Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
Le dichiarazioni predibattimentali del testimone, che abbia a ritrattare in ragione della "sudditanza psicologica" nei confronti dell'imputato, non sono acquisibili al fascicolo del dibattimento, perché la previsione dei casi in cui l'acquisizione è ammessa - per violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità come strumenti di inquinamento probatorio della testimonianza - è tassativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2011, n. 36478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36478 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
TRAS -
364 78 /1 1
Sent. N. 2159/204 R. Gen. N.
18358/2011
Udienza pubblica del
22/09/2011 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione seconda penale,
composta da
Dott. EP MARIA COSENTINO Presidente
Dott. GIULIANO CASUCCI Consigliere
Dott. DOMENICO CHINDEMI Consigliere
Consigliere rel Dott. GEPPINO RAGO
Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO
ha pronunciato la seguente
+
SENTENZA
su ricorso proposto da:
ND EP nato il [...], avverso la sentenza del 24/01/2011 della Corte di Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta
che ha concluso per l'inammissibilità;
FATTO lih 스
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 629 C.P.: sostiene il ricorrente che, nel caso di specie, il delitto di estorsione non sarebbe configurabile in quanto egli si sarebbe limitato a fare da semplice mediatore,
sicchè, sulla base della stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, «anche a voler ammettere un ruolo attivo del
RA nella vicenda di cui è causa, non può assolutamente essere configurato nei suoi confronti il concorso nel reato di estorsione, non essendo stata data la prova concreta della ricezione di un profitto a suo vantaggio dalla restituzione del bene alla vittima». 7
DIRITTO
§ 1. VIOLAZIONE DELL'ART. 213 C.P.P.: in punto di diritto va precisato quanto segue:
l'individuazione di persona nel corso delle indagini preliminari è
formalmente una dichiarazione e pertanto il relativo verbale è
legittimamente utilizzato per le contestazioni nel corso della deposizione dibattimentale del testimone che l'ha effettuata: ex plurimis Cass. 13882/2009 Rv. 243212; ми 3 possono essere utilizzati per le contestazioni, e quindi ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento ex art. 500 cod. proc. pen.,
gli atti di individuazione fotografica o personale compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria in quanto essi, pur implicando attività strumentali necessarie per l'esecuzione della ricognizione, costituiscono pur sempre, nella sostanza,
dichiarazioni rese da testi per l'identificazione di persone o di cose:
Cass. 9676/1994 Rv. 199256.
§ 2. Ora, nel caso di specie, poiché il teste, in dibattimento, non aveva confermato quanto dichiarato durante le indagini preliminari,
legittimamente furono effettuate le contestazioni ma, di conseguenza,
la Corte avrebbe dovuto applicare il regime giuridico di cui all'art. 500 c.p.p.
La questione, quindi, che la Corte avrebbe dovuto porsi e alla quale avrebbe dovuto rispondere è la seguente: che valore attribuire alle dichiarazioni (rectius: individuazione e dichiarazioni sull'accaduto)
rese in sede di indagine preliminare a fronte di una evidente ritrattazione effettuata dal teste in sede di esame testimoniale.
Sul punto, va premesso che il principio generale sul quale è stato costruito l'intero nuovo codice di procedura penale è quello secondo il quale le prove assunte durante le indagini preliminari non sono
4 utilizzabili salvo i casi espressamente previsti dalla legge che, proprio perché di natura eccezionale, non sono estensibili analogicamente.
Tanto si desume a chiare lettere dal combinato disposto degli artt. 526
– 514 c.p.p. -
Una delle eccezioni (per le altre: art. 500/6 - 500/7 c.p.p.) al suddetto principio si trova contemplata nel quarto comma dell'art. 500 c.p.p.
che prevede il recupero (e, quindi, l'utilizzabilità) delle dichiarazioni rese dal teste durante le indagini preliminari ove, nel corso del dibattimento, emerga una situazione di cd. ""inquinamento probatorio"
(violenza minaccia offerta o promessa di denaro o altra utilità)
-
desumibile da circostanze emerse nel dibattimento o da appositi accertamenti compiuti dal giudice attraverso un subprocedimento incidentale, e fondato, in ogni caso, su "elementi concreti", non essendo sufficiente la semplice mancanza di genuinità della deposizione. In tale ipotesi, le dichiarazioni precedente rese ed utilizzate per la contestazione sono acquisite al fascicolo del dibattimento e possono essere legittimate utilizzate.
In caso contrario (e cioè ove non emerga alcuna situazione di inquinamento probatorio), le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste in ordine 500/2 c.p.p.): il che significa, per argumentum a contrario, che le precedente dichiarazioni rese durante le indagini preliminare ed utilizzate per la contestazione non possono essere utilizzate come prova del fatto: in terminis Cass. 12481/2005 Rv. 231593 secondo la quale «in tema di testimonianza, la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art.500,
comma quarto, cod. proc. pen. si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate "dal" dichiarante stesso,
quale la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza»>.
Nel caso di specie è avvenuto che la Corte territoriale (e, prima ancora, lo stesso Tribunale: cfr sentenza in atti), pur dando atto della differente versione resa dal teste in dibattimento rispetto a quanto dichiarato durante le indagini preliminari, ha ritenuto di utilizzare l'individuazione e le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, sulla base di una pretesa "sudditanza psicologica" del teste nei confronti dell'imputato consistente nel timore che costui avrebbe potuto provocargli un danno se solo si fosse spinto a denunciare quanto accaduto [...]». Il problema, quindi, consiste nello stabilire se la predetta situazione di
"sudditanza psicologica" possa essere fatta rientrare in una delle ipotesi di inquinamento probatorio previsto dall'art. 500/4 c.p.p. -
La risposta, ad avviso di questa Corte, dev'essere negativa perché la norma prevede, a chiare lettere, solo ipotesi di minaccia o violenza (a parte la subornazione, estranea alla presente fattispecie) esercitata dall'imputato o anche da terzi nei confronti del teste, fatti questi che,
peraltro, devono emergere da elementi concreti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha evidenziato alcun elemento concreto dal quale possa desumersi una violenza o minaccia effettuata nei confronti del teste, ma ha attribuito la reticenza e la diversa versione dei fatti rispetto a quanto dichiarato nelle indagini preliminari, ad una mera sudditanza psicologica ossia al timore sorto spontaneamente nel teste, che l'imputato potesse provocargli un danno: il che, però, contrasta con la citata disposizione normativa secondo la quale l'inquinamento probatorio presuppone pur sempre un intervento esterno (da parte dell'imputato o di un terzo) sul teste.
La sentenza, pertanto, va annullata, dovendosi ritenere che la mera
“sudditanza psicologica" del teste nei confronti dell'imputato, non integri gli estremi dell'inquinamento probatorio tale da giustificare la piena utilizzabilità delle dichiarazioni resc nella fase delle indagini.
7 In sede di rinvio, la Corte, adeguandosi al suddetto principio di diritto,
valuterà, alla stregua degli elementi probatori, se il teste sia stato reticente spontaneamente ovvero se la reticenza fosse dovuta ad un intervento esterno, secondo i criteri individuati da questa Corte di legittimità: ex plurimis, per una casistica sull'argomento, Cass.
49579/2009 riv 245864; Cass. 48140/2009 Rv. 245414; Cass.
5224/2009 Rv. 243302
P.Q.M.
ANNULLA
L'impugnata sentenza e
DISPONE
Che gli atti siano trasmessi ad altra sezione della Corte di Appello di
Catania per nuovo giudizio
Roma 22/09/2011
IL PRESIDENTE
(Dott. Giuseppe Maria Cosentino)
IL CONSIGLIERE EST.
(Dott. G. Rago)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
10 OTT 2011IL
DI CA E
IL CANCELLERE R
P
U
S
E I
Claudia Pianelli B
O
N
T
O C
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 M y alle differenti e contrastanti dichiarazioni rese in dibattimento (art.