Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 744
CASS
Sentenza 31 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e non gli è dovuta la notifica dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del procedimento.

Commentario1

  • 1Uso del diritto al silenzio, condanna dell'imputato (Cass. 22651/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 744
Data del deposito : 31 gennaio 2000

Testo completo