Sentenza 22 aprile 1999
Massime • 1
In tema di intercettazioni le eccezionali ragioni d'urgenza, che facultano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni con impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica e risultati insufficienti o inidonei,non sono assimilabili all'urgenza di cui all'art. 267 comma 2 cod. proc. pen. -quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini-, di guisa che, in mancanza di motivazione, trova applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 comma 1 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/1999, n. 5992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5992 |
| Data del deposito : | 22 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Bruno Frangini Presidente del 22.4.1999
1. Dott. Carmelo Scinto Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo US " N. 1318
3. " TO NO " REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo RO " N. 25617/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da 1) IL SO nato il [...] a [...]; 2) IL EM nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 15 gennaio 1998 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Scinto;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Preso atto che nessun difensore è presente.
OSSERVA
Con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma di quella in data 10 marzo 1997 del Tribunale di Bologna, sono state concesse agli imputati le circostanze attenuanti e quella di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR n. 309/1990, rideterminando le pene già
inflitte in primo grado a BI MA n. 1942, a BI LF e a BI MA nato nel 1941.
Ricorrono per cassazione gli imputati BI LF e BI MA n. 1941.
Denunciano violazione di legge nonché carenza e/o manifesta illogicità di motivazione circa la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata, sulla questione che qui interessa, considera che "dal provvedimento del Gip che dispone la trascrizione" risulta che le intercettazioni telefoniche "furono disposte con decreto del PM e, quindi, nella concorrenza delle condizioni di urgenza, che avrebbero potuto ben legittimare l'utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura", concludendo che "di tale circostanza non vi è riscontro in atti e incombeva al deducente il relativi onere".
Ciò posto, è evidente l'erroneo richiamo dei principi discendenti dal quadro risultante dagli artt. 267-271 cpp e la conseguente inaccettabilità di una motivazione che, mentre prescinde dal provvedimento di convalida del giudice (non rinvenuto ne' ora ne' allora agli atti) assimila l'urgenza di cui all'art. 267 co. 2 cpp - quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini - alla metodica di esecuzione delle operazioni ex art. 268 co. 3 cpp, a mente del quale (e solo quando gli impianti istallati nella Procura risultano insufficienti o inidonei) può essere disposto, con provvedimento motivato del PM, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, e ciò solo se "esistono eccezionali ragioni di urgenza".
Trova quindi campo di applicazione il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, ai sensi dell'art. 271 co. 1 cpp, conseguentemente all'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 268 co. 3 cpp (cfr. S.U: 16.5.1996, n. 5021, Sala), restando demandato al giudice del merito (nel rispetto delle intervenute preclusioni) una riconsiderazione adeguatamente motivata delle risultanze disponibili residuate e utilizzabili ai fini della decisione.
Per questi motivi
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999