Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2007, n. 16891
CASS
Sentenza 11 aprile 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'omessa notificazione alle parti private dell'atto di impugnazione del pubblico ministero non ne determina l'inammissibilità, e non causa la nullità degli atti del giudizio così instaurato, ma impedisce la decorrenza del termine per la proposizione dell'impugnazione incidentale delle parti private, ove consentita.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2007, n. 16891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16891
    Data del deposito : 11 aprile 2007

    Testo completo