Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
È sempre obbligatoria, ex art. 301, comma primo, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, la confisca del veicolo, di proprietà dell'indagato, utilizzato per commettere il reato di contrabbando di tabacco lavorato estero, senza che sia necessario accertare sul mezzo l'avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili finalizzate al trasporto occulto della merce.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/02/2012, n. 10439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10439 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/02/2012
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 309
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 33885/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Mantova;
Avverso Ordinanza Tribunale di Mantova, emessa il 23/05/011;
nei confronti di:
EP AN, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. VOLPE Giuseppe che ha concluso per Annullamento senza rinvio dell'ordinanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Mantova, con ordinanza emessa il 23/05/011 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di EP AN, avverso il decreto di sequestro preventivo, come disposto dal Gip sede, in data 21/04/011 ed avente per oggetto l'auto Mercedes Mod. ML, tg BZ418DV di proprietà del citato indagato - accoglieva il gravame e revocava il predetto decreto del 21/04/011 con restituzione dell'autovettura Mercedes all'avente diritto. Il PM presso il Tribunale di Mantova proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare il PM esponeva che nella fattispecie - trattandosi di autovettura di proprietà dell'indagato, utilizzato per il trasporto del quantitativo di tabacchi lavorati esteri, oggetto di contrabbando - era legittimo il sequestro preventivo del veicolo perché finalizzato alla confisca obbligatoria dello stesso ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 301, comma 1. Tanto dedotto, il PM chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio dell'08/02/012, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Gip del Tribunale di Mantova, previa richiesta del PM sede, con decreto emesso il 21/04/011, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell'autovettura Mercedes, Mod. ML 270, tg BZ418DV di proprietà di EP AN indagato in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis, per aver detenuto complessivi Kg 29,600 di tabacco lavorato estero di contrabbando, parte dei quali (600 pacchetti di sigarette) erano stati trasportati sulla sua autovettura, fatto commesso il 06/03/011, con la recidiva specifica ed infraquinquennale.
Il Tribunale del riesame di Mantova - in sede di istanza ex art. 324 c.p.p. - con ordinanza in data 23/05/0 11 revocava il decreto di sequestro preventivo del 21/04/011, disponendo la restituzione della citata autovettura a favore del predetto EP AN. Il PM presso il Tribunale di Mantova proponeva l'attuale ricorso per Cassazione, Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che la decisione del Tribunale del riesame di Mantova si fonda sull'assunto principale secondo cui, ai fini della confisca dell'autoveicolo in esame, era necessario provare che il veicolo fosse stato modificato in modo tale da essere destinato in modo abituale al trasporto clandestino dei tabacchi lavorati esteri. Trattasi di statuizione errata in diritto. Nella fattispecie - trattandosi di autoveicolo di proprietà dell'indagato EP AN (autore materiale delle condotte illecite contestategli, D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 291 bis) utilizzato per trasportare 600 pacchetti di sigarette di T.L.E. - la confisca è obbligatoria ipso jure, D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 301, comma 1, senza necessità di accertare l'avvenuta esecuzione di modifiche strutturali e stabili del veicolo, finalizzate al trasporto occulto di T.L.E. di contrabbando. Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Mantova in data 23/05/011, con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla con rinvio l'ordinanza impugnata al Tribunale di Mantova. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2012