Versione
15 novembre 2009
15 novembre 2009
Art. 154-ter
(( (Comunicazione della sentenza).
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.))
(( (Comunicazione della sentenza).
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.))
Commentari • 31
- 1. Circolare del 23/12/2010 n. 14 - Presidenza Consiglio dei MinistriPresidenza Consiglio dei Ministri · 23 dicembre 2010 · 1.149365
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all\'art. 1, comma 2, del decreto legislativo. n. 165 del 2001. 1. Premessa. Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state apportate importanti innovazioni in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale. In particolare, l\'art. 69 del citato decreto ha sostituito l\'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed ha introdotto gli articoli da 55-bis a 55-novies nel corpo del medesimo testo normativo, mentre l\'art. 72 ne ha abrogato l\'art. 56. Le nuove norme hanno carattere generale; la loro applicazione, infatti, riguarda tutte le pubbliche …
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Giurisprudenza • 269
- 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 01/06/2026, n. 1007Provvedimento: Pubblicato il 01/06/2026 N. 01007/2026 REG.PROV.COLL. N. 00775/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 775 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Valgimigli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. …Leggi di più...
- art. 81 c.p.·
- perdita del grado per rimozione·
- art. 416 c.p.·
- art. 326 c.p.·
- principio di proporzionalità·
- giurisdizione amministrativa·
- termini procedimento disciplinare·
- art. 129 c.p.p.·
- art. 110 c.p.·
- art. 154 ter disp. att. c.p.p.·
- procedimento disciplinare·
- art. 653 c.p.p.·
- eccesso di potere·
- art. 157 c.p.·
- art. 1392 D.Lgs. 66/2010