Sentenza 9 febbraio 2015
Massime • 2
Per documento proveniente dall'imputato si intende, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto, e non anche qualsiasi documento prodotto dall'imputato. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata acquisizione di fatture prodotte in giudizio dall'imputato ma emesse da soggetto diverso).
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore non è esclusa per essere stata la documentazione contabile nella disponibilità di un institore, atteso che la responsabilità di questi si aggiunge a quella del primo, assumendo entrambi nell'ambito della impresa una posizione di garanzia rispetto alla corretta tenuta delle scritture contabili.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2015, n. 33243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33243 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2015 |
Testo completo
33243/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/02/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 503 - Presidente - N. Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI REGISTRO GENERALE N. 21693/2014 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Rel. Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO Dott. LUCA PISTORELLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO SE N. IL 17/11/1956 TT GE N. IL 16/10/1957 TT SA SA N. IL 15/01/1982 LO OG N. IL 19/09/1973 avverso la sentenza n. 3040/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7.10.2013 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Vigevano, con la quale all'esito del rito abbreviato, OS IU e RA LO erano stati condannati ciascuno alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, RA SA UE, con la concessione delle generiche, alla pena di anni due di reclusione;
LO RO alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1500,00 di multa, con le generiche equivalenti alla recidiva, per i reati, i primi tre, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, per avere, il primo quale amministratore unico della EL ED s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Vigevano in data 23 maggio 2011, e gli altri due, quali concorrenti estranei nel reato proprio del OS agevolando la sua condotta, in quanto gestori della EL ED ON s.r.l., compiuto plurimi atti di distrazione di beni in favore di tale ultima società in danno della EL ED e di somme di denaro e per aver occultato o distrutto i libri e le scritture contabili;
per avere LO RO, in qualità di titolare di altra società, la NA ON s.r.l, emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di EL ED ON s.r.l., a formale giustificazione di un noleggio di beni e attrezzature per ponteggi in realtà distratti dalla fallita EL ED s.r.l. in favore della neo costituita EL ED ON, e per aver compiuto in relazione a tali beni operazioni tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ai sensi degli artt. e 648 bis c.p.. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e segnatamente, 2.1.OS IU, a mezzo del suo difensore di fiducia, con cinque motivi lamenta: -con il primo motivo, la ricorrenza i vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per violazione, falsa applicazione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'oggetto materiale del reato, nonché l'errata e/o insufficiente motivazione delle prove documentali prodotte dalla difesa, in relazione agli artt. 216 co. 1 e 2, 223 L.Fall., dovendo censurarsi la sentenza della Corte territoriale, laddove ha ritenuto che la mancata ricostruzione del patrimonio della fallita sia dipesa proprio dall'attività dell'imputato, mediante la sottrazione della documentazione contabile, occultata presso la EL ED ON;
invero, la documentazione contabile della società fallita non è mai stata in possesso dell'imputato, essendo, invece, in possesso del suo institore e segnatamente della socia RA RT;
l'imputato, venuto a 1 т conoscenza del fatto che nell'anno 2008 RA RT, socia al 45% della fallita, dava vita ad una nuova società, ossia la Nuova EL ED, avente lo stesso oggetto e lo stesso nome della fallita EL ED s.r.l., revocava immediatamente la procura institoria alla RA, chiedendo la restituzione dei libri contabili in suo possesso;
tali elementi non sono stati assolutamente valutati, sebbene assurgano a valore di prova, dimostrando come l'imputato durante il suo mandato, quale come amministratore formale, si è semplicemente limitato ad aspetti di carattere operativo della società, la cui gestione è stata sempre nelle mani di RA RT, che, in virtù della sua procura institoria, ha amministrato la società, avendo anche accesso ai conti correnti;
inoltre, la sentenza impugnata non precisa esattamente quali documenti contabili sarebbero stati rinvenuti (numerosi documenti) presso la EL ED ON e, dall'altro lato, non si comprende come, una volta rinvenuti in sede di ispezione presso la EL ED ON tali documenti, il curatore non abbia provveduto alla ricostruzione del patrimonio in virtù di essi e si sia, invece, limitato tout court alla ricostruzione del patrimonio sulla base del bilancino di verifica dell'anno 2008; la maggior parte dei beni asseritamente distratti sono elencati in maniera del tutto generica, senza che si possa in qualche modo capire di che bene trattasi (basti pensare ad esempio ai beni indicati come attrezzature varie, per un importo pari ad Euro 232.000,00), e quindi come possa manomettersi un bene di cui non si conosce l'esatta consistenza;
-con il secondo motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 216 e 223 L. Fall., in relazione alla mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo, costitutivi delle fattispecie contestate di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché mancanza, manifesta illogicità della motivazione in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale;
in particolare, la responsabilità penale dell'imputato, per quanto attiene la contestata bancarotta fraudolenta patrimoniale, viene dalla Corte territoriale ricavata unicamente dai prelievi senza giustificazione effettuati dal ricorrente dai conti correnti della società, ma l'imputato in sede di interrogatorio di garanzia, ha comunque dato una giustificazione ai prelievi con il pagamento dei lavoratori;
ancor di più la penale responsabilità va esclusa, in riferimento all'elemento soggettivo, in quanto, non stata provata la consapevolezza dell'imputato che i prelievi suddetti avrebbero condotto al dissesto della società e non vi è prova, comunque, del nesso di causalità fra i prelievi ed il dissesto della fallita e del fatto che i prelievi effettuati sui conti della società fossero, comunque, utilizzati per scopi diversi da quelli aziendali;
la circostanza affermata dall'imputato in 2 sede di interrogatorio di essere stato un uomo di paglia e di essersi occupato solo di aspetti tecnici ha trovato ampio e pieno riscontro, anche in base alle attività di indagine compiute dalla G.di F., laddove non risulta essere stato verificato se altri avessero operato prelievi ed, in particolare, RA RT, visto che la stessa dal 2006 al 2009 rivestiva la carica di institore ed aveva l'accesso ai conti della società; la responsabilità penale dell'imputato, in base al ruolo rivestito all'interno della società deve, dunque, essere escluso, anche in relazione a quei poteri di carattere residuale che, comunque, investono formalmente chi ricopre la carica di amministratore, vale a dire, di controllo o di vigilanza in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 2392 c.c. e art. 40 c.p., c. 2, in quanto il OS, ha cercato di salvaguardare il patrimonio della fallita rispetto a chi, invece, lo danneggiava anche e soprattutto con la costituzione di nuove società aventi lo stesso nome ed oggetto sociale della fallita, ossia la Nuova EL ED, costituita dai familiari di RA RT;
quanto alla contestata bancarotta fraudolenta documentale, difettano entrambi i presupposti, atteso che l'imputato non solo non ha distrutto e/o occultato la documentazione contabile necessaria per la ricostruzione del patrimonio della fallita, ma ha cercato di entrarne in possesso da chi la deteneva per ragioni di delega ossia dalla RA;
in merito alla documentazione contabile rinvenuta presso la EL ED ON, non risulta precisato quale documentazione sarebbe stata rinvenuta e perché essa non sia stata utilizzata per la determinazione del patrimonio della fallita;
va escluso in proposito anche l'elemento soggettivo, in quanto dalla condotta dell'imputato non è dato desumere la consapevolezza dello stesso nel rendere impossibile o difficile la ricostruzione del patrimonio della fallita;
-con il terzo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per omessa motivazione in relazione al nesso di causalità fra le contestate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ed il dissesto della società; ed invero, la Corte territoriale ha omesso ogni valutazione e/o motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale fra le condotte contestate al OS ed il dissesto della società, anche in ordine alla prospettata ricostruzione del ruolo effettivo del OS all'interno della società quale uomo di paglia e, pertanto, sull'assenza del nesso di causalità fra la condotta omissiva di vigilanza e di controllo dell'amministratore formale del OS ed il dissesto della società fallita;
con quarto motivo, la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., per erronea motivazione o, comunque, assoluta carenza della stessa in relazione alla prospettazione difensiva della diversa qualificazione giuridica dei fatti per cui è procedimento quale appropriazione indebita come, 3 万 fra l'atro, era già avvenuto nell'anno 2007, rispetto ad una condotta identica;
le diverse condotte poste in essere dal ricorrente, inoltre, potrebbero essere punite a titolo di colpa, quanto con le stesse il ricorrente avrebbe cagionato e/o concorso a cagionare il dissesto della fallita nel non osservare determinati obblighi imposti dalla legge esempio, art 2932 c.c., sicchè la fattispecie va qualificata come bancarotta semplice societaria (impropria) ex art 224, n. 2, L. Fall.; -con il quinto motivo, la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della recidiva di cui all'art 99 c.p., nonché omessa motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
in particolare, la recidiva andava esclusa in quanto non si può parlare, in relazione alla posizione processuale dell'imputato, di gravità del fatto, poiché dalle risultanze processuali l'unica condotta eventualmente riconducibile allo stesso è la distrazione delle somme;
inoltre, la Corte territoriale ha omesso ogni motivazione in relazione alla esclusione della recidiva o del riconoscimento attenuanti generiche con applicazione del giudizio di bilanciamento, ritenendo le stesse equivalenti rispetto alla contestata recidiva.
2.2. RA LO, a mezzo del suo difensore di fiducia, con ricorso affidato a quattro motivi, lamenta: -con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. d) c.p.p. con riferimento all'art. 237 c.p.p.; in particolare, il ricorrente chiedeva al Gip di produrre documentazione contabile, ma tale richiesta veniva respinta sul presupposto che il rito abbreviato richiesto ed ammesso era "semplice", cioè non condizionato ad alcuna integrazione probatoria;
benchè nei motivi di appello fosse stata chiesta espressamente la declaratoria di nullità ex art. 179 c.p.p., per mancata acquisizione di una prova ritenuta fondamentale per lesione del diritto alla difesa, i giudici d'appello rigettavano la richiesta, in quanto le produzioni documentali non "provenivano dall'imputato" ex art. 239 c.p.p., trattandosi di fatture emesse da soggetto diverso (EL ED ON S.r.l.) e non avendo la difesa rinnovato la richiesta in sede di appello;
risulta evidente che con tale valutazione la Corte territoriale non ha risolto la questione di nullità sollevata nel gravame ed ha travisato il contenuto dell'art. 237 c.p.p.; -con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p., per erronea applicazione della norma penale con riferimento all'art. 421 c.p.p., atteso che l'imputato dopo l'intervento del P.M., aveva chiesto al GIP di poter rendere spontanee dichiarazioni ma, tale istanza, veniva respinta in base alla considerazione che la richiesta dell'imputato avrebbe potuto essere accolta solo se fosse stata proposta prima della discussione delle parti;
in appello veniva dedotta la nullità della sentenza ex art. 179 c.p.p. in ordine alla mancata R concessione all'imputato di rendere le dichiarazioni e la Corte territoriale, pur non condividendo l'operato del G.I.P., ritenendo che l'imputato in qualsiasi fase processuale può rendere dichiarazioni spontanee, ha rigettato il motivo di gravame per mancata deduzione della violazione ai sensi dell'art. 182 c.p.p., che determinando una "nullità relativa" doveva ritenersi sanata;
tale valutazione non appare condivisibile versandosi nell'ipotesi residuale dell'art. 182 c.p.p., il cui rimando evidente è all'art. 181/4 c.p.p. sicchè la deduzione della nullità poteva, anzi doveva, essere effettuata nell'atto di impugnazione;
-con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione, atteso che l'imputato risponde quale concorrente extraneus e sul punto non vi è motivazione circa l'elemento psicologico di tale concorrente nell'ambito del reato proprio di bancarotta per distrazione e, comunque, circa la ricorrenza di elementi di responsabilità a suo carico per essere "percettore" con il OS di somme di denaro provenienti dai c/c aziendali;
nel caso di specie, nell'incarto processuale, ad eccezione delle intercettazioni e alla predisposizione della documentazione contrattuale richiesta non vi è alcun elemento oggettivo in grado di dimostrare la consapevolezza in capo al RA, che la propria condotta, consistita nel detenere nel proprio capannone mezzi ceduti due anni prima del fallimento alla NA ON ed alla Vu.Gi. AU, fosse propedeutica al fallimento della società del OS;
nel caso di specie, in particolare, nessuno degli elementi cd. "sintomatici" del dolo, seppur generico, in capo all'imputato sono stati indicati, anzi vi sono dati di segno opposto, essendo stato egli stesso a riferire in sede di interrogatorio elementi che, viceversa, non sarebbero stati individuati;
-con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. in ordine all'applicazione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso che la Corte territoriale non ha soddisfatto l'onere motivazionale sulla stessa incombente, laddove ha operato un aumento di pena ex art. 99/4 c.p. ad anni cinque di reclusione, senza esplicitare le ragioni e non ha concesso le attenuanti ex art. 62 bis c.p. sebbene il ricorrente abbia avuto un comportamento improntato alla lealtà e correttezza;
in definitiva la Corte territoriale ha penalizzato in modo eccessivamente grave in termini di pena il ricorrente.
2.3. RA SA UE, con ricorso, a mezzo dei suoi difensori di fiducia, affidato ad un unico motivo, lamenta il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p. e precisamente, analogamente a quanto eccepito con il terzo motivo di ricorso da LO RA, ha evidenziato che egli risponde quale concorrente extraneus, ma, sul punto, non vi è motivazione circa l'elemento psicologico nell'ambito del reato proprio di bancarotta per distrazione;
in merito 5 又 poi alla ricorrenza di elementi di responsabilità a suo carico, per essere ricettore dei beni provenienti dall'azienda fallita, i beni strumentali non solo non sono stati distratti, essendo stati solo rinvenuti in luogo diverso dalla sede legale, ma per indicazione della G.di F. non erano sovrapponibili a quelli della società del RA;
nel caso di specie, nell'incarto processuale, ad eccezione delle intercettazioni e alla predisposizione della documentazione contrattuale richiesta dalla non vi è alcun elemento oggettivo in grado di dimostrare la consapevolezza in capo al RA, che la propria condotta, consistita nel detenere mezzi ceduti due anni prima del fallimento alla NA ON ed alla Vu.Gi. AU, fosse propedeutica al fallimento della società del OS;
nel caso di specie, in particolare, nessuno degli elementi cd. "sintomatici" del dolo, seppur generico, in capo all'imputato sono stati indicati.
2.4. LO RO ha proposto ricorso affidato a due motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) c.p.p. in relazione all' articolo 648 bis c.p., atteso che non sussistono nella fattispecie in esame gli elementi costitutivi del delitto di riciclaggio;
in particolare, la società "NA ON s.r.l." era una società effettivamente operante ed i beni rinvenuti presso la EL ED ON s.r.l. oggetto della contestata condotta di riciclaggio, erano stati acquistati in via del tutto autonoma dalla società del ricorrente, prima della dichiarazione di fallimento della Società EL ED ON s.r.l.; - con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., in quanto la della sentenza impugnata risulta carente, motivazione contraddittoria e\o illogica, affetta da travisamento della prova;
la società "NA ON srl" era una società effettivamente operante, circostanza questa decisiva ai fini della sussistenza del reato contestato, nè è stata raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle contestate utilità, che sarebbero state oggetto delle operazioni "di ripulitura"; inoltre, censurabile si presenta la valutazione della Corte territoriale che ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p., atteso che la documentazione attestante l'acquisto di beni da parte della NA da società diverse dalla EL ED ON s.r.l. andava ad incidere sul quadro probatorio di prime cure ai fini dell'individuazione delle reali condotte poste in essere dall'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di RA SA UE e LO RO sono inammissibili, laddove vanno respinti quelli di OS IU e RA LO.
1.Il ricorso di OS IU non merita accoglimento. 6 P 1.1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato in relazione alla bancarotta documentale a lui ascritta ha dedotto in maniera alquanto generica che la Corte territoriale non avrebbe considerato che la documentazione contabile della società sarebbe stata detenuta dalla socia RA RT, institore della società. Orbene, come già rilevato dalla Corte territoriale, senza che tali circostanze siano state significativamente smentite, il OS nella qualità di amministratore della EL ED s.r.l. ha operato in via esclusiva almeno dal 2006 disponendo di tutte le liquidità societarie e, comunque, la procura institoria secondo le stesse ammissioni dell'imputato sarebbe stata revocata già dal 2009, a fronte del fallimento della società da lui amministrata dichiarato nel maggio 2011. 1.1.1. In ogni caso, appare dirimente la circostanza che la presenza di un institore il quale, peraltro, è soggetto attivo autonomo dei reati richiamati dall'art. 227 L.Fall.- non esclude la responsabilità dell'amministratore della società, in base al chiaro disposto dell'art. 2205 c.c., secondo cui l'institore è tenuto "insieme" con l'imprenditore alla tenuta delle scritture contabili. Attraverso la preposizione institoria, infatti, l'imprenditore non perde il potere di direzione dell'impresa, attribuitagli dall'art. 2094 cod. civ. ed anzi i poteri esercitati e gli obblighi assunti dall'institore si cumulano con quelli spettanti all'imprenditore. Come già evidenziato da questa Corte (Sez. 5, n. 29585 del 14/05/2014) la responsabilità dell'institore si aggiunge a quella dell'amministratore assumendo nell'ambito dell'impresa, al pari dell'imprenditore e insieme a lui, una posizione di garanzia rispetto alla destinazione dei beni aziendali e alla corretta tenuta delle scritture contabili, che ne importa la sottoposizione alle norme penali poste a presidio degli interessi tutelati. Così delimitati, dunque, la posizione dell'institore ed il rapporto intercorrente con l'amministratore della società, appare immune dai vizi denunciati la sentenza impugnata che ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale per occultamento di varia documentazione contabile della EL ED s.r.l. presso la EL ED ON s.r.l., in considerazione, peraltro, del fatto che la procura institoria alla RA era stata revocata molto tempo prima del fallimento e del tenore dello scritto rinvenuto dalla G.d F. su carta intestata di EL ED s.r.l. con timbro della società fallita, in cui si comunicava il trasferimento di EL ED ON s.r.l. in Vigevano viale Artigianato 10, sede i cui numeri telefonici erano gli stessi precedentemente in uso a EL ED, e si invitavano i destinatari a trattare esclusivamente con l'amministratore unico e direttore tecnico, indicato nello stesso OS o con i suoi diretti delegati. 7 1.1.2. Per quanto concerne, poi, la mancata precisazione nella sentenza impugnata della documentazione contabile esattamente rinvenuta presso la EL ED ON s.r.l., tale omissione non si ravvisa avendo la Corte territoriale giudicato il ricorrente sulla base di un'imputazione che elenca chiaramente la stessa (fatture, cartelle clienti, documentazione bancaria ed altro), anche mediante il richiamo al verbale di perquisizione. Quanto, poi, alla bancarotta per occultamento o distruzione dei libri contabili, appare dirimente la circostanza riportata in sentenza, secondo cui la documentazione ufficiale, tenuta dai commercialisti Pertile e Alessandrino, venne restituita in due tranches al OS, in data 14 gennaio 2009 e 2 febbraio 2009, e dunque anche successivamente al furto denunciato in data 16 gennaio dalla nuova commercialista VE, incaricata dall'imputato della tenuta della contabilità in sostituzione dei precedenti professionisti.
1.1.3. La deduzione relativa alla genericità della descrizione dei beni della società costituenti patrimonio della stessa, non rinvenuti all'esito del fallimento, si presenta completamente destituita di fondamento, indicando esattamente il capo di imputazione i beni non rinvenuti sulla base di quanto riportato nel bilancino di verifica del 2008. Immune da censure si presenta, inoltre, la valutazione che ha tratto gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato in merito alla consistenza del patrimonio della fallita dal contenuto del predetto bilancino a disposizione del curatore, essendo esso corroborato dalle dichiarazioni di RA RT, oltre che dalla natura dei beni non rinvenuti, molti dei quali beni mobili registrati, intestati alla società.
1.2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso del OS, con il quale, reiterando alcune tematiche già dedotte con il primo motivo di ricorso, adduce con specifico riguardo alla condotta distrattiva, di aver fornito giustificazioni dei prelievi effettuati dai c/c della società relative al pagamento dei lavoratori. In proposito si osserva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi, secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013; Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014; Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411). L'art. 87, comma 3, L. Fall., in particolare (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale, sicchè le condotte descritte all'art. 216, comma 1, (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento allan. 8 B condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che w w w giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione) (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta e altri, in motivazione).
1.2.1.Orbene, alla stregua di tali principi, il OS senz'altro non ha dimostrato di aver destinato le somme prelevate a fini sociali, non essendo all'evidenza sufficiente una mera allegazione della destinazione degli importi ai lavoratori, circostanza questa che ha trovato precisi elementi di smentita nel fatto che le somme della società prelevate affluivano sul conto personale dell'imputato o su quello della moglie di RA LO, AL RI.
1.2.2. Quanto all'elemento soggettivo, la tesi sostenuta in ricorso, secondo la quale esso non sarebbe stato provato, non ricavandosi la consapevolezza del OS che i prelievi di somme operati dai c/c avrebbero condotto al dissesto dalla società non si presenta fondata. I giudici d'appello, invero, anche qui hanno fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 21846 del 13/02/2014), essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014). Per quanto concerne il dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, va richiamato quanto sopra evidenziato, secondo cui il dolo per la sottrazione e l'occultamento della documentazione contabile emerge dall'avvenuto ritrovamento di alcuni documenti presso la EL ED ON s.r.l. e dall'avvenuta consegna al OS dei libri contabili nel 2009 da parte dei commercialisti.
1.2.3 Le ulteriori doglianze dell'imputato come detto, ripropongono in sostanza le medesime censure di cui al primo motivo, alla trattazione del quale si rimanda.
1.3. Il terzo motivo di ricorso del OS, circa l'assenza del nesso di causalità fra le condotte di bancarotta contestate ed il dissesto della società è infondato, 9 x atteso che per la ricorrenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, assumendo detti fatti, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'insolvenza non si era ancora manifestata (Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014).
1.4. Del pari infondata si presenta la doglianza di cui al quarto motivo circa la riqualificazione giuridica dei fatti in contestazione come appropriazione indebita. E' sufficiente all'uopo richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui la bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 cod.pen. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma primo cod.pen.. determinandosi l'assorbimento del reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta (Sez. 5, n. 48743 del 29/10/2014).
1.4.1 La Corte territoriale, poi, ha senza illogicità evidenziato che nessuna ipotesi colposa può configurarsi nelle condotte del OS, tenuto conto degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese da RA RT, circa la deliberata opera di svuotamento della società posta in essere dal padre LO RA insieme al OS ed a SA Emanuele RA, confermata dalle emergenze in atti.
1.5. Le doglianze relative al riconoscimento della recidiva non meritano accoglimento, avendo la Corte territoriale messo in risalto, senza incorrere in vizi, la personalità negativa dell'imputato desunta dai precedenti penali e dall'assenza di qualsiasi segnale di ravvedimento, che giustifica pienamente la ricorrenza di essa. Tali elementi sono stati considerati altresì al fine di ritenere equa la pena inflitta dal primo giudice e, quindi, di fatto deponenti in senso negativo anche per la concessione delle generiche, per il riconoscimento delle quali, come più volte evidenziato da questa Corte è richiesta la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. III, 27/01/2012, n. 19639) non evincibili dal corpo della motivazione della sentenza impugnata.
2. Va respinto il ricorso di RA LO.
2.1. Non merita censure la valutazione effettuata dalla Corte territoriale circa l'insussistenza della denunciata nullità della sentenza di primo grado- per non avere il G.i.p. disposto in sede di abbreviato l'acquisizione dei documenti (documenti fiscali) asseritamente "provenienti dall'imputato" ai sensi dell'art. 237 c.p.p. atteso che trattavasi di documentazione proveniente da soggetto 10 不 diverso dall'imputato (EL ED ON s.r.l.), per cui non poteva trovare applicazione il disposto della predetta norma. Va evidenziato in proposito che l'espressione contenuta nell'art. 237 c.p.p., secondo cui è consentita "l'acquisizione di qualsiasi documento proveniente dall'imputato", va interpretata nel senso che il documento deve riferirsi all'imputato in quanto ne sia l'autore, ovvero deve riguardare specificamente la sua persona, ancorchè da lui non sottoscritto. Un'interpretazione quale quella : suggerita dal ricorrente tendente ad equiparare il "documento proveniente" dall'imputato al "documento prodotto" dall'imputato qualunque sia la natura di esso, non può essere condivisa, poichè aggirerebbe ingiustificatamente i limiti sanciti dagli artt. 493 e 493 c.p.p. e non darebbe conto della precisazione secondo cui "anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto" contenuta nell'ultima parte del medesimo art. 237 c.p.p.. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di documentazione riferibile ad altra società, e non all'imputato, correttamente non è stata disposta l'acquisizione di essa, non vertendosi nell'ipotesi di cui all'art. 237 c.p.p.. 2.2. Non merita censure, poi, la valutazione effettuata dai giudici d'appello, secondo cui la mancata acquisizione da parte del G.i.p. delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, quantunque censurabile, essendo diritto dell'imputato di rendere dichiarazioni in qualsiasi stato e grado, tuttavia, tale violazione integra una nullità a regime intermedio che avrebbe dovuto essere eccepita immediatamente, ai sensi della prima parte dell'art. 182/2 c.p.p.. Ed invero, questa Corte ha più volte affermato il principio, secondo cui il rigetto della richiesta di rendere interrogatorio, formulata dall'imputato ammesso al rito abbreviato non subordinato a integrazione probatoria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013), eccezione questa che non risulta proposta nella fattispecie in esame.
2.3.Manifestamente infondata si presenta la deduzione relativa alla omessa motivazione in merito al dolo delle bancarotte fraudolente ascritte all'imputato a titolo di concorrente estraneo. In proposito l'imputato omette di confrontarsi con quanto specificamente evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui gli episodi distrattivi si inseriscono nella complessiva operazione di svuotamento di capitali a danno di EL ED, operata dal OS e da LO RA tramite la creazione di una nuova società, con caratteristiche analoghe alla precedente, in cui venivano fatte confluire sia le attrezzature, che la clientela della fallita. Per quanto concerne il denaro, la Corte territoriale ha evidenziato che poi, se è vero, che le somme 11 मे sono state formalmente versate dal OS alla moglie del RA, AL RI, tuttavia esse sono state corrisposte senza un vantaggio per la fallita, sicchè in assenza di rapporti diretti fra il OS e la AL, che altrimenti giustifichino le dazioni, appare assolutamente logico ritenere i versamenti destinati all'imputato, il quale, fra l'altro, uscito dal carcere proprio in epoca coincidente con l'inizio delle contestate distrazioni, non risultava avere altri cespiti economici su cui basarsi per la creazione di EL ED ON. In tale contesto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la sussistenza del dolo richiesto dalla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in capo al RA indipendentemente dallo stato di insolvenza della società al momento delle distrazioni. Giova sul punto richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui il dolo dell""extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell""intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo ai sensi dell'art. 216 L.Fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società ( Sez. V, 24/03/2010, n. 16579; sez. V, 13/01/2009, n. 9299).
2.4. Le doglianze relative al riconoscimento della recidiva non meritano accoglimento, avendo la Corte territoriale, nel richiamare la sentenza di primo grado, messo in risalto, senza incorrere in vizi, la sussistenza di precedenti penali anche specifici del RA, che ne connotano la personalità in senso negativo, oltre all'intensità del dolo, giustificando pienamente la ricorrenza di essa. Inoltre, la circostanza che i fatti per cui è processo siano stati commessi poco dopo l'uscita dal carcere dell'imputato per espiazione della pena relativa a reati pregressi, è stato ritenuto senza illogicità elemento che attesta l'insensibilità agli effetti rieducativi del trattamento sanzionatorio. Tutti i predetti elementi sono stati considerati all'evidenza, poi, ritenuti deponenti in senso negativo anche per la concessione delle generiche.
3. Inammissibile si presenta il ricorso di RA SA UE, non confrontandosi, al pari del terzo motivo di ricorso dei RA LO, con il contenuto della sentenza impugnata. Invero, è inammissibile il ricorso per 12 cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014). Anche RA SA UE adduce che la sentenza impugnata non avrebbe dato conto degli elementi soggettivo ed oggettivo delle bancarotte ascrittegli della quali risponde a titolo di extraneus. La sentenza impugnata ha, invece, compiutamente dato conto degli elementi di responsabilità a suo carico, quali la sottoscrizione del comodato per l'immobile di viale Agricoltura 28, la fittizietà del quale non è stata seriamente contestata dall'imputato ed il ruolo di procuratore della newco;
a ciò i giudici d'appello hanno aggiunto senza illogicità, a dimostrazione ulteriore del concorso nei reati propri, che RA SA ha sottoscritto il contratto di comodato per la Aurora Immobiliare s.a.s. da lui amministrata, per il noleggio delle attrezzature provenienti dalla EL ED ON ed aveva un ruolo, rilevante e operativo, proprio nella EL ED ON. Quanto, poi, alla bancarotta documentale la Corte territoriale ha messo in evidenza in via decisiva che l'imputato deteneva presso la propria abitazione parte della documentazione della società fallita. In merito alla ricorrenza del dolo dell'extraneus si richiamano in proposito le considerazioni già svolte sub 2.3. 4. Generico e, comunque, manifestamente infondato si presenta il ricorso LO RO, omettendo anch'egli di svolgere specifiche censure avverso le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata. Ed invero, la Corte territoriale ha indicato esattamente gli elementi in base ai quali i contratti stipulati dal LO fossero da ritenere fittizi, atteso che alle fatture di noleggio dei ponteggi da parte di NA ON e EL ED ON non corrispondevano fatture di acquisto dei medesimi ponteggi da EL ED, né dal produttore TRB, il cui legale rappresentante ha anche escluso di aver mai avuto rapporti commerciali con la società del LO, né dalla fallita;
inoltre, la VU AU risultava da tempo non più operativa alla data di apparente emissione della fattura relativa all'autocarro VE nei confronti di NA ON. La fittizietà delle "operazioni", poi, è stata desunta dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e soprattutto dall'intrinseca illogicità del meccanismo negoziale e, proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, attestanti "in diretta" gli accordi per la creazione dei contratti di comodato, nonché dall'indiscusso ruolo di amministratore unico della NA ON svolto dal LO, è stato desunto senza illogicità dalla Corte territoriale pure l'elemento soggettivo del reato ascritto all'imputato. 13 Quanto alla ricorrenza del reato di riciclaggio contestato all'imputato è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all'art. 648 bis c.p. il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza di beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. Pur essendo a forma libera, questa fattispecie richiede, in ogni caso, che la condotta sia caratterizzata da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro (Sez. VI, 06/02/2014, n. 16153), effetto questo nella fattispecie in esame ricavabile dalla stipula del contratto di comodato oggetto di contestazione.
4.1. Per quanto concerne, infine, la mancata rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 c.p.p. mediante l'acquisizione di documentazione attestante l'acquisto di beni da parte di NA da società diverse dalla ED ELli si osserva che la valutazione della Corte territoriale circa l'irrilevanza di tale documentazione al fine del decidere in quanto mirante ad accertare il dato pacifico dell'operatività della NA appare immune da censure. D'altra parte la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti (Sez. II, 27/09/2013, n. 41808), situazione questa non ravvisata dai giudici d'appello.
5. In conclusione, in base a tutto quanto evidenziato, vanno dichiarati, come detto, inammissibili i ricorsi di RA SA UE e LO RO e ciascun ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
vanno invece rigettati i ricorsi di OS IU e RA LO e ciascuno di essi va condannato al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
dichiara inammissibili i ricorsi di RA SA UE e LO RO e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
rigetta i ricorsi di OS IU e RA LO e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9.2.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente e Rosa Pezzullo Grazia Lapalorcia чёLofol R u Depositata in Cancelleria 28 LUG. 2015 tomaļ411 CA Can Gadiziscio T O N Z E I R O