Sentenza 29 novembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di falso in atto pubblico per soppressione (art. 490 cod. pen.), la distruzione di riproduzioni fotografiche - nella specie di rilievo dello stato dei luoghi e di verifica di prosecuzione dei lavori - eseguite da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e che documentino i risultati di un accertamento compiuto dal p.u. redigente o comunque abbiano una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, che sono atti pubblici ancorché destinate ad essere allegate, con autonoma capacità probatoria e dimostrativa, alla informativa di reato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2006, n. 41552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41552 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 29/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2064
Dott. BRUNO Paolo ON - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE ON - Consigliere - N. 5598/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG ON, nato il [...] a [...], MA CO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 4.5.2004 della Corte d'appello di Napoli, parte civile Comune di Pompei;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Di Tomassi M. Stefania;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per i ricorrenti l'avv. Vincenzo Miele, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza 27.5.2003 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva dichiarato AG ON e CO UR responsabili del reato continuato di falso ideologico e per soppressione in atto pubblico, accertato il 31.7.2001, condannandoli, in concorso di attenuanti generiche e ritenuta la diminuzione del rito abbreviato, alla pena condizionalmente sospesa di sei mesi di reclusione, con declaratoria di falsità dell'informativa di Polizia giudiziaria oggetto del falso contestato e condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e al rimborso delle spese di lite in favore della parte civile.
1.1. Il fatto addebitato agli imputati consisteva: (a) nell'avere, quali membri della Polizia municipale di Pompei e ufficiali e agente di polizia giudiziaria nell'occasione, redatto un'informativa ai sensi dell'art. 347 c.p.p. nella quale avevano falsamente dichiarato che avevano proceduto ad accertamenti su di un manufatto abusivo a seguito di segnalazione anonima e avevano omesso di riferire che, invece, il giorno precedente il manufatto era stato ispezionato, che lo stato dei luoghi era mutato essendo i lavori proseguiti, che già la sera precedente erano stati effettuati rilievi fotografici;
(b) nell'avere soppresso od occultato detti rilievi fotografici.
1.2. Osservava la Corte d'appello che dall'informativa del 4.8.2001 del Capitano della Polizia municipale di Pompei, Petrocelli risultava che la sera del 30 luglio 2001 il sottufficiale FA aveva effettuato un controllo nel sito dove era in corso la realizzazione di una costruzione edilizia e che aveva fatto scattare alcune foto dell'opera. La mattina seguente l'agente PR aveva ritirato e fatto sviluppare le foto consegnandole, unitamente ai negativi, al IE, presente il FA. Tornato poco dopo il PR nell'ufficio del FA dove aveva consegnato le foto, ma non le aveva più trovate. A giustificazione il FA aveva dapprima risposto che le foto "non erano venute" e poi che non le aveva prese, mentre il IE, intento a redigere l'informativa, aveva dichiarato di averle messe sulla scrivanie e di non averle prese. Il FA ed il IE, unitamente al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, avevano accertato "la esecuzione di lavori in difformità dalla concessione edilizia" e avevano sequestrato il cantiere. Risultava dunque, secondo la Corte d'appello, che le foto, mai più ricomparse, erano state consegnate al IE ed al FA dall'agente PR;
che nella stanza dove era avvenuta la consegna non c'erano altre persone (che si trattasse di ufficio frequentato dal pubblico era circostanza dedotta per la prima volta nei motivi d'appello); che gli imputati s'erano contraddetti nel fornire spiegazioni sulla perdita delle foto, avendo il FA in un primo momento dichiarato che "non erano venute", smentendosi quando aveva ammesso d'averle date al IE "e quindi di non averle prese (dichiarazioni rese 13. 10.2001) ed il IE di non averle prese (dichiarazioni rese il 13.10.2001)". La soppressione delle fotografie integrava il falso per soppressione contestato giacché "anche le riproduzioni fotografiche eseguite dal Pubblico Ufficiale (quale era certamente il FA), nell'esercizio delle sue funzioni, (di rilievo dello stato dei luoghi) devono essere qualificate atti pubblici in quanto deputate a documentare la attività di indagine ed il risultato della indagine stessa".
Era dimostrato che la informativa di P. G. era falsa quanto alla indicazione che l'iniziativa era scaturita da segnalazione anonima e quanto all'omesso resoconto della ispezione eseguita il giorno precedente "con rilievi fotografici e verifica di prosecuzione dei lavori".
La ragione di tale falsità risiedeva all'evidenza "nella esigenza di occultare la soppressione delle riproduzioni fotografiche e tutto ciò che a tali riproduzione si collegava: la ispezione della sera precedente (sostituita con una anonima comunicazione telefonica) la verifica della costruzione e l'accertamento della prosecuzione dei lavori".
La falsità ricadeva dunque su dichiarazioni direttamente ricevute (la telefonata anonima) e su fatti (l'ispezione eseguita e lo stato dei lavori) dei quali l'atto pubblico era destinato a provare la verità.
La falsità era riferibile anche al IE che, pur non avendo partecipato al sopralluogo della sera precedente, era perfettamente consapevole della soppressione delle foto che erano state consegnate nelle sue mani e che ciò nonostante s'era prestato a stilare materialmente la relazione "sotto le indicazioni del FA".
2. Propongono ricorso gli imputati per mezzo del loro difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizi di motivazione.
Nell'ambito di un motivo formalmente unico i ricorrente osservano che la Corte d'appello, pur "ribaltando il punto di partenza" (partendo dalla soppressione delle foto) avrebbe riprodotto la motivazione del primo giudice, ripetendone gli errori e non esaminando compiutamente gli elementi acquisiti.
2.1. Lamentano in particolare con riferimento al falso per soppressione che la sentenza impugnata:
- non avrebbe tenuto alcun conto delle dichiarazioni del Carabiniere Maglione, sentito a sommarie informazioni il 10.10.2001 (costui avrebbe dichiarato d'essere stato presente, assieme al IE, nel Comando di Polizia Municipale di Pompei il 31.7.2001 sino all'arrivo del Capitano Petrocelli senza notare nulla di anomalo);
- avrebbe omesso di accertare quando, in che modo, da chi sarebbero state distrutte le fotografie;
in che modo e con quale rilievo causale avrebbe concorso alla distruzione il coimputato;
- avrebbe evidenziato elementi di nessun peso indiziario, attesa la frequentazione dell'ufficio pubblico da più persone;
- avrebbe mancato di valutare l'assenza di interesse del IE all'occultamento distruzione (l'assenza di movente: al IE il capo servizio FA aveva riferito che le foto scattate la sera precedente erano simili a quelle del mattino);
- e il pari difetto di interesse nel Fragà, che era stato colui che aveva ordinato di fare le foto e che, recandosi sul cantiere la sera del 30.7.2001, aveva informato il proprio comandante e avvertito il Maresciallo dei Carabinieri manzo.
2.2. Osservano quindi che l'omessa indicazione nella informativa 31.7.2001 dell'accertamento effettuato la sera precedente era dovuta a mera "leggerezza", tanto più che quella sera, trovandosi dinanzi ad un cantiere chiuso non avevano avuto modo di verificare l'esecuzione di lavori in difformità della concessione (tale verifica venne infatti effettuata il mattino seguente con l'ausilio di personale dell'Ufficio Tecnico Comunale).
Siffatta circostanza (la sera precedente non era possibile accertare alcun reato) consentirebbe d'escludere: ogni nesso tra la presunta distruzione delle foto e la contestata falsità ideologica nel verbale;
la materialità del fatto;
l'elemento soggettivo (se nel verbale si fosse dato atto degli accertamenti della sera precedente le conseguenze a carico dell'indagata per l'illecito edilizio sarebbero state le stesse).
Il "falso", se pure commesso, non inciderebbe perciò non riguarderebbe fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità, la parte omessa essendo superflua e giuridicamente irrilevante.
Come l'omessa indicazione dell'ispezione della sera precedente, anche la erronea indicazione dell'iniziativa su anonimo sarebbe stata innocua ed irrilevante.
Mancava comunque la coscienza e la volontà di mutare il vero in relazione ad aspetti significativi.
Indimostrato il fatto relativo alla soppressione delle foto, neppure sussisteva alcun nesso tra l'omissione contenuta nell'informativa e siffatta presunta distruzione, del tutto indifferente essendo la quantità di lavori effettuati, in ipotesi, medio tempore.
2.3. Sarebbe erronea la riconduzione della distruzione delle fotografie al paradigma dell'art. 490 c.p., non costituendo quelle, che non erano state "convalidate" (con timbro, firma del P.U.), atto pubblico perché non possono ritenersi atti pubblici quelle formati dal P.U. ma non ancora sottoscritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il Collegio che la ricostruzione della vicenda, conformemente offerta dai giudici di merito è incensurabile in questa sede.
1.2. Quanto riferito delle relazioni degli agenti TI, mascolo, PR e del capitano Petrocelli nonché delle dichiarazioni assunte rende logica, esaustiva e plausibile l'affermazione dei giudici di merito che la "sparizione" delle sole fotografie relative all'accertamento svolte nel pomeriggio-sera del 30 luglio dalla busta che le conteneva, assieme ad altre invece non toccate, dimostrava che la documentazione fotografica di cui si discute era stata volontariamente manomessa da coloro ai quali era stata consegnata. A fronte di ciò generica e irrilevante è la censura relativa all'omessa considerazione delle dichiarazioni del Carabiniere Maglione, giacché costui per quanto potesse essere stato presente nei locali del Comando della Polizia Municipale il 31.7.2001, non risulta abbia partecipato alla vicenda, ne' viene dedotto in che modo potrebbe smentire quanto riferito dai soggetti prima indicati, in special modo dal PR.
Irrilevante è la doglianza relativa alla mancata individuazione di chi dei due abbia materialmente sottratto le fotografie dal plico ove erano contenute, giacché accertato tale fatto, assolutamente coerente è l'affermazione della responsabilità di entrambi, non importa se per avere agito di concerto o per non avere impedito l'uno di agire all'altro.
Astratta e intrinsecamente scarsamente credibile, oltre che interamente attinente al merito, è l'affermazione che la manomissione dell'involucro contenente le fotografie sarebbe potuta avvenire ad opera di terzi (basata sull'indimostrato presupposto che all'ufficio nel quale si stava redigendo l'informativa di reato avessero accesso un numero indeterminato di "persone" non meglio qualificate).
Non conferente e perciò priva di rilievo è infine la deduzione che non sarebbe dimostrato l'interesse o il "movente" alla soppressione. Accertato il fatto, logicamente ricostruitane la volontarietà, correttamente valutata la rilevanza probatoria e dunque giuridica della documentazione soppressa, l'interesse alla soppressione è elemento estraneo alla fattispecie mentre l'accertamento dello specifico movente risulta superfluo.
1.2. Del pari adeguatamente argomentata è la sentenza impugnata laddove afferma dimostrato (a mezzo delle medesime fonti di prova prima richiamate) che nell'informativa di reato i due ricorrenti avevano volutamente riportato una inesistente sollecitazione anonima all'accertamento del 31 luglio e avevano omesso di riferire che v'era stato altro accertamento documentato fotograficamente immediatamente precedente a quello oggetto di rapporto, dal quale risultava che medio termine i lavori erano proseguiti mediante la rimozione delle casseformi in legno dei pilastri del primo piano e la realizzazione di armatura in legno per il getto del solaio al primo piano. E poiché la prosecuzione dei lavori abusivi è fatto in se giuridicamente rilevante sia ai fini della consistenza oggettiva e soggettiva dell'illecito sia ai fini della data di commissione del fatto, sono manifestamente infondate tutte le argomentazioni dei ricorrenti con le quali si assume l'irrilevanza o l'innocuità del falso, e a maggior ragione quelle con le quali, predicandosi la mancanza di nesso tra la distruzione delle foto e la falsità del rapporto, si sostiene l'insussistenza di un fatto penalmente rilevante.
La volontarietà dell'omissione è d'altro canto sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo del reato, tanto più in situazione nella quale la qualifica degli agenti rende del tutto implausibile l'errore (che comunque non scriminerebbe, cadendo su precetti di legge) sulla rilevanza della omissione.
2. Infondata è infine la censura rivolta alla qualificazione della distruzione delle fotografie come falso in atto pubblico per soppressione.
Agli effetti della configurazione del falso, atti pubblici sono da considerarsi quelli redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni che documentino i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente o comunque abbiano una propria distinta e autonoma efficacia giuridica. Siffatte caratteristiche hanno gli accertamenti fotografici destinati a fungere, con autonoma capacità probatoria e dimostrativa, alla informativa di reato. Nè incide che essi fossero da allegare alla informativa, poiché in un atto pubblico già completo di tutti i suoi elementi formali e materiali ben può inserirsi un altro atto pubblico, così come da un atto pubblico può derivare altro atto pubblico come espressione distinta e separata di attività di uno stesso pubblico ufficiale o di altro pubblico ufficiale. Neppure ha significato escludente che dette fotografie non fossero state, in ipotesi, "firmate". È difatti principio consolidato che la sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto pubblico non è condizione di esistenza di esso se tale sottoscrizione non sia prevista come elemento essenziale, ad substantiam, dell'atto. In ogni altro caso, difatti, tale requisito attiene all'integrità formale dell'atto e alla prova della sua riconducibiità al pubblico ufficiale che l'ha formato, non già alla esistenza giuridica o alla validità del documento (cfr., mutatis, Sez. 5^, Sentenza n. 2421 del 17/12/1992, Masucci;
Sez. 5^, Sentenza n. 10149 del 16/10/1984, De Stefani;
Sez. 5^, Sentenza n. 3310 del 11/02/1983, Ereddia;
Sez. 5^, Sentenza n. 1409 del 14/11/1978, Massimo;
Sez. 6^, Sentenza n. 1753 del 08/10/1969, Davanzali).
3. Il ricorso deve perciò essere rigettato e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2006