Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 3
In tema di giuoco automatico d'azzardo, con le modifiche introdotte all'art. 110 t.u.l.p.s. dall'art. 1 della legge 6 ottobre 1995, n.452, sono stati adattati alla fattispecie del citato art. 110 i requisiti del giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, cioè l'alea e il fine di lucro; infatti l'apparecchio automatico da giuoco d'azzardo è stato definito quello che ha insita la scommessa o che consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, che così concretizza il lucro; sia il premio in denaro che il premio in natura devono però essere di valore economico esiguo e ciò perché il premio in natura, in genere comune oggettistica o consumazione, proprio perché posto quale equivalente alternativo al premio in denaro, dà la misura di questo che deve essere necessariamente modesto, sicché il giuoco automatico d'azzardo più propriamente deve essere qualificato come giuoco automatico aleatorio con premio anche patrimonialmente non apprezzabile che costituisca incentivo al giuoco.
Ai sensi dell'art. 110, comma sesto, t.u.l.p.s. il giuoco automatico d'azzardo, che è un giuoco aleatorio interessato a lucro circoscritto, vietato in funzione del mezzo con cui è esercitato, concorre formalmente con la fattispecie di giuoco d'azzardo prevista dall'art. 718 cod. pen. allorché, immutata l'alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica (art. 721). La sussistenza di questo deriva dalla posta e a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente.
Nel giuoco automatico d'azzardo previsto dall'art. 110 t.u.l.p.s. non è punito chi prende parte al giuoco; quando però l'incentivo al giuoco automatico d'azzardo assume tal consistenza da integrare il fine di lucro richiesto per il giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, i due reati concorrono a norma del comma 6 dell'art. 110 cit. quale concorrente mezzo di repressione nei confronti di chi pone in uso l'apparecchio e quale limite di tutela per il giocatore che risponde del reato di partecipazione al gioco d'azzardo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2000, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE RENATO Presidente del 02/03/00
1. Dott. PIOLETTI GIOVANNI Cons. relatore SENTENZA
2. " RIZZO ALDO Consigliere N. 1009
3. " ONORATO PIERLUIGI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " PICCIALLI LUIGI Consigliere N. 43922/99
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo in proc. e. Sauli Giovanni IA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Teramo del 30.4.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Pioletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Uditi i difensori avv.ti P. Marzioli e M. L. Ferrante;
Osserva:
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Teramo, in accoglimento di richiesta di riesame, ha annullato il decreto di sequestro probatorio del P.M. presso la Pretura di Teramo di apparecchi videopoker e slot-machine in esercizi commerciali e sale giochi non risultando dati di fatto da cui desumere il "fumus" dei reati di cui agli artt. 110 t.u.p.s. e 718, 719 c.p. posti a fondamento della misura adottata.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo deducendo la violazione degli artt.253, 324 c.p.p. perché la tipologia degli apparecchi li inquadrava di per sè
tra quelli d'azzardo e che il giudice del riesame aveva indebitamente valutato la fondatezza dell'accusa.
Il ricorso deve essere accolto.
Invero, premesso che l'accertamento del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità "degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze probatorie, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica (Cass.Sez.Un.20 novembre 1996, n.23 c.c., Bassi, 206.65 7), non può dubitarsi che il giudice del riesame abbia svalutato i dati di fatto esposti in base ad apprezzamenti aventi come presupposto la prova della concreta esistenza degli estremi del gioco d'azzardo, che invece compete al giudice del procedimento principale. In proposito questa Corte ha più volte affermato che quando le apparecchiature abbiano insita la scommessa, come il videopoker o le slot-machines, la destinazione al gioco d'azzardo è implicita nello schema del gioco (cfr., da ultimo, Sez. III, 19 marzo 1999, n. 1121 c.c., Di Stefano, 214.54 2), sicché è la stessa descrizione delle apparecchiature come appartenenti alle dette tipologie a integrare il "fumus" dei reati ipotizzati: sarà poi il giudice di merito che dovrà effettuare un compiuto esame del fatto in sede di cognizione. Anche in questa sede conviene tener presente che il giuoco d'azzardo concorre formalmente con il giuoco automatico di cui all'art. 110 t.u.p.s. quando questo sia d'azzardo, e ciò sia nell'attuale versione dell'art. 110, che è quella risultante dalle modifiche dell'art. 1 l.6 ottobre 1995, n.425,, sia nelle precedenti successive alla formulazione originaria. Invero, l'originaria disposizione del t.u.p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n.773, è stata dichiarata illegittima (C. Cost. 9 luglio 1963, n. 125) nelle disposizioni contenute negli ultimi tre commi, in riferimento all'art. 41 Cost. nella parte in cui facevano divieto di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o scommesse. A seguito di ciò l'art. 1 della l. 20 maggio 1965, n. 507, ha abrogato e sostituito i commi 3^ e 4^ dell'art. 110, vietando l'uso degli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, oltre che nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, anche nei circoli e associazioni di qualunque specie, dando la definizione di apparecchio automatico da giuoco, e, nel 5^ comma, facendo "Salve le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo..." nello stabilire le pene per i contravventori. E dottrina e giurisprudenza (fra le altre, cfr. Cass. Sez. I, 15 ottobre 1995, n. 1077, La Barbera, 171.740 sono state concordi nel ritenere che la locuzione già detta ("Salve le sanzioni ...") indicava che si era voluta mantenere impregiudicata l'applicabilità delle norme sul giuoco d'azzardo quando il giuoco automatico integra gli estremi del giuoco d'azzardo, con la conclusione che vi è concorso formale di reati. Questa interpretazione ha avuto l'avallo del legislatore che con l'art.1 l.17 dicembre 1986, n.904, riformulando l'art. 110 t.u.p.s. ha ulteriormente precisato l'espressione ricordata. Infatti il legislatore, nel 3^ e 4^ comma, oltre a considerare anche gli apparecchi elettronici, limita il divieto agli apparecchi da giuoco d'azzardo, ne fornisce la definizione ripetendo la precedente dizione, escludendo dal premio la consumazione (già nominata quale premio in natura) e soprattutto la ripetizione della partita prevista invece come caratterizzante gli apparecchi da trattenimento e da giuoco di abilità, introdotti in un 5^ comma. Infine, e qui è il punto, il successivo comma nel porre le sanzioni, dispone che "Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti...".
Tale disposizione sanzionatoria è rimasta immutata quale 9^ comma dell'art. 110 a seguito della sostituzione dei commi 4^ e 5^ con cinque commi per effetto dell'art. 1 l. 6 ottobre 1995, n.425. Ai fini che ci interessano, il concorso tra il giuoco d'azzardo ex art.718 c.p. e quello automatico, si nota immediatamente che il legislatore ha avuto cura di definire l'apparecchio da trattenimento e da giuoco di abilità, cui è dedicata quasi la totalità delle prescrizioni introdotte, mentre ha modificato la nozione di apparecchio da giuoco d'azzardo adattando alla fattispecie i requisiti del giuoco d'azzardo codicistico, cioè l'alea e il fine di lucro;
infatti l'apparecchio automatico da giuoco d'azzardo è quello che ha insita la scommessa o consente vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che così concretizza il lucro. A questo proposito deve precisarsi che sia il premio in natura che il premio in denaro devono essere di valore economico esiguo, e ciò perché il premio in natura (in genere comune oggettistica o consumazioni) posto quale equivalente alternativo al premio in denaro dà la misura di questo che deve essere necessariamente modesto, sicché il giuoco automatico d'azzardo più propriamente deve essere qualificato come giuoco automatico aleatorio con premio anche patrimonialmente non apprezzabile che costituisca incentivo al giuoco: e in questo consiste la ragione della proscrizione del giuoco automatico d'azzardo. E ciò, del resto, trova conferma nel fatto che è vietato l'apparecchio automatico da trattenimento e da giuoco d'abilità, che è quello in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quando il premio non sia di modesto valore economico e tale da escludere la finalità di lucro (co. 5^ dell'art.110 cit.). Per quanto concerne infine il concorso con il giuoco d'azzardo automatico, che è un giuoco aleatorio interessato con un lucro circoscritto, che è vietato in funzione del mezzo con il quale è esercitato, e il giuoco d'azzardo previsto dal codice penale in cui, immutata l'alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica (art. 721), occorre tener presente che la sussistenza di questo deriva dalla posta e che a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente. E infine, nel giuoco automatico non è punito chi prende parte al giuoco: quando però l'incentivo al giuoco automatico d'azzardo assume. tal consistenza da integrare il fine di lucro richiesto per il giuoco d'azzardo previsto dal codice penale, il legislatore ha avvertito la necessità di richiamare l'applicabilità della relativa sanzione quale concorrente mezzo di repressione nei confronti di chi pone in uso l'apparecchio e quale limite di tutela per il giocatore che risponderà quindi del reato di cui all'art. 720 c.p. per partecipazione a giuoco d'azzardo.
Si può quindi notare un progressivo arretramento del giuoco automatico vietato a favore del trattenimento e del giuoco di abilità e, parallelamente, una attenuazione della gravità del fatto, originariamente punito con pena superiore a quella del giuoco d'azzardo e nel testo vigente solo con pena pecuniaria. Il giuoco automatico d'azzardo ha solo un ambito spaziale - comprende anche le associazioni di qualunque specie - più ampio del giuoco d'azzardo codicistico, sicché, coincidendo l'ambito, si avrà concorso formale di reati, che trova ragione nella specialità del mezzo, ma non coincidendo l'ambito, qualora ad esempio il giuoco automatico d'azzardo (integrante anche quello codicistico, s'intende) sia tenuto in una associazione in cui non si ravvisino gli estremi del circolo, il giuoco d'azzardo automatico sarà punito solo con una pena pecuniaria, e ciò non sembra trovar ragione nella particolarità del luogo.
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame nell'osservanza dei principi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000