenticando che il riutilizzo di capitali illeciti in strutture imprenditoriali regolarmente costituite determina quel fenomeno di compenetrazione tra l'economia legale e quella illegale che caratterizza l'operato della mafia imprenditrice. In sintesi la Corte siciliana non ha tenuto conto dei vantaggi conseguiti dal proposto in conseguenza della sua vicinanza alla associazione mafiosa in termini economici e di sicurezza nell'esercizio delle sue attività.
Ricorso di AN PP e degli intervenienti
Con atti separati, ma contenutisticamente "sovrapponibili", deducono inosservanza di legge processuale, erronea applicazione di legge penale e difetto di motivazione: A) con riferimento alla ritenuta sussistenza di indizi di appartenenza di
AN alla associazione mafiosa. Il nucleo dell'iter argomentativo-
espositivo del provvedimento in esame (pp. 114-115) consiste nella affermazione della stretta relazione tra il AN e soggetti quali RI
RE, AR PP, IN NG e altri;
ciò sulla base, si sostiene,
innanzitutto di plurime dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Trattasi
un riconoscibile tuttavia di motivazione apparente conseguente a travisamento degli elementi indiziari, come risultanti dai motivi di appello e 6
dalle note difensive. innanzitutto, con riferimento alla vicenda di Villa
ER, la Corte siciliana sostiene che AN avrebbe consapevolmente ospitato in detto immobile il latitante RI. E tuttavia, come emerge dalle note difensive depositate, il collaborante Di AG colloca l'incontro tra
US e AN in un epoca anteriore all'acquisto dell'immobile da parte di quest'ultimo. D'altronde le dichiarazioni del US sono connotate da scarsa credibilità,
atteso che esse sono maturate progressivamente e addirittura, come dimostrato dalla lettura del verbale innanzi al PM del 27.6.1997 (che il ricorrente in parte trascrive), su sollecitazione dell'Organo dell'accusa.
Quanto all'appalto per l'ospedale di Petralia, è da notare (come evidenziato nelle note difensive) che il collaborante IN ha finito per smentire sé da quelle versioni contrastanti e contrastate stesso, rendendo dell'imprenditore AC OA, immotivatamente ritenuto non credibile dalla Corte siciliana. Comunque appare risolutivo il fatto che nessun appalto era stato aggiudicato al AN. Tutta la ricostruzione poi appare palesemente illogica e contraria a massime di esperienza in quanto l'assunto della Corte di appello condurrebbe alla conclusione che il capo mafia US avrebbe preteso il "pizzo" da AN.
Quanto all'appalto per la realizzazione della nuova Pretura di PA, la motivazione ancora una volta è meramente apparente. Con essa si assume che lo AC avrebbe voluto, con sue dichiarazioni, scagionare il
AN. Il giudizio è apodittico e basato sulla deliberata omissione valutativa di elementi indiziari che viceversa confortano le dichiarazioni del predetto. Il contrasto con le premesse di fatto risultanti dai motivi di momento che sono state appello e dalle note difensive è palese, dal ampiamente documentate le ragioni della scelta (per ben due volte) del 7 ricorrente quale consulente della società consortile che ebbe ad occuparsi dell'appalto in questione. Quanto all'apporto per la manutenzione di impianti elettrici aggiudicato al raggruppamento ICIT ICOM ZANCA, le dichiarazioni di IN risultano smentite dal teste D'Armetta.
Quanto all'RE costruzioni, la Corte ha travisato un passaggio cruciale della deposizione di US, assolutamente inattendibile quando sostiene la natura fittizia del trasferimento dell'immobile ai sigg.ri Cangiarosi, dal momento che, nell'interrogatorio a suo tempo reso innanzi al PM, lo stesso ebbe a dichiarare di avere appreso la notizia dai giornali. E' dunque evidente il travisamento del fatto. La inattendibilità del dichiarante era già stata evidenziata nei motivi di appello e nelle note difensive in considerazione della intrinseca contraddittorietà delle diverse dichiarazioni rese sul punto dal US.
Va poi rilevato che la Corte ha fondato la sua decisione su elementi mai acquisiti al fascicolo processuale (p.87), quale il verbale della udienza del
23.1.2004 (dichiarazioni IN.-TA) e quello del 22.5.2002 (dichiarazioni
CI -NZ). In relazione alla vicenda Antares, il "travisamento motivativo" emerge dalla lettura combinata degli elementi indizianti riportati nei motivi di appello e nelle note difensive dai quali emerge che in danno di AN è stata consumata un'estorsione da parte di Cosa nostra, senza che nessuno tra gli appartenenti al sodalizio intervenisse per limitare le conseguenze pregiudizievoli per il ricorrente. Ancora una volta vanno rilevate le contraddizioni tra le diverse dichiarazioni rilasciate dal US nel corso dell'intero procedimento. Va notato poi che lo stesso IN ha affermato che
IO, non sapendo chi effettivamente fosse l'ing. AN, aveva 8
deciso di "rompergli le corna", ossia di farlo uccidere;
B) con riferimento alla ritenuta attualità della pericolosità sociale, atteso che la Corte di cassazione (24.2.200) ebbe ad annullare con rinvio un'ordinanza del TdR di PA nei confronti del AN e che il giudice di rinvio ebbe a ribadire che, nel corso di dichiarazioni rese con incidente probatorio, il ricorrente aveva formulato accuse nei confronti di più soggetti in relazione a condotte estorsive consumate in suo danno nell'ambito della compravendita della palestra Antares;
ebbene tale prestata collaborazione, secondo il Collegio cautelare, costituiva un obiettivo sbarramento ad ipotetici futuri riavvicinamenti del AN
alla struttura malavitosa. Sostenere il contrario significa sostenere che
AN, affiliato a Cosa nostra, avrebbe una sorta di licenza di accusare i suoi sodali, senza che ciò gli impedisca di continuare a far parte della predetta organizzazione criminosa. Il contrasto tra la motivazione del provvedimento impugnato e quella del provvedimento cautelare citato, non solo appare insanabile, ma appare anche non ammissibile, considerato che,
nel giudizio di prevenzione, non vige la presunzione di pericolosità ex comma
III art. 275 cpp: C) con riferimento alla ritenuta provenienza illecita dei beni per i quali è stata confermata la confisca, atteso che: 1) quanto a Villa ER, la Corte palermitana, con una gratuita illazione, ritiene che l'immobile fosse stato acquisito, sin dall'inizio, allo scopo di ospitare il RI. Ciò essa può fare con i dati patrimoniali che, in realtà, unicamente eludendo il confronto escludono la provenienza illecita dell'immobile in questione. Invero nelle note difensive si ebbe occasione di evidenziare come il teste CU (N.O.
Comando CC PA) avesse riferito circa gli accertamenti sulla provvista di denaro (espressa in assegni) utilizzata per l'acquisto, come il CT 0
CA (anche con riferimento alla consulenza Naselli) avesse individuato una compatibilità reddituale generale tra operazioni economiche e redditi della famiglia AN, oltre a una diretta relazione tra l'acquisto della
Villa ER e la contestuale dismissione di altri beni mobili. E' noto che, ai sensi dell'art. 2 ter comma III legge 575/65, la confisca può essere disposta per beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Dunque, anche ammesso che AN, conoscesse la effettiva identità del conduttore, mai si è dimostrato che la villa era stata acquistata con denaro di provenienza illecita;
2) quanto alle quote ICIT spa e IPI srl (società partecipata dall'ICIT) nonché ai relativi beni aziendali e strumentali e ai rapporti bancari facenti capo alle due predette società. La
Corte afferma che le imprese hanno potuto sopravvivere solo grazie agli introiti ottenuti grazie al ausilio del contesto criminale. Tuttavia la stessa Per e
Corte poi evidenzia la sussistenza di perdite e crisi gestionali nelle due aziende. Non si comprende dunque l'efficacia dell'intervento di Cosa nostra,
dal momento che le difficoltà per le sue società non sono state comunque evitate (con conseguente irrilevanza nella economia aziendale dei presunti apporti di capitale mafioso). In ogni caso, le conclusioni cui è giunta la Corte
poggiano su una lettura incomprensibile dei dati contabili a disposizione;
3) quanto alle quote sociali ITAS spa intestate ICIT limitatamente a 5536
azioni acquistate nel 1996, valgono le considerazioni sub 2; 4) quanto alle quote sociali della Torre Macauda Service srl, intestate ICIT spa e alla IPI
srl, valgono ancora le considerazioni sub 2; 5) quanto alle quote sociali della
RE costruzioni, è da rilevare che la confisca della società è avvenuta su base meramente indiziaria in violazione di norme processuali che regolano l'acquisizione probatoria. La Corte siciliana rileva che l'RE aveva realizzato solo due iniziative edilizie (acquisto e completamento di
D ло
fabbricato in via De Gasperi e capannone in via La Malfa). La prima iniziativa
è stata giudicata del tutto regolare. Quanto alla seconda, è da notare come la Corte di merito cada in una non corretta ricostruzione dell'accaduto,
atteso che il AN, in tutte le sue difese (supportate da prove documentali), aveva dedotto che tutte le risorse finanziarie per l'acquisto del terreno e la costruzione del capannone derivavano da proventi della vendita di altri immobili (via De Gasperi). Non si comprende pertanto come i giudici di secondo grado affermino la mancata allegazione della relativa documentazione
Il 7.6.2006 sono state depositate note difensive con le quali, da un lato, si aderisce alla richiesta della Procura generale presso questa Corte di dichiarare inammissibile il ricorso del PG presso la Corte di appello di
PA, dall'altro, si sostiene la fondatezza del ricorso di AN
PP con particolare riferimento alle argomentazioni relative alla attualità della supposta pericolosità sociale del predetto, ricordando come il provvedimento del TdR abbia affermato l'avvenuta rescissione dei legami col sodalizio mafioso (si rinnova la considerazione sulla mancata vigenza in materia di prevenzione della presunzione ex art 275 comma III cpp e si osserva che, se detta presunzione non ha operato in sede cautelare, non si vede come potrebbe operare in diversa sede). Si richiama quindi l'intervenuto provvedimento di archiviazione in ordine alla vicenda "villa
ER", archiviazione emessa sulla base della ritenuta mancanza di consapevolezza circa la reale identità del conduttore dell'immobile. In ogni caso, era stata esclusa una provenienza delittuosa (e comunque imputabile al
RI) dei fondi necessari per l'acquisto dell'immobile in questione. In realtà il giudice della prevenzione non chiarisce perché, avendo a disposizione gli stessi dati utilizzati dal giudice che aveva disposto l'archiviazione, si sia лл
diversamente determinato. Sul punto invero la motivazione manca, ovvero (il che è lo stesso) essa è meramente apparente.-
Si ribadisce inoltre che parte della motivazione del provvedimento impugnato poggia su documentazione probatoria mai acquista in atti.
Controricorso e ricorso incidentale
La curatela del fallimento Iniziative Turistiche srl, rammentando di avere proposto appello contro il provvedimento di primo grado e di aver visto accogliere in secondo le sue doglianze (con conseguente revoca della confisca sui beni di sua pertinenza), propone controricorso e ricorso incidentale in relazione all'impugnazione interposta dal PG presso la Corte di appello di PA, reiterando le difese trattate nei precedenti gradi di giudizio. In particolare deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 bis, ter, quater legge 575/65 chiedendo che venga accolto il motivo rappresentato innanzi la Corte di appello di PA e non esaminato e deciso perché "assorbito" dalla decisione (favorevole al fallimento) assunta dal giudice di secondo grado. In particolare questo ricorrente rappresenta che la persona giuridica non coinvolta nel procedimento non può subire la confisca del bene legittimamente pervenutole, trattandosi di persona non indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa. Le misure di prevenzione,
d'altronde, possono riguardare le quote sociali, ma non certo il patrimonio sociale, specie se della società facciano parte soggetti estranei all'indagine che ha dato luogo alla misura di prevenzione.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Va immediatamente chiarito che il sistema processuale penale non ammette,
tra le categorie di impugnazione, il ricorso incidentale per cassazione e neanche il controricorso. Invero nessuna norma procedurale li disciplina, né
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è consentito -vigendo il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione- ipotizzarne l'esistenza in considerazione del fatto che il codice di rito prevede all'art. 595 cpp, l'appello incidentale (ASN
200130597-RV 219835).
Conseguentemente l'impugnazione proposta nell'interesse del fallimento
Iniziative Turistiche srl va dichiarata inammissibile.
Parimenti inammissibili vanno qualificati i ricorsi proposti nell'interesse di
AN PP e degli intervenienti.
Invero:
I) con riferimento alla conferma della misura di prevenzione personale, va osservato che, innanzitutto, il giudice del merito ha preso atto della intervenuta condanna del proposto, riconosciuto, in primo grado, colpevole del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
Pur procedendo a una autonoma rivalutazione degli elementi dai quali dedurre i facta concludentia dell'inserimento del AN nella struttura criminosa denominata Cosa nostra (e dunque la pericolosità giustificante l'applicazione della misura di prevenzione), la Corte palermitana, certamente non poteva ignorare, appunto, la intervenuta pronunzia del primo giudice di cognizione. La valutazione del giudice della prevenzione ha abbracciato un compendio di elementi comprendente tanto le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, quanto l'analisi di pregressi provvedimenti giudiziari, quanto infine l'apprezzamento di condotte concretamente tenute, nel corso degli anni, dal 13
proposto, variamente documentate in atti.
La Corte di merito ha posto innanzitutto in evidenza come la figura e l'operato del AN siano state evocate da IN NG (che ne ha testimoniato, oltre alla sua familiarità con AR PP, il suo impegno nell'assicurare la latitanza di RI, anche presso l'albergo Torre Macauda, nel quale, per altro, prestavano servizio persone accertatamene affiliate alla mafia), da US AN (che lo ha indicato quale prestanome della mafia per la intestazione del capannone in via La Malfa, oltre che come amico del AR), da Di AG AL (che lo ha indicato come figlioccio di AR, favoreggiatore del RI e, in sintesi, persona a disposizione di Cosa nostra). La Corte ancora ha posto tali emergenze in correlazione col fatto (incontroverso) che il RI, sotto falso nome, ebbe a soggiornare da latitante -per un lungo periodo di tempo- in una palazzina acquistata dal AN e mai abitata dallo stesso o da alcun membro della sua famiglia. Al proposito la Corte, pur segnalando (pag. 94) che il AN era stato indagato per favoreggiamento e che la sua posizione era stata archiviata,
valorizza le dichiarazioni dei collaboranti, sopravvenute al provvedimento di archiviazione (e ciò costituisce certamente il novum auspicato nelle note difensive depositate il 7.6.2006), oltre il fatto che presso il AN
(che non era il formale intestar dell'immobile) fu trovata copia del contratto di locazione e del falso documento di identità del quale si serviva il RI;
vengono infine ricordate le "singolari" modalità e condizioni (anche economiche) che regolavano il fittizio rapporto di locazione.
Il provvedimento impugnato ricorda diil contenuto una ancora conversazione intercettata, intercorrente tra personaggi aderenti a Cosa
nostra, conversazione nella quale uno dei colloquianti suggeriva all'altro, in ли
caso di controllo "sul territorio" da parte delle Forze di polizia, di giustificarsi affermando che egli si trovava nei paraggi perché diretto a un incontro con l'ing. AN. Da tale circostanza la Corte siciliana deduce,
non illogicamente, che i colloquianti dessero per scontato che il proposto avrebbe avallato la falsa giustificazione. A proposito dell'aiuto fornito all'organizzazione malavitosa dal AN, i collaboranti ricordano anche come si legge nel provvedimento impugnato- che lo stesso ebbe a dare ospitalità ad altro latitante: Di CI al proposito i giudici di secondo grado sottolineano come la circostanza abbia trovato conferma nelle parole (successivamente ritrattate) di una dipendente dell'albergo Torre Macauda, Fontana Sonia, la quale, oltre a riconoscere in foto, il predetto, ne contestualizzò la presenza, precisando che egli aveva frequentazione con tale NO GA RO, a sua volta ritenuto "uomo d'onore". A fronte di tale imponente compendio indiziario, le censure dedotte dai ricorrenti, da un lato, vengono a colpire momenti marginali dell'iter argomentativo esibito dal giudice dell'appello, dall'altro, si risolvono (al di là
del nomen juris adottato per la qualifica della censura stessa) appunto in una critica dell'impianto motivazionale e dunque nella denunzia del vizio ex art 606 lett e) cpp, cioè in un vizio non deducibile innanzi al giudice di legittimità, ai sensi degli artt. 4 comma XI legge 1423/56, 3 ter legge
575/65, 15 commi IV e V legge 128/01. Così dicasi con riferimento alla osservazione relativa all'erroneo riferimento temporale operato dal Di AG, posto che comunque il US certo non ha smentito i contatti con il AN e che in ogni caso quest'ultimo, fuor da ogni dubbio, ebbe a ospitare (e non solo nella villetta di via ER) il RI.
La Corte poi pone in evidenza il fatto che il AN non sia stato 15
neanche in grado di indicare il prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile. Da ciò la Corte trae (ulteriore) elemento di convincimento, tanto in ordine al fatto che l'esborso non sia stato in realtà sopportato dal proposto, quanto
-
e conseguentemente- in ordine al fatto che l'immobile era stato predisposto ab initio per ospitare il latitante.
Quanto agli appalti ottenuti con metodo mafioso, il giudice di secondo grado ha posto in evidenza la sostanziale concordanza delle dichiarazioni di US
e IN, non trascurando quelle di AC (che pure, "tenendone fuori"
AN, ha affermato che l'appalto era stato truccato per l'intervento proprio di IN). Non appare poi esatta la affermazione del ricorrente in ordine al fatto che le dichiarazioni dello AC sarebbero state immotivatamente ritenute non credibili, posto che, viceversa, la Corte di appello (foll. 108-109) ha abbondantemente chiarito per qual motivo la versione dei fatti offerta dal IN doveva ritenersi molto più plausibile di quella proveniente dal predetto imprenditore (e per quanto riguarda l'appalto per la realizzazione della nuova Pretura palermitana, la Corte considera la intervenuta condanna del IN e il patteggiamento relativo allo
AC). Quanto al capannone in via La Malfa (RE costruzioni), la Corte di
PA ha evidenziato: a) la provenienza illecita del terreno sul quale lo stesso fu realizzato, b) la reale titolarità dell'immobile in capo a RI
(personaggio con il quale -per quel che si è visto- i giudici del merito hanno ritenuto che AN coltivasse stabili rapporti) e a MB IA
PP. Ciò la Corte ha fatto, non solo fondando sulle dichiarazioni del
US (le cui apparenti contraddizioni lo stesso giudice chiarisce nel corso dell'articolata motivazione, foll. 99ss), ma anche tenendo presente che i successivi intestatari del bene, IO AN, NG PP e 16
SA, risultano irrevocabilmente condannati per riciclaggio per la fittizia intestazione del capannone, proveniente dalla cessione operata dalla RE costruzioni, società rilevata nel 1981 da SA AN e, appunto, da
AN PP. La conseguente deduzione in base alla quale i fondi necessari per la realizzazione dell'immobile, al di là delle apparenze contabili, non potessero che essere di pertinenza dei due boss mafiosi, lungi dall'apparire illogica, si pone come il naturale coronamento della ipotesi ricostruttiva fatta propria dal giudicante.
Per quel che riguarda la vicenda Antares, i ricorrenti sembrano trascurare la articolata motivazione prodotta dalla Corte di appello di PA, la quale,
ricordando che gli interventi di IN e del (sopra già indicato) RA sono ammessi dallo stesso AN, si concentra nel chiarire per qual motivo anche le dichiarazioni di US debbano al proposito ritenersi credibili e come le pretese contraddizioni siano in realtà successive integrazioni delle originarie dichiarazioni. Al proposito osserva questo
Collegio che la progressiva stratificazione delle dichiarazioni di un collaborante non è di per sé sintomo di opportunistici "aggiustamenti" delle versioni accusatorie dallo stesso provenienti, ben potendo essere, viceversa, il risultato di uno sforzo mnemonico che si dipani nel tempo, avvalendosi anche dell'aiuto delle contestazioni provenienti dall'interrogante e del processo di "saldatura" tra diversi episodi che lo stesso narrante, nel ricostruire, rivive e ricollega secondo una più corretta cronologia.
La Corte poi supera anche la apparente contraddizione evidenziata dagli appellanti (i quali avevano sostenuto che, se effettivamente AN
fosse stato un protetto di AR e RI, egli non sarebbe stato costretto a svendere Antares a IO), evidenziando come la "competenza territoriale"
"legittimasse" comunque quest'ultimo, secondo le regole di mafia, ad un 17
invasivo (anche se mitigato) intervento nei confronti degli operatori economici presenti nella sua zona. D'altronde sono gli stessi ricorrenti a ricordare che IN aveva chiarito che IO voleva "rompere le corna" a
AN PP solo perché non sapeva chi realmente egli fosse.
Al proposito dunque, in conclusione, può affermarsi che certamente (e nonostante lo sforzo argomentativo dei ricorrenti, i quali hanno riportato addirittura interi brani di esami dibattimentali di imputati e testimoni), il provvedimento impugnato non presenta quelle carenze ricostruttivo- argomentative integranti l'apparenza (o l'assenza) di una reale motivazione e, in quanto tale, non è aggredibile innanzi alla Corte di cassazione.
Quanto infine alla doglianza in base alla quale la Corte avrebbe utilizzato dichiarazioni documentate da verbali non presenti in atti, è il caso di notare che, come già detto, la Corte prende le mosse dalla sentenza di primo grado emessa il 22.3.2004, e dunque in epoca posteriore alle ricordate dichiarazioni di IN e TA (23.1.2004) e, a maggior ragione, di CI e
NZ (22.5.2002). Ebbene, trattandosi di procedimento di prevenzione,
l'utilizzo del documento-sentenza (e del suo contenuto che compendia,
ovviamente, i contributi provenienti dai singoli testi e imputati) è pieno e assorbente;
II) con riferimento alla attualità della pericolosità sociale di AN
PP, i ricorrenti citano la circostanza consistente nel fatto che il predetto, in relazione alla vicenda Antares, aveva fatto i nomi di coloro che lo avevano pressato per ottenere la cessione del complesso sportivo. Da ciò si deduce (anche in forza di una sentenza di annullamento del giudice di legittimità e del successivo provvedimento -favorevole al AN- del giudice di rinvio) che il proposto, se mai aveva avuto rapporti con ambienti mafiosi, doveva ormai ritenersi squalificato agli occhi degli "uomini d'onore" 48
per la ricordata condotta processuale. Ciò gli impedirebbe, obiettivamente,
di riallacciare presunti rapporti con Cosa nostra.
La censura rappresenta "replica" di quella già sottoposta al giudice di appello e motivatamente rigettata dallo stesso, il quale (foll. 120 ss)
evidenzia come dagli atti emerga che il AN intratteneva rapporti con personaggi mafiosi di livello apicale (RI, US, AR), il che gli consentiva, da un lato, di ridimensionare le pretese estorsive di personaggi di livello intermedio (come il IO) che pure vantavano un "diritto" in ragione della territorialità del potere mafioso- dall'altro, di denunziare,
senza troppa preoccupazione, tali "quadri intermedi", qualora la collaborazione con gli inquirenti fosse stata inevitabile e comunque funzionale al mantenimento del rapporto con i vertici.
Partendo da tale presupposto, la Corte siciliana rileva che AN non ha mai, neanche lontanamente, prestato collaborazione con riferimento alla sussistenza di suoi rapporti con gli elementi più qualificati di Cosa nostra, limitandosi a "bruciare" quelli di minor livello, in tal modo dando positiva dimostrazione del permanere della sua elevata pericolosità sociale.
Nella misura in cui la censura dedotta con l'odierno ricorso non tiene conto delle argomentazioni svolte dal giudice di secondo grado (e non le confuta), essa sin qualifica come generica e, in quanto tale, va dichiarata inammissibile.
III) con riferimento alla illecita provenienza dei beni, si è già detto, a proposito di Villa ER, sulla base di quali elementi la Corte di appello ha ritenuto sia che l'immobile era stato acquistato con l'intenzione di utilizzarlo per ospitare RI latitante, sia che i fondi utilizzati avessero provenienza diversa da quella ufficialmente risultante. Le censure formulate al proposito
(tendenti a dimostrare con argomentazioni strettamente tecnico-contabili il
요 ер
contrario) si infrangono dunque contro un apparato argomentativo, che lungi dal presentare carattere di tale illogicità da essere qualificato meramente apparente, si mostra solido e coerente.
Le argomentazioni difensive poste alla base della censura relativa alla confisca ICIT-IPI, poi, si risolvono in un evidente paralogismo, atteso che i ricorrenti sostengono che, se le società hanno chiuso i bilanci in perdita o con modesti guadagni, ciò significa che non hanno fruito di apporti di capitali provenienti dalla criminalità organizzata. L'assunto avrebbe consistenza se detti apporti fossero (potessero essere) regolarmente contabilizzati, laddove è evidente che gli stessi, per la evidente mancanza di
"tracciabilità", se pur confluiscono nelle casse sociali, devono rimanere occulti. Ed è questa la ipotesi ricostruttiva motivatamente sposata dal provvedimento impugnato, il quale afferma che società che, in base ai dati ufficiali, avrebbero dovuto essere espulse dal mercato, possono continuare a operare (anche quali strumenti di riciclaggio), solo perché alimentate da capitali di illecita provenienza che consentono loro di sopravvivere.
Analoghe argomentazioni valgono per le censure sub C/3) e C/4) -ITAS e
Torre Macauda Service- atteso il rinvio che ne operano gli stessi ricorrenti.
Quanto infine al sequestro della RE costruzioni, le considerazioni già sopra svolte costituiscono di per sé adeguata replica alle generiche censure dedotte sub C/5.
Venendo all'esame del ricorso del PG presso la Corte di appello di PA, si deve innanzitutto osservare come sia inammissibile la prima censura, quella,
vale a dire, con la quale il ricorrente, deducendo violazione di legge, lamenta che la Corte di appello non ha aderito alla richiesta di dichiarare passate in giudicato quelle parti della pronunzia in primo grado non impugnate dai formali intestatari dei beni. Correttamente il giudice di appello ha rilevato 20
che, in pendenza della impugnazione del proposto e degli intervenienti, non si era verificato passaggio in giudicato, oltretutto nei confronti di soggetti che non avevano mai assunto la qualifica di parti processuali. Parimenti
inammissibile è la seconda parte della prima censura, con la quale l'Organo dell'accusa rappresenta che erroneamente la Corte palermitana ha ritenuto che la impugnazione fosse stata proposta dal fallimento della srl Iniziative
Turistiche, piuttosto che (come risulta dal testo dell'atto) dal fallimento della srl Iniziative Turistiche del Mediterraneo. Invero la Corte, in applicazione del principio di conservazione e giudicando secondo logica, ha ritenuto che, non essendo mai intervenuto il fallimento della srl Iniziative
Turistiche del Mediterraneo ed essendo, viceversa, intervenuto il fallimento della srl Iniziative Turistiche, l'atto di appello proposto dal curatore non potesse che essere riferibile alla società fallita e che, conseguentemente,
la dizione "srl Iniziative Turistiche del Mediterraneo" fosse frutto di mero errore materiale e dovesse essere letta "srl Iniziative Turistiche".
Inammissibile è anche la seconda censura, in quanto, nonostante sia stata proposta sub specie della violazione di legge, si risolve, in ultima analisi,
nella denunzia di un difetto di motivazione. L'impugnante PG, infatti, finisce per sostituire una sua ricostruzione-interpretazione dei fatti a quella fatta propria dal giudice di secondo grado. In tal modo questo ricorrente si comporta quando assume che gli episodi contestati rappresentano, più che fatti isolati, tappe di un iter di sempre maggiore integrazione del
AN nella struttura delinquenziale, ovvero quando "legge" il flusso di capitali mafiosi diretti nelle case di imprese facenti capo al proposto come momenti di una complessiva strategia di colonizzazione da parte di Cosa
nostra della attività economica della zona, o quando chiede che venga valutato in termini di "avviamento mafioso" (e che dunque venga riconosciuto 21
ad esso carattere di stabilità) il vantaggio che è derivato al AN dall'essere stato nelle circostanze evidenziate nel provvedimento impugnato- "appoggiato" dalla organizzazione. Partendo da tale alternativa
(e certo non incondivisibile) ricostruzione dei fatti, il PG chiede che l'intera attività imprenditoriale del AN sia considerata come inquinata dalla presenza e compartecipazione di Cosa nostra, con la conseguenza che male avrebbe fatto il giudice di appello a disporre il dissequestro di numerosi beni.
Il fatto è che la non illogica premessa dalla quale muove l'impugnante si pone, come anticipato, quale diversa ipotesi ricostruttiva fondata sugli stessi elementi in base ai quali la Corte di appello di PA ha assunto la sua decisione, decisione che non appare viziata dall'adozione di un metodo valutativo errato o contra legem e che non pecca di illogicità laddove procede alla distinzione tra beni per i quali ritiene raggiunta la prova della illecita provenienza degli strumenti finanziari utilizzati per l'acquisto e beni che, anche sulla base degli accertamenti tecnici dei quali ha ritenuto di avvalersi, ha considerato non incongruenti con il livello reddituale di
AN PP e dei suoi familiari.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, per le parti private, la condanna, in solido, alle spese del grado e quella a versare, singolarmente, somma a favore della Cassa ammende. Si reputa conforme a equità
determinare detta somma nella misura di euro 500.
La predetta dichiarazione di inammissibilità impedisce a questa Corte di decidere circa la correzione dell'errore rilevato dalla Corte di appello di
PA (mancata pronunzia sulla confisca di alcuni beni); in merito dunque deve dichiararsi non luogo a provvedere: gli atti relativi vanno, conseguentemente, restituiti al giudice a quo per quanto di sua competenza, 22
PQM
la Corte, riunito al presente procedimento quello avente n. registro
12060/06 (n. 3 del ruolo di camera di consiglio), dichiara inammissibili i ricorsi;
condanna i ricorrenti AN PP, AN
PP, AN UN EM, AN ME, PE NA e
Curatore fallimento Iniziative Turistiche srl al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno dei predetti al versamento della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Dichiara non luogo a provvedere in ordine alla correzione dell'errore materiale, con restituzione degli atti alla Corte di appello di PA per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, in data 26 settembre 2006.-
Il presidente Renato L. Calabrese
L'estensore-Maurizio Fumo esen ти
IDE CANCELLERIA
addi 12 OTT. 2006
IL CANCELLIERE C1 ME LA