Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 857
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Sentenza 15 maggio 2019

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In tema di documentazione degli atti, le carenze od omissioni nella trascrizione o sottoscrizione dei verbali stenotipici delle udienze dibattimentali non danno luogo ad alcuna nullità, atteso che l'art. 142 cod. proc. pen. prevede come causa di nullità della documentazione delle attività processuali soltanto la mancata sottoscrizione del verbale riassuntivo d'udienza da parte dell'ausiliario del giudice che lo ha redatto, mentre la trascrizione stenotipica delle udienze o il testo delle relative registrazioni costituiscono documenti che devono essere uniti agli atti del processo insieme ai nastri e, come tali, è sempre possibile procedere a una loro rilettura o trascrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/05/2019, n. 857
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 857
    Data del deposito : 15 maggio 2019

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