Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
Il questore territorialmente competente ad assumere i provvedimenti previsti dall'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd. conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni agonistiche è quello del luogo in cui queste ultime si sono tenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2003, n. 39470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39470 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE "
3. Dott. GIORDANO UMBERTO "
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIOIA MAURO N. IL 06/06/1973;
avverso ORDINANZA del 13/11/2002 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giuseppe Veneziano (inammissibilità del ricorso).
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 24.10.2002 il Questore di Venezia disponeva nei confronti di GIOIA MAURO, ai sensi dell'art. 6, co. 2, L.13.12.1989 n. 401 e successive modifiche, il divieto di accesso per anni tre in occasione di gare di calcio a stadi di Venezia e Mestre specificamente indicati, nonché a quelli ove fossero impegnate le squadre Torino e A.C. Venezia ed agli scali e strutture interessati al trasporto ed alla sosta di partecipanti e spettatori delle partite, contestualmente prescrivendo la presentazione dell'obbligato ai Carabinieri del luogo di residenza (Settimo Torinese) venti minuti dopo l'inizio e venti minuti prima della fine di ogni incontro agonistico del Torino calcio. Notificato il provvedimento all'interessato in data 11.11.2002, il P.M. ne chiedeva il giorno successivo la convalida - con limitazione della durata ad anni uno - al G.I.P., che provvedeva in conformità con l'ordinanza in epigrafe il 13.11.2002.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Gioia, articolando i seguenti motivi:
1) incompetenza territoriale del Questore di Venezia ad emettere il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione, dovendosi ritenere competente la Questura del luogo di residenza (Torino), come desumibile "dai principi di diritto amministrativo sulla competenza territoriale" e da un orientamento giurisprudenziale che si fonda da un lato sul luogo in cui deve eseguirsi la misura imposta (di regola, quello di residenza: art. 6, co. 2, L. n.401/1989), dall'altro sulla natura di misura di prevenzione -
seppure atipica - dell'istituto in questione, onde, in mancanza di diversa previsione di legge, dovrebbe applicarsi la regola generale sancita in materia di prevenzione dall'art. 4 L. 27.12.1956 n. 1423, che fa riferimento al luogo di dimora dell'interessato;
2) violazione dell'art. 6, Co. 3, L. n. 401/1989, per insufficienza del termine concesso per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o documentazione e correlativo vizio (specie in riferimento alla consistenza indiziaria degli elementi assunti quali indici di pericolosità) del provvedimento di convalida, ridotto, in assenza di reale contraddittorio, a mera verifica formale senza alcuna funzione di controllo in concreto sulla sussistenza dei presupposti della misura.
Il ricorso è infondato. Quanto alla competenza territoriale del Questore, ragioni di coerenza sistematica ne impongono il collegamento al luogo in cui si verifica il fatto sintomatico di pericolosità posto a fondamento della misura adottata. Dall'ormai acquisito inquadramento dell'obbligo di comparizione tra i provvedimenti limitativi della libertà personale che l'autorità di pubblica sicurezza è autorizzata ad adottare "in casi eccezionali di necessità ed urgenza" - salvo convalida dell'autorità giudiziaria nelle successive 96 ore - a norma dell'art. 13, co. 3, della costituzione (cfr. le decisioni della Corte Costituzionale nn.
193/1996, 144/1997, 136/1998 e 512/2002) discende che chiamato a provvedere è necessariamente l'organo di polizia il quale assume diretta cognizione del fatto, cioè quello nel cui territorio esso si verifica, consentendo l'accertamento della necessità ed urgenza di assicurare la prevista tutela della sicurezza generale e l'immediatezza dell'intervento; situazione equiparabile all'arresto in flagranza, da eseguirsi appunto a cura degli organi di polizia sotto la cui diretta percezione cade il fatto che immediatamente collega l'indiziato all'illecito. Né la natura di mezzo di prevenzione atipico - e non di misura precautelare - dell'istituto può portare a diversa conclusione;
infatti, anche nell'ambito del procedimento di prevenzione tipico il concetto di "dimora", al quale l'art. 4, co. 1, della L. n. 1423/1956 si richiama per stabilire la competenza del Questore, è da intendersi non in senso civilistico, con equiparazione alla residenza, ma - in considerazione dei presupposti e dei fini della normativa in materia di prevenzione - come il luogo in cui la pericolosità sociale del soggetto si è manifestata ed ha trovato alimento, a prescindere dalle risultanze anagrafiche, dal vivere abituale e dallo svolgimento delle normali attività. Ne consegue che la competenza, che alla dimora si collega, si radica là dove il soggetto, quand'anche saltuariamente, tenga comportamenti idonei a costituire elementi sintomatici della sua pericolosità, ivi trovando stimoli e copertura ai suoi impulsi antisociali (giurisprudenza consolidata;
cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 3/17.7.1996, P.G. in proc. Simonelli ed altri;
Sez. I 26.5/26.6.2000, confl. comp. in proc. Mincuzzi). Nell'ambito della speciale normativa della L. n. 401/1989 tali conclusioni sono poi confortate dall'art. 8 ter che, nello stabilire l'applicabilità della disciplina del testo legislativo anche "ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni", costituisce espressione della regola del collegamento territoriale tra il fatto e l'intervento preventivo dell'autorità.
Quanto al secondo motivo di gravame, va rilevato che, alla stregua della giurisprudenza costituzionale citata, attesa la limitata incidenza delle restrizioni imposte e la necessaria semplificazione di una procedura destinata a concludersi nel termine massimo di 96 ore, il diritto alla difesa è adeguatamente garantito dalla facoltà di presentare memorie o richieste scritte;
di tale facoltà l'interessato è stato informato con la notifica del provvedimento del Questore, che conteneva altresì specifica indicazione dei comportamenti addebitatigli e delle relative fonti di prova. Va detto che, per consolidata giurisprudenza, il procedimento di convalida non può assumere cadenze tanto accelerate da vanificare di fatto la facoltà di produrre scritti difensivi;
ciò tuttavia non si è verificato nel caso di specie, avendo avuto l'interessato a disposizione due giorni per formulare le proprie deduzioni, tempo che deve ritenersi adeguato rispetto al termine di definizione della procedura. Va oltretutto rilevato che la difesa non potrebbe in nessun caso ritenersi di fatto compromessa, avendo il difensore già sottoposto anticipatamente memorie all'esame del Questore, come attestato nel provvedimento da questi emesso.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 OTTOBRE 2003.