Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2008, n. 10026
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Sentenza 11 dicembre 2008

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In tema di corruzione in atti giudiziari, tenuto conto dello scopo della norma incriminatrice, consistente nel garantire che l'attività giudiziaria sia svolta imparzialmente, deve ritenersi che la qualità di "parte" in un processo penale, presa in considerazione dall'art. 319 ter, comma primo, cod. pen., sia da riconoscere non solo all'imputato ma anche al soggetto sottoposto ad indagini preliminari.

Il reato di cui all'art. 374 bis cod. pen. non richiede che l'attività attestatrice di fatti non veri destinata all'autorità giudiziaria sia effettivamente portata a conoscenza di tale autorità o raggiunga l'obiettivo di trarla in inganno. (Nella specie, in relazione ad una consulenza psichiatrica effettuata su di un detenuto, la Corte ha ritenuto irrilevante che costui fosse stato scarcerato per effetto dell'indulto e non per le patologie indicate nella relazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2008, n. 10026
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10026
    Data del deposito : 11 dicembre 2008

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