Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2000, n. 1009
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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In tema di giuoco automatico d'azzardo, con le modifiche introdotte all'art. 110 t.u.l.p.s. dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1995, n.452, sono stati adattati alla fattispecie del citato art. 110 i requisiti del giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, cioè l'alea e il fine di lucro; infatti l'apparecchio automatico da giuoco d'azzardo è stato definito quello che ha insita la scommessa o che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, che così concretizza il lucro; sia il premio in denaro che il premio in natura devono però essere di valore economico esiguo e ciò perché il premio in natura, in genere comune oggettistica o consumazione, proprio perché posto quale equivalente alternativo al premio in denaro, dà la misura di questo che deve essere necessariamente modesto, sicché il giuoco automatico d'azzardo più propriamente deve essere qualificato come giuoco automatico aleatorio con premio anche patrimonialmente non apprezzabile che costituisca incentivo al giuoco.

Ai sensi dell'art. 110, comma sesto, t.u.l.p.s. il giuoco automatico d'azzardo, che è un giuoco aleatorio interessato a lucro circoscritto, vietato in funzione del mezzo con cui è esercitato, concorre formalmente con la fattispecie di giuoco d'azzardo prevista dall'art. 718 cod. pen. allorché, immutata l'alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica (art. 721). La sussistenza di questo deriva dalla posta e a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente.

Nel giuoco automatico d'azzardo previsto dall'art. 110 t.u.l.p.s. non è punito chi prende parte al giuoco; quando però l'incentivo al giuoco automatico d'azzardo assume tal consistenza da integrare il fine di lucro richiesto per il giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, i due reati concorrono a norma del comma 6 dell'art. 110 cit. quale concorrente mezzo di repressione nei confronti di chi pone in uso l'apparecchio e quale limite di tutela per il giocatore che risponde del reato di partecipazione al gioco d'azzardo.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 agosto 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2000, n. 1009
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1009
Data del deposito : 2 marzo 2000

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