Sentenza 11 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari.
Il reato di cui all'art. 374 bis cod. pen. non richiede che l'attività attestatrice di fatti non veri destinata all'autorità giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza di tale autorità o raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno. (Nella specie, in relazione ad una consulenza psichiatrica effettuata su di un detenuto, la Corte ha ritenuto irrilevante che costui fosse stato scarcerato per effetto dell'indulto e non per le patologie indicate nella relazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2008, n. 10026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10026 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/12/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2823
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 22900/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT RE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 19/05/2008 dal Tribunale di Napoli sezione riesame ex art. 309 c.p.p. nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza custodialcautelare carceraria adottata il 10.4.2008 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli;
esaminati gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo AOni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A.- Nell'ambito di complesse e articolate indagini volte a ricostruire gli sviluppi di situazioni penalmente rilevanti concernenti il trattamento penitenziario riservato ad esponenti di organizzazioni criminose di matrice camorristica attivi nell'area casertana e sottoposti a regime cautelare carcerario in istituti di quel distretto giudiziario la Procura della Repubblica D.D.A. di Napoli acquisiva molteplici elementi indiziari della consumazione di fatti criminosi riconducibili nell'area operativa di sodalizi criminosi facenti capo ai gruppi denominati "D A" e E" e della partecipazione di più soggetti con diversi ruoli e incarichi (oltre ai singoli esponenti delle compagini camorristiche) mediante condotte realizzatrici delle fattispecie delittuose sanzionate dagli artt. 374 bis e 319 ter c.p.. Elementi desumibili dai contributi conoscitivi resi da più collaboratori di giustizia, già intranei - anche con posizioni apicali- alle consorterie criminose, dalle indagini dinamiche e documentali svolte dalla polizia giudiziaria, da servizi di intercettazioni di conversazioni (telefoniche ed ambientali), attestanti plurimi episodi di false certificazioni sanitarie ed attestazioni redatte - in cambio della corresponsione o della promessa di corresponsione di somme di denaro od altre utilità - da medici della direzione sanitaria della casa circondariale di Santa MA Capua Vetere, anche in veste di consulenti di parte, e di dirigenti di altre strutture istituzionali allo scopo di "favorire" rappresentanti dei due predetti clan camorristici, delineando la sussistenza di loro patologie inesistenti o la mendace peculiare gravità di patologie esistenti, onde consentire agli stessi di ottenere meno afflittivi regimi carcerari od anche pronunce giudiziarie di supposta incompatibilità del loro stato di salute con il regime detentivo carcerario.
Nel contesto di tali indagini il g.i.p. del Tribunale di Napoli con ordinanza in data 10.4.2008 (p.p. 23756/05 NR Napoli, o.c.c.
contro
OL NI + 28) ha applicato la misura cautelare carceraria nei confronti di numerosi indagati, tra i quali l'odierno ricorrente RE RT.
A costui sono contestati:
1) il delitto di concorso nell'elaborazione di una falsa relazione sanitaria con cui il coindagato medico OV CE (consulente psichiatrico del carcere di S. MA C.V. e in servizio presso il dipartimento di salute mentale della ASL CE2) attestava, in qualità di consulente di parte ed essendo stato remunerato con la somma di Euro 5.000,00, l'esistenza di un quadro nosografico psichiatrico di esso RT integrato da d.d.g.r.c. (disturbo depressivo grave ricorrente cronico) incompatibile con il regime carcerario, reato commesso fino all'ottobre 2005, punito dall'art. 374 bis c.p., comma 2, e circostanziato dalla finalità di favorire l'associazione camorristica RT L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capo Q della rubrica provvisoria);
2) il delitto di concorso in corruzione in atti giudiziari continuata per avere corrisposto al coindagato medico TO NI, dirigente sanitario della casa circondariale di S. MA C.V. in cui era detenuto, perché compisse "numerosi atti contrari ai doveri di ufficio che avrebbero favorito la concessione al RT di cure mediche speciali nonché di ottenere una visita otorinolarigoiatrica presso l'ospedale civile di Caserta", atti volti a determinare per il RT benefici penitenziari e integrati da false annotazioni nel diario clinico del prevenuto, reato commesso nel febbraio/marzo 2007, punito dagli artt. 81 cpv. e 319 ter c.p. e circostanziato dalla finalità di favorire l'associazione camorristica RT L. n. 203 del 1991, ex art. 7 (capo R della rubrica provvisoria).
Il provvedimento coercitivo individua i gravi indizi di colpevolezza profilanti nei confronti di RE RT, indiscusso capo dell'omonimo gruppo camorristico, tra gli altri dati: nelle generali dichiarazioni collaborative di Di GR AO e Di GR AR sulle modalità di attuazione dei falsi certificati sanitari assunte a "sistema" continuativo diretto a favorire componenti dei due gruppi camorristici Di GR e RT;
nelle specifiche dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie (chiamate in correità) del c.d.g. CH RO (esponente di vertice del gruppo RT e particolarmente vicino all'odierno ricorrente), diretto partecipe dei falsi ascritti ai medici OV (al quale lui stesso, mentre trovasi detenuto agli arresti domiciliari, versa la somma di Euro 5.000,00, altre somme in altre circostanze essendo state versate al OV - al medesimo fine di favorire RE RT - da suo zio IO RO sotto la vigilanza di sua moglie MA GR RU e con il concorso del figlio del RT CA) e OL (che viene remunerato dalla moglie del RT NC IL, accompagnata dal sanitario dalla citata MA GR RU); dai riscontri che le indicazioni del collaborante RO ricevono - quanto a quello che viene definito il primo episodio corruttivo (dott. OV:
capo Q)- dalle dichiarazioni della coindagata RU MA GR nonché - quanto al secondo episodio (dott. OL: capo R) - ancora dalle dichiarazioni della RU, che partecipa direttamente con la moglie di RT al progetto contraffattorio commissionato al OL e che è a conoscenza della richiesta di visita otorinolaringoiatrica poi effettivamente formulata dal OL (particolare di cui la donna può avere contezza soltanto se effettiva partecipe dell'episodio); dal raffronto tra le diverse relazioni sanitarie redatte dal OV sullo stato di sofferenza psichiatrica del RT e la diagnosi di dimissione dello stesso dal centro di osservazione psichiatrica carceraria di RN accreditante la palmare falsità delle relazioni del OV (nella nota di dimissione dal carcere livornese si segnala che il RT è portatore di un semplice disturbo di personalità non integrante alcuna infermità apprezzabile in termini impeditivi dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 148 c.p.);
dalla verifica delle annotazioni nel diario clinico del RT riconducibili al diretto intervento del coindagato OL. B.- Investito dalla richiesta di riesame del provvedimento coercitivo avanzata nell'interesse di RE RT, il Tribunale del riesame di Napoli con l'indicata ordinanza del 19.5.2008 ha respinto l'impugnazione, confermando la misura carceraria applicata al RT perché incentrata su fonti indiziarie gravi e attendibili e giustificata da concrete esigenze cautelari, per altro presunte ex lege a causa della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (art. 275 c.p.p., comma 3) contestata per tutti e due i reati ascrittigli.
Nel quadro della valutazione prognostica di colpevolezza esperibile nel fisiologico snodarsi delle indagini preliminari e del regime cautelare ai sensi dell'art. 273 c.p.p., osserva il Tribunale del riesame come la piattaforma indiziaria delineata dall'ordinanza custodiale sia sostenuta da gravi ed univoci elementi indizianti, qualificati da un conclamato alto coefficiente di ascrivibilità al RT.
I rilievi critici espressi dal RT (che, escusso dal magistrato di sorveglianza del luogo di sua attuale detenzione, adduce di essere stato falsamente accusato dal pentito RO CH, ribadendo l'oggettività delle sue condizioni patologiche) e dai suoi difensori (che insistono sulla concreta sussistenza delle infermità diagnosticate dal OV e dal OL e da altre non sospettabili strutture sanitarie) non sono idonee ad infirmare la validità del quadro indiziario.
Nè i medesimi rilievi possono, in via subordinata, vanificare la ricorrenza della finalità mafiosa della condotta, nella contestata articolazione c.d. oggettiva della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Evenienza che, per altro, legittima l'applicazione della misura inframurale carceraria, avuto riguardo alle esigenze socialpreventive fatte palesi dagli allarmanti precedenti penali del RT (art. 274 c.p.p., lett. c), in rel. art. 275 c.p.p., comma 3).
C- I difensori dell'indagato hanno impugnato l'ordinanza del riesame di Napoli, contestando univocità e concretezza del quadro indiziario surrogante la misura carceraria e delle connesse esigenze cautelari e prospettando sei congiunti motivi di censura per violazione di legge e per carenza od illogicità della motivazione.
Motivi che, anticipandosi subito come il ricorso non meriti accoglimento, possono come di seguito (per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1) riassumersi, a ciascuno di essi facendo seguire - per chiarezza ed organicità espositive - le valutazioni proprie di questa Corte di legittimità.
1. Violazione o erronea applicazione dell'art. 374 bis c.p. e carenza di motivazione.
I giudici del riesame partenopei avrebbero sorvolato sulla effettiva configurabilità nel caso di specie del reato di falsità ideologica in atti destinati all'autorità giudiziaria, contestato con riguardo alle relazioni consulenziali redatte dallo psichiatra OV CE.
L'attività di consulenza svolta dal OV e in ultimo la delineata sindrome di disturbo depressivo grave r.c. si è tradotta nella enunciazione di una diagnosi, cioè di un atto espressivo di una valutazione tecnica che è estraneo alla categoria di atti contemplati dalla norma incriminatrice, limitati a due specie di documenti, "certificati" e "atti", specularmente connessi alle attività falsificatorie "dichiarative e attestatrici" di fatti storici.
Nel caso specifico i giudizi diagnostici esposti nelle relazioni del OV non possono ricadere (in quanto "atti") nell'area penale definita dall'art. 374 bis c.p., poiché prenderebbero le mosse da sintomi e disturbi del paziente realmente esistenti e poiché si contesta in buona sostanza agli indagati (come si desumerebbe dall'ordinanza impositiva della misura cautelare) non l'inesistenza di siffatti dati storici nosografici, ma l'ipotetica enfatizzazione di patologie sussistenti.
La censura è destituita di fondamento.
Innanzitutto essa nasce da una fuorviante lettura dell'ordinanza del riesame, che sottolinea - invece - come le attestazioni sanitarie del OV si siano tradotte nella consapevole mistificazione proprio dei supposti dati storici dei sintomi della patologia del RT arbitrariamente considerata incompatibile con trattamenti terapeutici in regime carcerario.
Per altro, diversamente da quel che si assume nel ricorso, la stessa ordinanza cautelare del g.i.p. del Tribunale di Napoli (ai cui contenuti si richiama il provvedimento del riesame) ha correttamente osservato - in rapporto al fatto tipico del reato di cui all'art. 374 bis c.p. (ascrivibile, nella sua forma aggravata prevista dal comma 2
della norma, a qualsiasi esercente la professione sanitaria, sia o non pubblico ufficiale)- che non sono sottoposte a censura le valutazioni del consulente di parte OV, quali atti intellettivi e - quindi - giudizi (che non possono definirsi falsi o veri, ma se mai erronei o corretti), bensì unicamente le parti dichiarative o attestatrici dell'esistenza delle ingravescenti condizioni di salute mentale del RT, che - quali indispensabili presupposti del consecutivo giudizio diagnostico - "devono necessariamente essere veritiere".
Non senza aggiungere che nel caso specifico cade nell'alveo del mendacio l'intera attestazione del OV sulla ricorrenza nel RT del predetto stato patologico di d.d.g.r.c, che le acquisizioni documentali dimostrano del tutto privo di riscontri. Merita, poi, ribadire - per chiarezza ermeneutica - che il reato previsto dall'art. 374 bis c.p., non a caso incluso sul piano sistematico nel novero dei reati contro l'attività giudiziaria, assume connotazioni di tutela anticipata (ovvero di reato di pericolo), nel senso che non richiede che l'attività attestatrice di fatti non veri destinata all'autorità giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza di tale autorità ovvero raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno;
di tal che l'evenienza per cui in concreto il RT sia stato scarcerato per effetto dell'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 (e non per le sue alterate o contraffatte condizioni di salute) non fa venir meno la rilevanza penale della condotta antigiuridica sanzionata dall'art. 374 bis c.p.. Condotta che, nelle sue valenze documentatrici, implica che anche una consulenza tecnica di parte, laddove "dichiari" o "attesti" dati, qualità personali e condizioni ontologiche, assume una proiezione certificativa o attestativa, laonde - nel caso in cui tali dati, qualità e condizioni siano riportati o esposti in modi non conformi alla verità storica - a pieno titolo deve ritenersi realizzata la condotta antigiuridica tipizzata dall'art. 374 bis c.p. (cfr.: Cass. Sez. 6^, 12.5.1999 n. 1749, Abbate, rv. 213892; Cass. Sez. 6^, 13.7.2001 n. 32962, Leoni, rv. 220429).
2. Violazione o erronea applicazione dell'art. 319 ter c.p. e carenza di motivazione.
In base al disposto della norma incriminatrice sono sanzionate condotte corruttrici finalizzate a favorire o danneggiare "una parte" in un "processo penale".
Le annotazioni (certificazioni e attestazioni) del coindagato OL nel diario clinico del ricorrente non sarebbero sussumibili nel precetto di cui all'art. 319 ter c.p., attenendo ad un procedimento penale in fase di indagine preliminare (e non ad un processo penale in senso proprio) e riguardando la persona (RT) di un indagato (e non di un imputato parte processuale). In ogni caso le attestazioni sanitarie del OL sarebbero risultate esatte, poiché le patologie sofferte dal RT sarebbero riscontrate dagli accertamenti clinici eseguiti prima presso la ASL CE1 e inseguito presso la casa circondariale di RM (il RT venendo quivi sottoposto a trattamento chirurgico di asportazione di cisti alle corde vocali).
Il motivo di censura, nel suo duplice profilo, è inammissibile per palese infondatezza.
In vero questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire come, in ragione dello scopo della norma incriminatrice teso ad assicurare l'imparziale svolgimento dell'attività giudiziaria unitariamente considerata, debba ritenersi che la qualifica di parte processuale rilevante per gli effetti di cui all'art. 319 ter c.p. vada riconosciuta non al solo imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari (Cass. Sez. 6^, 21.4.1998 n. 1425, Necci, rv. 211720).
Quanto alla presunta esattezza nosografica delle attestazioni del dirigente sanitario carcerario OL concernenti la persona del RT nel febbraio/marzo del 2007 (con particolare riferimento alle visite cui sottopone il RT nelle date dell'8.2.2007, del 19.2.2007, del 26.2.2007, del 19.3.2007, quest'ultima immediatamente anteriore al trasferimento dell'indagato presso il carcere di RM avvenuto il 21.3.2007) l'ordinanza cautelare e l'ordinanza del riesame (che alla prima si riconduce) da un lato hanno posto in luce - in piena aderenza all'imputazione contestata - il pretestuoso e corruttivo "aggravamento" del quadro nosografico certificato dal OL, piuttosto che la sua integrale falsità, a tacere dei richiami alla presunta patologia di carattere psichiatrico che ricalcano le non veridiche attestazioni specialistiche del consulente OV, e - da un altro lato - hanno linearmente sottolineato la piena attendibilità dichiarativa della coindagata RU MA GR (autonoma fonte probatoria e riscontro individualizzante della chiamata in correità operata da CH RO), allorché narra l'accordo corruttivo stipulato dalla moglie del RT con il OL, nel suo studio medico di Trentola Ducenta ove lo stesso si riceve dalla IL la somma di 5.000,00 Euro, non ad altro finalizzata se non appunto alla redazione di compiacenti attestazioni sanitarie.
3. Violazione dell'art. 110 c.p. e difetto di motivazione in punto di concorso criminoso di RE RT nei due reati ascrittigli.
Ai fini del concorso nel reato è necessario che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriormente riconoscibile che rechi un contributo concreto alla consumazione del reato.
I due reati ascritti al RT vedono come protagonisti e attori altre persone, non facendosi carico il Tribunale del riesame di offrire dimostrazione di specifici interventi adesivi o sollecitatori degli ingannevoli interventi dispiegati in suo favore dai sanitari coindagati OV e OL, gli indizi di colpevolezza a carico del ricorrente essendo - quindi - desunti dal solo dato di essere egli il beneficiario dei due episodi corruttivi oggetto di indagine (gli stessi collaboranti coniugi RO non fanno cenno di eventuali pressioni ricevute dal RT affinché si adoperino nei confronti dei due sanitari).
- Palmare è l'inammissibilità per manifesta infondatezza della censura (enunciata in due separati motivi di ricorso per i due singoli reati ascritti al prevenuto), che - per altro - nelle sue mere significanze fattuali assume congiunti contorni di indeducibilità nel presente giudizio.
È appena il caso di rammentare come i giudici del riesame partenopei, sulla scia delle emergenze investigative esposte nel provvedimento restrittivo, rimarchino la assidua partecipazione ai due episodi criminosi attribuiti al RT di stretti congiunti del ricorrente (nel caso degli interventi del OV, il figlio CA RT;
nel caso degli interventi del OL, la moglie NC IL) a riprova del diretto personale interesse di RE RT alle illecite retribuzioni conferite ai due medici in vista delle mendaci attestazioni sanitarie da rilasciare in suo favore.
Evenienze oggettive che supportano sul piano della concreta partecipazione criminosa il già di per sè oggettivo immanente interesse dell'indagato al raggiungimento dei risultati contraffattori delle sue condizioni di salute previsti dalle contestazioni ascrittegli.
Ciò tanto più quando si rifletta sulla indiscussa posizione apicale ricoperta dal RT in seno al suo omonimo sodalizio camorristico, che induce ad escludere la sua supposta ignoranza degli importanti interventi (se non altro per la loro gravità penale) condotti in suo vantaggio.
Ma non basta.
È lo stesso collaboratore CH RO ad accreditare il pieno concorso criminoso del RT nei due reati oggetto del provvedimento cautelare, dichiarando come il RT nel corso della loro comune detenzione in una stessa cella del carcere di S. MA C.V. (circostanza riscontrata per tabulas) gli abbia mostrato "ulteriore documentazione medica fasulla" rilasciata a suo nome (p. 204 o.c.c. 10.4.2008).
4. Violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza ed illogicità della motivazione con peculiare riguardo al reato di cui all'art. 374 bis c.p. e alla ritenuta falsità della relazione di consulenza tecnica compilata dal coindagato CE OV.
Impropriamente il giudice della custodia e i giudici del riesame deducono la falsità delle attestazioni diagnostiche del OV sullo stato di salute psichiatrica del RT dalla diagnosi di dimissione del detenuto dal carcere di RN (piena compatibilità con il regime esecutivo penale in stato carcerario). In vero non si è tenuto conto del fatto che l'osservazione psichiatrica svolta a RN interviene quasi due anni dopo la relazione consulenziale di OV e che il quadro patologico del RT è stato oggetto di positiva evoluzione per effetto delle terapie mediche erogategli.
A ciò deve aggiungersi che l'ordinanza impugnata ha sminuito le discrasie esistenti tra le esposizioni dei fatti offerte dai due collaboranti coniugi RO e RU anche su aspetti non secondari della vicenda, come quello relativo alla consegna di una somma di Euro 5.000,00, che la RU attribuisce all'iniziativa di NC IL (moglie del RT) e che RO ascriverebbe invece a suo zio IO RO.
Le doglianze, di natura puramente fattuale, sono indeducibili nell'odierno giudizio di legittimità ed in ogni caso manifestamente infondate anche perché scaturenti da una malaccorta lettura dei provvedimenti de libertate censurati.
È tuttavia appena il caso di puntualizzare, per semplice esigenza di precisione, che la deduzione della falsità della consulenza psichiatrica del OV incentrata sugli esiti dell'osservazione psichiatrica del RT nel carcere di RN, è vieppiù logica e corretta sul piano dinamico, nella misura in cui il OV aveva asseverato che la sindrome depressiva "cronica" affliggente il RT (d.d.g.r.c.) era irreversibilmente incurabile in ambiente carcerario o in qualsiasi centro clinico penitenziario attrezzato.
Laonde l'argomento di una sopravvenuta fausta evoluzione del quadro nosografico psichiatrico del ricorrente RT per effetto dei trattamenti terapeutici (farmacologici) assicuratigli in ambito strettamente carcerario appartiene al genere degli argomenti che, per intrinseca contraddittorietà, provano - come suol dirsi - troppo o, in altre parole, convalidano la contraria e speculare tesi che si intende confutare.
E in omologo solco di inconferenza critica si inscrivono le presunte dissonanze che si congetturano tra gli enunciati narrativi di RO CH e della moglie MA GR RU. Per rimanere sul piano degli indici rappresentati in ricorso è facile osservare che, come si evince dagli atti (ordinanza cautelare e ordinanza del riesame) CH RO attribuisce a suo zio (oltre che a se stesso) talune consegne di denaro a fini "corruttivi" al medico OV, laddove la RU attribuisce alla IL la remunerazione corruttiva del medico OL.
Sicché nessun contrasto è ravvisabile tra le dichiarazioni dei due collaboranti.
5. Erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 e correlativa illogicità della motivazione.
La circostanza aggravante contestata al RT per entrambi i reati ascrittigli, nella sua specifica accezione di finalità agevolatrice di attività associativa camorristica, non può reputarsi automaticamente sussistere ogni qual volta sia favorito un appartenente ad un sodalizio di siffatta matrice camorristica. L'assunto del Tribunale del riesame, secondo cui l'attività corruttiva sviluppata in favore del RT non sarebbe stata orientata a favorire lo stesso in quanto persona individuale ma in funzione della sua qualità di esponente del gruppo camorristico RT, muoverebbe da "confusione tra la posizione del favoreggiatore e quella del favorito", trattandosi di accertare quale sia stato l'intento perseguito dal RT e non pure lo scopo perseguito dal RO.
Le emergenze processuali consentirebbero di rilevare che il ricorrente con la sua supposta condotta concorsuale ha inteso unicamente agevolare sè stesso, rendendo meno gravoso il suo stato di detenzione, così perseguendo "obiettivi di evidente natura personale estranei agli scopi dell'associazione criminale". Il motivo di ricorso, nella sua riduttiva rappresentazione del finalismo funzionale dell'illecito contegno partecipativo del RT, è giuridicamente infondato, sino a lambire i contorni dell'inammissibilità quando indulge ad una ricostruzione dell'elemento volitivo del personale comportamento del RT che rischia di radicarsi in una mera e non consentita, per quanto indiretta, rivisitazione alternativa di elementi di fatto sottesi alla regiudicanda cautelare.
Il Tribunale del riesame desume l'interlocutoria sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa della consorteria camorristica del soggetto beneficiario (e concorrente nei reati), il RT, delle vicende di favoritismo corruttivo dal ruolo di vertice ricoperto dallo stesso RT in seno alla consorteria, per esserne uno degli indiscussi capi e gestori, ruolo personale (perdurante anche nel periodo di detenzione) ben conosciuto e consolidato dal RT.
Deve convenirsi che l'illecito contegno di favore praticato in vantaggio di un capo camorrista con il contributo criminoso di costui, non può - di per sè solo e meccanicamente - implicare la configurazione della contestata aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 nella sua manifestazione agevolatrice del gruppo criminoso,
rendendosi necessario - ai fini della emersione della connotazione endomafiosa della condotta c.d. favoristica - verificare se ed in quale misura il soggetto agente abbia inteso fornire aiuto alla persona del capo camorrista, individualmente considerata, ovvero abbia inteso attraverso siffatto aiuto personale anche "agevolare" il sodalizio camorristico di riferimento del soggetto e proprio da costui in prima persona governato (cfr.: Cass. Sez. 6^, 15.10.2003 n. 44753, Mesi, rv. 227173; Cass. Sez. 6^, 27.10.2005 n. 41261, Turco, rv. 232766).
Ciò che equivale a verificare nel caso di specie se ed in quale misura il concorrente nei reati RE RT abbia agito per pure finalità di autotutela personale o abbia reso la sua illecita azione funzionale alla permanenza e alla più efficace operatività del gruppo camorristico da lui stesso diretto.
Tale verifica, involgente l'apprezzamento di dati di fatto rimesso al vaglio del giudice di merito, risulta idoneamente compiuta dal Tribunale del riesame di Napoli attraverso un percorso decisorio coerente e immune da aporie o carenze enunciative.
In vero il Tribunale ha ragionevolmente inscritto la patente finalizzazione della concorrente condotta criminosa del RT in quello specifico schema modale corruttivo dettagliatamente descritto dal c.d.g. CH RO siccome destinato a realizzarsi in vantaggio degli esponenti apicali delle consorterie camorristiche Di GR e RT e non già in vantaggio di qualsiasi appartenente a detti sodalizi.
E i tratti esteriori di tale finalismo di agevolazione camorristica intrinseci ai fatti criminosi attribuiti al ricorrente sono ravvisati - tra gli altri - nella pacifica riconducibilità della spesa, se così può definirsi, delle azioni criminose (il prezzo delle corruzioni dei medici) alle "casse" del clan camorristico, secondo una imperativa logica di tipica ascendenza mafiosa (camorristica) di mutua assistenza tra gli affiliati e di perpetuazione dell'efficacia direttiva dei vertici del sodalizio.
Al rigetto dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dell'odierno grado di giudizio, demandandosi alla cancelleria gli incombenti informativi connessi allo stato detentivo del RT.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009