Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2015, n. 33243
CASS
Sentenza 9 febbraio 2015

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Per documento proveniente dall'imputato si intende, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., il documento del quale è autore l'imputato ovvero quello che riguarda specificamente la sua persona, ancorché da lui non sottoscritto, e non anche qualsiasi documento prodotto dall'imputato. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la mancata acquisizione di fatture prodotte in giudizio dall'imputato ma emesse da soggetto diverso).

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore non è esclusa per essere stata la documentazione contabile nella disponibilità di un institore, atteso che la responsabilità di questi si aggiunge a quella del primo, assumendo entrambi nell'ambito della impresa una posizione di garanzia rispetto alla corretta tenuta delle scritture contabili.

Commentario1

  • 1Diffamazione via Facebook è sempre aggravata (Cass. 8328/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2015, n. 33243
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33243
Data del deposito : 9 febbraio 2015

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