Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 27019
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

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Massime1

L'art. 589, comma 3, cod. pen. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente "quoad poenam", con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33-bis cod. proc. pen. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).

Commentario1

  • 1Art. 33-bis c.p.p. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 27019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27019
Data del deposito : 24 maggio 2001

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