Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
L'omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione del pubblico ministero non ne determina l'inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2007, n. 16891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16891 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/04/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 427
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 044862/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GL OM MA N. IL 06/02/1962;
avverso SENTENZA del 03/05/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO V. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 3 maggio 2005, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che aveva condannato GL CO AR alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L.
3.000.000 di multa quale imputato dei reati di tentata rapina aggravata e furto, ha dichiarato l'imputato colpevole anche del reato di illegale detenzione e porto di armi, contestato al capo C) e, ritenuta, quanto al furto, l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n.5, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro
2.000,00 di multa. Dichiarava, infine, non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui al capo D) per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto vari motivi di impugnazione. Nel primo prospetta violazione di legge in quanto l'appello del pubblico ministero doveva essere dichiarato inammissibile perché non notificato all'imputato nelle forme di legge. Si contesta, poi, la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso la eccezione di inutilizzabilità della perizia svolta in sede di incidente probatorio, per mancato avviso ad uno dei difensori di fiducia, osservandosi che la prima udienza utile per far rilevare il vizio era proprio l'udienza preliminare nel corso della quale la eccezione venne formulata. La Corte non avrebbe inoltre preso in alcuna considerazione la circostanza che la perizia dattiloscopica non avrebbe rilevato la presenza di impronte dell'imputato sulla macchina utilizzata per la fuga, ne le dichiarazioni rese da un sanitario a proposito della natura delle ferite riscontrate sull'imputato, così come altre emergenze di fatto analiticamente passate in rassegna. Si lamenta, poi, la mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen., trattandosi, nella specie, di reato impossibile;
si censura, altresì, l'omesso riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 e si denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Non sussisterebbero, poi, i presupposti per l'applicazione, quanto al furto della autovettura, della aggravante di cui all'art. 625 cod. pen., e si deduce, infine, che la continuazione sarebbe stata applicata in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla prima doglianza, va infatti ribadito che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art.584 cod. proc. pen., non produce ne' l'inammissibilità
dell'impugnazione, non essendo prevista tra i casi di cui all'art.591 cod. proc. pen., ne' la nullità del processo del grado successivo, non rientrando tra le nullità di cui all'art. 178 cod. proc. pen.; l'unico effetto dell'omissione è infatti quello di non far decorrere il termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita, il che, evidentemente si profila come evenienza priva di risalto nel caso specifico, avendo l'imputato proposto impugnazione principale (Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2004 Melloni;
Cass., Sez. 1^, 24 ottobre 2003, Baiocchi). Per ciò che attiene, poi, alla dedotta nullità della perizia per omesso avviso ad uno dei difensori dell'imputato, la nullità stessa è stata correttamente ritenuta dai giudici a quibus a regime intermedio, con la conseguenza che la stessa è risultata sanata dalla mancata tempestiva deduzione da parte dell'imputato. Le restanti censure sono palesemente inammissibili, in quanto tutte articolate sulla base di rilievi esclusivamente di merito formulati - per di più in termini di sostanziale genericità - a margine di altrettanti profili, ciascuno dei quali ha formato oggetto di articolata disamina da parte dei giudici del precedente grado, i quali hanno svolto sui vari punti attinti dal gravame adeguata e coerente motivazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2007