Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2016, n. 18168
CASS
Sentenza 20 gennaio 2016

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Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 cod. pen., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno astratta, anche se non abbisognevole di concreta verifica, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro.

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  • 1Il Protocollo della PG di Potenza in materia di indagini 231
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 2Il Protocollo della PG di Potenza in materia di indagini 231
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3Delega di funzioni valida, nessuna responsabilità a carico del CdA
    Ilaria Romano · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 4Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
    https://www.filodiritto.com/

  • 5Il Protocollo della PG di Potenza in materia di indagini 231
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2016, n. 18168
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18168
Data del deposito : 20 gennaio 2016

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