Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/1999, n. 5992
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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In tema di intercettazioni le eccezionali ragioni d'urgenza, che facultano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica e risultati insufficienti o inidonei,non sono assimilabili all'urgenza di cui all'art. 267 comma 2 cod. proc. pen. -quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini-, di guisa che, in mancanza di motivazione, trova applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 comma 1 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/1999, n. 5992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5992
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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