Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 2
Il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione di merito che aveva inflitto la pena detentiva sul presupposto che la condotta dell'imputato aveva posto in grave pericolo la vita della persona offesa).
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro.
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Non esonera il datore di lavoro dalla sua responsabilità la condotta negligente del lavoratore intento a depositare materiale inerte presso l'area di stoccaggio secondaria della cava, il quale, avvicinatosi eccessivamente al ciglio della suddetta area con l'autocarro all'interno del quale stava lavorando, faceva franare la parte del ciglio interessata, precipitando così lungo la scarpata e trovandovi la morte. Ciò in quanto il suo comportamento non è anomalo rispetto alle mansioni attribuitegli né assolutamente imprevedibile rispetto alla tipologia dell'attività e alle caratteristiche del luogo, ben potendosi prevedere che qualcuno degli autisti che dovevano scaricare il materiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2014, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/10/2014
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1947
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 38237/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IA N. IL 12/03/1955;
avverso la sentenza n. 2922/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 11/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha confermato quella emessa dal Tribunale di Savona, sezione distaccata di Albenga, con la quale TT ER è stato ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore NE AT, che dal medesimo aveva una malattia guarita in un tempo superire a quaranta giorni.
Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito e non controverso, il 7.8.2006 l'NE era stato comandato dal caporeparto RO ad eseguire dei lavori sul tetto del reparto Galvanica dello stabilimento di Finale Ligure della Piaggio Aero Industries s.p.a., del quale l'TT era dirigente e responsabile della sicurezza, quando era precipitato da un lucernaio piano ricoperto con vetroresina, riportando la frattura-lussazione del polso sinistro, che esitava nella malattia sopra descritta. All'TT è stato ascritto di non aver posto in essere misure idonee ad evitare la precipitazione del lavoratore dal lucernaio.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, avv. Corrado Pagano.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 che la Corte di Appello non avrebbe correttamente interpretato, giacché da tale norma si ricava che nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro la responsabilità andrà attribuita a chi in concreto avrebbe dovuto tenere la condotta impeditiva dell'evento e non a tutti indistintamente i soggetti cui la legge attribuisce compiti in materia di sicurezza. Nella specie, tale responsabilità avrebbe dovuto essere posta in capo al caporeparto RO.
2.2. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'omessa inflizione della sola pena pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In via preliminare va rilevato che il reato per cui si procede non è estinto per prescrizione. Commesso il 7.8.2006, il termine massimo di prescrizione risulta decorso con lo spirare del 7.2.2014;
risultano però sospensioni del menzionato termine che lo fanno slittare al 23.10.2014.
4. Il ricorso è infondato.
Invero, appare del tutto corretta l'argomentazione della Corte di Appello che, in replica a rilievo difensivo del tutto corrispondente a quello avanzato con il ricorso, ha evidenziato come sull'TT, nella qualità di dirigente e di responsabile della sicurezza, gravasse l'obbligo di dotare di opportuna protezione il lucernaio del tetto, essendo prevedibile che i lavoratori vi si potessero recare per svolgere le loro mansioni ed essendo tali lucernari non calpestagli:
l'adempimento di tale obbligo, infatti, presupponeva un controllo sulle strutture che prescindeva dal vigilare sulle singole operazioni del lavoro quotidiano. Costituisce principio del tutto consolidato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha tanto l'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche che quello di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro (cfr. Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005 - dep. 01/06/2005, Castellani ed altro, Rv. 231370). È quindi irrilevante che l'imputato non fosse a conoscenza che il 7.8.2006 il RO avesse comandato l'NE ad eseguire lavori sul tetto, così come è irrilevante che anche a questi, per aver disposto i lavori, competesse di assumere i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori in sicurezza. Nè in tal modo si lascia emergere una responsabilità per fatto altrui, poiché all'TT risulta ascritta la violazione di un obbligo che gli era proprio e che, ove adempiuto, avrebbe evitato il prodursi dell'infortunio.
5. Manifestamente infondato è l'ulteriore motivo attinente alla mancata inflizione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva:
la Corte di Appello ha motivato il rigetto della richiesta difensiva facendo riferimento tanto alla insufficienza allo scopo dell'incensuratezza dell'imputato, quanto alla irrilevanza della colpa medica che per l'appellante aveva aggravato le lesioni, rilevando come l'omissione ascritta all'imputato avesse posto in grave pericolo la vita stessa del lavoratore.
La scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, nel caso di pene alternativamente previste, risponde comunque ai fini ai quali sono informati i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Ne deriva che il giudice, nell'esercizio del potere di scelta, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva (in tal senso già Sez. 4, n. 3280 del 15/01/1979 - dep. 30/03/1979, Candito, Rv. 141654). Il sindacato di legittimità su tale motivazione non può che essere limitato ai vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e).
Nel caso che occupa è da escludersi che sia manifestamente illogica la valorizzazione del pericolo alla vita alla quale la condotta dell'imputato ha esposto il lavoratore, tenuto conto della inerenza della circostanza alla gravità del fatto. Non compete a questa Corte riformulare il giudizio di merito in ordine alla pena congrua, svolgendo in altro modo la valutazione dell'incidenza di una colpa medica che, peraltro, neppure nel ricorso si assume essere stata accertata in sede giudiziaria o transattiva.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2014. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2015