Sentenza 4 luglio 2008
Massime • 1
La "remotizzazione" delle intercettazioni presso gli uffici di polizia giudiziaria non esclude la piena utilizzabilità dei risultati di tale mezzo di ricerca della prova, essendo sufficiente che la "registrazione" sia avvenuta per mezzo di impianti installati presso la Procura della Repubblica, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati così registrati siano eseguite negli uffici della polizia giudiziaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2008, n. 35643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35643 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/07/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2071
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014440/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI CI ND, N. IL 13/01/1987;
avverso ORDINANZA del 22/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco Marco, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. CERQUETTI Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 22 febbraio 2008 il Tribunale di Perugia, costituito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha respinto l'appello di Di UC DR contro l'ordinanza 19.12.2007 del GIP in sede che aveva rigettato la istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata al suddetto in data 18.10.2007 in ordine ai reati di partecipazione alla associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico denominata COOP / FAI (capo A), di danneggiamento seguito da pericolo di incendio e reati connessi (attentato al cantiere AF) commessi il 9 marzo 2007 (capo B) e di minacce gravi al Presidente della Regione Umbria e reati connessi (capo G), commessi il 20 agosto 2007, mentre ha dato nel contempo atto della circostanza che, nel frattempo, con ordinanza in data 30.1.2008 dello stesso Tribunale, la misura della custodia in carcere era già stata sostituita con quella degli arresti domiciliari presso la abitazione della madre dell'indagato, che aveva manifestato disponibilità ad accoglierlo. Con l'appello - che aveva ad oggetto la ordinanza del GIP di Perugia successiva di pochi giorni ad un precedente provvedimento in data 27.11.2007 di rigetto di altra istanza di revoca della misura e che ripeteva sostanzialmente la precedente istanza di revoca - era stata contestata la mancanza di motivazione della ordinanza del GIP, non essendo sufficiente il mero richiamo al provvedimento cautelare iniziale poiché su di esso non si era formato il giudicato cautelare attesa la proposizione di ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame;
la insussistenza dei reati contestati;
la sopravvenienza di nuovi elementi idonei a svilire la portata indiziante degli elementi accusatori, consistenti nelle dichiarazioni rese dalla madre dell'indagato in sede di indagini difensive circa confidenze ottenute da terzi in merito agli "assegni" che, secondo la tesi difensiva, avrebbero costituito l'oggetto di conversazioni intercettate e che invece, secondo l'accusa, si riferivano a proiettili, nelle dichiarazioni rese dall'Avvocato Moroni alla donna sulle confidenze che il Di UC gli avrebbe fatto in merito agli assegni e nella trascrizione dell'interrogatorio reso dall'indagato al P.M. in data 23.1.2008; la insussistenza o comunque mancanza di attualità delle esigenze cautelari. Su tali punti il Tribunale, dopo avere richiamato testualmente il compendio indiziario posto a base della ordinanza cautelare e della decisione sul riesame della stessa, nonché la decisione sulla prima istanza di revoca, ha rilevato che i pretesi elementi nuovi erano inidonei a determinare una diversa valutazione del quadro indiziario, potendo al massimo costituire spunti per ulteriori investigazioni, mentre dalle intercettazioni ambientali in carcere emergeva un quadro di inquietanti strategie che il Di UC stava mettendo in essere, insieme alla madre e con la collaborazione di altri soggetti, finalizzate ad avvalorare la teoria degli assegni falsi. Quanto poi alle esigenze cautelari il Tribunale ha confermato la loro sussistenza, considerato anche che, sempre dalle intercettazioni in carcere, risultava, oltre alla predisposizione delle suddette strategie, la corresponsione di un compenso ad UF IO affinché confermasse le dichiarazioni della madre del Di UC e la volontà di quest'ultimo di continuare ad restare fedele al BI.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del Di UC lamentando:
- Quanto a tutti i capi di imputazione, in via preliminare: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in quanto fondata sulla acritica trasposizione del testo di altri atti procedimentali;
inutilizzabilità delle intercettazioni ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1, art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, nullità per inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2,
lett. c) e c) bis;
- Quanto al reato di cui al capo B) della imputazione;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 291 c.p.p. e art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., artt. 414 e 424 c.p., art. 425 c.p., n. 2, art.658 c.p., L. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 1; inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
- Quanto ai gravi indizi di colpevolezza con riguardo al capo G della imputazione: nullità per inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2 lett. c) e c) bis;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt.273 e 291 c.p.p. e art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., artt. 414 e 336 c.p., art. 339 c.p., comma 1, artt. 594 e 671 c.p., L. 6 febbraio 1980, n. 15, art. 1; inosservanza o erronea applicazione dell'art.275 c.p.p., comma 2 bis;
mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
- Quanto ai gravi indizi di colpevolezza con riguardo al capo A della imputazione: nullità per inosservanza dell'art. 292 c.p.p., comma 2 lett. c) e c) bis;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt.273 e 291 c.p.p. e artt. 270 bis, 43 e 110 c.p., segg.; mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
- Quanto alle esigenze cautelari: nullità della ordinanza laddove si riferiva al pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova poiché non fissava la data di scadenza della misura e non aveva tenuto conto degli elementi sopravvenuti;
mancava qualsiasi motivazione circa la reale persistenza delle esigenze cautelari anche alla luce del motivo 5^ dell'appello e della memoria difensiva 22.1.2008 con riguardo ai nuovi elementi difensivi prodotti dalla difesa.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere, quanto alla gravità indiziaria, che nel frattempo si è formato nei confronti dell'indagato il c.d. giudicato cautelare a seguito della sentenza di questa Corte in data 22 aprile 2008 che ha rigettato il ricorso del Di UC contro la ordinanza 12 novembre 2007 del Tribunale di Perugia che aveva confermato, in sede di riesame, la applicazione al suddetto della custodia cautelare per i reati sopra indicati. Non possono quindi più essere messe in discussione, in assenza di nuovi elementi, le questioni già dedotte nel ricorso per Cassazione contro il provvedimento del Tribunale del riesame e pedissequamente riproposte in questa sede stante l'efficacia preclusiva, di natura endoprocessuale, del precedente provvedimento, fondata sul principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p. (v., per tutte, Cass. Sez. Un. 12.10.1993, Durante).
Per completezza è opportuno precisare che nella precedente sede (sentenza 22 aprile 2008) questa Corte aveva, fra l'altro, rilevato che - come messo in luce anche dal provvedimento del riesame - la misura cautelare non riguardava le contravvenzioni ed i reati che non autorizzavano la emissione della stessa, mentre invece la misura era stata emessa esclusivamente per i reati che la autorizzavano in relazione alla entità della pena, ivi compresi il danneggiamento seguito da pericolo di incendio che era aggravato ai sensi dell'art.425 c.p., n. 2 ed anche ex D.L. n. 625 del 1979, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 1980, che comportava da solo un aumento della pena della metà, per cui il limite di legge era ampiamente superato, così come per gli altri delitti. Era stato ancora rilevato che la sussistenza dei reati contestati al Di UC ai capi B e G era stata dimostrata dalla ordinanza impugnata attraverso la valorizzazione di elementi specifici indicativi del pericolo di incendio in occasione dell'attentato al cantiere AF che aveva richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e che avrebbe potuto cagionare ben più gravi danni se costoro non fossero intervenuti immediatamente cosi arginando i danni, della evocazione alla rivolta ed alla ribellione contro lo stato nei volantini di rivendicazione di tale attentato e della minaccia alla Presidente NZ insita nell'invio dei proiettili e di ben più gravi danni successivi, anche mediante il richiamo, molto indicativo, al "nobile ed eroico" tentativo di uccidere il sindaco di Spoleto da parte del compagno OR, se la "cagna" NZ avesse proseguito nella sua attività di "guida del regime". Quanto poi alla gravità indiziaria in ordine ai singoli episodi contestati al Di UC ai capi B a G, erano stati riportati gli indizi sulla cui base il provvedimento impugnato, dapprima attraverso un esame individuale e poi coordinato degli elementi probatori, aveva ritenuto che fosse provata la attribuibilità al Di UC dei singoli episodi. Si trattava di elementi, in effetti, di grosso spessore e concludenti attraverso la loro coordinazione logica e fattuale, a fronte dei quali il ricorrente aveva tentato di atomizzare gli indizi per scardinarne la convergenza, mediante un procedimento logico che non era però consentito, poiché soltanto l'esame globale degli indizi conduceva ad apprezzare la gravità indiziaria;
il che valeva in particolare per l'episodio NZ per cui i pretesi elementi di contrasto indicati dal ricorrente apparivano inconsistenti poiché, ad esempio, la circostanza che non vi fosse la prova che il Di UC si trovasse a Firenze quando era stata spedita la lettera minatoria alla Presidente NZ non scardinava il complesso indiziante, in quanto la prova della sua partecipazione al fatto si desumeva aliunde, così come appariva ininfluente la data del timbro postale di annullo, mentre la pretesa prova nuova discendente dalla precedente consegna al BI di un assegno falso niente dimostrava sia per la tardività con cui è stata addotta sia in considerazione di tutti gli altri convergenti elementi risultanti dal provvedimento impugnato da cui era stato desunto con argomentazione logicamente ineccepibile che si trattasse, quella volta, proprio dei due proiettili e non di un assegno falso, che pure altre volte i due amici si erano evidentemente scambiati visto che erano soliti vivere di espedienti.
Quanto al secondo gruppo dei motivi di ricorso, relativi alla sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p., proprio partendo dalla individuazione degli elementi costitutivi di tale reato ed in conseguenza della aggravante di cui al D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 1, convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 1980, n. 15
con riguardo ai reati fine dell'associazione, già il provvedimento adottato dal Tribunale del riesame si era posto il problema del punto "critico" della stabilità organizzativa della struttura della associazione eversiva COOP FAI, che era già stato posto in sede di riesame e riproposto dalla difesa del Di UC in sede di ricorso per Cassazione e lo aveva risolto ritenendo che il carattere rudimentale della organizzazione non impedisse di ritenerla esistente ed adeguata allo scopo che si era prefissata ed agli obiettivi avuti di mira che si andavano via via raggiungendo attraverso una progressione del proposito eversivo mediante la realizzazione di una serie di atti di violenza diretti contro enti ed istituzioni, idonei a condizionare il funzionamento delle istituzioni stesse, sia centrali (come le forze dell'ordine) sia periferiche (come gli enti territoriali).
In particolare era stato sottolineato che era stato costituito un vero e proprio gruppo, aggregato dall'ascendente culturale ed ideologico del BI, che si era dimostrato capace di coinvolgere altre persone nella condivisione dei rischi connessi alle azioni criminose realizzate e che si era poi anche manifestato all'esterno attraverso la rivendicazione delle azioni già svolte e di quelle che si proponeva di svolgere nell'immediato futuro con il passaggio anche a più incisive forme di lotta.
In tale ambito la precedente sentenza di questa Corte in data 22 aprile 2008 aveva rilevato che la organizzazione rudimentale non significava assenza di organizzazione mentre al contrario era proprio la esecuzione delle numerosi azioni poste in essere dal gruppo nell'arco di breve tempo che dimostrava la organizzazione e la capacità della stessa di operare funzionalmente ai fini prefissati. D'altronde per la configurabilità del reato di cui all'art. 270 bis c.p., trattandosi di un reato di pericolo presunto o a consumazione anticipata, non era neppure necessario il compimento dei reati oggetto del programma criminoso, ma occorreva soltanto l'esistenza di una struttura organizzata dotata di un grado di effettività tale da rendere almeno possibile la attuazione di tale programma e da giustificare la valutazione legale di pericolosità correlata alla idoneità della struttura stessa al compimento di una serie indeterminata di reati;
mentre invece nel caso in esame vi era stato di più e cioè la attuazione di un programma eversivo di per sè idoneo a dimostrare che esisteva una organizzazione capace di realizzarlo e cioè la effettività della organizzazione. In presenza di un gruppo che aveva fatto dell'eversione il proprio scopo, attraverso la deliberazione di un programma ed il compimento concreto di atti di violenza secondo quanto teorizzato dall'ideologo Alfredo Maria Bonanno e che aveva inoltre realizzato in parte tale programma, non vi era quindi dubbio che si trattasse di una associazione eversiva, così come ritenuto in altri casi analoghi da questa Corte, pur in presenza di strutture definite ugualmente rudimentali (v. Cass. Sez. 1 n. 42282 del 2005, rv. 232402). Quanto poi alla partecipazione anche del Di UC a tale gruppo, il provvedimento del Tribunale del riesame e la sentenza 22 aprile 2008 che aveva determinato la formazione del giudicato cautelare avevano individuato elementi ben più importanti della sua convivenza con il BI (che comunque non appariva elemento secondario) e della sua partecipazione, insieme al BI, a manifestazioni come quella di Vicenza e ad altre che andavano progettando, quali la partecipazione ad alcuni degli attentati che costituivano i reati fine del gruppo eversivo di cui quindi il Di UC condivideva le finalità, il programma e le rivendicazioni;
per cui si concludeva che il provvedimento applicativo della misura, laddove aveva individuato la gravità indiziaria in ordine a tutti i reati contestati, fosse immune da vizi. Ciò posto quanto alla gravità indiziaria già riconosciuta dal Tribunale del riesame e confermata dal giudicato cautelare, venendo quindi ora alle censure specifiche presentate in sede di istanza di revoca della misura cautelare si deve subito rilevare che la critica rivolta dal ricorrente al provvedimento impugnato in merito al carattere riproduttivo dello stesso rispetto al precedente provvedimento del Tribunale in sede di riesame appare sterile, poiché, se l'appello ha ricalcato le stesse censure della richiesta di riesame, anche la risposta, per quella parte, se condivisa, non poteva essere diversa.
La doglianza con cui si deduce la inutilizzabilità delle intercettazione ambientali e telefoniche in parte è del tutto generica poiché, al di là di richiami giurisprudenziali, non indica quali decreti sarebbero privi di motivazione ovvero comunque viziati ed in che cosa consisterebbero i pretesi vizi, mentre, con riguardo alla questione di diritto, ora proposta, concernente la c.d. "remotizzazione" delle intercettazioni preso gli uffici di polizia giudiziaria, è nel frattempo intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 28 giugno 2008, Carli, che ha chiuso il dibattito sancendo la piena utilizzabilità dei risultati di tale tipo di intercettazioni, essendo sufficiente che la "registrazione" sia avvenuta per mezzo di impianti installati in Procura, anche se le operazioni di "ascolto", verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati siano eseguiti negli uffici di polizia giudiziaria. I pretesi elementi "nuovi", derivanti dalle indagini difensive, in merito alla interpretazione della conversazione avvenuta in occasione della consegna dal Di UC al BI di oggetti che secondo l'accusa sarebbero stati proiettili ed invece secondo la difesa assegni falsi che il Di UC avrebbe ricevuto dal proprio padre, come già rilevato dal provvedimento impugnato non sono in alcun modo idonei ad intaccare l'impianto accusatorie. Si tratta delle dichiarazioni della madre dell'imputato che avrebbe ricevuto le confidenze del cittadino albanese UF JO e delle dichiarazioni di altre persone che avrebbero ricevuto le confidenze del Di UC in merito alla consegna da parte del padre di assegni falsi al Di UC, che suffragano il possesso da parte del Di UC ed anche da parte del BI di assegni falsi, ma ciò era già stato preso in esame dal Tribunale del riesame ed anche dalla sentenza di questa Corte in data 22 aprile 2008 ed era stato - correttamente - ritenuto ininfluente poiché non era in discussione che si trattasse di soggetti che vivevano di espedienti spendendo anche assegni falsi;
il che però non voleva dire che nel corso della conversazione intercettata Di UC avesse consegnato al BI gli assegni, essendo il contenuto e le circostanze di quella conversazione incompatibili - fondatamente - con tale ricostruzione dei fatti.
Resta da esaminare la persistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lettere a) e c). Premesso che l'indagato ha già ottenuto nel frattempo gli arresti domiciliari, la difesa insiste sulla rilevanza dei pretesi "elementi nuovi" anche ai fini della valutazione delle esigenze cautelari oltre che sulla illegittimità di applicazione della misura, con riguardo alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. a), poiché non era stata indicata la scadenza. Sul secondo punto è solo il caso di ribadire che, essendo stata individuata anche la esigenza cautelare di reiterazione della condotta criminosa, non vi era necessità di indicare il termine di durata della misura in conseguenza del pericolo di inquinamento probatorio. Quanto al primo punto i pretesi elementi nuovi - che tali non sono - non hanno all'evidenza alcun rilievo sulla pericolosità del soggetto che è stata correttamente ritenuta persistente dal provvedimento impugnato sulla base di argomentazioni logicamente ineccepibili e conformi al parametro normativo, oltre che sulla base delle emergenze delle intercettazioni in carcere dimostrative di una "inquietante" strategia difensiva che comprendeva anche un " pagamento" a favore di terze persone onde indurle ad avvalorare le dichiarazioni dell'indagato. Alla luce dei suddetti elementi appare corretto anche il rigetto della richiesta di ulteriore attenuazione della misura cautelare.
Il ricorso deve essere in definitiva rigettato perché infondato sotto tutti i profili addotti, con le conseguenze di legge indicate nel dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2008