Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
L'art. 589, comma 3, cod. pen. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma integra un'ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente "quoad poenam", con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l'art. 33-bis cod. proc. pen. richiama espressamente l'art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).
Commentario • 1
- 1. Art. 33-bis c.p.p. Attribuzioni del tribunale in composizione collegialehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2001, n. 27019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27019 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 24/05/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - N. 3751
3. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - N. 004150/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da TRIBUNALE DI AVELLINOnel procedimento a carico di:
OR OF N. IL 09/06/1944
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gennaro Febbraro, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale monocratico;
OSSERVA
In data 27.9.2000 il Tribunale di Avellino in composizione monocratica dichiarava insussistente la propria attribuzione in ordine alla trattazione del processo a carico di LL CR, ritenendo che la cognizione del processo appartenesse al tribunale in composizione collegiale in considerazione del limite massimo di pena, pari a dodici anni di reclusione, stabilito dall'art. 589, ultimo comma, c.p. nell'ipotesi di morte e di lesioni colpose in danno di più persone.
Con ordinanza del 10.1.2001, il Tribunale di Avellino in composizione collegiale rilevava conflitto di competenza, osservando che l'art. 33 - bis, comma 2, c.p.p. richiama, ai fini della distinzione delle attribuzioni tra tribunale collegiale e monocratico, i criteri fissati dall'art. 4 c.p.p., escludendo che al fine possa tenersi conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato: precisava che il terzo comma dell'art. 589 c.p. configura un'ipotesi di concorso formale di reati, la cui disciplina è assimilata al reato continuato, sicché il processo doveva ritenersi compreso nelle attribuzioni del tribunale monocratico.
Il conflitto negativo è ammissibile in rito, in quanto il contrasto di attribuzione fra tribunale in composizione collegiale e tribunale in composizione monocratica è inquadrabile nella categoria dei casi analoghi di conflitto previsti dall'art. 28, comma 2, c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 20 aprile 2000, Giammilari ed altri). Ciò posto, il conflitto "improprio" deve essere risolto affermando la competenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica.
Invero, premesso che il giudice monocratico ha negato che il processo fosse attribuito alla sua cognizione, osservando che l'imputato è chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589, ultimo comma, c.p. per morte e lesioni colpose in danno di più
persone, punito con pena edittale pari, nel massimo, a dodici anni, deve sottolinearsi che la pronuncia è viziata dall'errata interpretazione dell'art. 589, comma 3, c.p., che - secondo l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - non prevede un'autonoma figura di reato complesso, ma configura una ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l'unificazione è sancita unicamente "quoad poenam" (Cass., 15 dicembre 1989, Mangili), con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto anche ai fini della determinazione del giudice competente per materia (Cass., 26 maggio 1989, Fabbri;
Cass., 13 novembre 1989, Randoletto). Dalle precedenti considerazioni si evince che la cognizione del processo rientra nelle attribuzioni del tribunale monocratico, atteso che l'art. 33 - bis, comma 2, c,p.p. richiama espressamente l'art. 4 c.p.p., a norma del quale per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato e non a quella risultante dall'applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Avellino in composizione monocratica, cui ordina trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2001