Sentenza 26 aprile 2000
Massime • 2
La rinnovazione del dibattimento in appello, posta la presunzione di completezza della già svolta indagine probatoria dibattimentale, è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti.
Il vizio di mancata assunzione di prova decisiva è configurabile solo qualora la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal natura da determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando trattasi di fatto insuscettibile di incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi esso in diversa prospettazione valutativa, quale quelle che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2000, n. 8106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8106 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Antonio Morgigni Presidente del 26/04/2000
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere SENTENZA
2. " Alessandro Conzatti " N. 438
3. " Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco Tirelli " N. 51713/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AC NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 28.9.99 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Diana Laudati
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Galasso che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Premessa in fatto e in diritto
Il Tribunale di Benevento, in data 2.11.98 dichiarava OL AN colpevole di rapina pluriaggravata, dall'uso di armi e da travisamento, in danno di un farmacista, condannandolo, applicata la recidiva reiterata infraquinquennale alla pena di anni 8 di reclusione e L.
4.000.000 di multa, con interdizione perpetua dai P.U. e condanna al risarcimento dei danni liquidandi nei confronti della parte civile.
Proponeva appello la difesa evidenziando la poca affidabilità del riconoscimento effettuato dal farmacista e, per contro, la credibilità dell'alibi fornito (ricovero ospedaliero nel giorno della rapina) in ordine al quale chiedeva procedersi a rinnovazione dibattimentale, instando altresì per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e comunque per la riduzione della pena.
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di Napoli confermava integralmente la decisione impugnata, rigettando l'istanza di rinnovazione, per essere il procedimento sufficientemente istruito, e ritenendo congrua la dosimetria della sanzione.
Ha proposto ricorso per Cassazione personalmente l'imputato deducendo tre motivi.
Con il primo si assume violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva, difetto e illogicità dell'apparato argomentativo, anche nella forma del travisamento, in relazione al diniego di rinnovazione dibattimentale.
Con il secondo si deduce inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in ordine al ribadito giudizio di colpevolezza. Con il terzo, infine, si prospettano analoghe doglianze con riferimento al trattamento sanzionatorio.
Tutti i motivi risultano inammissibili.
Manifestamente infondata è, invero, la prima censura, dovendo escludersi la denunziata violazione dell'art. 603 c 1 C.P.P., atteso che la rinnovazione del dibattimento in grado di appello, posta la presunzione di completezza della già svolta indagine probatoria dibattimentale, "è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. Unite 15.3.96 PANIGONI). E la rigorosa condizione cui è subordinato l'abbandono del principio di oralità vigente nel giudizio di appello, che è procedimento critico avente per oggetto la sentenza di primo grado, è stata motivatamente esclusa dalla corte territoriale, che ha dato rilievo all'effettuata minuziosa escussione della teste D'Addio indotta dalla difesa (che aveva sì riferito della presenza dello Azzara nella stanza d'ospedale, ma senza inficiare la ritenuta piena credibilità delle plurime individuazioni fotografiche, ben potendo l'imputato, attesa la vicinanza tra il nosocomio e la farmacia, averla raggiunta momentaneamente allontanandosi) e ha evidenziato la superfluità delle ulteriori prove testimoniali.
D'altra parte l'error in procedendo, nel quale si sostanzia il motivo di ricorso di cui all'art. 606 c 1 lett d) CPP rileva solo quando trattasi di prova decisiva, e non meramente pertinente e rilevante, essendo il vizio configurabile qualora la denegata prova, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di tal natura da determinare una diversa conclusione "ma non quando trattisi di fatti insuscettibili di incidere in concreto sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi in diversa prospettazione valutativa, quale quelle che informano la fisiologica dialettica tra le opposte parti processuali" (Sez I 9.12.93 N. 11302 CONTINO). Mere censure in fatto risultano poi le critiche formulate avverso l'asserto secondo cui "i pasti negli ospedali della regione non vengono certo serviti a ciascun degente personalmente", trattandosi di massima di esperienza non manifestamente illogica e come tale non soggetta al vaglio di legittimità.
Censure in fatto devono considerarsi altresì le argomentazioni prospettate nel secondo motivo in ordine alla foggia di capelli del ricorrente, atteso che la Corte territoriale ne' ha omesso di deliberare le doglianze sul punto ne' ha sostenuto il convincimento raggiunto con iter argomentativo inficiato da illogicità manifesta (evidenziandosi, anzi, la precisione della teste ON che aveva chiarito come, al momento della rapina i capelli del giovane fossero più corti di quelli della fotografia ma più lunghi di quelli - cortissimi - rammostrati al dibattimento), sì che le osservazioni difensive si risolvono in una diversa valutazione circa l'attendibilità di chi ha operato l'individuazione. Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento alle censure prospettate in ordine al trattamento sanzionatorio, atteso che, escluso il difetto motivativo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (fondato sulla ritenuta negativa personalità dello imputato, gravato da precedenti, nonché ideatore di una così macchinosa messa in scena e sulla obiettiva gravità dei fatti) e sulla congruità della pena (ritenendosi insussistenti elementi a favore giustificanti una riduzione), le argomentazioni difensive prospettano unicamente un alternativo apprezzamento circa l'alibi, che non sarebbe fallito ma semmai solo non verificato. Manifestamente infondata è poi la denunzia di illogica utilizzazione, ai fini della pena, del concetto di preordinazione dello alibi, atteso che della ritenuta macchinosità del piano la sentenza impugnata ha dato contezza con il richiamo a molteplici elementi fattuali (mancato reperimento degli abiti, modalità del ricovero, rinvenimento di un rasoio) concatenati in una globale valutazione esente da ogni paralogismo.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, a mente dell'art. 616 CPP l'onere delle spese nonché del versamento di una ammenda che, in ragione dei motivi proposti, stimasi, equo determinare in L. 1.000.000
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio della II Sez. Pen., il 26 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000