Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2001, n. 18957
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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L'inammissibilità dell'impugnazione "de libertate", prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè di quelle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione - in virtù del richiamo contenuto negli artt. 309, comma 8 e 310, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente per il riesame e per l'appello - l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.

Commentario1

  • 1Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. Rimessa
    Vincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2001, n. 18957
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18957
Data del deposito : 23 febbraio 2001

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