Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 35034
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Sentenza 18 maggio 2005

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Nel valutare le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia il giudice di merito non può integrare con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, ma gli è concesso interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare; ne consegue, che nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte solo ad un controllo esteriore e non sostitutivo, di mera ragionevolezza e plausibilità.

La fattispecie associativa finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non si pone in rapporto di specialità con la figura associativa prevista dall'art. 416-bis cod. pen. (associazione di stampo mafioso), per cui deve escludersi l'applicazione dell'art. 15 cod. pen., potendo configurarsi il concorso formale di reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/2005, n. 35034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35034
    Data del deposito : 18 maggio 2005

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