Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
L'inammissibilità dell'impugnazione "de libertate", prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione, e cioè di quelle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare, va dichiarata "de plano", senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione - in virtù del richiamo contenuto negli artt. 309, comma 8 e 310, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente per il riesame e per l'appello - l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito.
Commentario • 1
- 1. Il principio del contraddittorio nel procedimento all'ente. RimessaVincenzo Gramuglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2001, n. 18957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18957 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 23/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 1362
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 039985/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AN N. IL 04/07/1966
avverso ORDINANZA del 14/08/2000 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Sull'impugnazione proposta da PA VA avverso l'ordinanza coercitiva emessa per reati in materia di anni nei suoi confronti dal g.i.p. del locale tribunale il 18.3.1999, il tribunale di Milano dichiarava de plano l'inammissibilità del ricorso perché tardivo e non esperibile dopo che era divenuta irrevocabile il 14.5.1999 la sentenza di condanna dell'imputato pronunciata dal medesimo tribunale per gli stessi fatti in data 29.3.1999. Ha proposto ricorso per cassazione lo PA denunziando innanzi tutto l'omessa fissazione dell'udienza camerale prevista per il procedimento di impugnazione de libertate, che non si sarebbe potuto concludere con una pronuncia de plano d'inammissibilità del ricorso.
2. - Il ricorso è destituito di ogni fondamento.
In ordine al primo motivo di gravame, ritiene il Collegio che l'inammissibilità dell'impugnazione de libertate debba essere dichiarata de plano, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 c.p.p. (per il richiamo contenuto negli artt. 309 comma 8 e 310 comma 2 c.p.p.), il cui nono comma prescrive che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Cass., Sez. 1^, 1.6.1995, Spathara, rv. 202928; Sez. 6^, 29.10.1993, Franzò, rv. 197742). Con l'avvertenza però che l'inammissibilità è prevista dall'ordinamento come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti all'instaurazione del rapporto processuale d'impugnazione e cioè delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto al gravame, l'atto d'impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare.
E, nella specie, non può seriamente dubitarsi circa la tardiva e oggettiva non impugnabilità dell'originaria ordinanza coercitiva quando il titolo della attuale detenzione del soggetto sia ormai costituito dalla definitiva sentenza di condanna per le medesime imputazioni.
Il ricorso dev'essere quindi dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato e pretestuoso, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 co.
1 - ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001