Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36478
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Sentenza 22 settembre 2011

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Le dichiarazioni predibattimentali del testimone, che abbia a ritrattare in ragione della "sudditanza psicologica" nei confronti dell'imputato, non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento, perché la previsione dei casi in cui l'acquisizione è ammessa - per violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità come strumenti di inquinamento probatorio della testimonianza - è tassativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36478
    Data del deposito : 22 settembre 2011

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