Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e non gli è dovuta la notifica dell'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Uso del diritto al silenzio, condanna dell'imputato (Cass. 22651/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 31/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO ET " N. 744
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 38878/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ET n. il 04.02.1953
avverso ordinanza del 13.04.1999 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione latta dal Consigliere Dott. DELEHAYE ENRICO lette le conclusioni del P.G. per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 2-10-1998 la Corte d'Assise di Napoli disponeva, ai sensi del 2^ co. dell'art. 304 c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del procedimento nei confronti di numerosi imputati, tra cui ES PI;
conseguentemente in data 21-1-1999 rigettava l'istanza di scarcerazione, proposta per conto di quest'ultimo, per decorrenza dei termini massimi di fase.
Entrambi i provvedimenti venivano confermati dal Tribunale di Napoli, in sede di riesame, il quale disattendeva le eccezioni della difesa, relative alla carenza di motivazione ed alla violazione del contraddittorio per il primo ed alla tardiva notifica della disposta sospensione, che l'avrebbe resa inefficace nei confronti dell'istante, per il secondo.
Il Tribunale evidenziava come dal verbale dell'udienza dibattimentale del 2-10-1998 si evincesse chiaramente che il ES era assente per rinunzia e, pertanto, era rappresentato dal difensore, avv. Pellegrino, che ebbe anche ad intervenire al riguardo, sicché, a norma del 5^ comma dell'art. 148 c.p.p., la lettura dell'ordinanza di sospensione, effettuata in tale sede. aveva spiegato tutti i suoi effetti anche nei confronti dell'appellante. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto rituale ricorso in Cassazione il difensore dell'indagato, eccependo l'omessa notifica del decreto di citazione per l'udienza del 2-10-1998, della quale sarebbe stato informato solo a mezzo dell'ordine di traduzione, comunicatogli la mattina stessa: dalla sua rinunzia a presenziare non potrebbe certamente desumersi anche quella a ricevere una rituale citazione e da questo deriverebbe l'inefficacia, nei suoi confronti, della disposta sospensione.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stata infatti eccepito che il ES avrebbe avuto conoscenza solo con l'ordine di traduzione dell'udienza del 2-10-1998 e che, non potendo la sua rinunzia alla presenza estendersi anche al diritto di ricevere un rituale avviso, tale difetto di citazione comporterebbe l'inefficacia nei suoi confronti della sospensione, disposta in tale data.
Questa tesi appare però infondata, in quanto nell'ordinanza impugnata viene evidenziato: "come si evince dal verbale dell'udienza dibattimentale del 2.10.1998, l'appellante ES PI era assente per rinunzia e, pertanto, era rappresentato dal difensore, avv. Pellegrino che ebbe modo anche di intervenire al riguardo (vedasi pag. otto verbale udienza cit.)".
Da tale elemento di fatto il Tribunale correttamente fa derivare che, a norma del 5^ comma dell'art. 148 c.p.p., la lettura in udienza dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima di custodia cautelare abbia spiegato i suoi effetti di notificazione anche nei confronti del ES PI, in quanto era rappresentato dal proprio difensore di fiducia.
Conforme appare infatti l'orientamento di questa Corte, che ha deciso: "la rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e come tale rappresentato dal difensore e a lui non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza." (Sez. VI, 14-1-1998 n. 2327, Giuliano, RV. 210.369). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 delle Dispos. attuaz. c.p.p., modificato dall'art. 23 della L. 332/95. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000