Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
I reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro sia per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o viziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse -, sia per la struttura soggettiva, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché differente è anche la posizione del "solvens"; ne consegue che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., è violato nel caso in cui l'imputato, tratto a giudizio con l'accusa di corruzione passiva, sia condannato per il reato di concussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 52378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52378 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
5237 8 / 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.3128 Composta da PU 19/10/2016- - Presidente - Silvio Amoresano R.G.N. 47117/2015 Luca Ramacci Gastone Andreazza Relatore - Alessio Scarcella Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: -· GIOIA DOMENICO, n. 22/11/1958 a Castelluccio Superiore - TAURINO ANTONIO, n. 9/03/1974 a Cerignola avverso la sentenza della Corte d'appello di ANCONA in data 3/03/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C. Angelillis, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite, per i ricorrenti, le conclusioni dell'Avv. G. Rago e dell'Avv. S. Mancini, quest'ultimo in sostituzione dell'Avv. E. Mori, che hanno chiesto accogliersi i ri- corsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 3/03/2015, depositata in data 18/04/2015, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribuna- le di Ancona in data 12/01/2012, assolveva il GI dal reato di cui al capo I) del- la rubrica limitatamente al fatto relativo alla RU AN NA e dal reato di cui al capo m) limitatamente al fatto relativo alla CU Alarcon Alba TO;
riqualificava nel capo I) il fatto concernente quest'ultima ai sensi dell'art. 319- quater, c.p. e, quanto ai fatti relativi a EW NA MA e altra ragaz- za non meglio identificata come prostituta rumena ai sensi degli artt. 56 e 317, c.p. riqualificava il capo n) ai sensi dell'art. 326, co. 1, c.p. ed i reati di cui ai capi p) e q) ai sensi dell'art. 317 c.p.; rideterminava, per l'effetto, la pena inflitta al GI ME in 8 anni, 3 mesi di reclusione ed € 2000,00 di multa, confer- mando, nel resto, la sentenza appellata che aveva condannato il IN NT alla pena di anni 2 di reclusione;
giova precisare, per migliore intelligibilità dell'impugnazione, pertanto, che sentenza di condanna inflitta dal primo giudi- ce, con le opportune modifiche intervenute in appello, è stata pronunciata per i reati di: 1) sequestro di persona continuato di numerosi soggetti indicati al capo a) della rubrica (GI); 2) lesioni personali gravissime ai danni di tale Androna- che IN (capo b: GI); 3) concussione continuata ai danni delle persone indicate al capo c) della rubrica (GI); 4) favoreggiamento continuato ed ag- gravato della prostituzione di alcune persone indicate al capo m) della rubrica (GI); 5) rivelazione di segreto d'ufficio a favore del gestore di alcuni locali not- turni (capo n: GI); 6) comunicazione di dati ed informazioni in violazione della legge n. 121 del 1981 (capo o: GI); 7) concussione continuata ai danni delle persone indicate ai capi p) - quest'ultimo in concorso con il IN NT e q) della rubrica (GI). Quanto sopra in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nelle predette imputazioni.
2. Hanno proposto separati ricorsi il GI ed il IN, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deducono complessivamente quindici motivi (due il IN e tredici il GI, rilevandosi un'imprecisione nella numerazione dei motivi da parte di quest'ultimo ricorrente, atteso che dopo il motivo n. 9, illustrato alle pagg. 36/44, viene indicato errone- amente il successivo motivo con il n. 11 anziché con il n. 10, donde il numero dei motivi complessivamente proposti dal GI è di 13 e non di 14), di seguito e- te 2 nunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce il IN, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla pronuncia di colpevolezza. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, anzitutto sarebbe ravvisabile la mancanza della motivazione, atteso che i giudici di appello si sarebbero limitati a sostenere il ruolo di rilievo avuto dal ri- corrente nella vicenda processuale, che sarebbe stato già oggetto di esame nel trattare dalla posizione del coimputato GI, richiamando brevemente le consi- derazioni precedentemente svolte ma dedicate, secondo il ricorrente, al GI;
tali considerazioni sarebbero inidonee a giustificare la conferma del giudizio di condanna, soprattutto per quanto concerne la problematica in ordine al contesta- to concorso del IN;
diversamente, si sostiene, proprio la riqualificazione del reato da concussione a corruzione, avrebbe reso necessario un approfondimento della motivazione, in punto di concorso, originariamente espresse dal tribunale, stante le evidenti differenze tra i due reati;
i giudici territoriali avrebbero "supe- rato" detta problematica richiamando una sentenza in tema di estorsione, rite- nendo che il principio in essa espresso era applicabile anche al caso in esame, senza tuttavia motivare circa origine e ragione di tale certezza, attesa l'eterogeneità dei reati in comparazione;
inoltre, si contesta, la Corte d'appello, nel trattare la posizione del IN richiamando quella del GI, avrebbe omes- so di illustrare e specificare da quali elementi di fatto e di diritto avrebbe tratto le proprie certezze in ordine alla sussistenza del concorso nel reato sub p), non es- sendovi peraltro elementi di riscontro a sostegno delle deduzioni svolte (nel sen- so che laddove il GI riferiva di aver mandato NT, definito come un "amico mio che non è buono", questa persona non poteva che essere il IN); si cen- sura, poi, la sentenza per illogicità e contraddittorietà in quanto, proprio a segui- to della riqualificazione del fatto, evidenziandosi il ruolo del IN quale sem- plice e mero latore della proposta alla vittima, egli avrebbe dovuto essere assolto dall'imputazione di concussione.
2.2. Deduce il IN, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto profilo della mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione quanto alla pena inflitta. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero immotivatamente confermato la pena inflitta in primo grado;
tale conclusione sarebbe illogica in quanto il giudice di appello si sarebbe riferito ad una presunta gravità della vicenda, senza tener conto non so- lo del coinvolgimento del ricorrente nei fatti di un unico capo di imputazione, ma anche del ruolo assolutamente marginale assunto dall'imputato.
3.1. Deduce il GI, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sotto il profilo della assoluta mancanza o comunque dell'omessa mo- tivazione con riferimento alle doglianze di cui al punto n. 1, pagine da 3 a 10 dell'atto di appello circa la genesi del presente procedimento e delle indagini di- ramate dalla Procura, sulla tesi del complotto e sulla sostanziale inattendibilità dei testi. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero sostanzialmente trascurato di pronunciarsi su varie questioni, sebbene fossero state ampiamente trattate nell'atto di appel- lo;
mancherebbe un'autonoma motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe rinviato alla motivazione della sentenza di primo grado, come desumibile dall'affermazione contenuta a pagina 62 secondo cui le motivazioni addotte dal primo giudice sarebbero state ritenute condivisibili;
i giudici di appello avrebbero quindi ritenuto che le numerose questioni sollevate nell'atto di appello sarebbero state già risolte ed affrontate dai primi giudici, venendo riproposte senza alcun apprezzabile elemento di novità, articolandosi con censure ripetitive volte a di- mostrare un inverosimile complotto contro l'imputato; i giudici di appello ancora avrebbero fondato il quadro probatorio su numerose e significative intercettazio- ni telefoniche;
nel complesso la motivazione della sentenza sarebbe censurabile, anzitutto per aver respinto la richiesta di rinnovazione integrale della perizia re- lativa alla trascrizione delle telefonate oggetto di intercettazione telefonica, con estensione a tutte quelle che risultavano effettuate tra il ricorrente ed il questo- re, per come indicate nell'elenco dei brogliacci dell'attività di indagine e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;
i giudici d'appello nel respingere questa ri- chiesta non avrebbero dunque acquisito elementi utili per apprezzare la tesi del complotto che sarebbe stato ordito da alcuni soggetti nei confronti del ricorrente il quale, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, avrebbe "dato fastidio" a costo- ro;
sarebbe quindi inaccettabile il fatto che non si sia provveduto a trascrivere una sola delle conversazioni intercorse durante l'attività di servizio tra il ricorren- te ed il questore, donde sarebbe stata ingiustamente omessa la produzione di ta- le importante fonte di prova;
si conclude infine il motivo, evidenziando come la necessità di disporre la nomina di un perito che provvedesse alla integrale tra- scrizione aveva costituito oggetto di una specifica richiesta istruttoria in primo grado, reiterata ai sensi dell'articolo 507 del codice procedura penale, rigettata ingiustamente dal giudice di primo grado con ordinanza impugnata con l'atto d'appello, ma su tale questione anche la Corte d'appello avrebbe omesso qualsi- asi motivazione;
analogamente, si censura la motivazione laddove ha liquidato in modo telegrafico la questione del prospettato complotto ai danni del ricorrente, sostenendo i giudici di appello si trattasse di un qualcosa di inverosimile, tuttavia così sorvolando sul contenuto di alcune intercettazioni indicate dalla difesa, tra cui viene richiamata una conversazione del 24/11/2007, n. 792; illogicamente il giudice di appello avrebbe ritenuto come non vi fosse alcuna significativa diver- genza tra le trascrizioni eseguite alla polizia giudiziaria e quelle effettuate dal pe- rito del tribunale, nonostante la difesa avesse evidenziato la presenza di varie pause di sospensione rimaste nonché di omissione nella trascrizione, avendo pe- raltro il perito taciuto, a giudizio della difesa, fatti e circostanze rilevanti;
da qui, la richiesta di rinnovazione dibattimentale ingiustamente respinta.
3.2. Deduce il GI, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 525 e 511 c.p.p., sotto il profilo dell'inutilizzabilità di prove assunte da collegio diverso rispetto a quello che ave- va emanato la decisione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- 4 rente, dopo aver richiamato quanto accaduto davanti al giudice di primo grado e lo sviluppo processuale, i giudici di appello avrebbero violato il combinato dispo- sto delle predette norme processuali, in particolare per aver aderito ad un orien- tamento giurisprudenziale che, invece, viene ad essere confutato a pagina 10 e seguenti del ricorso, osservandosi come la prova orale avrebbe dovuto essere in- tegralmente ripetuta davanti al collegio che si accingeva a valutarne, oltre che i contenuti dichiarativi, anche gli aspetti non prettamente verbali, i quali erano al pari dei primi importanti nel vaglio istruttorio;
non sarebbe condivisibile la tesi accolta dal giudice di merito poiché l'interpretazione più corretta dell'articolo 511 del codice di procedura penale dovrebbe essere nel senso della necessità di rias- sumere integralmente la prova davanti al nuovo giudice;
in altri termini la previ- sione normativa di cui sopra dovrebbe trovare applicazione non già in relazione alle attività istruttorie svolte davanti al collegio diversamente composto di atti integralmente ripetibili, ma solo laddove siano confluiti nel fascicolo del dibatti- mento atti di indagine contenenti fonti dichiarative le quali non potrebbero esser lette se non previo esame del dichiarante;
la contraria interpretazione, si osser- va, colliderebbe con i principi cardine del processo accusatorio e, in ogni caso, non sarebbe superabile semplicemente sostenendo che il difensore dell'imputato 5 conserva comunque il potere di riproporre tutte le domande che desidera al te- ste;
la rinnovazione istruttoria, infatti, dovrebbe consistere, secondo il ricorrente, nella integrale ripetizione dell'attività istruttoria, già svolta davanti al precedente collegio, al cospetto del nuovo giudice, come del resto sarebbe stato affermato anche da una decisione di questa Corte riportata a pagina 14 del ricorso nonché dalla stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui, sem- pre alla predetta pagina vengono indicati gli estremi;
conclusivamente, stante la inutilizzabilità del materiale istruttorio formatosi davanti al collegio diversamente composto, la necessaria prova di resistenza che ne consegue, impedirebbe a giudizio del ricorrente di pervenire all'affermazione della sua responsabilità pena- le, nonostante nella sentenza di appello si affermi che la prova cardine sia rap- presentata dalle intercettazioni telefoniche captate tra gli imputati e le persone offese.
3.3. Deduce il GI, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 197 bis e 210 c.p.p., sotto il profilo dell'assunzione di testimonianza da persona coimputata nello stesso procedimen- to in assenza delle garanzie previste dalla legge e correlata inutilizzabilità e di- M versa valenza probatoria delle testimonianze rese dai testi assistititi. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, dopo aver premesso che sia la AC che il UD avevano definito la propria posizione processuale mediante patteggiamento, rendendo a carico del ricorrente dichiarazioni testimoniali, gli stessi sarebbero stati sentiti, la prima, ai sensi dell'art. 197 del codice di procedura penale (e quindi quale testimone pura) e, l'altro, quale imputato di procedimento connesso ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale;
con particolare riferimento alla posizione della An- dronache, era stata respinta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni da quest'ultima rese in quanto non assunta nelle forme garantite, ciò in quanto il tribunale aveva ritenuto che non ricorresse alcune delle ipotesi di inutilizzabilità, atteso che la AC era vittima dei reati di sequestro di persona e lesioni personali gravissime commessi dal ricorrente, reati in relazione ai quali non vi era alcun collegamento probatorio ai sensi dell'articolo 371, secondo comma, lett. B), del codice di procedura penale rispetto ai fatti per i quali la stessa era già stata giudicata, ossia per aver partecipato ad un sodalizio criminale volto allo sfruttamento della prostituzione, fatto che non avrebbe interferito rispetto alla prova dei reati per i quali la donna era persona offesa al pari delle altre prostitu- te;
in ogni caso, il tribunale evidenziava come, anche prescindendo dalla deposi- zione di quest'ultima, la sussistenza dei delitti nei quali la donna era persona of- fesa fosse ricavabile anche da altri ben più pregnanti elementi di prova;
la difesa della ricorrente aveva già contestato tale soluzione in sede di appello, sostenen- do invece l'esistenza di una connessione probatoria, censurando la motivazione sul punto dalla Corte d'appello utilizzata per rigettare detta eccezione, motiva- zione che sostanzialmente riprendeva quella già esposta dal tribunale;
sotto tale profilo il ricorrente sostiene che il collegamento tra i reati contestati al GI e quello associativo contestato all'AC fosse evidente sotto il profilo proba- torio non solo in relazione alle condotte ascritte al medesimo ai capi L), M), P) e Q), ma anche sotto il profilo della connessione teleologica quanto al reato di cui al capo N), essendo evidente che le attività delittuose di corruzione, concussione e favoreggiamento della prostituzione presuppongono comunque che il reato di sfruttamento in forma associativa della prostituzione sia stato effettivamente consumato, donde l'esistenza di una fortissima connessione tra i fatti;
alla luce di quanto sopra ed in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità che considera non utilizzabili le dichiarazioni dell'imputato in procedimento con- nesso o collegato probatoriamente ove sia persona offesa dal reato, era necessa- rio che la deposizione AC fosse assunta nelle forme della testimonianza assistita.
3.4. Deduce il GI, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 197, co. 1, lett. d), c.p.p. e correlato vizio di mancanza della motivazione e contraddittorietà della stessa quanto all'incapacità a testimoniare del Maresciallo Saracino. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero erroneamente liquidato la questione della incapacità a testimoniare del predetto teste, quale ausiliario del pubblico ministe- ro titolare dell'indagine, sostenendo che quest'ultimo non avesse testimoniato sulle dichiarazioni acquisite dei testimoni, bensì sulle indagini svolte, sulle con- versazioni captate e sulla identificazione degli interlocutori;
si tratterebbe di mo- tivazione censurabile in quanto illogicamente e contraddittoriamente la Corte d'appello, pur non negando che il teste abbia svolto attività di ausiliario, si sa- rebbe limitata ad assolvere l'obbligo motivazionale semplicemente elencando i temi su cui quel teste era stato escusso.
3.5. Deduce il GI, con il quinto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 430 bis c.p.p., sotto il profilo della inutilizzabi- lità delle informazioni assunte dal coimputato IN. 7 In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero erroneamente respinto la questione della i- nutilizzabilità delle dichiarazioni del predetto coimputato, ritenendo che la norma processuale di cui sopra non sia applicabile ai coimputati ma soltanto & testimoni;
tale affermazione sarebbe erronea non considerando i giudici d'appello la finalità della norma processuale che vieta qualsiasi contatto e comunicazione tra le per- sone da esaminare e alcuna delle parti o loro difensori e consulenti;
l'articolo 430 bis c.p.p., in realtà riferendosi alle "persone" sarebbe applicabile anche gli impu- tati le cui informazioni, assunte in violazione del divieto, sono inutilizzabili.
3.6. Deduce il GI, con il sesto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. e correlato vizio di con- traddittorietà della motivazione ed errata valutazione delle dichiarazioni autoac- cusatorie intercettate. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello dopo aver elencato alcune telefonate in cui era il ricor- rente ad essere stato intercettato, nel valutarne il contenuto, affermavano che alcune di esse lo incastrerebbero per le vessazioni alle quali sottoponeva le pro- stitute;
i giudici di appello sul punto non avrebbero fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con una sentenza richiamata a pagina 29 del ricorso, secondo cui quanto dichiarato in sede di intercettazione dall'indagato spontaneamente non sarebbe assimilabile alle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio davanti all'autorità giudiziaria;
la Corte si sarebbe disco- stata da questo principio ritenendo che quelle conversazioni descritte come ido- nee ad incastrare il GI avessero valore confessorio;
diversamente la corretta applicazione del principio di diritto affermato nella richiamata decisione di legit- timità avrebbe imposto l'accoglimento delle richieste istruttorie già formulate della difesa ai sensi dell'articolo 507 c.p.p. ed oggetto di richiesta di rinnovazione istruttoria dibattimentale, tra cui la audizione del teste NI.
3.7. Deduce il GI, con il settimo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) e d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di un prova decisiva e per violazione dell'art. 62 c.p.p. quanto alla condanna del ricorrente per il reato di cui al capo k) relativo alle lesioni in cui p.o. è la AC. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello hanno ritenuto penalmente responsabile il ricorrente per il reato di lesioni fondandolo su tre elementi (contenuto delle intercettazioni telefoniche;
indubbia valenza probatoria delle dichiarazioni della AC e 8 della sua ostentata esibizione in udienza del dente lesionato;
dichiarazioni del coimputato IN); detta motivazione sarebbe censurabile in quanto, quanto alla valenza probatoria delle intercettazioni telefoniche, in nessuna di esse si fa menzione della lesione del dente ma, anzi, emergerebbe proprio la forte astiosità della persona offesa nei confronti del ricorrente;
quanto alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese dalla presunta persona offesa, sarebbe illogico quanto af- fermato dalla Corte d'appello con riferimento alla visione del dente lesionato, at- teso che, secondo il ricorrente, la mera esibizione di un dente rotto non potrebbe di per sé costituire un valido riscontro in assenza di ulteriori elementi rispetto al reato di lesioni;
quanto infine alla valenza probatoria delle dichiarazioni del Tau- rino, si tratterebbe di dichiarazioni inutilizzabili in quanto ricevute dall'imputato GI con le quali il ricorrente avrebbe ammesso di aver cagionato lesioni alla persona offesa.
3.8. Deduce il GI, con l'ottavo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 500, co. 3, c.p.p. e dell'art. 317 c.p. e correlato vizio di mancanza di motivazione con riferimento alla vicenda di tale IA e della ragazza rumena non meglio identificata, in relazione al capo I) rife- si rito al reato di concussione. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero anzitutto omesso qualsiasi motivazione con riferimento ai fatti in relazione ai quali sarebbero risultate persone offese tale Di- ana oltre che una ragazza rumena mai identificata;
in secondo luogo, con riferi- mento ai fatti di cui è persona offesa tale MA, osserva il ricorrente come la stessa, all'udienza del 16/6/2010, si fosse rifiutata di rispondere in sede di controesame su di una essenziale circostanza, laddove, all'udienza successiva del 13/1/2011, la stessa teste, escussa davanti ad un diverso collegio, si sarebbe li- mitata a confermare le precedenti dichiarazioni rese, senza aggiungere nulla al suo precedente apporto testimoniale;
la difesa del ricorrente pertanto non aveva alcun interesse a procedere al controesame avendo già sollevato alla precedente udienza un'eccezione di inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'articolo 500, terzo comma, del codice di procedura penale;
censurabile pertanto risulta la mo- tivazione della Corte d'appello là dove sostiene che la difesa del ricorrente a- vrebbe dovuto manifestare il proprio dissenso e rinnovare l'eccezione di inutiliz- zabilità; secondo il ricorrente nessun obbligo vi era di formulare domande ed ot- tenere chiarimenti su un qualcosa che era già inutilizzabile, essendosi peraltro limitata la teste a confermare integralmente quanto già detto nel corso della pre- cedente escussione;
quanto, infine, alla questione relativa al fatto in cui è perso- 9 na offesa la TO CU, il giudice di appello avrebbe omesso qualsiasi moti- vazione circa l'eccezione difensiva riguardante il mancato avvertimento a quest'ultima di avvalersi della facoltà di non rispondere, con il conseguente ob- bligo di sospendere l'esame, essendosi la stessa autoaccusata di un tentativo di corruzione del ricorrente;
essendo proseguita l'audizione senza le garanzie difen- sive la relativa deposizione doveva ritenersi inutilizzabile nè, sul punto, la moti- vazione offerta dalla Corte d'appello - secondo cui il presunto tentativo di corru- zione non era stato ritenuto credibile né di conseguenza erano emersi elementi diretti per sostenere la configurabilità di un simile delitto - sarebbe sufficiente ad escludere la inutilizzabilità.
3.9. Deduce il GI, con il nono motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, n. 8 e 4, n. 6 della legge n. 75 del 1958 e correlato vizio motivazionale di omessa motivazione in ordine alla sussi- stenza del capo m) della rubrica, relativo al favoreggiamento della prostituzione di tre soggetti. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero dedicato solo poche righe per motivare il giudizio di responsabilità penale in relazione a tale reato;
anzitutto quanto al fa- voreggiamento della prostituzione di tale RU, la Corte d'appello si sarebbe laconicamente riferita ad alcune telefonate già indicate;
si tratterebbe di motiva- zione censurabile laddove si consideri che, quanto alla stessa persona offesa per la vicenda relativa alla imputazione di concussione, il ricorrente è stato assolto per insussistenza del fatto, sicché l'automatico rinvio alle telefonate avrebbe do- vuto imporre alla Corte la indicazione di quelle ritenute rilevanti;
a tal proposito il ricorrente alle pagine 39/42 indica una serie di telefonate che, richiamate a pagina 75 della sentenza d'appello, sarebbero state implicitamente utilizzate dal- la Corte d'appello a sostegno del giudizio di responsabilità; nessuna di tali con- versazioni, tuttavia, a giudizio del ricorrente, sarebbe sufficiente a sostenere l'affermazione di responsabilità, in quanto nelle stesse sarebbe la prostituta a dare informazioni al ricorrente e non viceversa;
in ogni caso, si osserva, la mera ed illusoria rassicurazione verbale e la disponibilità ad ascoltare lo sfogo e le preoccupazioni per i controlli da parte delle forze dell'ordine che il ricorrente a- vrebbe manifestato nelle conversazioni con la prostituta non sarebbe sufficiente a concretizzare un'attività materiale di favoreggiamento della prostituzione;
ana- logamente, le censure investono il giudizio di responsabilità quanto al presunto favoreggiamento della prostituzione della CU;
nonostante la Corte appello abbia ritenuto di dover assolvere l'imputato da tale contestazione, ritiene il ricor- 10 rente inspiegabile la motivazione dalla Corte d'appello fornita per pervenire a giudizio assolutorio, la quale avrebbe dovuto essere ugualmente utilizzata nel caso del favoreggiamento della Muraro, essendo emerso che anche in quest'ultimo caso, come in quello della CU, i controlli erano non già attività esclusiva del ricorrente ma delegati anche ad altre forze di polizia;
quanto infine alla vicenda in cui il favoreggiamento riguarda il transessuale Jose, vi sarebbe un'unica telefonata oggetto di intercettazione sicché, atteso il carattere isolato del contatto telefonico, apparirebbe difficile riscontrare la sussistenza dell'elemento materiale del delitto contestato;
anche in questo caso la mera ras- sicurazione verbale che il ricorrente avrebbe profferito nel corso della telefonata ed inerente temi del tutto estranei alla prostituzione, non sarebbe di per sé suffi- ciente a confortare l'assunto accusatorio.
3.10. Deduce il GI, con il decimo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in relazione alle richiesta di prova formulata ai sensi degli artt. 468 e 507 c.p.p. con riferimento al capo n) riguardante la vicenda CO Gil- berto. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello nell'analizzare l'imputazione di cui sopra avrebbero ri- tenuto che l'audizione del predetto teste non fosse necessaria alla luce del con- tenuto delle telefonate intercettate e degli ulteriori elementi di prova acquisiti;
tale affermazione sarebbe censurabile in quanto il CO avrebbe dovuto esse- re sentito quale imputato di reato connesso a quello per cui si procede, in quanto avrebbe reso chiarimenti non solo sui rapporti intercorsi ma anche su una serie di rilevanti circostanze che, riferite dal IN, avrebbero potuto essere smenti- te, così evidenziando l'inattendibilità di quest'ultimo; si tratterebbe di una prova decisiva ingiustamente negata al ricorrente.
3.11. Deduce il GI, con l'undicesimo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 597, co. 3 c.p.p. sotto il profilo della vio- lazione del divieto di reformatio in peius della sentenza di condanna quanto ai capi p) e q), originariamente contestati come corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), ma riqualificati giuridicamente dalla Corte d'appello come reati di concussione ex art. 317 c.p. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello, a fronte di censure difensive che attingevano la sen- tenza di primo grado che aveva ritenuto configurabile la cosiddetta corruzione propria ma con doglianze esclusivamente svolte circa l'esistenza di prove suffi- 11 cienti a suffragare in modo certo ed indubitabile la valutazione positiva di re- sponsabilità penale di tale reato (ritenuto peraltro dalla difesa correttamente qualificato giuridicamente), avrebbero illegittimamente proceduto a riqualificare giuridicamente il fatto come concussione;
detta riqualificazione, pur non deter- minando una diretta ed immediata conseguenza pregiudizievole per l'imputato, avrebbe determinato una violazione nell'articolo 597, comma terzo, del codice procedura penale, atteso che l'operazione di riqualificazione sarebbe avvenuta in contrasto con i principi fissati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (a tal pro- posito viene richiamata la nota sentenza Drassich), comportando in astratto l'applicabilità di una pena più elevata rispetto a quella prevista per la corruzione e per la quale era già intervenuta condanna, in quanto tale peggiorativa sotto il profilo dei termini di estinzione del reato per decorso del periodo di prescrizione.
3.12. Deduce il GI, con il dodicesimo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione degli artt. 133 c.p. 62 bis c.p., 125, co. 3 c.p.p. e 111 Cost. e correlati vizi di mancanza od omessa motivazione in ordine a specifici e puntuali motivi di appello quanto al trattamento sanzionatorio. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero apparentemente motivato in ordine ai motivi di doglianza relativi all'eccessivo trattamento sanzionatorio ed al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche;
i giudici di appello si sarebbe- ro limitati a fondare il diniego di un più tenue trattamento e delle richiamate at- tenuanti, fondandolo sulla gravità dei fatti commessi dal pubblico ufficiale, sul precedente penale per abuso d'ufficio, favoreggiamento e ricettazione nonché in materia di armi, sulla condotta processuale di negazione assoluta degli addebiti e sulla negativa personalità del medesimo, ciò che avrebbe escluso la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche giustificando l'irrogazione di una pena supe- riore ai minimi edittali;
si tratterebbe di una motivazione censurabile atteso che i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del curriculum professionale e della condotta pregressa del ricorrente, del comportamento processuale improntato a correttezza e mai orientato ad inquinare le prove o a sostenere tesi calunniose, non potendo eccessivamente valorizzarsi il precedente penale richiamato;
in par- ticolare, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, la motivazione sa- rebbe apparente, e sotto certi aspetti anche illogica, laddove valorizza il fatto che l'imputato fosse incline a credere persino a riti magici o laddove afferma che l'imputato avrebbe fornito della droga falsa (fatti smentito con la produzione di una sentenza) o laddove fa riferimento ad un unico penale precedente risalente nel tempo. 12 3.13. Deduce il GI, con il tredicesimo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 605 c.p. e correlato vizio di con- traddittorietà della motivazione in relazione al capo j) riguardante il sequestro di persona ai danni di UD, AC, ZA ed altri soggetti. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricor- rente, i giudici di appello avrebbero ritenuto che la tesi del complotto ordito ai danni del ricorrente fosse un'argomentazione difensiva del tutto infondata, anzi costituendo conferma del calibro delinquenziale del ricorrente;
tale affermazione contrasterebbe con le risultanze processuali di cui alle conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione evincendosi dalle stesse l'esatto contrario;
a tal propo- sito il ricorrente alle pagine 56 e 57 indica alcuni elementi che giustificherebbero tale contraddittorietà (mancata valutazione del contenuto della conversazione n. 792 del 24/11/2007; mancata presenza o mancata partecipazione del ricorrente in alcuna delle telefonate elencate a pagina 69 della sentenza;
nessuna motiva- zione idonea vi sarebbe in sentenza ad escludere l'interpretazione alternativa a quella prescelta;
mancata considerazione dell'opportunità di acquisire la testimo- nianza dell'agente NI, laddove invece, proprio per la presenza di con- traddizioni emerse nel corso dell'escussione di altri testi, la difesa del ricorrente ne aveva sollecitato l'audizione che sarebbe stata immotivatamente disattesa;
vi sarebbe stata ancora una svalutazione della valenza probatoria delle deposizioni degli agenti CA e CA, il tutto senza offrire una motivazione al riguardo;
vi sarebbe ancora un'erronea valutazione della circostanza secondo la quale il con- tinuo bisogno di denaro del ricorrente costituiva un elemento di prova significati- vo della sua attività delittuosa con transessuali e prostitute, atteso che, se dav- vero egli avesse tratto profitto da tale attività delittuosa, certamente non avreb- be avuto bisogno dei versamenti di denaro offerti dai suoi familiari. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. I ricorsi sono inammissibili, fatta eccezione per le imputazioni sub p) e sub q) della rubrica per le quali questo Collegio, previa loro riqualificazione ai sensi dell'art. 319 c.p., deve disporre l'annullamento parziale della sentenza impugna- ta, senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione.
5. Per ragioni di ordine logico, occorre procedere dall'esame dei motivi di ricorso GIOIA, seguendo l'ordine sistematico suggerito dalla struttura dell'impugnazione. for 13 -6. Il primo motivo di ricorso prospettato dal ricorrente con cui si solleva censu- ra di vizio motivazionale in ordine alla rinnovazione integrale della perizia tra- scrittiva in relazione a tutte le intercettazioni telefoniche effettuate tra il GI ed il Questore è all'evidenza generico e sorretto da deduzioni puramente in fatto. - In ogni caso, lo stesso ai appalesa manifestamente infondato, in quanto il ricor- rente si duole della mancata rinnovazione quanto alle predette conversazioni ri- tenute non utili ai fini delle indagini da parte dei giudici di merito. Sul punto, al fine di rilevarne la manifesta infondatezza, è sufficiente qui evidenziare che la rinnovazione della perizia va disposta solo se il giudice di appello ritiene di non essere in grado di decidere allo stato egli atti. Diversamente, nel caso di specie, ciò non è stata ritenuto necessario da parte della Corte territoriale, donde il rela- tivo giudizio, immune da vizi di manifesta illogicità o motivazionali di sorta, è in- tangibile in questa sede (Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062). Le doglianze difensive, quindi, anche con riferimento al mancato approfondimen- to della tesi del complotto, si appalesano prive di pregio, tendendo a censurare non la tenuta logica della motivazione sul diniego della perizia, ma a prospettare una personale interpretazione circa l'asserica rilevanza che tali trascrizioni a- vrebbero potuto assumere nella valutazione dei giudici i merito, con conseguente inammissibilità del relativo motivo. Va qui ribadito, in senso generale, che l'inda- H gine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circo- scritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico appa- rato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avval- so per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evi- denza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logica- mente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo lo- gico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794).
7. Inammissibile è anche il secondo motivo GI, con cui il ricorrente svolge censure di presunta violazione del combinato disposto degli artt. 511 e 525 cod. proc. pen. circa l'utilizzazione di prove da parte del collegio diverso da quello che 14 ha deciso;
al fine di escluderne la fondatezza, è sufficiente in questa sede ri- chiamare quanto già affermato da questa Corte secondo cui non sussiste la vio- lazione del principio di oralità - al quale è ispirata la doverosa rinnovazione dell'i- struttoria dibattimentale nel caso di mutata composizione del collegio - qualora il teste riconvocato si limiti a confermare, senza opposizione di alcuna parte, le di- chiarazioni in precedenza rese innanzi a diverso collegio, considerato che i ver- bali contenenti tali dichiarazioni fanno regolarmente parte del fascicolo per il di- battimento (Sez. 5, n. 21710 del 26/03/2009 - dep. 26/05/2009, Di Gregorio e altri, Rv. 243894). Orientamento cui questo Collegio ritiene di dover dare conti- nuità, dovendosi peraltro condividere l'argomento offerto dai giudici di merito per il quale la difesa, a fronte della comparizione del teste, conserva pure sem- pre intatto il proprio potere di formulare domande al medesimo, donde oralità e contraddittorio risultano perfettamente garantite, implicando la rinuncia della di- fesa alla facoltà di porre domande davanti al nuovo collegio un'implicita acquie- scenza all'ingresso del precedente contenuto dichiarativo. Generica è, infine, la contestazione secondo cui sia il tribunale che la Corte d'appello avrebbero fatto "abbondantemente" ricorso a tali testimonianze al fine di fondare il giudizio di affermazione della responsabilità penale;
ed invero, a parte la precisazione dei giudici di merito secondo cui la prova cardine era costi- tuita dalle intercettazioni telefoniche, si trattava in ogni caso di doglianza pura- A mente contestativa, non avendo assolto la difesa all'onerare specifico che detta prova di "resistenza" comunque impone alla stessa. Deve, a tal proposito, ricor- darsi infatti che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutiliz- zabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del pre- detto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli ele- menti di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustifi- care l'identico convincimento (v., in tal senso: Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
8. Parimenti inammissibile è il terzo motivo del GI. In particolare, con il medesimo si censura la presunta violazione della legge pro- cessuale relativamente agli artt. 197 bis e 210 cod. proc. pen., con riferimento alla coimputata AC, che sarebbe stata assunta nelle forme di cui all'art. 197 cod. proc. pen. anziché nelle forme della testimonianza assistita;
la Corte d'appello, sul punto, fornisce risposta alla censura (v. pagg. 64/65 della senten- za impugnata). In ogni caso, si osserva, assume valenza assorbente la corretta 15 considerazione, svolta dai giudici di appello, secondo la quale la deposizione della AC non avrebbe aggiunto alcunché di rilevante al contenuto delle inter- cettazioni (di cui la sentenza impugnata, alle predette pagine, riporta alcuni si- gnificativi stralci), osservando la Corte d'appello come dette dichiarazioni quand'anche si ritenesse di doverle ritenere inutilizzabili come invocato dal ricor- non avrebbero inciso in alcun modo sulla formazione del convincimento rente - dei giudici, tenuto conto del corposo quadro probatorio esistente a carico del ri- corrente medesimo. Ne consegue, conclusivamente, l'inammissibilità del relativo motivo, che si tra- duce in un apprezzabile approfondimento giuridico della questione della tipologia di "connessione" configurabile nel caso in esame, ma priva di rilievo agli effetti pratici, alla luce delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale e, in ogni caso, essendo venuto meno il ricorrente all'onere impostogli secondo la già citata giu- risprudenza di questa Corte (v. § precedente ed il richiamo alla sentenza di que- sta Sezione: Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011).
9. Non sfugge al giudizio di inammissibilità nemmeno il quarto motivo. Si tratta della censura relativa alla presunta incapacità a testimoniare del teste H Saracino. Sul punto la Corte d'appello confuta puntualmente alle pagg. 65/66 l'identica doglianza difensiva di cui all'atto di appello, che si appalesa, pertanto, non solo generica per aspecificità (in quanto ripropone le stesse ragioni già esa- minate e ritenute infondate dal giudice del gravame: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), ma anche manifestamente infondata per le ragioni giuridiche già esposte dalla Corte territoriale sul punto. Ed invero, i giudici mostrano di fare coerente applicazione del principio, già af- fermato da questa Corte, secondo cui in tema di incompatibilità a testimoniare, la disposizione contenuta nell'art. 197, comma primo, lett. d) cod. proc. pen., che limita la possibilità di testimoniare per coloro che hanno svolto la funzione di ausiliari del giudice nel procedimento, non è applicabile nei confronti di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria in relazione all'attività da essi compiuta nello svolgi- mento delle funzioni istituzionali (Sez. 2, n. 36483 del 22/09/2011 - dep. 10/10/2011, Fiore, Rv. 251074; v., in senso conforme, da ultimo: Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015 - dep. 21/03/2016, Branchi e altri, Rv. 266476). 10. Non miglior sorte merita poi il quinto motivo, con cui si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dal coimputato IN per inosser- vanza del disposto di cui all'art. 430 bis cod. proc. pen. 16 La Corte d'appello, sul punto, fornisce una puntuale e convincente risposta all'identico motivo di appello con le motivazioni di cui alle pagg. 66/67 della sen- tenza impugnata, osservando come il riferimento alla posizione processuale del coimputato non è corretto, non essendovi alcun divieto di assumere le informa- zioni dal coimputato. Ancora una volta, dunque, il ricorrente pone una interes- sante questione giuridica la cui risoluzione, tuttavia, si appalesa del tutto priva di rilevanza, non avendo assolto il ricorrente, come già esposto nei precedenti pa- ragrafi 7 ed 8, all'onere probatorio impostogli (v. la già richiamata Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 262011), con conse- guente inammissibilità della censura. 11. Altrettanto inammissibile è la censura esposta nel sesto motivo del GI. Si tratta della censura avente ad oggetto la valenza probatoria delle intercetta- zioni telefoniche, con particolare riferimento al valore confessorio che sarebbe stato erroneamente attribuito dalla Corte d'appello alle dichiarazioni del GI oggetto di intercettazione. Ad escluderne la fondatezza, si noti, è sufficiente in questa sede richiamare il principio già affermato da questa Corte secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente auto- rizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (v., tra le tante: Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013 - dep. 08/04/2013, Galati, Rv. 256008). Sul punto, infatti, l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione le- gittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, atteso che le registrazioni e i ver- bali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza frain- tendimenti il contenuto. Tale orientamento giurisprudenziale, dunque, sottolinea la integrale valenza probatoria delle dichiarazioni intercettate (avendo evidente- mente equivocato il ricorrente nell'interpretare il principio di diritto affermato dalla richiamata sentenza n. 31739/2003, in quanto lo stesso tende solo ad evi- denziare che, a differenza delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero, quelle oggetto di intercettazione si sottraggono ai divieti ed agli obblighi di cui agli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., con conseguente piena uti- lizzabilità dell'eventuale contenuto confessorio o indiziante che dalle stesse e- merga). 17 Da qui, dunque, l'irrilevanza della mancata rinnovazione dell'istruttoria, in parti- colare quanto alla deposizione NI. 12. Inammissibile si appalesa anche il settimo motivo di ricorso del GI, con cui si svolgono censure in relazione al capo k), riguardante le lesioni di cui al An- dronache sarebbe stata vittima. Trattasi all'evidenza di censure manifestamente infondate, anzitutto perchè, quanto alla lett. d) dell'art. 606 cod. proc. pen., il ricorrente non indica nemme- no per quali la ragioni la "prova" (senza che sia chiaro neanche a quale si riferi- sca) abbia il carattere della decisività. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 62 cod. proc. pen. relativa alle dichiarazioni del coimputato IN, trattasi di di- chiarazioni che questi avrebbe ricevuto dal GI e trasfuso in un verbale datato 24/05/2010 circa l'aver questi spezzato un dente (peraltro esibito nel corso del giudizio dalla stessa p.o. in udienza). Sul punto, la censura di violazione della legge processuale non rileva nel caso in esame, in quanto, ancora una volta, il ricorrente vene meno all'onere indicato nei precedenti paragrafi 7, 8 e 10 (v. la più volte richiamata Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabre- se, Rv. 262011), atteso che, alla luce degli ulteriori elementi residuanti dalla e- liminazione delle dichiarazioni del IN certamente il quadro probatorio esi- stente a carico del ricorrente non poteva ritenersi insufficiente quanto alla lesioni subite dalla AC, nè, come detto, il ricorrente ha assolto all'onere di illu- strare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale elimi- nazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza". 13. Inammissibile si appalesa, ancora, l'ottavo motivo del GI. Ed infatti, quanto alla configurabilità del reato di concussione, con riferimento al- la censura ☑omessa motivazione relativamente ai fatti commessi nei confronti di tale IA e contro una ragazza rumena non meglio identificata, il ricorrente si limita semplicemente a criticare la Corte d'appello per non aver motivato in ordi- ne alla configurabilità del fatto commesso nei confronti di tali due soggetti, senza però minimamente curarsi di chiarire quali fossero le doglianze avverso la sen- tenza impugnata che avrebbero meritato risposta. Non è infatti consentito, per giurisprudenza costante di questa Corte, il mero rinvio integrale al contenuto dell'atto di appello (nella specie rinvio risoltosi nella semplice indicazione, nel senso di indicare solo le pagine dell'atto d'appello - pagg. 85/95 - senza nemme- no accennare ai contenuti), senza specificare le ragioni di critica rispetto alle quali assume rilievo la mancanza di una motivazione espressa della Corte territo- riale, non potendo certamente pretendersi dal giudice di legittimità di individuare 18 autonomamente i profili di critica ove non siano nemmeno accennati nel motivo di ricorso, che si appalesa quindi generico. Non va infatti dimenticato che il ricor- so per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti pro- cessuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provve- dimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indi- care le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "in- compatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impu- gnato (Sez. 6, n. 45036 del 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Onere, nel caso in esame, non assolto dal ricorrente. Sulle residue questioni, infine, relative alla p.o. KA (ed alla presunta vio- lazione dell'art. 500, comma terzo, cod. proc. pen.), la censura presta il fianco al rilievo di genericità in quanto specifica, avendo già risposto la Corte territoriale anche su tale doglianza con motivazione immune da vizi logico - giuridici (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 14. Altrettanto inammissibile è il nono motivo del GI. Con riferimento, infatti, al reato di favoreggiamento della prostituzione sub m), il ricorrente si duole in sostanza dell'esiguo spazio che sarebbe stato dedicato dalla Corte d'appello nel motivare sul punto, indicando per sintesi il ricorrente una se- rie di conversazioni intercettate dalle quali emergerebbero comportamenti de GI tesi a rassicurare verbalmente le prostitute più che a lamentare episodi di favoreggiamento della loro prostituzione. Trattasi all'evidenza di censura che si sviluppa attraverso la proposizione di questioni di fatto che imporrebbero a que- sta Corte di sostituirsi al giudice di merito in ordine alla valutazione degli ele- menti probatori indicati dalla Corte d'appello, ciò che è com'è noto inibito a que- sta Corte di legittimità. si tratta, dunque, di un tipico tentativo di (ri)lettura at- traverso la prospettazione di elementi favorevoli all'imputato che si risolve in una richiesta di svolgimento da parte di questa S.C. di un giudizio squisitamente fat- tuale. 19 fer Sul punto deve qui ribadirsi che in tema di motivi di ricorso per cassazione, pur dopo la novella codicistica introdotta con la I. n. 46 del 2006, non hanno rilevan- za le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510): resta, in altri termini, esclusa la pos- sibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007 - dep. 22/02/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 15. Parimenti privo di pregio è il decimo motivo di ricorso, relativo al capo n) ri- guardante la questione CO ed il correlato vizio di decisività della prova. Si tratta di censura del tutto generica, in quanto non è chiaro nemmeno quali "opportuni chiarimenti" o quali "rilevanti circostanze" il soggetto avrebbe potuto fornire al fine di evidenziare l'inattendibilità del IN. Non va sul punto dimen- ticato infatti che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile solo qualora la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal natura da determinare una diversa conclusione del pro- cesso, ma non quando trattasi di fatto insuscettibile di incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi esso in diversa prospetta- zione valutativa, quale quelle che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali (Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000 - dep. 07/07/2000, Accettola G, Rv. 216531). E, all'evidenza, tale "prova" non emerge possa considerarsi de- cisiva nel senso interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. 16. Fondato è invece, come anticipato, l'undicesimo motivo di ricorso del GI, con cui si censura l'avvenuta violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597 cod. proc. pen. della sentenza di primo grado, per aver la Corte d'appello ri- qualificato giuridicamente le originarie imputazioni sub p) e sub q) - il primo a- scritto in concorso anche al IN - di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio come reato di concussione, avendo infatti sicuramente detta riqualifica- zione giuridica negativamente inciso sul termine di prescrizione dei reati in que- stione (v., in termini: Sez. 2, n. 38049 del 18/07/2014 dep. 17/09/2014, De - Vuono, Rv. 260585, secondo cui il giudice di appello può procedere alla riqualifi- cazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, an- 20 che senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimen- tale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa ini- zialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non com- porti una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio e del computo della prescrizione;
in senso conforme: Sez. 2, n. 2884 del 16/01/2015 - dep. 22/01/2015, Peverello e altro, Rv. 262285). Ed invero, come autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpre- tato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o co- munque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturi- scono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264438 che, nell'affermare il principio indicato, ha escluso la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in una fattispecie in cui l'imputato era stato condannato in primo gra- do per il reato di concussione e in appello per quello di corruzione). Orbene, a differenza di quanto oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite, infatti, nel caso esaminato da questo Collegio il perimetro della difesa dei ricorrenti, tenuto conto dei connotati strutturali che qualificano il delitto di concussione rispetto a quello di corruzione, non si è potuto sviluppare integralmente, essendo stati i fatti riqualificati in termini ampliativi e non riduttivi rispetto agli elementi tipiz- zanti della originaria fattispecie, dal momento che i profili che normativamente concorrono ad individuare la figura del concussore, non rappresentano un minus rispetto a quelli che caratterizzano la condotta del corrotto, originariamente rav- visata, e sulla quale ciascun ricorrente aveva apprestato le proprie difese. Il tutto, d'altra parte, non senza sottolineare come solo il passaggio da una ipo- tesi di concussione a una di corruzione rappresenti una evenienza del tutto pre- vedibile, tenuto conto delle sottili interrelazioni che passano tra i due reati e del- la giurisprudenza, anche risalente, formatasi sul punto (v., ad es.. Sez. 6, n. 22301 del 24/05/2012 - dep. 08/06/2012, Saviolo, Rv. 254055). La giurispru- denza di questa Corte, del resto, già in precedenza, con riferimento ad identica ipotesi, ha avuto modo di affermare che integra immutazione dell'imputazione, in violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, tratto a 21 giudizio con l'accusa di corruzione passiva, in ordine al reato di concussione. In- fatti i reati di concussione differiscono tra loro in primo luogo per l'elemento della condotta, in quanto nel caso della concussione, l'agente deve avere creato o in- sinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliderne o vi- ziarne la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso, per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diverse. In secondo luogo, diversa è la struttura soggettiva dei due reati, essendo la corruzione, a differenza della concussione, un reato necessariamente plurisoggettivo, sicché diversa è anche la posizione del "solvens" (Sez. 6, n. 9213 del 26/09/1996 - dep. 22/10/1996, Martina, Rv. 206209). 17. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso del GI - e per l'effetto estensivo, anche quello del IN, ex art. 587 cod. proc. pen., pur a fronte di motivi personali inammissibili devono essere accolti limitata- - mente alle censure relative alla conferma delle statuizioni di condanna con rife- rimento ai reati di cui ai capi p) e q). Ciò comporta, nell'impossibilità per questa Corte di procedere diversamente (po- sto che la Corte di cassazione non potrebbe disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai fini della contestazione agli imputati del reato più grave, poiché l'eventuale condanna comporterebbe la violazione del principio della "reformatio in peius", per l'assenza d'impugnazione da parte del pubblico ministero: Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014 - dep. 03/12/2014, Fumarola e al- tro, Rv. 261696), ed attesa l'intervenuta maturazione medio tempore del termi- ne di prescrizione dell'originaria imputazione di corruzione alla data del 1/07/2015, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente ai reati sub p) e sub q), riqualificati a norma dell'art. 319 cod. pen., con conse- guente eliminazione per il GI della pena di 1 anno di reclusione ed € 400,00 di multa (avendo la Corte d'appello, v. pag. 83, aumentato la pena al medesimo, a titolo di continuazione, di mesi 6 di reclusione ed € 200,00 di multa per ciascuno dei predetti capi), laddove per il IN s'impone l'annullamento senza rinvio tout court essendo al medesimo ascritta esclusivamente l'imputazione sub p). 18. Solo per completezza, infine, devono essere esaminate le residue censure del GI di cui al dodicesimo motivo e relative al trattamento sanzionatorio ed ad una presunta motivazione apparente anche con riferimento al mancato rico- noscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale motivo non sfugge alla valutazione di inammissibilità. 22 for Ed invero, si tratta di censure generiche e manifestamente infondate in quanto non tengono conto della puntuale motivazione svolta dalla Corte territoriale che ha non solo valorizzato la gravità dei fatti commessi dal pubblico ufficiale, ma ha e- videnziato anche la negativa personalità del medesimo desunta dai precedenti penali (di cui uno anche specifico per reati contro la P.A.), ciò che giustificava per la Corte d'appello non solo il diniego delle attenuanti generiche, ma anche una pena superiore al minimo edittale. Le censure del ricorrente relative alla presunta illogicità della motivazione per aver la Corte territoriale parametre la pena sulla gravità delle imputazioni e non sui fatti come, ancora, la pretesa irri- levanza del precedente penale (o anche la mancata valutazione delle doti profes- sionali ed investigative del ricorrente) si appalesano infatti inidonee a scalfire la tenuta logica della motivazione sul punto, avendo assolto la Corte d'appello all'onere motivazionale imposto dalla legge. Sul punto, in particolare, non deve essere dimenticato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008 - dep. 14/11/2008, Caridi e altri, Rv. 242419). Nè, del resto, la valutazione della Corte d'appello presenta profili di manifesta il- logicità per aver valorizzato in senso negativo i precedenti penali, avendo già questa Corte sul punto affermato che in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti;
ne de- riva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai prece- denti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pu- re implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). 19. Resta, infine, da esaminare il tredicesimo motivo di ricorso del GI che non sfugge alla valutazione di inammissibilità. Con il motivo in esame, in particolare, vengono svolte censure in relazione al ca- po j) riguardanti il sequestro di persona ai danni dei soggetti ivi indicati. Sul pun- to, le censure del ricorrente (volte a sindacare talune presunte omissioni motiva- zionali sui fatti illustrati alle pagg. 56/57 del ricorso) in realtà, più che dolersi di 23 -e, in particolare, di presunti travisamenti per o- pretesi vizi della motivazione missione o di "errores in iudicando" che sarebbero stati commessi nel valutare il contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione (quale ad esempio la più volte richiamata conversazione n. 792 del 24/11/2007) o il contenuto delle de- posizione dei testi CA e CA, in realtà tradiscono ancora una volta l'ennesimo tentativo del ricorrente di sollecitare la Corte di Cassazione ad una valutazione nel merito, chiedendo in ultima analisi a questa Corte di sostituirsi nella valutazione del materiale probatorio operata dalla Corte d'appello, opera- zione vietata in questa sede e che, inoltre, non tiene nemmeno conto del costan- te orientamento di questa Corte che richiede pur sempre che sia fornita la prova che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività ri- spetto al costrutto complessivo della motivazione della sentenza impugnata. Deve, a tal proposito, essere qui ribadito che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivoca- bilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia con- testualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli ele- menti medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013 - dep. 27/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 20. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata in parte senza rinvio quanto alla posizione del GI nei limiti indicati nel precedente paragrafo 17 e, diversamente, annullata integralmente senza rinvio quanto alla posizione del IN, essendo i reati loro rispettivamente ascritti ai capi p) e q) della ru- brica, riqualificati ex art. 319 cod. pen., estinti per prescrizione. All'annullamento parziale senza rinvio per il GI consegue, come anticipato nel § 17, anche l'eliminazione della pena di 1 anno di reclusione ed € 400,00 di multa. Nel resto, il ricorso del GI dev'essere dichiarato inammissibile. Al parziale ac- coglimento dell'impugnazione dell'imputato deve però conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947). 24 21. Segue, infine, la prescritta comunicazione ex art. 154 ter, disp. att. c.p.p. quanto al GI.
P.Q.M.
La Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, nei confronti di GI Do- menico e, per l'effetto estensivo, di IN NT, in ordine al reato di cui al capo p) e, nei confronti di GI, anche per il reato di cui al capo q), perché detti reati, riqualificati ex art. 319 c.p., sono estinti per prescrizione. Elimina la pena, inflitta al GI, a titolo di continuazione, per i sopraindicati rea- ti, di 1 anno di reclusione ed € 400,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. La Corte dispone inoltre che copia del presente dispositivo sia trasmessa all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a norma dell'art. 70, D. Lgs. 150/09. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 19/10/2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Alessio Scarcella Silvio moresano Keller DEPOS CELLERIA 1 2 DIC 2016 Lu Mani 2 25 5