Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 2
Nel valutare le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia il giudice di merito non può integrare con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, ma gli è concesso interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare; ne consegue, che nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte solo ad un controllo esteriore e non sostitutivo, di mera ragionevolezza e plausibilità.
La fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non si pone in rapporto di specialità con la figura associativa prevista dall'art. 416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso), per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 cod. pen., potendo configurarsi il concorso formale di reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 35034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35034 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/05/2005
Dott. LEONASI Raffale - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO AN - Consigliere - N. 803
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 33940/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo NI RO e IZ GI;
avverso la sentenza 17 marzo 2004 della Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PALOMBARINI AN, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Uditi, per il Lo NI, gli avvocati DI BENEDETTO AN e VENETO Armando.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 27 settembre 2002 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo affermava la penale responsabilità, fra gli altri, di Lo NI RO e IZ GI in ordine ai reati:
- di cui agli art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per essersi associati tra loro e con AI
AL, OF AN, AN AN, AC GI, ZZ, NI, PA, AN ES, OM RO e Lo NI MO, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; tra l'altro, al fine di importare ingenti quantitativi di hashish dal Marocco e di allestire una raffineria per la produzione di cocaina, avendo il IZ, nella sua qualità di contabile ed amministratore della cassa del mandamento mafioso di IO, gestito i capitali investiti nelle varie operazioni legate al traffico di hashish ed al progetto di raffineria di cocaina, il Lo NI comandato il peschereccio "Lupo di San ES" nei numerosi viaggi per raggiungere le coste del Marocco nonché collaborato, insieme agli altri appartenenti al sodalizio, alla costituzione della raffineria.
- di cui agli art. 81, 2 comma, 110 c.p., 73, commi 1,4 e 6, 80, comma 1, lettera d, 2 e 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, perché, in concorso con AI, OF,
AN AN, ZZ, UT, AC, nonché con Lo NI MO, AN ES, NI EP, PA ON, OM RO, RR RO e AN MO, illecitamente acquistavano dai venditori marocchini non identificati, importavano a bordo del peschereccio "Lupo di San ES" dalle coste del Marocco a quelle di Carini e di Palermo, trasportavano a bordo di autocarri fino al magazzino di via Messina Montagne circa 4.000 kg di hashish, che successivamente consegnavano a Milano, trattenendone circa 400 kg da commerciare a Palermo, avendo il Lo NI comandato il peschereccio utilizzato per il trasporto via mare, avendo il IZ partecipato in funzione di copertura armata allo sbarco sulle coste di Carini ed al successivo trasporto. Il IZ, ancora, di detenzione e porto continuati di armi da guerra e comuni da sparo.
Il Lo NI veniva condannato alle pene di anni dodici di reclusione ed euro 172.000 di multa, il IZ alle pene di anni diciassette di reclusione ed euro 172.000 di multa.
La decisione veniva confermata in punto di responsabilità dalla Corte di appello di Palermo con sentenza 17 marzo 2004 che, peraltro, quanto al Lo NI, eliminava la pena pecuniaria e, quanto al IZ, ritenuta la continuazione tra i fatti per cui è intervenuta condanna e quelli per i quali l'imputato e stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile della Corte di appello di Palermo, rideterminava la pena complessiva in anni ventidue di reclusione. Quanto al reato associativo, la sentenza impugnata rilevava che era risultato che gli esponenti della famiglia mafiosa di IO avevano costituito insieme ad alcuni boss della 'ndrangheta calabrese residenti a Milano, una vera e propria associazione avente ad oggetto un indeterminato e stabile programma criminoso per l'acquisto in Marocco ed il successivo smercio di sostanze stupefacenti, anche in quantita' ingenti e per la realizzazione di una raffineria per la lavorazione della cocaina;
il tutto in presenza di un' organizzazione di persone e mezzi idonea alla realizzazione della comune attività criminosa, con una ben precisa ripartizione di compiti. Dalle convergenti propalazioni di numerosi collaboranti (AN OF, AL Di IP, OM, RR, OL) era risultato come, in attuazione del comune programma criminoso, il peschereccio comandato dal Lo NI si era più volte recato in Marocco per il carico dell'hashish. Dai reiterati tentativi di approvvigionamento, uno dei quali effettivamente realizzato e dalla programmazione di un' ulteriore importazione di 8.000 kg di hashish per i quali una parte del corrispettivo era già stata consegnata ai fornitori - operazione non andata a buon fine solo perché il Lo NI era stato costretto a tornare indietro perché AL Di IP aveva iniziato a collaborare con la giustizia - emergeva, dunque, un' articolata organizzazione criminosa;
un assetto confermato dal OF circa l'acquisto di un ulteriore ingente quantitativo di hashish e circa i concreti tentativi, già in fase avanzata, di costituire una raffineria per la produzione di cocaina.
Relativamente alla posizione del Lo NI, la sentenza ricorda che l'affermazione di responsabilità è basata sulle dichiarazioni del OM il quale ha riferito di aver partecipato ad alcuni viaggi in Marocco sul "San ES" condotto dal Lo NI, precisando: che un quantitativo era stato sbarcato a Carini e che in occasione di tale sbarco vi era stato un controllo della Guardia di finanza, che però non si era avveduta del carico perché occultato in un doppio fondo:
un dato che appare del tutto logico e verosimile e che è riscontrato dal FO;
la circostanza del controllo sarebbe, a sua volta, confermata dal verbale di contestazione del Comando sezione navale di Palermo della Guardia di Finanza, redatto alle ore 21, 30 del 13 febbraio 1995 nei confronti di RO Lo NI proprio a seguito di un controllo del detto peschereccio;
che nell'occasione aveva ricevuto la somma di lire 10 milioni materialmente consegnatagli da MO Lo NI, essendo stata versato al ricorrente un corrispettivo di circa 800 milioni di lire da parte dei calabresi: dichiarazioni altamente attendibili perché recanti una minuziosa descrizione degli sbarchi, dei quantitativi, con la precisazione che MO Lo NI era tornato in Italia, insieme al PA, in aereo (un evento riscontrato dalle indagini di polizia giudiziaria, da cui era risultato che il Lo NI ed il PA avevano viaggiato insieme sul volo Malaga-Milano dell'11 febbraio 1995, cioè due giorni prima dello sbarco di Carini); del RR e del Di IP, che avevano riferito dei viaggi effettuati dal peschereccio in Marocco per caricare l'hashish; dichiarazioni definite, peraltro, neutre, salvo per quella parte del narrato del RR, sul fatto che il viaggio conclusosi a Carini doveva costituire solo uno di una serie di viaggi che si sarebbero dovuti organizzare con una certa regolarità e che avrebbero procurato grossi guadagni sia al gruppo di calabresi di Milano sia alla famiglia di IO;
del OL, il quale ha riferito che la droga veniva caricata in Marocco, tramite un peschereccio di MO Lo NI;
del OF, che aveva dichiarato di essere stato parte dell'equipaggio del "San ES" nell'occasione dello sbarco a Carini di circa 3.500 kg. di hashish;
il collaborante avrebbe parlato anche di un controllo della polizia algerina, probabilmente informale, anche perché non furono riscontrate irregolarità; nonché di quelle (de relato da NO AN, persona di elevatissima attendibilità), del Di IP. Quanto al IZ, si additano le dichiarazioni del Di IP e del OL, che hanno rivelato che l'imputato teneva la contabilità relativa al traffico di stupefacenti per il mandamento di IO;
il Di IP ha inoltre dichiarato di aver ricevuto, assieme al OL 50 kg. dei 400 che i calabresi avevano lasciato a Palermo, e che la somma ricavata dalla vendita della droga era stata consegnata al AN ed al IZ;
il OL ha pure riferito di aver assistito al prelevamento da parte dell'imputato di danaro che, consegnato a MO Lo NI, doveva essere versato ai calabresi, mentre il RR ha indicato il ricorrente come uno dei partecipanti allo sbarco a Carini e del trasporto, sotto scorta, dell'hashish, nel magazzino di via Messina Montagne, armato di fucile, nonché del caricamento della droga che lo stesso collaborante provvide a trasferire a Milane-dei OF che, a sua volta, ha riferito della partecipazione del IZ allo sbarco della droga, armato di un kalashnikov.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati.
2.1. Il Lo NI ha articolato quattro ordini di motivi.
In primo luogo, violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità. Si censura, anzi tutto, l'omesso esame della circolarità della prova, derivante dall'avere mancato la sentenza impugnata di confrontare le fonti primarie con le dichiarazioni. Si addebita, poi, al giudice a quo di avere trascurato l'esistenza di condizionamenti e di reciproche influenze tra le chiamate nonché le discrasie rilevabili tra le varie propalazioni.
In secondo luogo, violazione dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
In terzo luogo, violazione di legge e mancanza di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato associativo.
Si denuncia, infine, violazione di legge e mancanza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Il IZ denuncia, a sua volta, che il suo inserimento nel gruppo di IO nella qualità di cassiere potrebbe semmai configurare la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. I ricorsi sono infondati.
3. Circa le censure del Lo NI, in punto di responsabilità, questa Corte ritiene necessario ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito non può ne' deve investire detta valutazione ma deve limitarsi alla correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificarne l'attendibilità non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sè credibili le propalazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni, assolvendosi così al dettato normativo dell'art. 192 c.p.p. (cfr. ex plurimis, Sez. 2^, 1 marzo 2000, Previti) . Con la conseguenza che, in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, al giudice di merito è inibito riempire con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, ma è, invece, concesso interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare. Così, nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte solo ad un controllo esteriore, e non sostitutivo, di mera ragionevolezza e plausibilità (Sez. 5^, 12 novembre 2003, Arena). Tanto premesso, va dato atto alla Corte territoriale di avere con assoluto rigore logico e con giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità, rimarcato, per un verso, la particolare attendibilità delle fonti probatorie costituite dalle dichiarazioni del OM e del OF (che parteciparono personalmente ai viaggi in Marocco) nonché del Di IP che seppe di tali viaggi da uno degli esponenti della "famiglia di IO", personalmente interessato all'organizzazione dell'illecito traffico;
la piena convergenza dei nuclei fondamentali delle propalazioni assume, dunque, rilievo esponenziale, senza che possano rilevare marginali discordanze, giustificabili considerato il diverso numero di viaggi effettuati dal OM e dal OF.
In più, la sentenza impugnata ha avuto cura di valutare criticamente ciascuna delle dette propalazioni, confrontandole anche con quelle di altri collaboranti cui non è stato assegnato decisivo valore probatorio. Il tutto, in presenza degli ulteriori obiettivi elementi di riscontro esposti in narrativa.
Quanto, poi, all'addebito di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, l'ampia motivazione contenuta a pagg.
8-11 della sentenza denunciata esime la Corte da ogni ulteriore esame circa la sussistenza del reato associativo;
così come le puntualizzazioni, altamente significanti contenute a pag. 30 e ss. In merito alla responsabilità del Lo NI relegano le doglianze espresse nel ricorso ad una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita, come tale, in sede di legittimità.
Pure infondata è la deduzione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, stante l'esplicitato diretto interessamento della "famiglia" mafiosa di IO alla gestione del sodalizio criminoso, in funzione dei cospicui introiti ricevuti e da ricevere in prospettiva;
nella piena consapevolezza del Lo NI dell'"interessamento della famiglia di IO al traffico della droga".
Adeguatamente motivato è anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso il valore esponenziale rigorosamente assegnato dalla sentenza impugnata ai precedenti penali del Lo NI.
4. Privo di fondamento è pure il ricorso del IZ.
Va ricordato, infatti, che la disposizione di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non si pone in rapporto di specialità
con l'art. 416-bis c.p. in quanto i due reati si distinguono nettamente, essendo caratterizzato il secondo dal metodo mafioso assente nel primo, il quale contiene un elemento costituito dalla natura dei reati fine specializzante solo rispetto al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; ciò significa che fra le predette norme incriminatrici esiste un rapporto di specialità reciproca che non consente l'applicazione dell'art. 15 c.p., ma rende configurabile il concorso formale tra i due reati (cfr., ex plurimis, Cass., 19 giugno 1998, Abbrescia). Con la conseguenza che l'avere il IZ tenuto la contabilità, per il mandamento di IO, relativamente alle entrate derivanti dal traffico di stupefacenti, implica il suo pieno inserimento, ampiamente argomentato dal giudice a quo, nella associazione finalizzata al narcotraffico gestita dalla famiglia mafiosa.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2005